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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente
Dott. Silvia BARISON Consigliere rel.
Dott. Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato S E N T E N Z A
nella causa civile d'appello iscritta al n. 69 del Ruolo Generale dell'anno 2024 tra (P. IVA ),), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RE AR appellante
e
Controparte_1
(P. IVA ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2
dell'avv. Sabrina Molinar
P. IVA ) contumace Controparte_3 P.IVA_3
appellate avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Posta in decisione il 6 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante “NEL MERITO Disattesa ogni contraria istanza, voglia la Corte adita, in totale riforma della sentenza n. 2462/2023 emessa dal Tribunale di Padova nel procedimento n.
6148/2021 R.G. e pubblicata il 07.12.2023, accogliere, per le ragioni di cui in narrativa, tutte le conclusioni … di seguito trascritte. “Nel merito • Accertata la legittimazione ad agire di in surroga di dichiararsi, per le Parte_1 Controparte_3
causali di cui in narrativa, la risoluzione del contratto di vendita, stipulato il 26.10.2018, tra la Concedente ed il Fornitore Controparte_3 [...]
collegato al contratto di locazione Controparte_1
finanziaria stipulato tra la Concedente e l'Utilizzatore • Parte_1
Conseguentemente, condannare Controparte_1
a risarcire a in qualità di Utilizzatore, i
[...] Parte_1
danni patiti in conseguenza della inutilizzabilità delle apparecchiature oggetto di locazione finanziaria, quantificati nella complessiva somma di € 14.495,31= o in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio. • In ogni caso, anticipazioni e compenso professionale del presente procedimento integralmente rifusi. In via istruttoria:
Ammettersi prova per interpello e testi sui … capitoli di prova…” richiamati in atti;
Per parte appellata
“Voglia l'On. Corte d'Appello … - in via preliminare: confermare la provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 2462/2023, pubblicata in data 07.12.2023, R.G.
n. 6148/2023, Tribunale di Padova;
- in via principale e nel merito: provvedere ex art.
348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione proposta è manifestamente infondata e quindi rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto stante l'infondatezza delle pretese avversarie e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
- in via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente, rideterminare il quantum effettivamente dovuto;
- in via principale e nel merito: provvedere alla condanna di parte appellante ex art. 96
c.p.c.; - in via istruttoria: si ribadiscono le istanze formulate in primo grado e quindi si
pag. 2/13 chiede che voglia disporre idonea CTU al fine di verificare le effettive cause del malfunzionamento nonché l'audizione del teste Sig. sui … capi…” Testimone_1
richiamati in atti, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis cpc dell'8 ottobre 2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Padova, chiedendo – previo accertamento della propria legittimazione attiva – la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra e avente ad oggetto due strumenti per CP_3 CP_1
la misurazione degli pneumatici denominati “Grooveglove” del valore di €
5.000,00 ciascuno, concessi in uso a in virtù del contratto Parte_1
di locazione finanziaria stipulato con la concedente oltre alla CP_3
condanna di al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in CP_1
conseguenza dell'inutilizzabilità delle apparecchiature, quantificati nella complessiva somma di € 14.495,31.
Si costituiva eccependo la mancata denuncia del vizio lamentato nel CP_1
previsto termine contrattuale di trenta giorni dalla scoperta e l'infondatezza delle pretese avversarie, anche tenuto conto degli esiti della c.t.u. resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo promosso dalla stessa
[...]
nnanzi al Tribunale di Padova e iscritto al n. RG 6245/2019. Parte_1
non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. CP_3
Il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc, in esito alle quali erano disposte l'acquisizione della c.t.u. summenzionata, l'esibizione da parte di del contratto di CP_3
compravendita sub iudice e venivano respinte le istanze istruttorie di prova orale siccome inammissibili, generiche, irrilevanti o valutative oltre che superflue alla luce della c.t.u. svolta in sede sommaria. Dopo la discussione pag. 3/13 orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 7 dicembre 2023, il Giudice emetteva la sentenza qui impugnata.
In essa il Tribunale, dato atto che non vi era prova della denuncia tempestiva del preteso vizio da parte di né della sua conoscenza Parte_1
aliunde da parte della venditrice e soprattutto considerato l'esito della c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, che dichiarava l'insussistenza di vizi de quibus, rigettava le domande formulate dall'attrice condannandola al pagamento delle spese di lite verso la convenuta costituita.
*
Con atto di appello tempestivamente notificato ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 2462/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 7/12/2023, chiedendone – previa sospensione dell'esecutività –
l'integrale riforma, per i seguenti motivi:
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, per aver il Giudice di prime cure motivato solo apparentemente la propria decisione, senza esplicitare le relative ragioni di fatto e di diritto.
