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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2680 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2680/2023
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di giusta procura allegata in calce all'atto, dall'Avv.
Andrea Caputo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
NO D'RC (NA) alla via Giuseppe Mazzini n. 55- Scala A;
-Opponente-
CONTRO
Controparte_1
(P. Iva ), n.q. di mandataria e gestore, in RTI, del
[...] P.IVA_1
Fondo pubblico di garanzia delle PMI di cui alla L. n. 662/96, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura speciale allegata in calce all'atto, dall'Avv. Ciro Cafiero, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM) alla via Conciliazione n. 10;
-Opposta-
NONCHE'
(P. Iva: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura speciale CP_4 allegata in calce all'atto, dall'Avv. Gianfranco Costa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla via Salita
Arenella n. 9;
-Opposta-
Oggetto: Opposizione ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.
689/1981
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla presente udienza
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., Pt_1
impugnava la cartella di pagamento n.
[...]
07120220160363173002, notificatagli in data 23.03.2023 dall' , per un importo di € Controparte_3
107.754,22 ed emessa a titolo di recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 da Controparte_1
(in seguito, , quale
[...] Controparte_5
gestore ex lege del Fondo di garanzia istituito per le piccole e medie imprese, nell'esercizio del diritto di surroga derivante dall'escussione della garanzia a prima richiesta da parte dell'istituto bancario (per brevità, Controparte_6
Contr
.
1.1 Nello specifico, la pretesa creditoria origina dal finanziamento concluso tra la società mutuataria “Made S.r.l.” (con l'intervento di ed n.q. di Parte_1 Parte_2
fideiussori) e la Banca Monte dei Paschi di Siena per un
- 2 -
importo di € 200.000,00 con piano di ammortamento di 120 rate mensili.
Per il predetto finanziamento sia la società beneficiaria che la
Banca mutuante richiedevano l'intervento agevolativo del fondo di garanzia delle P.M.I. approvato- a seguito di istruttoria esperita da con delibera dal Consiglio CP_5
di Gestione del Fondo di Garanzia.
1.2 Senonché, a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria (id est, Made S.r.l.), la Controparte_8
intimava la stessa al pagamento delle rate insolute;
a
[...] fronte della perdurata inerzia, l'istituto erogatore richiedeva al gestore l'attivazione della garanzia ex lege prevista. Contr
1.3 La perdita veniva liquidata da a per CP_5
l'importo di € 107.743,06 nella misura del 75% di cui alla Contr garanzia avendo di contro maturato un credito di €
134.678,43.
1.4 Una volta liquidata la perdita, acquisiva, ai sensi CP_5 del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma
4, del DM 20.6.2005, per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del suddetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
1.5 Non essendo pervenuto alcun pagamento, CP_1
provvedeva, in forza degli artt. 8-bis d.lgs. 33/2015 e 9, comma 5, D.lgs. 123/1998, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
2. L'opponente, con un unico articolato motivo, ricostruita la disciplina di settore, ha lamentato sostanzialmente la
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mancanza di un titolo esecutivo a fondamento dell'azione di recupero coattivo intrapresa ai propri danni con la cartella di pagamento n. 07120220160363173002, sul presupposto della natura privatistica del credito azionato, in quanto originatosi da un negozio di mutuo chirografario assistito da garanzia fideiussoria.
Chiedeva, dunque, di accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo con conseguente annullamento della cartella di pagamento per cui è causa, con condanna delle parti opposte al pagamento delle spese di lite.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata, si è costituita la Controparte_9
che ha, preliminarmente, eccepito
[...]
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto avente ad oggetto, a suo dire, presunte irregolarità formali della cartella da far valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ha, ancora, eccepito la propria carenza di legittimazione rispetto ad eventuali e presunti vizi di forma della cartella stessa.
Nel merito, poi, ha contestato l'avversa opposizione, sostenendo la legittimità della procedura di riscossione esattoriale attivata, ritenendo non necessaria, in base alla normativa vigente così come interpretata dalla prevalente giurisprudenza, la precostituzione di un titolo, trattandosi di crediti di natura pubblicistica da riscuotere mediante ruolo.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle avverse domande, infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, altresì, anche l'opposta che ha Controparte_3
eccepito la tardiva impugnazione della cartella di pagamento
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nonché la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, instando anch'essa per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
4. Istruita la causa e ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 28.09.2023 veniva fissata l'udienza di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. alla data del 12.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. All'udienza celebrata in data 13/05/2025, la causa è stata introitata a sentenza ai sensi dell'art 281 quinquies.
