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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/09/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del GU., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.. la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 984/2021 di R.G., avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni,
tra
soc. rappresentata e difesa dall' avv. Sergio Acone dom.ta come in atti, Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA-CONTUMACE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall' avv..Mario Collarile dom.ta come in Controparte_2
atti,
conclusioni : come da verbale d'udienza del 24 aprile 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda proposta e' accolta per quanto di ragione. Il giudizio ha per oggetto una domanda risarcitoria espressa dalla società attorea afferente i danni perpetrati ad una autogru modello S.C.M 35 , targato CD 332GY, a seguito di una collisione prodotta da una manovra effettuata da un autoarticolato tg DT 858DK , munito di rimorchio, il quale, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non si avvedeva del macchinario da cantiere causando ingenti danni materiali. Deduceva, altresì che il prefato strumento da lavoro , a seguito della entità dei danni subiti, restava per alcuni mesi inoperativo e che , nonostante i solleciti formulati verso l'impresa assicuratrice coobbligata in solido, solo dopo un lungo lasso di tempo provvedeva alla stima dei danni formulando una offerta di indennizzo in misura di € 4.000,00 che la società attorea tratteneva in acconto per il maggior avere. Costituitasi la sola impresa assicuratrice quest'ultima contestava , in linea generale, l'avverso dedotto, formulando specifiche controdeduzioni in merito al petitum processuale, segnatamente, alla valutazione dei danni materiali e quelli da mancato utilizzo dello strumento di lavoro rimasto inoperativo a seguito del sinistro.
Disposta una indagine tecnica finalizzata alla verifica della fondatezza circa il quantum debeatur, ritenuto di dover procedere ad una istruzione probatoria in sede di interpello orale, il giudizio è stato introitato in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc .
QUESTIONI PRELIMINARI.
Va , di certo, dichiarata la contumacia della coobbligata in solido alla compagnia di CP_1 assicurazioni ai sensi dell'art. 2055 c.c., atteso che sussiste prova in atti della corretta CP_2 evocazione in giudizio della prefata a mezzo notifica telematica perfezionatasi in data 11 02 2021 , a fronte di una comparizione delle parti fissata per il giorno 18 05 2021 , con salvezza dei termini disposti dall'art. 163 cpc bis applicabili” ratione temporis”. Si osservi, altresì, che alcuna eccezione afferente la carenza di legittimazione passiva risulta formulata dalla impresa di assicurazioni costituitasi, conseguendone la corretta integrazione in sede di litisconsorzio necessario.
NEL MERITO.
Non può revocarsi in dubbio che, dalla lettura del libello introduttivo, il thema decidendum involva la tematica disciplinata dal Dlgs n . 209 -2005 ( Codice delle Assicurazioni Private) , segnatamente, agli articoli 144 e 148 C.d.A., con azione da esperire nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro , procedura ordinaria alternativa a quella regolamentata dall'art. 149 della prefata normativa applicabile in ipotesi di collisione tra soli due autoveicoli.
