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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 26/11/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 741/2024 tra Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 11,13 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per e l'avv. Silvia Callone anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 Parte_2
Sergio Iavelli;
Per e l'avv. Armandola Anna Margherita nonché la sig.ra Controparte_1 CP_1 personalmente. Controparte_1
l'avv. Armandola chiede di essere autorizzata a depositare disposizioni di bonifico in ordine al pagamento dei canoni di locazione successivi al marzo 2025. L'avv. Callone si rimette in ordine all'istanza ex adverso avanzata e precisa le conclusioni come da note conclusive alle quali si riporta integralmente. L'avv. Armandola precisa le conclusioni come da note conclusive alle quale si riporta integralmente. dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Il Giudice, dato atto, autorizza la produzione in giudizio delle disposizioni di bonifico relativi ai “canoni di locazione” dei mesi novembre , ottobre, agosto, luglio, giugno, maggio, aprile , marzo 2025 in quanto documentazione venuta a formazione in un momento successivo;
Si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. Alle ore 17,18 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Iavelli Sergio e dell'avv. Silvia Enrica Callone ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il di loro studio in Borgomanero, via de Amicis n. 3 , giusta delega in atti;
-ricorrenti- contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. Armandola Anna Margherita ed elettivamente C.F._4 domiciliate presso il suo studio in RO , corso Repubblica, giusta delega in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: intimazione di licenza per finita locazione.
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia il Giudice del Tribunale di Novara Ill.mo, respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione;
Nel merito: a.) In via principale: convalidare l'intimata licenza per finita locazione (contratto di comodato) relativamente all'unità immobiliare, sita in CO Veruno, località Revislate, alla via Vignalunga n. 2, il tutto censito al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio
12 particella edificabile 252-Sub 2 Cat. Catastale A/3 Classe 1 rendita euro 207,70 mq 100,00. b)
Condannare, le resistenti al pagamento della somma di euro 270,00 o a Controparte_1 qualsiasi altra somma si riterrà di giustizia a titolo di indennità di occupazione senza titolo per ogni mese a far data dal giorno 28/12/2023 e se non l'effettivo rilascio oltre interessi rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio anche della fase di mediazione. In via riconvenzionale subordinata: - accertare e dichiarare l'inadempimento totale delle convenute pagina 2 di 12 derivante dal mancato pagamento dei canoni mese mento dovuto per il contratto di locazione rivendicato ed in particolar modo per perdere intercorrente da maggio a dicembre 2018 da luglio ad ottobre 2019 nonché di dicembre 2019, oltre a maggio da maggio a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021 da luglio a dicembre 2022 e da gennaio a dicembre 2023 per la complessiva somma pari ad € 8.499,00 o qualsiasi altra somma maggiore o minore risultante. - - accertare l'inadempimento del parziale delle convenute derivante dal mancato pagamento del canone marzo 2022 per una somma pari ad € 90; - accertare l'inadempimento del mancato pagamento degli oneri accessori riguardante il saldo delle forniture di luce elettrica e gas naturale ed acqua per il periodo che va da maggio 2018 dicembre
2023; - dichiarare risolto ex art. 1455 codice civile secondo quanto previsto all'art. 4 della legge n.
392/1978 per gli inadempimenti di cui sopra il presunto contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in CO Veruno, alla via Vignalunga n. 2, ed identificato al N.C.E.U. del medesimo
Comune al Foglio 12 particella 252, sub 2, cat. catastale A/3, Classe 1, rendita € 207,70 mq 100 e di proprietà dei signori ed . - Con vittoria di spese e competenze del Parte_1 Parte_2 presente giudizio anche della fase di mediazione.
Conclusioni di parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
1. Accertare e dichiarare la simulazione del contratto di comodato d'uso gratuito datato 08.05.2018 e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di licenza per finita locazione.
2. Accertare e dichiarare l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione ad uso abitativo, con decorrenza dal 08.05.2018, soggetto alla disciplina della Legge n. 431/1998. 3. Rigettare integralmente la domanda attorea di rilascio dell'immobile e ogni altra pretesa connessa.
4. Rigettare la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, per insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte delle conduttrici.
5. Dichiarare l'avvenuto regolare pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori dovuti. IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e citazione per la convalida i sigg.ri e Pt_1 evocavano avanti l'intestato Tribunale e per sentire convalidare Pt_2 Controparte_1 CP_1
l'intimata licenza per finita locazione relativamente all'immobile di CO -V (NO) Via Vigna lunga n. 2, censito al NCEU del medesimo comune al foglio 12 – part. 252 , sub. 2 , cat A/3, classe 1, rendita € 207,70, mq 100, disponendo l'immediato rilascio dell'unità immobiliare e conseguente pagina 3 di 12 richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione di € 270,00 mensile dal 28.12.2023 all'effettivo rilascio.