Motivi della decisione.
- Tanto premesso in punto di fatto, la spiegata opposizione va rigettata per le ragioni che seguono.
- In limine, si osserva che la domanda proposta dall'opponente va qualificata come opposizione all'esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi;
con la stessa, infatti, contesta il diritto del Parte_1 creditore di agire, per il tramite dell'agente della riscossione, mediante la procedura esattoriale, in assenza di un valido titolo esecutivo.
Dunque, la contestazione verte sull'an dell'esecuzione, e non semplicemente sul quomodo, con conseguente insussistenza dell'asserita tardività dell'azione, perché proposta oltre i termini di cui all'art. 617
c.p.c.
- Va, ancora, disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , la quale rileva di non Controparte_3 essere titolata a conoscere il merito della pretesa creditoria.
Sul punto, il Tribunale osserva che, nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva: la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, invece, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione;
ne consegue che “per i crediti iscritti a
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ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
3870/2024).
- Sempre in via preliminare, l'agente della riscossione ha eccepito la tardività dell'opposizione deducendo, sostanzialmente, che la stessa è stata proposta oltre i termini di legge per l'impugnazione della cartella di pagamento. Rileva, dunque, che nel caso di specie, l'opponente contesta unicamente il diritto di procedere all'esecuzione forzata per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, pacificamente proponibile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.; ne consegue che per detta opposizione non è previsto alcun termine di decadenza.
- Venendo al merito, parte opponente si duole, sostanzialmente, della legittimità del procedimento esecutivo, non preceduto dalla formazione di un valido titolo.
- La questione in diritto attiene, quindi, non alla possibilità (pacifica) di un recupero coattivo mediante la procedura esattoriale delle somme dovute da a ma – a monte – al Parte_1 Controparte_1 diverso interrogativo: se per l'attivazione di tale procedura fosse o meno necessario per l'ente creditore munirsi preventivamente di un autonomo titolo esecutivo.
- Tanto detto, al fine di statuire sulla presente questione, è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
- L'art. 2, comma 100, della Legge n. 662/1996 ha istituito un fondo di garanzia allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti finanziatori in favore delle piccole e medie imprese.
- Il D.M. del 20 giugno del 2005 n. 18456, all'art. 2 comma 2 sancisce che “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei
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limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese”; il successivo comma 4, invece, prevede il diritto di surrogazione in capo al gestore del Fondo nei diritti di credito vantati dall'istituto bancario liquidato verso l'impresa inadempiente.
- Infine, l'art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 123/1998 agevola la procedura di esazione della surroga prevedendo che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
- Su tali premesse, in relazione ai finanziamenti erogati mediante l'intervento del fondo di garanzia di cui alla L. n. 662/1996 occorre, preliminarmente, distinguere il rapporto intercorrente tra l'istituto bancario finanziatore e l'impresa beneficiaria, di natura privatistica in quanto basato su un ordinario contratto di finanziamento dal differente rapporto intercorrente tra (n.q. di gestore del Controparte_1 fondo P.M.I.) ed impresa beneficiaria, basato sulla garanzia ex lege e sulla surroga prevista dall'art. 2, comma 4, del citato D.M. n. 18456 del
2005.
- Tale ultimo rapporto, la cui natura pubblicistica è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (“omissis… il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle
PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive”; cfr. Cass. 6508/2020; ex multis: da ultimo, Cass. n.
1005/2023) in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta dalla garanzia, consentirebbe immediatamente – e dunque senza preventivo esperimento di azione di cognizione volta all'ottenimento di un titolo esecutivo- di agire nei confronti dell'impresa
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finanziata e di eventuali garanti.
- Ne discende, pertanto, che il recupero agevolato mediante diretta iscrizione a ruolo è ammissibile in quanto la surrogazione ex lege prevista accede ad una garanzia di tipo pubblicistica e risponde alla
“funzione del Fondo pubblico, che (…) sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la sua surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi” (cfr. Cass. n. 1005/2023). Invero, “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del
[...] garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
46/1999” (cfr. Cass. n. 1005/2023).