In termini prettamente procedurali alcun rilievo va fatto , posto che , parte attrice del processo, ha compitamente documentato in atti l'invio della diffida stragiudiziale a mezzo PEC del 28 08 2020, facendo decorrere il termine di 60 giorni previsto dall'art. 148 del codice delle assicurazioni priva di optare per l'introduzione del giudizio risarcitorio. Va , all'uopo, evidenziato che l'impresa assicuratrice coobbligata in solido nelle proprie difese impugna genericamente l'avverso dedotto in merito all'an debeatur, conseguendone la incontestabilità del fatto storico foriero del danno patito, dovendosi, in virtù delle deduzioni difensive sul punto, statuirsi unicamente l'entità dello stesso. Tornando, quindi, alla disposizione normativa sopra evocata ( art .148 del CDA), la stesso dispone che dall'invio della lettera di richiesta di risarcimento del danno, la Compagnia d'Assicurazione dispone di un termine di sessanta giorni per formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Tale termine è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai tutti i conducenti coinvolti nel sinistro stradale. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione del perito della Compagnia per almeno cinque giorni non festivi oppure qualora siano state riparate prima dell'ispezione stessa, la Compagnia di Assicurazione effettuerà la propria offerta di risarcimento sulla base della fattura di riparazione. Va precisato, altresì, che il diritto al risarcimento del danno alle cose resta fermo per il danneggiato anche nel caso in cui ritenga di non procedere alla riparazione. In sintesi, l'offerta di indennizzo, conseguente l'attività istruttoria svolta in sede stragiudiziale, va correttamente compiuta, in ipotesi di soli danni a cose, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della costituzione in mora, fatta salva la facoltà del danneggiato di accettarla in termini di mero acconto. Nel giudizio in esame non vi è contestazione in merito al compimento di tale procedura , conclusasi con l'offerta di € 4.000,00 accettata in maggior avere, essendo, tuttavia, contestato l'entità della valutazione e la tardività della operazioni di stima del danno per responsabilità esclusiva della convenuta impresa assicuratrice.
Ciò posto, come sopra evidenziato, la diffida è stata inoltrata a mezzo PEC in data 28 08 2020 mentre l'invio dell'assegno in offerta risulta perfezionatosi solo in un momento conseguente allo scadere del termine previsto dall'art 148 dl CDA , invero non documentato, ma verosimilmente successivo alla elaborazione della perizia effettuata dal fiduciario della P.I. datata 07 01 CP_2 Persona_1
2021.
Ergo, parte attrice deduce che, in carenza di rispetto del termine dispositivo della legge speciale, vanno considerati i danni da mancato utilizzo dello strumento finalizzato alle lavorazioni di cantiere.
Conforta , in parte , tale tesi formulata dal difensore della la circostanza della mancata Parte_1 riparazione dello strumento di lavoro ( almeno sino all'intervento valutativo del fiduciario dell' , con allegazione di fatture attestanti il ripristino corredate, altresì, da preventivo di CP_2 riparazione.
Va, pertanto, valutata la domanda accessoria di lucro cessante costituita dalla impossibilità di godere degli effetti economici afferenti il contratto di noleggio stipulato dalla con la società Parte_1
ASI, che prevedeva la concessione in uso della prefata gru meccanica per il periodo indicato in stipula dal 03 06 2020 al 30 11 2020.
In subiecta materia l'orientamento prevalente informa che ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito e l'accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito, se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, non necessita di una prova documentale dell'attività del danneggiato, potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento.
Ovvero, allorchè si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità , il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso. Al giudice, all'uopo, è attribuita la facoltà di scegliere fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge quelli ritenuti più idonei a consentire la ricostruzione e la estimazione di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base ad una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'illecito non si fosse verificato, ivi compresa la liquidazione equitativa (ex multis: Cassazione Civile Sez. III 13 novembre 2019 n. 29330; Cassazione civile, sez. III, 04/04/2019,
n. 9339; Cassazione civile, sez. I, 14/05/2018, n. 11698).
In via prettamente documentale parte attrice del processo versa in atti copia informatica di un contratto intercorso tra la mentovata e la soc. ASI attestante la condizioni di noleggio pattuite ed avente la durata individuata tra il giorno 03 06 ed il 30 11 2020 proprio dell'automezzo da cantiere tg. CD 332 GY , a fronte di un prezzo del nolo ammontante ad € 5.000,00 mensili oltre iva. Orbene, appare evidente che la genesi del danno , verificatosi il 15 05 2020 e le conseguenti lungaggini afferenti la valutazione del tecnico fiduciario nominato sino al deposito della perizia di parte ( effettuata in data 07 01 2021) hanno, di fatto, messo in condizione la parte lesa nella impossibilità di poter usufruire del mezzo meccanico in attesa del decorso dei 60 giorni previsti dall'art. 148 del CDA in tal guisa da comportare la perdita da lucro cessante rappresentata dalla impossibilità di mettere a disposizione del locatario lo strumento a partire dal 3 giugno 2020 sino a tutto il periodo statuito dal contratto ( 30 11 2020).