2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della motivazione erronea e contraddittoria della sentenza impugnata, che ha escluso i vizi dei in contesa, valorizzando il contenuto del verbale di consegna, accettazione e collaudo sottoscritto dall'utilizzatore ed ignorato le osservazioni della c.t.u. in sede sommaria circa la possibile cooperazione del venditore nella predisposizione di un ambiente di utilizzo atto ad evitare i lamentati malfunzionamenti.
3. Con il terzo motivo, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, connessa alla mancata ammissione delle prove orali pag. 4/13 formulate, reputandole rilevanti e superflue con motivazione oltretutto carente.
Si è costituita la sola appellata chiedendo il rigetto dell'istanza CP_1
“cautelare” e dell'impugnazione, in quanto infondate, e la conferma della decisione impugnata. pur ritualmente citata non si costituiva. Controparte_3
Il Collegio rigettava la domanda di sospensiva, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 6 ottobre 2025 e concedeva i termini di cui all'art. 352 cpc.
Depositate da entrambe le parti le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
Premessa in rito la declaratoria di contumacia di – non Controparte_3
costituitasi nonostante regolare notifica della citazione in appello, nel merito l'impugnazione va respinta per infondatezza.
È innanzitutto infondato il primo motivo di appello.
Per consolidata giurisprudenza, anche di legittimità: “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, [essa] non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un.
n. 22232/2016); da ciò deriva che il vizio di nullità per motivazione apparente ricorre allorché la decisione, pur essendo dotata di motivazione scritta, non espliciti il percorso logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione, limitandosi a fornire affermazioni vaghe, prive di analisi delle prove o di indicazione degli elementi probatori posti a fondamento della pronuncia.
pag. 5/13 Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, pur avendo richiamato, in guisa di premessa metodologica generale, le norme che disciplinano il contenuto e le modalità di redazione della sentenza, ha compiuto una sufficiente ricostruzione fattuale della vicenda per come restituita dai documenti in atti, esplicitando sia il proprio percorso argomentativo che le risultanze processuali, logiche e storiche, alla base della sua decisione: in particolare, correttamente rilevando dapprima che dai documenti in atti risultavano sia l'esistenza del contratto tra e di vendita dei due CP_3 CP_1
“Grooveglove”, sia quella della locazione finanziaria tra e CP_3 [...]
per la concessione in godimento dei predetti strumenti;
per Parte_1
passare ad affermare l'accettazione dei beni senza riserve da parte dell'utilizzatore, quindi escludere la tempestiva denunzia od il riconoscimento dei vizi de quibus e giungendo infine al vero e proprio nucleo argomentativo del decisum, costituito dall'esito della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti, c.t.u. dove si escludeva espressamente l'esistenza di vizi dei beni venduti, giustificando le riscontrate anomalie di funzionamento con l'inadeguatezza della connessione internet nell'ambiente in cui l'utilizzatore intendeva adoperarla.
Sulla base di quanto sopra e ritenuta la piena utilizzabilità, nel giudizio di merito, della ctu ex art. 696 bis c.p.c., il Giudice di prime cure correttamente perveniva al rigetto delle domande attoree.
Ciò posto, e considerati gli appropriati riferimenti in fatto e i sufficienti riferimenti in diritto, la motivazione della sentenza impugnata non può considerarsi apparente, né tantomeno nulla.
Ne deriva il rigetto del primo motivo d'impugnazione.
*
pag. 6/13 Ad analoga sorte vanno incontro il secondo ed il terzo motivo di gravame, i quali, essendo intimamente connessi sul piano logico e fattuale, vanno esaminati congiuntamente.
Come anticipato, il nucleo argomentativo posto dal primo Giudice a fondamento del rigetto delle domande attoree di risoluzione e risarcimento del danno è rappresentato dall'esclusione dei vizi in contesa, desumibile a chiare lettere dall'accertamento peritale svolto nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e composizione della lite sopra richiamato.
La CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo e acquisita al procedimento di primo grado esclude apertis verbis l'esistenza di qualsiasi un vizio dei beni imputabile al venditore, ritenendo il ctu – con motivazione non contestata dalle parti – che eventuali anomalie di funzionamento fossero dovute all'ambiente di utilizzo, che per l'ingente presenza di materiale metallico necessitava di una connessione internet più potente di quella presente in loco e di tipo semplicemente domestico (cfr. pag. 10 del doc. n. 11, ove può leggersi: “Dalle analisi sopra riportate non si evidenziano incompatibilità del dispositivo tali da compromettere la funzionalità dello stesso con gli standard di comunicazione WiFi secondo il protocollo standard 802.11, in particolare sono state verificate con successo connessioni 802.11b/g e 802.11ac su tutta la gamma di canali previsti da normativa per il suolo Europeo. Le cause del malfunzionamento sono da imputare all'ambiente di utilizzo dove a causa della presenza di materiale metallico come impalcature e strutture interne del capannone la comunicazione WiFi su bande a 2.4Ghz e 5Ghz richiede una potenza di trasmissione e ricezione più elevate […] La rete presente in sede risulta essere di tipo domestico e di potenza non adeguata all'ambiente, il dispositivo non riesce quindi ad ottenere una connessione stabile con nessuna rete all'interno del capannone”).