- Ancora, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3, del D.L. 24.01.2015, n. 3 “Al recupero del predetto credito (id est, quello nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie per le somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia) si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
- Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la previsione di cui al citato art. 8 bis, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass. n. 30621/2019; ex multis: Cass. n.
2664/2019).
-Ne deriva che la possibilità riconosciuta al gestore del Fondo di riscuotere il credito restitutorio dal debitore principale o dal terzo prestatore di garanzia mediante il ruolo, senza munirsi di precedente titolo esecutivo, è in linea con la ratio della disciplina normativa di
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rafforzare - anche mediante l'abbreviazione dei tempi necessari per il recupero delle somme erogate - la tutela delle ragioni di credito dello
Stato, al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi rimasti frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti.
- A tanto consegue che la riscossione diretta da parte dell'esattore a Contr mezzo del ruolo costituito da quale gestore del Fondo di garanzia per le P.M.I., risulta legittima e validamente azionata mediante la notifica della sola cartella di pagamento, non dovendo l'azione esecutiva essere preceduta dalla notifica di un prodromico titolo esecutivo. La sequenza legale dell'esazione tramite ruolo con la notifica diretta della cartella di pagamento trova, pertanto, applicazione anche nei riguardi del terzo fideiussore
- Alla luce delle suesposte considerazioni, venendo a tirare le fila di questa analisi, appare manifesto che la riscossione diretta a mezzo ruolo promossa da parte del gestore del Fondo PMI sia legittimamente azionabile a carico del terzo fideiussore del debitore in via principale, pertanto, l'opposizione risulta infondata e va, dunque, rigettata.
- Nel rapporto tra le parti, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, determinante in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 52.001 a euro 260.000 così individuato in base al valore della domanda, per il procedimento innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
€ 7.052,00 per Controparte_10
compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
3) condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
€ 7.052,00 per compenso professionale, Controparte_3
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, 22/5/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2680/2023
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di giusta procura allegata in calce all'atto, dall'Avv.
Andrea Caputo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
NO D'RC (NA) alla via Giuseppe Mazzini n. 55- Scala A;
-Opponente-
CONTRO
Controparte_1
(P. Iva ), n.q. di mandataria e gestore, in RTI, del
[...] P.IVA_1
Fondo pubblico di garanzia delle PMI di cui alla L. n. 662/96, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura speciale allegata in calce all'atto, dall'Avv. Ciro Cafiero, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM) alla via Conciliazione n. 10;
-Opposta-
NONCHE'
(P. Iva: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura speciale CP_4 allegata in calce all'atto, dall'Avv. Gianfranco Costa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla via Salita
Arenella n. 9;
-Opposta-
Oggetto: Opposizione ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.
689/1981
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla presente udienza
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., Pt_1
impugnava la cartella di pagamento n.
[...]
07120220160363173002, notificatagli in data 23.03.2023 dall' , per un importo di € Controparte_3
107.754,22 ed emessa a titolo di recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 da Controparte_1
(in seguito, , quale
[...] Controparte_5
gestore ex lege del Fondo di garanzia istituito per le piccole e medie imprese, nell'esercizio del diritto di surroga derivante dall'escussione della garanzia a prima richiesta da parte dell'istituto bancario (per brevità, Controparte_6
Contr
.
1.1 Nello specifico, la pretesa creditoria origina dal finanziamento concluso tra la società mutuataria “Made S.r.l.” (con l'intervento di ed n.q. di Parte_1 Parte_2
fideiussori) e la Banca Monte dei Paschi di Siena per un
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importo di € 200.000,00 con piano di ammortamento di 120 rate mensili.
Per il predetto finanziamento sia la società beneficiaria che la
Banca mutuante richiedevano l'intervento agevolativo del fondo di garanzia delle P.M.I. approvato- a seguito di istruttoria esperita da con delibera dal Consiglio CP_5
di Gestione del Fondo di Garanzia.
