Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03589/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2239 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Tania Putaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’ASP – Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Vallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana, il Dipartimento del lavoro della Regione Siciliana, la Regione Siciliana – Centro per l’impiego di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dei provvedimenti di esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione indetta dall’ASP di -OMISSIS- e, per l’effetto, ammettere in via definitiva il ricorrente al tirocinio di formazione ed avviamento presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-;
- del provvedimento dell’ASP di -OMISSIS- n. prot. gen. 0057445 del 28 agosto 2023, di esclusione del ricorrente dai tirocini di formazione ed orientamento;
- dell’avviso di “selezione pubblica per l’ammissione di tirocini di formazione ed orientamento riservati ai lavoratori disabili di cui alla legge 68/99 finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di Magazzinieri, Archivisti, Centralinisti, Addetti di Portineria e Cuochi”, procedura indetta dall’ASP di -OMISSIS- con deliberazione DG n. 2662 del 3 dicembre 2021, con relativo avviso allegato ad essa;
- ove occorra, della deliberazione dell’ASP di -OMISSIS- DG n. 1740 del 30 luglio 2021, nonché della nota dell’ASP di -OMISSIS- n. prot. 0067868 del giorno 11 ottobre 2023;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, comunque connesso ai provvedimenti impugnati ed allo stato non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 febbraio 2024:
- della delibera del Commissario Straordinario dell’ASP di -OMISSIS- n. 2655 del 1 dicembre 2023, di “Ammissione e avviamento al tirocinio di formazione e orientamento in qualità di Archivista dei sigg.ri -OMISSIS-”;
- nei limiti dell’interesse del ricorrente, delle delibere n. 2656 del 1 dicembre 2023, di “Ammissione e avviamento al tirocinio di formazione e orientamento in qualità di OC …”, n. 2657 del 1 dicembre 2023, di “Ammissione e avviamento al tirocinio di formazione e orientamento in qualità di addetto di portineria …”, e n. 2658 del 1 dicembre 2023, di “Ammissione e avviamento al tirocinio di formazione e orientamento in qualità di TR …”;
- della nota prot. n. 72676 del 31 ottobre 2023, con cui l’ASP di -OMISSIS- ha disposto e comunicato l’ammissione della candidata -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di -OMISSIS-, dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana, del Dipartimento del lavoro della Regione Siciliana, e della Regione Siciliana – Centro per l’impiego di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. GO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo notificato via PEC alle Amministrazioni il 27 ottobre 2023 e depositato il 21 novembre 2023, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti l’esclusione da selezione pubblica, riservata a soggetti disabili, per ammissione a tirocinio di formazione ed orientamento quale archivista, disposta per non essere stata ritenuta valida, quanto ai fini dei requisiti di ammissione, la documentazione trasmessa dal Centro per l’impiego di -OMISSIS-, attestante le qualifiche e gli attestati professionali del ricorrente.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato via PEC alle Amministrazioni il 26 gennaio 2024, consegnato agli Ufficiali giudiziari per la notifica ai controinteressati il 29 gennaio 2024, spediti ai controinteressati il 30 gennaio 2024, notificato via posta al controinteressato -OMISSIS- il 5 febbraio 2024, ed al controinteressato BE il 9 febbraio 2024, e depositato il 22 febbraio 2024, parte ricorrente impugna gli ulteriori atti in epigrafe, afferenti l’ammissione e avviamento al tirocinio di formazione e orientamento di soggetti controinteressati, formulando anche istanza cautelare in seno al ricorso per motivi aggiunti.
L’ASP, costituita dapprima con comparsa di mera forma, con memorie successive: a) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo; b) ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in ragione della mancata e, comunque, tardiva impugnazione della deliberazione n. 1861 del giorno 11 agosto 2022, atto presupposto immediatamente lesivo dell’interesse del ricorrente; c) ha controdedotto nel merito.
Con ordinanza 15 marzo 2024, n. 115, sono state: a) chieste info sullo stato dei tirocini cui sono stati ammessi i controinteressati; b) invitate le parti a prendere posizione in ordine alla giurisdizione di questo Giudice amministrativo, il cui difetto in ordine alla controversia è stato eccepito con memoria dell’ASP resistente depositata il giorno 11 marzo 2024.
L’ASP ha depositato relazione in data 20 marzo 2024, deducendo che i tirocini sono iniziati in data 1 gennaio 2024 e 1 febbraio 2024.
Parte ricorrente ha depositato memoria in data 26 marzo 2024 con cui ha dedotto: a) in relazione alla giurisdizione, nel caso di specie si tratterebbe di un concorso per l’assunzione nel quale sarebbero stati esercitati poteri discrezionali e sarebbe stata formulata una graduatoria; b) in relazione alla eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo per tardiva impugnazione del bando, non si verterebbe in tema di clausola escludente; c) sarebbe stato posticipato l’avvio del tirocinio dal 1 gennaio 2024 al 1 febbraio 2024 per il profilo di archivista, ed al 1 maggio 2024 per il profilo di centralinista.
La Regione Siciliana si è costituita dapprima con comparsa di mera forma; con memoria depositata il giorno 29 marzo 2024 ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva perché i provvedimenti impugnati non sarebbero soggettivamente e formalmente imputabili all’Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro - dipartimento regionale lavoro e dell’impiego - Centro per l’impiego di -OMISSIS-.