Tali elementi cognitivi si deducono fondamentalmente dalle difese espresse dalla parte attorea del processo e confortati dai documenti su cui si basa la presente decisione. V'è più che, con ordinanza integrativa del 01 10 2024, veniva ammessa una prova per interpello orale dalla quale si desume che effettivamente lo strumento di cantiere è restato inoperativo e non marciante per un periodo rapportabile a quello dedotto nell'atto introduttivo del processo ( v. udienza istruttoria del 31 10 2024). Ne consegue che la specifica domanda di danno da lucro cessante va accolta nella misura formulata entro il limite indicato nel libello ( € 26.000,00). dovendo contenere in sé anche il mero risarcimento da danno emergente quantificato dal CT .
Di contro, non si rinviene, dalla lettura delle conclusioni rese , alcuna domanda accessoria afferente gli interessi decorsi o la rivalutazione monetaria , poste di credito sulle quali questo giudice, in ossequio al principio di cui all'art. 112 cpc, non può delibare. Circa, poi, in merito al danno da immagine commerciale va osservato che questo rientra tra quelli comportanti la lesione della reputazione di un'impresa, che si traduce in una diminuzione della considerazione che consumatori e investitori hanno di essa, con possibili conseguenze negative sul fatturato e sulle performance produttive la cui prova rigorosa resta a carico della impresa ritenutasi lesa, ma di cui non vi è prova nel presente giudizio.
Resta, infine, da considerare il danno emergente , ovvero, la quantificazione del ripristino funzionale del macchinario danneggiato. All'uopo, veniva conferito incarico peritale all'Ing. il quale redigeva relativo Persona_2 elaborato peritale descrivente i danni rilevati , confrontandoli con le poste di credito vantate dalla parte attrice suffragate, secondo la prospettazione resa, da un preventivo di riparazione e dalla fattura emessa dalla società che si è adoperata per il ripristino.
Appare, pertanto, argomentare circa il valore probatorio della fattura commerciale la quale costituisce prova se accettata senza contestazione ( ex multis, Cass. ord. n. 949 10 gennaio 2024; Cass.
299/2016, Cass. 15383/2010). Essa, infatti, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
Circa, poi, la natura giuridica del preventivo di riparazione il valore probatorio non si basa solo sulla mancata contestazione, ma sulla sua intrinseca idoneità a dimostrare l'entità del danno. In sintesi, da un lato il documento descrivente i danni rilevati non costituisce prova della entità da risarcire, dall'altra il documento fiscale, per le ragioni espresse, in caso di contestazione, come nel presente giudizio, costituisce al più elemento indiziario.
Ergo, non può revocarsi in dubbio che la presente controversia debba scontare unicamente l'operato valutativo del solo consulente tecnico nominato in corso di accertamento le cui conclusioni in merito alla non corrispondenza tra l'importo fatturato e quello effettivamente riscontrabile dall'esame obiettivo del perito costituiscono l'elemento discriminante sulla decisione quantificativa. Tanto emerge alle pagine 15 e 16 dell'elaborato peritale lì dove l'esperto individua solo una posta di danno risarcibile, ovvero, il costo dello “stabilizzatore “ ( € 3.010,00) , non riscontrando, anche in assenza di rilievi fotografici raffiguranti i danni riparati, altri ripristini descritti in fattura compatibili in via ipotetica.
Resta, pertanto, in assenza di specifica formulazione del danno da fermo tecnico, da computare quello attestante il mancato utilizzo della autogru certificato dalla sussistenza del contratto di noleggio non goduto in virtù della impossibilità materiale di ripristinare la corretta e totale funzionalità del macchinario da cantiere .
Il tecnico, su cotal rispetto, si dilunga in una serie di osservazioni afferenti le passi adottate dalle aziende circa il corrispettivo del nolo.