1.2 Senonché, a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria (id est, Made S.r.l.), la Controparte_8
intimava la stessa al pagamento delle rate insolute;
a
[...] fronte della perdurata inerzia, l'istituto erogatore richiedeva al gestore l'attivazione della garanzia ex lege prevista. Contr
1.3 La perdita veniva liquidata da a per CP_5
l'importo di € 107.743,06 nella misura del 75% di cui alla Contr garanzia avendo di contro maturato un credito di €
134.678,43.
1.4 Una volta liquidata la perdita, acquisiva, ai sensi CP_5 del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma
4, del DM 20.6.2005, per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del suddetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
1.5 Non essendo pervenuto alcun pagamento, CP_1
provvedeva, in forza degli artt. 8-bis d.lgs. 33/2015 e 9, comma 5, D.lgs. 123/1998, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
2. L'opponente, con un unico articolato motivo, ricostruita la disciplina di settore, ha lamentato sostanzialmente la
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mancanza di un titolo esecutivo a fondamento dell'azione di recupero coattivo intrapresa ai propri danni con la cartella di pagamento n. 07120220160363173002, sul presupposto della natura privatistica del credito azionato, in quanto originatosi da un negozio di mutuo chirografario assistito da garanzia fideiussoria.
Chiedeva, dunque, di accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo con conseguente annullamento della cartella di pagamento per cui è causa, con condanna delle parti opposte al pagamento delle spese di lite.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata, si è costituita la Controparte_9
che ha, preliminarmente, eccepito
[...]
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto avente ad oggetto, a suo dire, presunte irregolarità formali della cartella da far valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ha, ancora, eccepito la propria carenza di legittimazione rispetto ad eventuali e presunti vizi di forma della cartella stessa.
Nel merito, poi, ha contestato l'avversa opposizione, sostenendo la legittimità della procedura di riscossione esattoriale attivata, ritenendo non necessaria, in base alla normativa vigente così come interpretata dalla prevalente giurisprudenza, la precostituzione di un titolo, trattandosi di crediti di natura pubblicistica da riscuotere mediante ruolo.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle avverse domande, infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, altresì, anche l'opposta che ha Controparte_3
eccepito la tardiva impugnazione della cartella di pagamento
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nonché la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, instando anch'essa per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
4. Istruita la causa e ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 28.09.2023 veniva fissata l'udienza di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. alla data del 12.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. All'udienza celebrata in data 13/05/2025, la causa è stata introitata a sentenza ai sensi dell'art 281 quinquies.
Motivi della decisione.
- Tanto premesso in punto di fatto, la spiegata opposizione va rigettata per le ragioni che seguono.
- In limine, si osserva che la domanda proposta dall'opponente va qualificata come opposizione all'esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi;
con la stessa, infatti, contesta il diritto del Parte_1 creditore di agire, per il tramite dell'agente della riscossione, mediante la procedura esattoriale, in assenza di un valido titolo esecutivo.
Dunque, la contestazione verte sull'an dell'esecuzione, e non semplicemente sul quomodo, con conseguente insussistenza dell'asserita tardività dell'azione, perché proposta oltre i termini di cui all'art. 617
c.p.c.
- Va, ancora, disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , la quale rileva di non Controparte_3 essere titolata a conoscere il merito della pretesa creditoria.
Sul punto, il Tribunale osserva che, nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva: la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, invece, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione;
ne consegue che “per i crediti iscritti a
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ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
3870/2024).
- Sempre in via preliminare, l'agente della riscossione ha eccepito la tardività dell'opposizione deducendo, sostanzialmente, che la stessa è stata proposta oltre i termini di legge per l'impugnazione della cartella di pagamento. Rileva, dunque, che nel caso di specie, l'opponente contesta unicamente il diritto di procedere all'esecuzione forzata per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, pacificamente proponibile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.; ne consegue che per detta opposizione non è previsto alcun termine di decadenza.
- Venendo al merito, parte opponente si duole, sostanzialmente, della legittimità del procedimento esecutivo, non preceduto dalla formazione di un valido titolo.
- La questione in diritto attiene, quindi, non alla possibilità (pacifica) di un recupero coattivo mediante la procedura esattoriale delle somme dovute da a ma – a monte – al Parte_1 Controparte_1 diverso interrogativo: se per l'attivazione di tale procedura fosse o meno necessario per l'ente creditore munirsi preventivamente di un autonomo titolo esecutivo.
