TAR Catania, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 3589
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Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
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Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
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Sentenza 15 dicembre 2025

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura di selezione non costituisca un concorso per l'ammissione al pubblico impiego, dato che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la graduatoria è basata sull'iscrizione al collocamento obbligatorio, non su una valutazione comparativa discrezionale. La prova di idoneità è successiva e finalizzata all'esclusione, non alla comparazione.

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    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura di selezione non costituisca un concorso per l'ammissione al pubblico impiego, dato che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la graduatoria è basata sull'iscrizione al collocamento obbligatorio, non su una valutazione comparativa discrezionale. La prova di idoneità è successiva e finalizzata all'esclusione, non alla comparazione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura di selezione non costituisca un concorso per l'ammissione al pubblico impiego, dato che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la graduatoria è basata sull'iscrizione al collocamento obbligatorio, non su una valutazione comparativa discrezionale. La prova di idoneità è successiva e finalizzata all'esclusione, non alla comparazione.

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    Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura di selezione non costituisca un concorso per l'ammissione al pubblico impiego, dato che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la graduatoria è basata sull'iscrizione al collocamento obbligatorio, non su una valutazione comparativa discrezionale. La prova di idoneità è successiva e finalizzata all'esclusione, non alla comparazione.

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    Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura di selezione non costituisca un concorso per l'ammissione al pubblico impiego, dato che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la graduatoria è basata sull'iscrizione al collocamento obbligatorio, non su una valutazione comparativa discrezionale. La prova di idoneità è successiva e finalizzata all'esclusione, non alla comparazione.

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    Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura di selezione non costituisca un concorso per l'ammissione al pubblico impiego, dato che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la graduatoria è basata sull'iscrizione al collocamento obbligatorio, non su una valutazione comparativa discrezionale. La prova di idoneità è successiva e finalizzata all'esclusione, non alla comparazione.

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    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura di selezione non costituisca un concorso per l'ammissione al pubblico impiego, dato che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la graduatoria è basata sull'iscrizione al collocamento obbligatorio, non su una valutazione comparativa discrezionale. La prova di idoneità è successiva e finalizzata all'esclusione, non alla comparazione.

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    Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura di selezione non costituisca un concorso per l'ammissione al pubblico impiego, dato che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la graduatoria è basata sull'iscrizione al collocamento obbligatorio, non su una valutazione comparativa discrezionale. La prova di idoneità è successiva e finalizzata all'esclusione, non alla comparazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 3589
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3589
    Data del deposito : 15 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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