Risulta incontestabile , in quanto emerso in atti dai documenti e dalla prova orale, che il bene sia stato riparato dopo lo spirare del periodo conclusivo del contratto di noleggio ( 30 11 2020). Ne consegue che le intere mensilità di luglio, agosto, settembre ottobre e novembre rientrino di certo nel computo mensile pattuito ammontante ad € 5.000,00 oltre iva. Di contro il mese di giugno , pur rappresentando un decorso di 27 giorni , non copre l'intero mese. Ciò posto, va osservato che il contratto nulla dispone in merito alla frazione del mese , dovendosi concludere che lo steso debba considerarsi “ a corpo”, prevedendo un prezzo fisso e globale per l'intera opera, il cui importo è invariabile a prescindere dalle quantità effettivamente impiegate. Ne consegue che il calcolo del lucro cessante deve ammontare ad € 25.000,00 oltre iva ( ovvero € 5.000,00 moltiplicato 5).
Sommando tale posta di credito con il danno emergente pari ad € 3.010,00, il totale del risarcimento si attesta sull'importo di € 28.010,00. Tuttavia, come osservato , parte attrice , nella parte conclusiva delle difese, limita la propria domanda nel petitum processuale di € 26.000,00 il quale deve considerarsi omnicomprensivo di tutte le poste di credito vantate.
Tale, pertanto è la somma liquidata a favore della parte attrice ed a carico dei convenuti in solido tra loro. Le spese e competenze seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 . n.55..
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: dichiara la contumacia della CP_1 in parziale accogliento della domanda attorea, dichiara la responsabilità della parte convenuta nella causazione dei danni perpetrati;
per lo effetto ,condanna la soc. , in persona dell'amministratore. a pagare , in favore di CP_1
in solido con la , la somma di € 26.000,00; Parte_1 CP_2 condanna, altresi', i prefati convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 5.077,00, oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi ed € 264,00 per verosimili esborsi, il tutto con attribuzione all'Avv. Sergio Acone, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Nola 05 agosto 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del GU., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.. la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 984/2021 di R.G., avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni,
tra
soc. rappresentata e difesa dall' avv. Sergio Acone dom.ta come in atti, Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA-CONTUMACE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall' avv..Mario Collarile dom.ta come in Controparte_2
atti,
conclusioni : come da verbale d'udienza del 24 aprile 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda proposta e' accolta per quanto di ragione. Il giudizio ha per oggetto una domanda risarcitoria espressa dalla società attorea afferente i danni perpetrati ad una autogru modello S.C.M 35 , targato CD 332GY, a seguito di una collisione prodotta da una manovra effettuata da un autoarticolato tg DT 858DK , munito di rimorchio, il quale, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non si avvedeva del macchinario da cantiere causando ingenti danni materiali. Deduceva, altresì che il prefato strumento da lavoro , a seguito della entità dei danni subiti, restava per alcuni mesi inoperativo e che , nonostante i solleciti formulati verso l'impresa assicuratrice coobbligata in solido, solo dopo un lungo lasso di tempo provvedeva alla stima dei danni formulando una offerta di indennizzo in misura di € 4.000,00 che la società attorea tratteneva in acconto per il maggior avere. Costituitasi la sola impresa assicuratrice quest'ultima contestava , in linea generale, l'avverso dedotto, formulando specifiche controdeduzioni in merito al petitum processuale, segnatamente, alla valutazione dei danni materiali e quelli da mancato utilizzo dello strumento di lavoro rimasto inoperativo a seguito del sinistro.
Disposta una indagine tecnica finalizzata alla verifica della fondatezza circa il quantum debeatur, ritenuto di dover procedere ad una istruzione probatoria in sede di interpello orale, il giudizio è stato introitato in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc .
QUESTIONI PRELIMINARI.
