Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/05/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04452/2025REG.PROV.COLL.
N. 09630/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9630 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo AT, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima) n. 416/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. -OMISSIS-, costituita -OMISSIS- tra -OMISSIS-, ha per oggetto la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e riprende, sul punto, l’attività esercitata nei locali di -OMISSIS-, -OMISSIS- (LT), da -OMISSIS-, di proprietà dello stesso -OMISSIS-.
Con atto -OMISSIS-, poi, la -OMISSIS- è divenuta di proprietà all’85% di -OMISSIS- e al 15% della -OMISSIS-, -OMISSIS-, venendo così liquidate le quote di -OMISSIS-.
Con nota -OMISSIS-, la Prefettura di AT ha comunicato alla suddetta società di aver riscontrato, all’esito delle verifiche svolte, elementi sintomatici di una possibile infiltrazione mafiosa connessi al rapporto di parentela tra il socio principale -OMISSIS- e -OMISSIS-, ritenuto contiguo al “ -OMISSIS- ”, un’associazione di stampo mafioso operante nel territorio del Comune di -OMISSIS- (NA). L’interessata è stata così edotta del diritto di fornire osservazioni scritte e documenti e di chiedere un’audizione personale.
Successivamente, con nota prot. -OMISSIS-, la medesima Prefettura, su proposta del Comando provinciale Carabinieri di AT, non ritenendo esaustivi gli elementi forniti dalla stessa -OMISSIS-, ha comunicato alla Società che i dati raccolti suffragavano la probabile presenza di infiltrazioni malavitose tendenti a condizionarne l’attività, ai sensi dell’art. 84 e 91, d.lgs. n. 159 del 2011, precisando che la predetta informazione aveva carattere di interdittiva antimafia.
In particolare, la contiguità tra -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, e il clan camorristico -OMISSIS- è stata desunta dalla Prefettura di AT dalla congiunta considerazione:
a) dei controlli di polizia svolti in -OMISSIS- -OMISSIS-, che hanno acclarato la presenza di -OMISSIS- insieme a pregiudicati e affiliati al prefato sodalizio criminoso;
b) delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -OMISSIS- (già appartenente al “ -OMISSIS- ”) e -OMISSIS-, quest’ultimo proveniente proprio dal -OMISSIS-, rese anche sul conto del -OMISSIS- di -OMISSIS-, detto “ -OMISSIS- ”;
c) dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-, il cui socio unico e amministratore è -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-;
d) dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-, il cui amministratore unico è -OMISSIS-;
e) dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-, il cui socio unico è -OMISSIS-;
f) della circostanza che l’interdetta -OMISSIS- sia titolare di 350 azioni di -OMISSIS-, anche essa colpita da provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-;
g) dell’ammissione da parte di -OMISSIS- della pregressa vicinanza del -OMISSIS- al -OMISSIS-, come emerge dall’annotazione di servizio -OMISSIS- dal comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.
Sulla base di tali elementi, l’Amministrazione dell’Interno ha concluso che tra la famiglia -OMISSIS- e il -OMISSIS- vi siano rapporti consolidati da circa -OMISSIS-, che rendono non occasionale la frequentazione di esponenti della suddetta associazione mafiosa. Ha, inoltre, ritenuto che -OMISSIS- sia in grado influenzare la -OMISSIS-. A tal riguardo si è sottolineato che la -OMISSIS- condivide la medesima sede operativa e, in parte, i medesimi beni aziendali della -OMISSIS-, la cui costituzione era stata frutto di un cospicuo investimento iniziale dello stesso -OMISSIS-, dato che -OMISSIS- non disponevano della provvista economica sufficiente. In definitiva, la Prefettura di AT ha concluso che le società ruotanti attorno alla famiglia -OMISSIS- delineino un contesto con assai probabili infiltrazioni mafiose, sì che la stretta e consapevole vicinanza con esponenti della criminalità organizzata rende concreto e attuale il pericolo di condizionamento mafioso della società odierna ricorrente.
In stretta consequenzialità con quanto sopra, il Comune di -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- ha dichiarato l’inefficacia della SCIA del -OMISSIS- e la decadenza dei relativi effetti abilitativi, ordinando l’immediata chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla -OMISSIS-.
2. La -OMISSIS- ha impugnato sia l’interdittiva antimafia che il provvedimento del Comune di -OMISSIS- presso il TAR del Lazio, sede di AT.