A sostegno della domanda i ricorrenti assumevano (a) che detto contratto aveva durata indeterminata;
(b) che con missiva del 08.09.2023 comunicavano alle intimate che non vi erano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto intimando conseguentemente la restituzione dell'immobile entro il 28 dicembre 2023; (c) che inoltre le resistenti avevano utilizzato i locali dell'immobile concesso in comodato per svolger attività riguardanti l' , di cui facevano parte le Parte_3 resistenti, in spregio all'art 4 del contratto senza che vi fosse alcuna integrazione scritta come previsto dall'art 11.; (d) che il mancato rilascio dell'immobile entro il termine fissato del 28/12/2023 e la risoluzione ipso jure del contratto aveva comportato un danno in re ipsa ai proprietari sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile dall'esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene insito nel diritto dominicale .
Si costituivano in giudizio le resistenti contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione.
Invero le stesse pur riconoscendo di occupare l'immobile de quo, l'una al primo piano e l'altra al secondo piano, assumevano però che subito dopo la presa in carico dell'immobile in realtà i proprietari richiedevano il pagamento di un canone di locazione mensile inizialmente ammantante ad euro 155,00, medio tempore di euro 250,00 e da ultimo di euro 160,00 mensili, pagamento che veniva furbescamente sollecitato dai proprietari in contanti. Parte dei pagamenti in ogni caso avvenivano a mezzo bonifico per un totale di € 1470,00, in relazione ai mesi da gennaio a giugno 2022 e gennaio 2024 e tramite ricevute da parte del Sig. o della sig.ra nel 2019 e 2020 per un totale di € 1.650,00. Pt_1 Pt_2
Tutti i restanti mesi da luglio a ottobre e dicembre 2019 venivano pagati senza ottenere ricevuta per €
155,00 mensili. Così come da maggio a dicembre 2020 e per tutto il 2023 e da luglio a dicembre 2022.
Le stesse precisavano che da luglio a dicembre 2022 il canone mensile ammontava ad € 250,00.
Le resistenti evidenziavo, inoltre, che non corrispondeva al vero la circostanza che il contratto di locazione veniva risolto per inadempimento di cui al punto 4 e 9 del contatto medesimo in quanto i sigg.ri e anch'essi facenti parte della , in qualità di soci Pt_1 Pt_2 Parte_3 fondatori, avevano espressamente conferito i locali di loro proprietà, dell'immobile di via Vigna Lunga
2 in CO - Veruno, in uso gratuito all'associazione stessa ed altresì concedevano l'uso gratuito della corrente nei predetti locali. Ciò si evinceva dal verbale d'ordine n. 001/2020 del 4.1.2020, debitamente sottoscritto dal sig. Inoltre, i proprietari dell'immobile riconfermavano, in forma Parte_1
CP_ scritta, tale pattuizione a mezzo verbale dell'assemblea dell del e Parte_3 verbale dell'assemblea dell' del 2023 . Parte_3
pagina 4 di 12 Appariva evidente che nessuna inadempienza veniva posta in essere da parte delle resistenti.
In ogni caso predetto immobile ( trattasi di un'unica costruzione) non era oggetto di intimazione di sfratto per quanto atteneva l' Parte_3
Le resistenti assumevano, altresì, di aver sempre e comunque rimborsato le proprie quote di utenze ai proprietari dell'immobile, rimborsi di cui avevano traccia parziale perché evidentemente i ricorrenti richiedevano costantemente i pagamenti brevi manu, Nulla era invece dovuto per il riscaldamento, in quanto le stesse utilizzavano la prima una stufa a pellet, che aveva acquistato in precedenza ed installato presso l'immobile di cui trattasi a proprie spese, e la seconda utilizzava invece una stufa a legna, legna che inizialmente acquistava unitamente al imborsandogli la propria quota del 50% . Pt_1
Con provvedimento del 23 aprile 2024 il Tribunale, preso atto della documentazione prodotta a sostegno dell'opposizione ed in particolare delle ricevute di pagamento di canoni di locazione, esibite anche in originale, sottoscritte da e , ritenuta l'opposizione fondata su Parte_1 Parte_2 prova scritta, respingeva la richiesta di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio e , previo mutamento del rito, fissava udienza in data 16.09.2024 concedendo termine per il deposito di memorie integrative.
Con memoria del 15/07/2024 i ricorrenti contestavano la ricostruzione ex adverso operata e nella denegata ipotesi di accertata sussistenza di un contratto di locazione rilevavano l'assenza di prova in ordine all'intervenuto regolare pagamento dei canoni e delle spese e più precisamente in relazione ai periodi intercorrenti da maggio a dicembre 2018; da luglio ad ottobre 2019 , dicembre 2019; oltre a maggio a dicembre 2020, gennaio a dicembre 2021, da luglio a dicembre 2022 e da gennaio a dicembre
2023 per una complessiva somma pari ad € 8499,00 .
Chiedevano, pertanto, dichiararsi la risoluzione ex. art. 1455 c.c. del contratto rivendicato e condannarsi le resistenti al pagamento della somma € 8499,00 per canoni scaduti e impagati oltre gli oneri accessori.