Va , di certo, dichiarata la contumacia della coobbligata in solido alla compagnia di CP_1 assicurazioni ai sensi dell'art. 2055 c.c., atteso che sussiste prova in atti della corretta CP_2 evocazione in giudizio della prefata a mezzo notifica telematica perfezionatasi in data 11 02 2021 , a fronte di una comparizione delle parti fissata per il giorno 18 05 2021 , con salvezza dei termini disposti dall'art. 163 cpc bis applicabili” ratione temporis”. Si osservi, altresì, che alcuna eccezione afferente la carenza di legittimazione passiva risulta formulata dalla impresa di assicurazioni costituitasi, conseguendone la corretta integrazione in sede di litisconsorzio necessario.
NEL MERITO.
Non può revocarsi in dubbio che, dalla lettura del libello introduttivo, il thema decidendum involva la tematica disciplinata dal Dlgs n . 209 -2005 ( Codice delle Assicurazioni Private) , segnatamente, agli articoli 144 e 148 C.d.A., con azione da esperire nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro , procedura ordinaria alternativa a quella regolamentata dall'art. 149 della prefata normativa applicabile in ipotesi di collisione tra soli due autoveicoli.
In termini prettamente procedurali alcun rilievo va fatto , posto che , parte attrice del processo, ha compitamente documentato in atti l'invio della diffida stragiudiziale a mezzo PEC del 28 08 2020, facendo decorrere il termine di 60 giorni previsto dall'art. 148 del codice delle assicurazioni priva di optare per l'introduzione del giudizio risarcitorio. Va , all'uopo, evidenziato che l'impresa assicuratrice coobbligata in solido nelle proprie difese impugna genericamente l'avverso dedotto in merito all'an debeatur, conseguendone la incontestabilità del fatto storico foriero del danno patito, dovendosi, in virtù delle deduzioni difensive sul punto, statuirsi unicamente l'entità dello stesso. Tornando, quindi, alla disposizione normativa sopra evocata ( art .148 del CDA), la stesso dispone che dall'invio della lettera di richiesta di risarcimento del danno, la Compagnia d'Assicurazione dispone di un termine di sessanta giorni per formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Tale termine è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai tutti i conducenti coinvolti nel sinistro stradale. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione del perito della Compagnia per almeno cinque giorni non festivi oppure qualora siano state riparate prima dell'ispezione stessa, la Compagnia di Assicurazione effettuerà la propria offerta di risarcimento sulla base della fattura di riparazione. Va precisato, altresì, che il diritto al risarcimento del danno alle cose resta fermo per il danneggiato anche nel caso in cui ritenga di non procedere alla riparazione. In sintesi, l'offerta di indennizzo, conseguente l'attività istruttoria svolta in sede stragiudiziale, va correttamente compiuta, in ipotesi di soli danni a cose, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della costituzione in mora, fatta salva la facoltà del danneggiato di accettarla in termini di mero acconto. Nel giudizio in esame non vi è contestazione in merito al compimento di tale procedura , conclusasi con l'offerta di € 4.000,00 accettata in maggior avere, essendo, tuttavia, contestato l'entità della valutazione e la tardività della operazioni di stima del danno per responsabilità esclusiva della convenuta impresa assicuratrice.
Ciò posto, come sopra evidenziato, la diffida è stata inoltrata a mezzo PEC in data 28 08 2020 mentre l'invio dell'assegno in offerta risulta perfezionatosi solo in un momento conseguente allo scadere del termine previsto dall'art 148 dl CDA , invero non documentato, ma verosimilmente successivo alla elaborazione della perizia effettuata dal fiduciario della P.I. datata 07 01 CP_2 Persona_1
2021.
Ergo, parte attrice deduce che, in carenza di rispetto del termine dispositivo della legge speciale, vanno considerati i danni da mancato utilizzo dello strumento finalizzato alle lavorazioni di cantiere.
Conforta , in parte , tale tesi formulata dal difensore della la circostanza della mancata Parte_1 riparazione dello strumento di lavoro ( almeno sino all'intervento valutativo del fiduciario dell' , con allegazione di fatture attestanti il ripristino corredate, altresì, da preventivo di CP_2 riparazione.