Con sentenza n. 416 del 2024, il TAR, richiamando una consolidata giurisprudenza in materia di informazioni antimafia ed esaminando le peculiarità del caso concreto, ha rigettato il ricorso.
Il giudice di prime cure ha, tra l’altro, ribadito che, ai fini dell’interdittiva antimafia, l’Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l’impresa possa essere influenzata, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata.
3. Avverso la suddetta sentenza la -OMISSIS- ha proposto ricorso in appello.
Con il primo motivo di ricorso, la Società lamenta che l’interdittiva si fondi unicamente sui presunti rapporti tra il -OMISSIS- del socio di maggioranza e la cosca dei -OMISSIS-. Tali rapporti sono stati desunti da controlli risalenti a molti anni fa e da alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Tuttavia, il procedimento penale a carico di -OMISSIS-, dagli atti del quale la Prefettura aveva tratto le motivazioni del proprio provvedimento, è stato archiviato. Allo stesso modo sono state rigettate le richieste di misure di prevenzione avanzate contro lo stesso -OMISSIS-.
In tale quadro non vi sarebbero indizi gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere verosimile il rischio di infiltrazione mafiosa.
La -OMISSIS- (che condivide i locali con l’odierna appellante), poi, non sarebbe stata costituita attraverso un investimento iniziale di -OMISSIS-, ma grazie allo svincolo per -OMISSIS- e -OMISSIS- di due polizze assicurative ramo vita.
In generale, -OMISSIS- non avrebbe alcuna incidenza nelle scelte imprenditoriali della società appellante.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce un vizio della sentenza di primo grado, che ha omesso di pronunciarsi sulla mancata ammissione dell’appellante ad una delle misure collaborative applicabili in caso di agevolazione occasionale, ai sensi dell’art. 94- bis , d.lgs. n. 159 del 2011.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
Tra l’altro il Ministero ha reso noto che, nelle more, la -OMISSIS- è stata ammessa al controllo giudiziario, di cui all’art. 34- bis , d.lgs. n. 159 del 2011, per un periodo di due anni, con sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia ex art. 94 d.lgs. n. 159 del 2011, giusto provvedimento emesso dal Tribunale Penale di Roma, sez. I Penale, sezione specializzata - misure di prevenzione, -OMISSIS-.
5. All’udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
Quanto al primo motivo, il Collegio ritiene corretta la ricostruzione normativa e giurisprudenziale operata dal TAR e le conseguenze dalla stessa tratte con riferimento al caso di specie.
Dalle risultanze processuali, verosimile appare, infatti, sia la contiguità tra -OMISSIS- e il “ clan -OMISSIS- ” che la possibilità che lo stesso -OMISSIS- influenzi le attività della società appellante.
1.1 Al riguardo, innanzitutto, è bene ribadire che l’interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata. Essa, quindi, prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente. Essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emerga il pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 24 luglio 2024, n. 6679). Non è rilevante, dunque, la mancanza di condanne penali e ciò in quanto gli elementi posti a base dell’informativa, proprio per la ratio ad essa sottesa, possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 2024, n. 3265).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha ritenuto che la vicinanza di -OMISSIS- al “ -OMISSIS- ” (peraltro confermata, sia pure solo per il passato, anche dal -OMISSIS-) potesse essere desunta dai precedenti di polizia e dalle risultanze di procedimenti penali che, seppure conclusisi senza condanne o altri provvedimenti sfavorevoli, attestano comunque un rapporto costante nel tempo.
Tale valutazione non appare irragionevole e risulta anzi corroborata dai numerosi provvedimenti interdittivi adottati nei confronti di diverse società riconducibili alla famiglia -OMISSIS-.
Del resto neppure può condividersi quanto sostenuto dall’appellante, secondo il quale, nell’ambito del procedimento penale dal quale sono tratti i passaggi citati dalla Prefettura nel provvedimento impugnato in primo grado, sarebbe stata, alla fine, ritenuta insussistente la vicinanza del sig. -OMISSIS- con il “ -OMISSIS- ”.
Da quanto risulta in atti, detto procedimento era relativo ad indagini avviate sulla gara di appalto per il servizio di igiene integrato del Comune di -OMISSIS- e a una correlata ipotesi investigativa di traffico illecito di rifiuti. Nell’indagine era coinvolta la -OMISSIS-, società comunque poi destinataria di interdittiva antimafia e nella quale deteneva una significativa partecipazione la -OMISSIS-, anch’essa interdetta e avente, come visto, il sig. -OMISSIS- quale amministratore unico.