Con ordinanza 12 aprile 2024, n. 156, è stata rigettata la domanda cautelare, sul presupposto che «…- la valutazione delle eccezioni in rito debba essere rinviata alla a ciò più adeguata sede del merito; - il ricorso non presenti profili di fondatezza, non avendo ad oggetto l’attestato prodotto dal ricorrente (allegato al ricorso introduttivo sub 12) il possesso della qualifica specifica cui si intende partecipare (requisito professionale previsto dal bando), ma l’acquisizione di competenze informatiche «…Microsoft Word livello avanzato | Microsoft Excel livello avanzato | Microsoft PowerPoint livello avanzato Microsoft Access livello intermedio…», secondo quanto anche indicato nel programma dettagliato del relativo esame (allegato al ricorso introduttivo sub 13); - nemmeno appare sussistere identità di situazione rispetto alla controinteressata BE (profilo emerso in sede di discussione nell’odierna udienza camerale), atteso che nella nota ASP n. 72676 del 31 ottobre 2023 (allegato al ricorso per motivi aggiunti sub 23) si legge che l’attestazione riferita a tale controinteressata sarebbe costituita da un attestato di qualifica «…di “operatore amministrativo informatico e assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili nel 2002 Eipass e nel 2023 Dattilografia…», attestato quindi diverso da quello del ricorrente; - in carenza del profilo del fumus, nel bilanciamento di interessi fra le parti private, milita per il rigetto della domanda cautelare anche l’intervenuto avvio, in data 1 gennaio 2024 (controinteressati -OMISSIS- e Distefano) e 1 febbraio 2024 (controinteressata BE), dei tirocini per il profilo di archivista, profilo per il quale aveva optato il ricorrente…» .
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito.
In accoglimento dell’apposita eccezione formulata dall’ASP resistente, i ricorsi sono inammissibili per difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo.
La tesi di parte ricorrente si fonda sulla argomentazione che nel caso di specie si tratterebbe di un concorso per l’assunzione, nel quale sarebbe stato emesso un bando, sarebbero stati esercitati poteri discrezionali e sarebbe stata formulata una graduatoria.
Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di concorsi preordinati alla costituzione dei rapporti di lavoro per ammissione al pubblico impiego «…la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei…» (TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 28 febbraio 2022, n. 591, richiamata da parte ricorrente).
Inoltre, con particolare riferimento alla vicenda sottesa alla controversia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che «…il settore delle assunzioni al lavoro dei soggetti inabili è impostato su schemi normativi speciali (v. art. 7 e 11 L. 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") che ammettono l’assunzione per chiamata nominativa o sulla base di selezioni volte a verificare la mera idoneità dei candidati alle mansioni del profilo professionale per il quale è indetta la procedura di assunzione. Questo primo canale di accesso al lavoro non esclude la possibilità per l’amministrazione di predisporre, in alternativa, vere e proprie procedure concorsuali, qualificabili come tali al ricorrere di due essenziali condizioni: a) la nomina di una commissione giudicatrice dotata di poteri valutativi e decisori; b) la formazione di una graduatoria di merito dei candidati, dalla quale attingere secondo il criterio dell’ordine di collocazione…» (Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7536).
Nel caso di specie, l’avviso di indizione della selezione (all. 2- bis al ricorso introduttivo):
- prevede che «…Il tirocinio formativo, che avrà la durata di 12 mesi, non costituisce rapporto di lavoro…» ; tale profilo, di per sé solo, esclude che si verta in materia di selezioni per l’ammissione al pubblico impiego;
- ad abundantiam , con riferimento alla valutazione comparativa dei candidati: «…L’elenco degli ammessi alla selezione verrà trasmesso al Centro Provinciale per l’Impiego di -OMISSIS- il quale, verificati i requisiti di propria competenza, formulerà la graduatoria per l’ammissione ai tirocini sulla base del punteggio risultante dalla iscrizione al collocamento obbligatorio. Successivamente una Commissione giudicatrice all’uopo appositamente nominata, procederà a sottoporre i candidati, in stretto ordine di graduatoria, ad una prova di idoneità attitudinale per verificare la conoscenza e l’uso degli applicativi informatici di base, nonché una simulazione inerente le funzioni relative ai compiti propri del profilo professionale messo a selezione. Il mancato superamento della prova di idoneità attitudinale comporterà l’esclusione dalla procedura…» ; ne consegue che, nel caso di specie, manca una graduatoria formulata sulla base di una valutazione comparativa in cui vengono esercitati poteri discrezionali, essendo la graduatoria redatta (peraltro dal Centro per l’impiego, e non da una Commissione giudicatrice) “sulla base del punteggio risultante dalla iscrizione al collocamento obbligatorio”, ed essendo l’espletamento della prova idoneativa successiva alla graduatoria e comunque finalizzata alla eventuale esclusione dalla procedura, e non ad una valutazione in comparazione con altri candidati.
Ne discende quindi la mancanza degli elementi tipicamente sintomatici della sussistenza di un concorso per l’ammissione al pubblico impiego ricadente nell’ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il giudizio ricade quindi nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
La natura della pronuncia, in uno con la peculiarità dell’oggetto della controversia, giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti citati nella presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) li dichiara inammissibili, secondo quanto in motivazione; b) compensa fra le parti le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti citati nella presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IU EG, Presidente
GO AM, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO AM | IU EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.