- Tanto detto, al fine di statuire sulla presente questione, è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
- L'art. 2, comma 100, della Legge n. 662/1996 ha istituito un fondo di garanzia allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti finanziatori in favore delle piccole e medie imprese.
- Il D.M. del 20 giugno del 2005 n. 18456, all'art. 2 comma 2 sancisce che “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei
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limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese”; il successivo comma 4, invece, prevede il diritto di surrogazione in capo al gestore del Fondo nei diritti di credito vantati dall'istituto bancario liquidato verso l'impresa inadempiente.
- Infine, l'art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 123/1998 agevola la procedura di esazione della surroga prevedendo che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
- Su tali premesse, in relazione ai finanziamenti erogati mediante l'intervento del fondo di garanzia di cui alla L. n. 662/1996 occorre, preliminarmente, distinguere il rapporto intercorrente tra l'istituto bancario finanziatore e l'impresa beneficiaria, di natura privatistica in quanto basato su un ordinario contratto di finanziamento dal differente rapporto intercorrente tra (n.q. di gestore del Controparte_1 fondo P.M.I.) ed impresa beneficiaria, basato sulla garanzia ex lege e sulla surroga prevista dall'art. 2, comma 4, del citato D.M. n. 18456 del
2005.
- Tale ultimo rapporto, la cui natura pubblicistica è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (“omissis… il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle
PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 7 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive”; cfr. Cass. 6508/2020; ex multis: da ultimo, Cass. n.
1005/2023) in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta dalla garanzia, consentirebbe immediatamente – e dunque senza preventivo esperimento di azione di cognizione volta all'ottenimento di un titolo esecutivo- di agire nei confronti dell'impresa
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finanziata e di eventuali garanti.
- Ne discende, pertanto, che il recupero agevolato mediante diretta iscrizione a ruolo è ammissibile in quanto la surrogazione ex lege prevista accede ad una garanzia di tipo pubblicistica e risponde alla
“funzione del Fondo pubblico, che (…) sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la sua surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi” (cfr. Cass. n. 1005/2023). Invero, “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del
[...] garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
46/1999” (cfr. Cass. n. 1005/2023).
- Ancora, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3, del D.L. 24.01.2015, n. 3 “Al recupero del predetto credito (id est, quello nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie per le somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia) si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
- Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la previsione di cui al citato art. 8 bis, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass. n. 30621/2019; ex multis: Cass. n.
2664/2019).
-Ne deriva che la possibilità riconosciuta al gestore del Fondo di riscuotere il credito restitutorio dal debitore principale o dal terzo prestatore di garanzia mediante il ruolo, senza munirsi di precedente titolo esecutivo, è in linea con la ratio della disciplina normativa di
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rafforzare - anche mediante l'abbreviazione dei tempi necessari per il recupero delle somme erogate - la tutela delle ragioni di credito dello
Stato, al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi rimasti frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti.
- A tanto consegue che la riscossione diretta da parte dell'esattore a Contr mezzo del ruolo costituito da quale gestore del Fondo di garanzia per le P.M.I., risulta legittima e validamente azionata mediante la notifica della sola cartella di pagamento, non dovendo l'azione esecutiva essere preceduta dalla notifica di un prodromico titolo esecutivo. La sequenza legale dell'esazione tramite ruolo con la notifica diretta della cartella di pagamento trova, pertanto, applicazione anche nei riguardi del terzo fideiussore
- Alla luce delle suesposte considerazioni, venendo a tirare le fila di questa analisi, appare manifesto che la riscossione diretta a mezzo ruolo promossa da parte del gestore del Fondo PMI sia legittimamente azionabile a carico del terzo fideiussore del debitore in via principale, pertanto, l'opposizione risulta infondata e va, dunque, rigettata.
- Nel rapporto tra le parti, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, determinante in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 52.001 a euro 260.000 così individuato in base al valore della domanda, per il procedimento innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
€ 7.052,00 per Controparte_10
compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
3) condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
€ 7.052,00 per compenso professionale, Controparte_3
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.
Così deciso in Nola, 22/5/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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