Va, pertanto, valutata la domanda accessoria di lucro cessante costituita dalla impossibilità di godere degli effetti economici afferenti il contratto di noleggio stipulato dalla con la società Parte_1
ASI, che prevedeva la concessione in uso della prefata gru meccanica per il periodo indicato in stipula dal 03 06 2020 al 30 11 2020.
In subiecta materia l'orientamento prevalente informa che ogni diminuzione che il patrimonio di un danneggiato ha subito in conseguenza del fatto illecito e l'accrescimento che lo stesso avrebbe conseguito, se ad impedirlo non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, non necessita di una prova documentale dell'attività del danneggiato, potendo detta prova esser data con tutti i mezzi ammessi nel nostro ordinamento.
Ovvero, allorchè si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità , il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso. Al giudice, all'uopo, è attribuita la facoltà di scegliere fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge quelli ritenuti più idonei a consentire la ricostruzione e la estimazione di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base ad una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'illecito non si fosse verificato, ivi compresa la liquidazione equitativa (ex multis: Cassazione Civile Sez. III 13 novembre 2019 n. 29330; Cassazione civile, sez. III, 04/04/2019,
n. 9339; Cassazione civile, sez. I, 14/05/2018, n. 11698).
In via prettamente documentale parte attrice del processo versa in atti copia informatica di un contratto intercorso tra la mentovata e la soc. ASI attestante la condizioni di noleggio pattuite ed avente la durata individuata tra il giorno 03 06 ed il 30 11 2020 proprio dell'automezzo da cantiere tg. CD 332 GY , a fronte di un prezzo del nolo ammontante ad € 5.000,00 mensili oltre iva. Orbene, appare evidente che la genesi del danno , verificatosi il 15 05 2020 e le conseguenti lungaggini afferenti la valutazione del tecnico fiduciario nominato sino al deposito della perizia di parte ( effettuata in data 07 01 2021) hanno, di fatto, messo in condizione la parte lesa nella impossibilità di poter usufruire del mezzo meccanico in attesa del decorso dei 60 giorni previsti dall'art. 148 del CDA in tal guisa da comportare la perdita da lucro cessante rappresentata dalla impossibilità di mettere a disposizione del locatario lo strumento a partire dal 3 giugno 2020 sino a tutto il periodo statuito dal contratto ( 30 11 2020).
Tali elementi cognitivi si deducono fondamentalmente dalle difese espresse dalla parte attorea del processo e confortati dai documenti su cui si basa la presente decisione. V'è più che, con ordinanza integrativa del 01 10 2024, veniva ammessa una prova per interpello orale dalla quale si desume che effettivamente lo strumento di cantiere è restato inoperativo e non marciante per un periodo rapportabile a quello dedotto nell'atto introduttivo del processo ( v. udienza istruttoria del 31 10 2024). Ne consegue che la specifica domanda di danno da lucro cessante va accolta nella misura formulata entro il limite indicato nel libello ( € 26.000,00). dovendo contenere in sé anche il mero risarcimento da danno emergente quantificato dal CT .
Di contro, non si rinviene, dalla lettura delle conclusioni rese , alcuna domanda accessoria afferente gli interessi decorsi o la rivalutazione monetaria , poste di credito sulle quali questo giudice, in ossequio al principio di cui all'art. 112 cpc, non può delibare. Circa, poi, in merito al danno da immagine commerciale va osservato che questo rientra tra quelli comportanti la lesione della reputazione di un'impresa, che si traduce in una diminuzione della considerazione che consumatori e investitori hanno di essa, con possibili conseguenze negative sul fatturato e sulle performance produttive la cui prova rigorosa resta a carico della impresa ritenutasi lesa, ma di cui non vi è prova nel presente giudizio.
Resta, infine, da considerare il danno emergente , ovvero, la quantificazione del ripristino funzionale del macchinario danneggiato. All'uopo, veniva conferito incarico peritale all'Ing. il quale redigeva relativo Persona_2 elaborato peritale descrivente i danni rilevati , confrontandoli con le poste di credito vantate dalla parte attrice suffragate, secondo la prospettazione resa, da un preventivo di riparazione e dalla fattura emessa dalla società che si è adoperata per il ripristino.