Di converso, dal provvedimento di archiviazione non si comprende molto circa il ruolo del sig. -OMISSIS- e, comunque, emerge che diverse ipotesi di reato sono state archiviate per prescrizione.
Anche il provvedimento con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di applicazione di misure di prevenzione non prende posizione sulle possibili contiguità mafiose del sig. -OMISSIS-, limitandosi ad escludere che vi fossero elementi tali da far ritenere che quest’ultimo vivesse con i proventi di attività delittuose.
I richiamati provvedimenti giudiziari non sembrano, quindi, sufficienti a far ritenere superati gli elementi indiziari di una vicinanza tra il sig. -OMISSIS- e il clan, né, peraltro, la società appellante ha prodotto in giudizio le osservazioni indirizzate alla Prefettura nell’ambito del contraddittorio procedimentale, dalle quali si sarebbe eventualmente potuto valutare se, nella replica alle stesse, vi fosse stato un deficit motivazionale dell’Amministrazione.
1.2 Quanto alla potenziale incidenza di -OMISSIS- negli affari della società appellante, il giudice di prime cure ha richiamato le considerazioni svolte dalla Prefettura di AT in ordine al contributo finanziario dello stesso -OMISSIS- rispetto all’avvio delle attività commerciali intestate a-OMISSIS-.
Il TAR ha evidenziato come l’odierna appellante abbia tentato di smentire tale contributo, senza, però, versare in atti né meglio identificare le fonti della provvista economica impiegata per l’avvio dell’attività, in contrapposizione alle affermazioni fatte dall’Amministrazione nell’atto impugnato.
Egualmente, prosegue il primo giudice, « gli elementi derivanti dalle altre informative antimafia adottate nei confronti di società riconducibili alla famiglia -OMISSIS- rafforzano l’idea di un quadro di strette cointeressenze tra i suoi membri che, come anche chiarito dalla Prefettura di AT nella relazione -OMISSIS- e non ulteriormente contestato da parte ricorrente, giungono a fondatamente ipotizzare una gestione aziendale caratterizzata da trasferimenti intranei di quote societarie e da una vera e propria turnazione negli incarichi amministrativi ».
Tali considerazioni appaiono condivisibili, né si rinvengono nell’appello deduzioni contrarie in grado di sovvertire le conclusioni che dalle prime si traggono.
2. Quanto al secondo motivo di appello, effettivamente il TAR ha omesso di pronunciarsi sulla mancata ammissione dell’appellante ad una delle misure collaborative applicabili in caso di agevolazione occasionale. Secondo il giudice di primo grado, infatti, “ un simile apprezzamento partecipa pienamente della natura ampiamente discrezionale delle valutazioni che in questa materia sono rimesse dalla legge all’Autorità di pubblica sicurezza che, quindi, non possono essere sostituite dal giudice amministrativo o essere oggetto di un accertamento diretto, vertendosi in materia di interessi legittimi ”.
2.1 Tale statuizione non è corretta. Quando è impugnata una interdittiva antimafia e il ricorrente lamenti la violazione dell’art. 94- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, compito del giudice non è ovviamente quello di ammettere direttamente il ricorrente stesso alle misure collaborative previste da tale disposizione. Tuttavia, ove “ i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale ” è illegittimo il provvedimento con il quale venga adottata l’informazione antimafia, appunto perché, in tali casi, la legge impone di disporre le prescritte misure collaborative, secondo una logica gradualistica che ormai caratterizza il sistema delle misure di prevenzione antimafia.
Il giudizio sull’occasionalità spetta in primo luogo all’Amministrazione, ma il giudice amministrativo, ove sollecitato, non può esimersi da un controllo sulla ragionevolezza di tale valutazione.
2.2 Nel merito, ad ogni modo, il motivo di ricorso doveva considerarsi infondato.
Poiché il rischio di condizionamento mafioso è desunto dai rapporti familiari del socio di maggioranza della società appellante, non è irragionevole ritenere che tale rischio presenti i connotati della stabilità e, dunque, non possa ricondursi a situazioni di agevolazione occasionale (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2024, n. 5099).
3. Per le ragioni evidenziate l’appello deve essere rigettato. La particolarità della controversia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e gli altri soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.