Peralto, considerato il contenuto degli obblighi delle parti, non può valorizzarsi la postilla del consulente, secondo cui conoscendo CP_1
pag. 7/13 l'ambiente di utilizzo del bene, avrebbe dovuto tenerne conto per una corretta sottoscrizione del contratto (cfr. pag. 13 del doc. n. 11, ove può leggersi: “Ciò accertato e posto che il malfunzionamento sia da imputare all'ambiente di utilizzo, va altresì evidenziato che parte convenuta era a conoscenza di tale ambiente, peraltro tipico per
l'attività di gommista […] e, pertanto, nota al venditore la struttura dove i dispositivi dovevano essere usati, appare chiaro che la loro ottimale funzionalità dovesse essere condizione primaria per portare a termine la compravendita”).
Ed infatti, l'obbligo del venditore risulta quello di trasferire un bene in sé esente da vizi e non può estendersi anche alla verifica delle modalità di suo successivo utilizzo da parte dell'acquirente o alla realizzazione di una determinata rete internet.
In questo quadro, del tutto coerentemente il primo Giudice ha relegato sullo sfondo – quantomeno sul piano logico – le emergenze del verbale di consegna, peraltro sufficientemente analizzate, mentre correttamente la mancanza di denuncia dei vizi o di loro conoscenza da parte del venditore, pure riscontrata dal primo Giudice, è un argomento che avvalora l'infondatezza delle domande attoree.
Per contro, le censure di parte appellante, incentrate prevalentemente sulle risultanze del verbale di consegna e sulla loro portata, sono inconferenti e inidonee a smentire la motivazione che sorregge il rigetto delle sue domande, come sopra ricostruito.
In effetti, il primo Giudice solo ad adiuvandum ha argomentato sulla portata del contenuto del verbale di consegna e sulla mancanza di denunzia o conoscenza dei vizi in contesa.
Al riguardo, per dissipare possibili dubbi circa la consistenza delle censure di parte appellante, merita comunque ricordare che aveva concluso con CP_1
un contratto di compravendita avente ad oggetto due CP_3
pag. 8/13 strumenti per la misurazione degli pneumatici denominati “Grooveglove” del valore di € 5.000,00 ciascuno. Tali beni, in virtù del contratto di locazione finanziaria n. 200807/7467 venivano concessi in utilizzo da CP_3
all'appellante e consegnati a quest'ultima in data 4 ottobre 2018, con successiva fornitura delle schede di attivazione in data 24 ottobre 2018 (cfr. doc. depositato il 15 dicembre 2023 e docc. n. 4, 1 e 6).
In occasione della consegna, l'appellante sottoscriveva un verbale di accettazione e avvenuto collaudo, dichiarando che gli strumenti forniti erano funzionanti ed immuni da vizi (cfr. doc. n. 3, ove può leggersi: “Il Fornitore attesta inoltre che il bene è stato collaudato e risulta perfettamente funzionante e pronto ad essere utilizzato, che non sono stati riscontrati vizi o difetti o mancanze di qualità rispetto a quanto richiesto ed acquistato dal Concedente. L'Utilizzatore, dopo aver esaminato, provato
e collaudato il bene, dichiara di accettarne la consegna, di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il Fornitore e richiesto ed acquistato dal Concedente […] Dichiara inoltre di aver ricevuto originale del manuale di istruzioni per l'uso redatto in italiano e di una copia dichiarata conforme della certificazione antinfortunistica;
che il bene è stato collaudato e risulta perfettamente funzionante e pronto ad essere utilizzato, all'interno dei propri luoghi di lavoro e non sono stati riscontrati vizi o difetti o mancanze di qualità rispetto a quanto richiesto nell'ordine di acquisto”).
Ciononostante, sosteneva che i prodotti consegnati non Parte_1
avessero mai funzionato, ragione per cui, in surroga di come CP_3
espressamente previsto dall'art. 8 del contratto di leasing n. 200807/7467, agiva in giudizio per la risoluzione del contratto di vendita e risarcimento del danno.
In diritto va ricordato che in tema di compravendita il combinato disposto degli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c. prevede, a tutela dell'acquirente, la possibilità per lo stesso di poter agire, in caso di vendita di un bene viziato, a seguito di denuncia di tali vizi al venditore entro otto giorni o entro il diverso termine pag. 9/13 pattuito o stabilito dalla legge, per chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Tale rimedio viene garantito all'acquirente anche in assenza di apposita denuncia, laddove il venditore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi o li abbia occultati.