Appare, pertanto, argomentare circa il valore probatorio della fattura commerciale la quale costituisce prova se accettata senza contestazione ( ex multis, Cass. ord. n. 949 10 gennaio 2024; Cass.
299/2016, Cass. 15383/2010). Essa, infatti, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
Circa, poi, la natura giuridica del preventivo di riparazione il valore probatorio non si basa solo sulla mancata contestazione, ma sulla sua intrinseca idoneità a dimostrare l'entità del danno. In sintesi, da un lato il documento descrivente i danni rilevati non costituisce prova della entità da risarcire, dall'altra il documento fiscale, per le ragioni espresse, in caso di contestazione, come nel presente giudizio, costituisce al più elemento indiziario.
Ergo, non può revocarsi in dubbio che la presente controversia debba scontare unicamente l'operato valutativo del solo consulente tecnico nominato in corso di accertamento le cui conclusioni in merito alla non corrispondenza tra l'importo fatturato e quello effettivamente riscontrabile dall'esame obiettivo del perito costituiscono l'elemento discriminante sulla decisione quantificativa. Tanto emerge alle pagine 15 e 16 dell'elaborato peritale lì dove l'esperto individua solo una posta di danno risarcibile, ovvero, il costo dello “stabilizzatore “ ( € 3.010,00) , non riscontrando, anche in assenza di rilievi fotografici raffiguranti i danni riparati, altri ripristini descritti in fattura compatibili in via ipotetica.
Resta, pertanto, in assenza di specifica formulazione del danno da fermo tecnico, da computare quello attestante il mancato utilizzo della autogru certificato dalla sussistenza del contratto di noleggio non goduto in virtù della impossibilità materiale di ripristinare la corretta e totale funzionalità del macchinario da cantiere .
Il tecnico, su cotal rispetto, si dilunga in una serie di osservazioni afferenti le passi adottate dalle aziende circa il corrispettivo del nolo.
Risulta incontestabile , in quanto emerso in atti dai documenti e dalla prova orale, che il bene sia stato riparato dopo lo spirare del periodo conclusivo del contratto di noleggio ( 30 11 2020). Ne consegue che le intere mensilità di luglio, agosto, settembre ottobre e novembre rientrino di certo nel computo mensile pattuito ammontante ad € 5.000,00 oltre iva. Di contro il mese di giugno , pur rappresentando un decorso di 27 giorni , non copre l'intero mese. Ciò posto, va osservato che il contratto nulla dispone in merito alla frazione del mese , dovendosi concludere che lo steso debba considerarsi “ a corpo”, prevedendo un prezzo fisso e globale per l'intera opera, il cui importo è invariabile a prescindere dalle quantità effettivamente impiegate. Ne consegue che il calcolo del lucro cessante deve ammontare ad € 25.000,00 oltre iva ( ovvero € 5.000,00 moltiplicato 5).
Sommando tale posta di credito con il danno emergente pari ad € 3.010,00, il totale del risarcimento si attesta sull'importo di € 28.010,00. Tuttavia, come osservato , parte attrice , nella parte conclusiva delle difese, limita la propria domanda nel petitum processuale di € 26.000,00 il quale deve considerarsi omnicomprensivo di tutte le poste di credito vantate.
Tale, pertanto è la somma liquidata a favore della parte attrice ed a carico dei convenuti in solido tra loro. Le spese e competenze seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 . n.55..
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: dichiara la contumacia della CP_1 in parziale accogliento della domanda attorea, dichiara la responsabilità della parte convenuta nella causazione dei danni perpetrati;
per lo effetto ,condanna la soc. , in persona dell'amministratore. a pagare , in favore di CP_1
in solido con la , la somma di € 26.000,00; Parte_1 CP_2 condanna, altresi', i prefati convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 5.077,00, oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi ed € 264,00 per verosimili esborsi, il tutto con attribuzione all'Avv. Sergio Acone, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Nola 05 agosto 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata