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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott.ssa DA LL all'udienza cartolare del giorno 27.10.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 16136/2024 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] CF C.F. 1 Parte 1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuele Guarino che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
(opponente)
E
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
(opposto)
Oggetto opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240009487513000, con il quale gli era stato intimato da parte dell'CP_1 di Reggio Emilia il pagamento della somma di
€ 4.667,81 per contributi previdenziali da versare alla Gestione Artigiani afferenti gli anni
2022 e 2023.
Esponeva di non dover nulla, non avendo mai svolto attività artigiana ed avendo già ottenuto dall' CP_1 un provvedimento di cancellazione della pretesa contributiva per l'anno
2013, a seguito di presentazione di denuncia-querela contro ignoti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L'CP 1 si costituiva e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione. All'udienza odierna sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento ex art.127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di intempestività dell'opposizione, in quanto il ricorso è stato presentato in data 18.12.2024, ovvero nel termine di 40 gg dalla ricezione dell'avviso di addebito (8.11.2024).
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
L'avviso di addebito opposto riguarda omessi contributi per gli anni 2022 e 2023 per la gestione artigiani.
L'opponente ha contestato il diritto dell'istituto alla pretesa contributiva, eccependo di aver fatto accesso al proprio cassetto previdenziale e riscontrato la presenza di un presunto debito per attività artigiana per la quale sarebbe iscritto alla gestione separato presso l'CP_1 di
Reggio Emilia, ma di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione prima della notifica dell'avviso di addebito.
Precisava, altresì, che già nel 2013, ebbe a ricevere comunicazione dall' CP_1 di Reggio
Emilia nella quale veniva invitato al versamento di contributi per la gestione artigiani, in ragione della sua presunta iscrizione con matricola 16418629SM, presso quella sede;
a seguito della ricezione della detta comunicazione, ha dedotto di aver presentato querela contro ignoti nella quale denunciava la sua totale estraneità alla suddetta posizione e che, pertanto, l' CP_1 cancellò la sua pretesa contributiva per l'anno 2013.
Versava in atti, inoltre, il proprio estratto contributivo, dal quale risulta che l'ultima attività lavorativa è stata espletata con continuità fino al 2012 e poi per un brevissimo periodo nel
2017, nonché certificato di residenza storico, dal quale emerge che l'istante ha sempre avuto residenza in Casoria (Na) e giammai in Reggio Emilia (cfr. produzione parte ricorrente).
Da ultimo, depositava documentazione dalla quale risulta invalido civile e portatore di handicap.
Dinanzi a tali deduzioni, l'CP_1 nulla ha opposto.
Incombeva sull'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto, ossia dei requisiti sopra elencati necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva.
Infatti l'opposizione a cartella esattoriale e/o all'avviso di addebito, ex art. 24 decreto legislativo 46/1999, ancorché strutturata secondo un modello di tipo impugnatorio, introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa contributiva dell'ente impositore: consegue che, al di là della veste formalmente assunta di convenuto, l'istituto previdenziale conserva pur sempre la posizione di attore in senso sostanziale, di tal che, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.), è su di esso che grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Nella specie il comportamento dell'ente previdenziale non ha consentito nemmeno di ricostruire in termini di certezza la causale dell'obbligazione contributiva.
Le osservazioni che precedono assorbono l'esame degli ulteriori profili di opposizione.
Va dunque annullato l'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 37120240009487513000, per gli anni 2022 e 2023;
b) condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.865, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 28.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa DA LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott.ssa DA LL all'udienza cartolare del giorno 27.10.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 16136/2024 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] CF C.F. 1 Parte 1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuele Guarino che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
(opponente)
E
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
(opposto)
Oggetto opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240009487513000, con il quale gli era stato intimato da parte dell'CP_1 di Reggio Emilia il pagamento della somma di
€ 4.667,81 per contributi previdenziali da versare alla Gestione Artigiani afferenti gli anni
2022 e 2023.
Esponeva di non dover nulla, non avendo mai svolto attività artigiana ed avendo già ottenuto dall' CP_1 un provvedimento di cancellazione della pretesa contributiva per l'anno
2013, a seguito di presentazione di denuncia-querela contro ignoti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L'CP 1 si costituiva e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione. All'udienza odierna sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento ex art.127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di intempestività dell'opposizione, in quanto il ricorso è stato presentato in data 18.12.2024, ovvero nel termine di 40 gg dalla ricezione dell'avviso di addebito (8.11.2024).
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
L'avviso di addebito opposto riguarda omessi contributi per gli anni 2022 e 2023 per la gestione artigiani.
L'opponente ha contestato il diritto dell'istituto alla pretesa contributiva, eccependo di aver fatto accesso al proprio cassetto previdenziale e riscontrato la presenza di un presunto debito per attività artigiana per la quale sarebbe iscritto alla gestione separato presso l'CP_1 di
Reggio Emilia, ma di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione prima della notifica dell'avviso di addebito.
Precisava, altresì, che già nel 2013, ebbe a ricevere comunicazione dall' CP_1 di Reggio
Emilia nella quale veniva invitato al versamento di contributi per la gestione artigiani, in ragione della sua presunta iscrizione con matricola 16418629SM, presso quella sede;
a seguito della ricezione della detta comunicazione, ha dedotto di aver presentato querela contro ignoti nella quale denunciava la sua totale estraneità alla suddetta posizione e che, pertanto, l' CP_1 cancellò la sua pretesa contributiva per l'anno 2013.
Versava in atti, inoltre, il proprio estratto contributivo, dal quale risulta che l'ultima attività lavorativa è stata espletata con continuità fino al 2012 e poi per un brevissimo periodo nel
2017, nonché certificato di residenza storico, dal quale emerge che l'istante ha sempre avuto residenza in Casoria (Na) e giammai in Reggio Emilia (cfr. produzione parte ricorrente).
Da ultimo, depositava documentazione dalla quale risulta invalido civile e portatore di handicap.
Dinanzi a tali deduzioni, l'CP_1 nulla ha opposto.
Incombeva sull'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto, ossia dei requisiti sopra elencati necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva.
Infatti l'opposizione a cartella esattoriale e/o all'avviso di addebito, ex art. 24 decreto legislativo 46/1999, ancorché strutturata secondo un modello di tipo impugnatorio, introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa contributiva dell'ente impositore: consegue che, al di là della veste formalmente assunta di convenuto, l'istituto previdenziale conserva pur sempre la posizione di attore in senso sostanziale, di tal che, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.), è su di esso che grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Nella specie il comportamento dell'ente previdenziale non ha consentito nemmeno di ricostruire in termini di certezza la causale dell'obbligazione contributiva.
Le osservazioni che precedono assorbono l'esame degli ulteriori profili di opposizione.
Va dunque annullato l'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 37120240009487513000, per gli anni 2022 e 2023;
b) condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.865, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 28.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa DA LL