Dal compendio probatorio disponibile fin dal primo grado può chiaramente evincersi che l'acquirente non abbia fornito alcuna prova della denuncia tempestiva dei vizi (cfr. art. 4 del contratto di compravendita depositato il 15 dicembre 2023, doc. n. 1 DDT di consegna avvenuta il 4 ottobre 2018 e doc.
n. 16 attestante l'unica lettera di contestazione inviata a in data 6 CP_1
giugno 2019), né del loro riconoscimento da parte dell'appellata odierna: lo scambio di e-mail prodotto da con il responsabile di Parte_1 CP_1
si riferisce unicamente alla possibilità di estinguere anticipatamente il
[...]
contratto di leasing con e la dichiarazione di disponibilità CP_3
dell'appellata a riacquistare il bene una volta concluso il contratto di locazione finanziaria, senza alcuna menzione ad eventuali vizi o malfunzionamenti dei prodotti (cfr. docc. n. 8 e 9).
Le assorbenti considerazioni che precedono inducono a ritenere corretta la decisione gravata.
Quanto alle prove orali, per la cui ammissione insiste anche Controparte_4
in sede di appello, va rilevato che i capitoli formulati risultano del tutto irrilevanti, in quanto relativi a fatti non contestati, comprovati dai documenti o comunque superflui alla luce della CTU.
In particolare, sono irrilevanti, siccome relativi a fatti non contestati e/o dimostrati dai documenti prodotti in giudizio i capitoli di prova n. 1: “Vero che
, all'inizio del mese di settembre 2018, , per il tramite del proprio agente CP_1 Per_1
, propose a l'acquisto di un sistema diagnostico di misurazione degli
[...] Parte_1
pag. 10/13 pneumatici denominato “GrooveGlove”?; n. 2: “Vero che tale proposta venne effettuata dopo aver descritto le funzioni svolte dalle apparecchiature, senza alcun test di funzionalità del modello presentato?”; n. 3: “Vero che il verbale di consegna delle apparecchiature consegnato a venne sottoscritto senza che fossero pervenute le schede di CP_3
attivazione delle apparecchiature di cui sopra e la loro messa in funzione a cura di personale
?”; n. 4: “Vero che, soltanto in data 24 ottobre 2018, inviò a CP_1 CP_1 Pt_1
le schede di attivazione delle apparecchiature fornite, come da comunicazione e -
[...]
mail di pari data che mi viene esibita (doc. 06), senza attivare con proprio personale le apparecchiature fornite e giacenti presso sin dal 4 ottobre 2018?”; n. Parte_1
5: “Vero che sin dal 28 ottobre 2018 ed a seguire nei mesi di novembre e Parte_1
dicembre 2018, sollecitò telefonicamente, in ripetute occasioni, ad attivare le CP_1
apparecchiature fornite ed a tararne il funzionamento per la corretta trasmissione via etere dei dati rilevati, senza ottenere alcun riscontro da parte della società fornitrice?”; n. 6:
“Vero che, a gennaio 2019, fornì a nuove passwords di accesso, CP_1 Parte_1
come da e -mail che mi viene esibita (doc. 06), ma senza intervenire per la messa in funzione
e taratura delle apparecchiature?”; n. 8: “Vero che a maggio 2019 , per il tramite CP_1
dei sigg.ri e comunicò il proprio intendimento di ritirare le Persona_2 Testimone_1
apparecchiature fornite, previa risoluzione anticipata del contratto di leasing a favore di
, come da comunicazione dd. 28 giugno 2019 che mi viene esibita (doc. 09)?”; n. CP_1
9: “Vero che, all'inizio di luglio 2019, comunicò la propria volontà di procedere CP_1
al riacquisto delle apparecchiature, perché non funzionanti?”; n. 10: “Vero che, in data 5 luglio 2019, confermò detto intendimento, come da comunicazione e-mail che mi CP_1
viene esibita (doc. 14)?”; n. 11: “Vero che, ricevute le indicazioni per la risoluzione anticipata del contratto di leasing, non diede seguito al proprio intendimento di CP_1
acquistare le apparecchiature, cosicché il contratto di leasing è tuttora in essere?”; il capitolo n. 7: “Vero che , e , agente e Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
tecnici di , vennero ripetutamente informati, anche via e -mail, a gennaio, febbraio, CP_1
pag. 11/13 marzo ed aprile, che le apparecchiature non funzionavano, omettendo, quindi, di trasmettere
i dati che rilevavano sugli pneumatici?” risulta irrilevante, in quanto superato dall'esito della CTU).
L'appello va dunque respinto.
Le spese di lite verso l'appellata costituita devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'attività processuale svolta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese legali tra appellante soccombente ed appellata contumace.
Non vi sono i presupposti per la chiesta condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dovendosi escludere che l'interposto appello esorbiti, in concreto, dall'esercizio legittimo del diritto di difesa nei vari gradi di giudizio riconosciuti dall'ordinamento.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa, istanza ed eccezione rigettata, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento, a favore delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge;
pag. 12/13 respinge l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 13/13
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente
Dott. Silvia BARISON Consigliere rel.
Dott. Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato S E N T E N Z A
nella causa civile d'appello iscritta al n. 69 del Ruolo Generale dell'anno 2024 tra (P. IVA ),), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RE AR appellante
e
Controparte_1
(P. IVA ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2
dell'avv. Sabrina Molinar
P. IVA ) contumace Controparte_3 P.IVA_3
appellate avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Posta in decisione il 6 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante “NEL MERITO Disattesa ogni contraria istanza, voglia la Corte adita, in totale riforma della sentenza n. 2462/2023 emessa dal Tribunale di Padova nel procedimento n.
6148/2021 R.G. e pubblicata il 07.12.2023, accogliere, per le ragioni di cui in narrativa, tutte le conclusioni … di seguito trascritte. “Nel merito • Accertata la legittimazione ad agire di in surroga di dichiararsi, per le Parte_1 Controparte_3
causali di cui in narrativa, la risoluzione del contratto di vendita, stipulato il 26.10.2018, tra la Concedente ed il Fornitore Controparte_3 [...]
collegato al contratto di locazione Controparte_1
finanziaria stipulato tra la Concedente e l'Utilizzatore • Parte_1
Conseguentemente, condannare Controparte_1
a risarcire a in qualità di Utilizzatore, i
[...] Parte_1
danni patiti in conseguenza della inutilizzabilità delle apparecchiature oggetto di locazione finanziaria, quantificati nella complessiva somma di € 14.495,31= o in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio. • In ogni caso, anticipazioni e compenso professionale del presente procedimento integralmente rifusi. In via istruttoria:
Ammettersi prova per interpello e testi sui … capitoli di prova…” richiamati in atti;
Per parte appellata
“Voglia l'On. Corte d'Appello … - in via preliminare: confermare la provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 2462/2023, pubblicata in data 07.12.2023, R.G.
n. 6148/2023, Tribunale di Padova;
- in via principale e nel merito: provvedere ex art.
348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione proposta è manifestamente infondata e quindi rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto stante l'infondatezza delle pretese avversarie e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
- in via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente, rideterminare il quantum effettivamente dovuto;
- in via principale e nel merito: provvedere alla condanna di parte appellante ex art. 96
c.p.c.; - in via istruttoria: si ribadiscono le istanze formulate in primo grado e quindi si
pag. 2/13 chiede che voglia disporre idonea CTU al fine di verificare le effettive cause del malfunzionamento nonché l'audizione del teste Sig. sui … capi…” Testimone_1
richiamati in atti, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis cpc dell'8 ottobre 2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Padova, chiedendo – previo accertamento della propria legittimazione attiva – la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra e avente ad oggetto due strumenti per CP_3 CP_1
la misurazione degli pneumatici denominati “Grooveglove” del valore di €
5.000,00 ciascuno, concessi in uso a in virtù del contratto Parte_1
di locazione finanziaria stipulato con la concedente oltre alla CP_3
condanna di al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in CP_1
conseguenza dell'inutilizzabilità delle apparecchiature, quantificati nella complessiva somma di € 14.495,31.
Si costituiva eccependo la mancata denuncia del vizio lamentato nel CP_1
previsto termine contrattuale di trenta giorni dalla scoperta e l'infondatezza delle pretese avversarie, anche tenuto conto degli esiti della c.t.u. resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo promosso dalla stessa
[...]
nnanzi al Tribunale di Padova e iscritto al n. RG 6245/2019. Parte_1
non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. CP_3
Il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc, in esito alle quali erano disposte l'acquisizione della c.t.u. summenzionata, l'esibizione da parte di del contratto di CP_3
compravendita sub iudice e venivano respinte le istanze istruttorie di prova orale siccome inammissibili, generiche, irrilevanti o valutative oltre che superflue alla luce della c.t.u. svolta in sede sommaria. Dopo la discussione pag. 3/13 orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 7 dicembre 2023, il Giudice emetteva la sentenza qui impugnata.
In essa il Tribunale, dato atto che non vi era prova della denuncia tempestiva del preteso vizio da parte di né della sua conoscenza Parte_1
aliunde da parte della venditrice e soprattutto considerato l'esito della c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, che dichiarava l'insussistenza di vizi de quibus, rigettava le domande formulate dall'attrice condannandola al pagamento delle spese di lite verso la convenuta costituita.
*
Con atto di appello tempestivamente notificato ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 2462/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 7/12/2023, chiedendone – previa sospensione dell'esecutività –
l'integrale riforma, per i seguenti motivi:
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, per aver il Giudice di prime cure motivato solo apparentemente la propria decisione, senza esplicitare le relative ragioni di fatto e di diritto.
2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della motivazione erronea e contraddittoria della sentenza impugnata, che ha escluso i vizi dei in contesa, valorizzando il contenuto del verbale di consegna, accettazione e collaudo sottoscritto dall'utilizzatore ed ignorato le osservazioni della c.t.u. in sede sommaria circa la possibile cooperazione del venditore nella predisposizione di un ambiente di utilizzo atto ad evitare i lamentati malfunzionamenti.
3. Con il terzo motivo, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, connessa alla mancata ammissione delle prove orali pag. 4/13 formulate, reputandole rilevanti e superflue con motivazione oltretutto carente.
Si è costituita la sola appellata chiedendo il rigetto dell'istanza CP_1
“cautelare” e dell'impugnazione, in quanto infondate, e la conferma della decisione impugnata. pur ritualmente citata non si costituiva. Controparte_3
Il Collegio rigettava la domanda di sospensiva, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 6 ottobre 2025 e concedeva i termini di cui all'art. 352 cpc.
Depositate da entrambe le parti le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
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Premessa in rito la declaratoria di contumacia di – non Controparte_3
costituitasi nonostante regolare notifica della citazione in appello, nel merito l'impugnazione va respinta per infondatezza.
È innanzitutto infondato il primo motivo di appello.
Per consolidata giurisprudenza, anche di legittimità: “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, [essa] non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un.
n. 22232/2016); da ciò deriva che il vizio di nullità per motivazione apparente ricorre allorché la decisione, pur essendo dotata di motivazione scritta, non espliciti il percorso logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione, limitandosi a fornire affermazioni vaghe, prive di analisi delle prove o di indicazione degli elementi probatori posti a fondamento della pronuncia.
pag. 5/13 Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, pur avendo richiamato, in guisa di premessa metodologica generale, le norme che disciplinano il contenuto e le modalità di redazione della sentenza, ha compiuto una sufficiente ricostruzione fattuale della vicenda per come restituita dai documenti in atti, esplicitando sia il proprio percorso argomentativo che le risultanze processuali, logiche e storiche, alla base della sua decisione: in particolare, correttamente rilevando dapprima che dai documenti in atti risultavano sia l'esistenza del contratto tra e di vendita dei due CP_3 CP_1
“Grooveglove”, sia quella della locazione finanziaria tra e CP_3 [...]
per la concessione in godimento dei predetti strumenti;
per Parte_1
passare ad affermare l'accettazione dei beni senza riserve da parte dell'utilizzatore, quindi escludere la tempestiva denunzia od il riconoscimento dei vizi de quibus e giungendo infine al vero e proprio nucleo argomentativo del decisum, costituito dall'esito della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti, c.t.u. dove si escludeva espressamente l'esistenza di vizi dei beni venduti, giustificando le riscontrate anomalie di funzionamento con l'inadeguatezza della connessione internet nell'ambiente in cui l'utilizzatore intendeva adoperarla.
Sulla base di quanto sopra e ritenuta la piena utilizzabilità, nel giudizio di merito, della ctu ex art. 696 bis c.p.c., il Giudice di prime cure correttamente perveniva al rigetto delle domande attoree.
Ciò posto, e considerati gli appropriati riferimenti in fatto e i sufficienti riferimenti in diritto, la motivazione della sentenza impugnata non può considerarsi apparente, né tantomeno nulla.
Ne deriva il rigetto del primo motivo d'impugnazione.
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pag. 6/13 Ad analoga sorte vanno incontro il secondo ed il terzo motivo di gravame, i quali, essendo intimamente connessi sul piano logico e fattuale, vanno esaminati congiuntamente.
Come anticipato, il nucleo argomentativo posto dal primo Giudice a fondamento del rigetto delle domande attoree di risoluzione e risarcimento del danno è rappresentato dall'esclusione dei vizi in contesa, desumibile a chiare lettere dall'accertamento peritale svolto nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e composizione della lite sopra richiamato.
La CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo e acquisita al procedimento di primo grado esclude apertis verbis l'esistenza di qualsiasi un vizio dei beni imputabile al venditore, ritenendo il ctu – con motivazione non contestata dalle parti – che eventuali anomalie di funzionamento fossero dovute all'ambiente di utilizzo, che per l'ingente presenza di materiale metallico necessitava di una connessione internet più potente di quella presente in loco e di tipo semplicemente domestico (cfr. pag. 10 del doc. n. 11, ove può leggersi: “Dalle analisi sopra riportate non si evidenziano incompatibilità del dispositivo tali da compromettere la funzionalità dello stesso con gli standard di comunicazione WiFi secondo il protocollo standard 802.11, in particolare sono state verificate con successo connessioni 802.11b/g e 802.11ac su tutta la gamma di canali previsti da normativa per il suolo Europeo. Le cause del malfunzionamento sono da imputare all'ambiente di utilizzo dove a causa della presenza di materiale metallico come impalcature e strutture interne del capannone la comunicazione WiFi su bande a 2.4Ghz e 5Ghz richiede una potenza di trasmissione e ricezione più elevate […] La rete presente in sede risulta essere di tipo domestico e di potenza non adeguata all'ambiente, il dispositivo non riesce quindi ad ottenere una connessione stabile con nessuna rete all'interno del capannone”).
Peralto, considerato il contenuto degli obblighi delle parti, non può valorizzarsi la postilla del consulente, secondo cui conoscendo CP_1
pag. 7/13 l'ambiente di utilizzo del bene, avrebbe dovuto tenerne conto per una corretta sottoscrizione del contratto (cfr. pag. 13 del doc. n. 11, ove può leggersi: “Ciò accertato e posto che il malfunzionamento sia da imputare all'ambiente di utilizzo, va altresì evidenziato che parte convenuta era a conoscenza di tale ambiente, peraltro tipico per
l'attività di gommista […] e, pertanto, nota al venditore la struttura dove i dispositivi dovevano essere usati, appare chiaro che la loro ottimale funzionalità dovesse essere condizione primaria per portare a termine la compravendita”).
Ed infatti, l'obbligo del venditore risulta quello di trasferire un bene in sé esente da vizi e non può estendersi anche alla verifica delle modalità di suo successivo utilizzo da parte dell'acquirente o alla realizzazione di una determinata rete internet.
In questo quadro, del tutto coerentemente il primo Giudice ha relegato sullo sfondo – quantomeno sul piano logico – le emergenze del verbale di consegna, peraltro sufficientemente analizzate, mentre correttamente la mancanza di denuncia dei vizi o di loro conoscenza da parte del venditore, pure riscontrata dal primo Giudice, è un argomento che avvalora l'infondatezza delle domande attoree.
Per contro, le censure di parte appellante, incentrate prevalentemente sulle risultanze del verbale di consegna e sulla loro portata, sono inconferenti e inidonee a smentire la motivazione che sorregge il rigetto delle sue domande, come sopra ricostruito.
In effetti, il primo Giudice solo ad adiuvandum ha argomentato sulla portata del contenuto del verbale di consegna e sulla mancanza di denunzia o conoscenza dei vizi in contesa.
Al riguardo, per dissipare possibili dubbi circa la consistenza delle censure di parte appellante, merita comunque ricordare che aveva concluso con CP_1
un contratto di compravendita avente ad oggetto due CP_3
pag. 8/13 strumenti per la misurazione degli pneumatici denominati “Grooveglove” del valore di € 5.000,00 ciascuno. Tali beni, in virtù del contratto di locazione finanziaria n. 200807/7467 venivano concessi in utilizzo da CP_3
all'appellante e consegnati a quest'ultima in data 4 ottobre 2018, con successiva fornitura delle schede di attivazione in data 24 ottobre 2018 (cfr. doc. depositato il 15 dicembre 2023 e docc. n. 4, 1 e 6).
In occasione della consegna, l'appellante sottoscriveva un verbale di accettazione e avvenuto collaudo, dichiarando che gli strumenti forniti erano funzionanti ed immuni da vizi (cfr. doc. n. 3, ove può leggersi: “Il Fornitore attesta inoltre che il bene è stato collaudato e risulta perfettamente funzionante e pronto ad essere utilizzato, che non sono stati riscontrati vizi o difetti o mancanze di qualità rispetto a quanto richiesto ed acquistato dal Concedente. L'Utilizzatore, dopo aver esaminato, provato
e collaudato il bene, dichiara di accettarne la consegna, di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il Fornitore e richiesto ed acquistato dal Concedente […] Dichiara inoltre di aver ricevuto originale del manuale di istruzioni per l'uso redatto in italiano e di una copia dichiarata conforme della certificazione antinfortunistica;
che il bene è stato collaudato e risulta perfettamente funzionante e pronto ad essere utilizzato, all'interno dei propri luoghi di lavoro e non sono stati riscontrati vizi o difetti o mancanze di qualità rispetto a quanto richiesto nell'ordine di acquisto”).
Ciononostante, sosteneva che i prodotti consegnati non Parte_1
avessero mai funzionato, ragione per cui, in surroga di come CP_3
espressamente previsto dall'art. 8 del contratto di leasing n. 200807/7467, agiva in giudizio per la risoluzione del contratto di vendita e risarcimento del danno.
In diritto va ricordato che in tema di compravendita il combinato disposto degli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c. prevede, a tutela dell'acquirente, la possibilità per lo stesso di poter agire, in caso di vendita di un bene viziato, a seguito di denuncia di tali vizi al venditore entro otto giorni o entro il diverso termine pag. 9/13 pattuito o stabilito dalla legge, per chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Tale rimedio viene garantito all'acquirente anche in assenza di apposita denuncia, laddove il venditore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi o li abbia occultati.
