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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 5618/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RI RA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. AN AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5618/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FORTE Parte_1 C.F._1 GEMMA
ATTRICE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa e rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio (pur non essendosi il resistente costituito), dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando riscontrato, nel corso del procedimento, che i coniugi, di nazionalità romena, abbiano, presso il loro paese di origine, sciolto il vincolo coniugale mediante divorzio diretto con annessa regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie Persona_1 (nata il [...]) e (nata il [...]). Tale circostanza è
[...] Persona_2 documentalmente provata dal certificato notarile di divorzio (con traduzione giurata) n. 13514 dell'8.09.2023. E' quindi venuto meno l'interesse alla coltivazione del giudizio di separazione, attesi l'intervenuto scioglimento del matrimonio e l'avvenuta regolamentazione degli aspetti inerenti la responsabilità genitoriale in conformità alla legge nazionale dei coniugi. Conseguentemente va revocata l'ordinanza presidenziale emessa in data 16.03.2021, al fine di evitare un contrasto di giudicati. Spese di lite irripetibili.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Revoca l'ordinanza presidenziale emessa in data 16.03.2021.
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il giudice rel.
AN AF
Il Presidente
RI RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RI RA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. AN AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5618/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FORTE Parte_1 C.F._1 GEMMA
ATTRICE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa e rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio (pur non essendosi il resistente costituito), dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando riscontrato, nel corso del procedimento, che i coniugi, di nazionalità romena, abbiano, presso il loro paese di origine, sciolto il vincolo coniugale mediante divorzio diretto con annessa regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie Persona_1 (nata il [...]) e (nata il [...]). Tale circostanza è
[...] Persona_2 documentalmente provata dal certificato notarile di divorzio (con traduzione giurata) n. 13514 dell'8.09.2023. E' quindi venuto meno l'interesse alla coltivazione del giudizio di separazione, attesi l'intervenuto scioglimento del matrimonio e l'avvenuta regolamentazione degli aspetti inerenti la responsabilità genitoriale in conformità alla legge nazionale dei coniugi. Conseguentemente va revocata l'ordinanza presidenziale emessa in data 16.03.2021, al fine di evitare un contrasto di giudicati. Spese di lite irripetibili.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Revoca l'ordinanza presidenziale emessa in data 16.03.2021.
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il giudice rel.
AN AF
Il Presidente
RI RA