Dal compendio probatorio disponibile fin dal primo grado può chiaramente evincersi che l'acquirente non abbia fornito alcuna prova della denuncia tempestiva dei vizi (cfr. art. 4 del contratto di compravendita depositato il 15 dicembre 2023, doc. n. 1 DDT di consegna avvenuta il 4 ottobre 2018 e doc.
n. 16 attestante l'unica lettera di contestazione inviata a in data 6 CP_1
giugno 2019), né del loro riconoscimento da parte dell'appellata odierna: lo scambio di e-mail prodotto da con il responsabile di Parte_1 CP_1
si riferisce unicamente alla possibilità di estinguere anticipatamente il
[...]
contratto di leasing con e la dichiarazione di disponibilità CP_3
dell'appellata a riacquistare il bene una volta concluso il contratto di locazione finanziaria, senza alcuna menzione ad eventuali vizi o malfunzionamenti dei prodotti (cfr. docc. n. 8 e 9).
Le assorbenti considerazioni che precedono inducono a ritenere corretta la decisione gravata.
Quanto alle prove orali, per la cui ammissione insiste anche Controparte_4
in sede di appello, va rilevato che i capitoli formulati risultano del tutto irrilevanti, in quanto relativi a fatti non contestati, comprovati dai documenti o comunque superflui alla luce della CTU.
In particolare, sono irrilevanti, siccome relativi a fatti non contestati e/o dimostrati dai documenti prodotti in giudizio i capitoli di prova n. 1: “Vero che
, all'inizio del mese di settembre 2018, , per il tramite del proprio agente CP_1 Per_1
, propose a l'acquisto di un sistema diagnostico di misurazione degli
[...] Parte_1
pag. 10/13 pneumatici denominato “GrooveGlove”?; n. 2: “Vero che tale proposta venne effettuata dopo aver descritto le funzioni svolte dalle apparecchiature, senza alcun test di funzionalità del modello presentato?”; n. 3: “Vero che il verbale di consegna delle apparecchiature consegnato a venne sottoscritto senza che fossero pervenute le schede di CP_3
attivazione delle apparecchiature di cui sopra e la loro messa in funzione a cura di personale
?”; n. 4: “Vero che, soltanto in data 24 ottobre 2018, inviò a CP_1 CP_1 Pt_1
le schede di attivazione delle apparecchiature fornite, come da comunicazione e -
[...]
mail di pari data che mi viene esibita (doc. 06), senza attivare con proprio personale le apparecchiature fornite e giacenti presso sin dal 4 ottobre 2018?”; n. Parte_1
5: “Vero che sin dal 28 ottobre 2018 ed a seguire nei mesi di novembre e Parte_1
dicembre 2018, sollecitò telefonicamente, in ripetute occasioni, ad attivare le CP_1
apparecchiature fornite ed a tararne il funzionamento per la corretta trasmissione via etere dei dati rilevati, senza ottenere alcun riscontro da parte della società fornitrice?”; n. 6:
“Vero che, a gennaio 2019, fornì a nuove passwords di accesso, CP_1 Parte_1
come da e -mail che mi viene esibita (doc. 06), ma senza intervenire per la messa in funzione
e taratura delle apparecchiature?”; n. 8: “Vero che a maggio 2019 , per il tramite CP_1
dei sigg.ri e comunicò il proprio intendimento di ritirare le Persona_2 Testimone_1
apparecchiature fornite, previa risoluzione anticipata del contratto di leasing a favore di
, come da comunicazione dd. 28 giugno 2019 che mi viene esibita (doc. 09)?”; n. CP_1
9: “Vero che, all'inizio di luglio 2019, comunicò la propria volontà di procedere CP_1
al riacquisto delle apparecchiature, perché non funzionanti?”; n. 10: “Vero che, in data 5 luglio 2019, confermò detto intendimento, come da comunicazione e-mail che mi CP_1
viene esibita (doc. 14)?”; n. 11: “Vero che, ricevute le indicazioni per la risoluzione anticipata del contratto di leasing, non diede seguito al proprio intendimento di CP_1
acquistare le apparecchiature, cosicché il contratto di leasing è tuttora in essere?”; il capitolo n. 7: “Vero che , e , agente e Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
tecnici di , vennero ripetutamente informati, anche via e -mail, a gennaio, febbraio, CP_1
pag. 11/13 marzo ed aprile, che le apparecchiature non funzionavano, omettendo, quindi, di trasmettere
i dati che rilevavano sugli pneumatici?” risulta irrilevante, in quanto superato dall'esito della CTU).
L'appello va dunque respinto.
Le spese di lite verso l'appellata costituita devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'attività processuale svolta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese legali tra appellante soccombente ed appellata contumace.
Non vi sono i presupposti per la chiesta condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dovendosi escludere che l'interposto appello esorbiti, in concreto, dall'esercizio legittimo del diritto di difesa nei vari gradi di giudizio riconosciuti dall'ordinamento.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa, istanza ed eccezione rigettata, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento, a favore delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge;
pag. 12/13 respinge l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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