Con memoria depositata in data 10.09.2024 , le resistenti sottolineavano che, nonostante le controparti furbescamente sollecitassero sempre il pagamento in contanti, fortunatamente buona parte dei pagamenti venivano saldati a mezzo bonifico per un totale di € 1470,00 mentre in relazione ai mesi da gennaio a giugno 2022 e gennaio 2024 risultavano comprovati da ricevute sottoscritte dai ricorrenti nel
2019 e 2020 per un totale di € 1.650,00 . Tutti i restanti mesi da luglio a ottobre e dicembre 2019 venivano pagati al sig. o alla sig.ra senza ottenere ricevuta per € 155,00 mensili, fatto Pt_1 Pt_2 salvo una ricevuta per l'affitto risalente al 10/07/2020 a firma della sig.ra Parte_2
pagina 5 di 12 Nessuna ricevuta veniva invece rilasciata per i mesi di maggio – giugno – agosto – settembre – ottobre
– novembre e dicembre 2020 e per tutto il 2023 e da luglio a dicembre 2022.
Appariva evidentemente chiaro che i sigg.ri fossero restii ad emettere ricevute se non Pt_1 Pt_2 su esplicita sollecitazione ed insistenza delle resistenti.
Successivamente, e cioè da luglio a dicembre 2022, il canone mensile ammontava ad € 250,00.
Infine le convenute evidenziavano di aver sempre e comunque rimborsato le proprie quote di utenze ai proprietari dell'immobile: di tali rimborsi se ne aveva traccia parziale perché evidentemente i ricorrenti richiedevano costantemente i pagamenti brevi manu.
Orbene cosi' sommariamente ripercorsi i termini della questione deve , preliminarmente, rilevarsi che nessun differimento d'udienza, come richiesto dall'intimante in sede di opposizione, doveva disporsi atteso , da un lato, che l'art. 418 c.p.c. afferisce alla posizione del convenuto e dall'altro che il termine concesso dal giudice del procedimento sommario alla parte intimata andava a scadere in un momento successivo rispetto a quello a quello concesso alle ricorrenti sicchè gli intimati sono stati messi nella condizione di conoscere le allegazioni e le richieste avanzate dalla controparte e di esercitare le relative difese, come in effetti è stato fatto.
Deve inoltre osservarsi che nel radicato procedimento locatizio non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, in particolare, la parte intimante non solo emendare le proprie domande, ma anche modificarle, soprattutto in dipendenza delle difese svolte dalla controparte. Difatti, in generale la modificazione della domanda, relativamente a uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa - petitum e causa petendi -, è ammissibile se, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che essa solamente comporti la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. D'altro canto la possibilità di mutamento della domanda appare in linea anche con il principio di conservazione degli atti ed economia processuale, in quanto non avrebbe senso costringere l'intimante locatore a proporre una domanda nuova in altro processo davanti ad altro giudice, sacrificando i principi del giusto processo, oltre quelli citati. Quindi, allorquando la domanda nuova sia in qualche modo collegata a quella originaria introdotta nel procedimento sommario e rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae, riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la convalida e/o sia comunque ad essa collegata (connessa a vario titolo), e soprattutto che la domanda modificata si presenti certamente connessa quantomeno in termini di alternatività. Alla luce di tali principi, gli pagina 6 di 12 hanno osservato che “nulla impediva al locatore, che aveva agito per far accertare la finita Parte_4 locazione di poter richiedere la risoluzione per inadempimento, in ragione della morosità delle conduttrici. Oltretutto, appariva a maggior ragione giustificato in una ipotesi come quella di cui all'art. 667 c.p.c., in cui si passa dalla cognizione sommaria alla cognizione piena”. [( Ex plurimis: Cass. civ., sez. III, Ord. n. 17955/2021 ed anche SSUU 15.6.2015 n.12310. Cass. civ., sez. III, Sent. n.
12310/2015).
Ciò premesso, passando al merito della questione deve rilevarsi che la parte ricorrente domanda l'accertamento della risoluzione per effetto del recesso dal contratto di comodato stipulato senza determinazione di durata;
di contro le resistenti sostengono la natura simulatoria dell'accordo ovvero un contratto di comodato da ricondursi, piuttosto, alla stipula di un contratto di locazione.
Quindi alla luce dele rispettive posizioni si tratta di accertare l'esistenza del diverso contratto asseritamente dissimulato.
Sul punto, parte ricorrente ha dedotto che la dimostrazione della simulazione avrebbe dovuto essere fornita mediante prova scritta.
A tal fine deve richiamarsi il principio affermato dal Supremo Consesso secondo il quale in tema di prova della simulazione nei rapporti tra le parti (arg. a contrario dall'art. 1417 cod. civ., che la prova per testi senza limiti ammette solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi ovvero quando essa, anche se proposta dalle parti, sia diretta a far valere l'illiceità del contratto), se il negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali (e dunque anche di quella per presunzioni, giusta il disposto dell'art. 2729, comma secondo, cod. civ.), onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la prova può essere data — ove, come nella specie, si assuma che si tratti di patto coevo — soltanto in base a controdichiarazioni (art. 2722 cod. civ.; v., in tema di simulazione relativa del contratto di locazione, con riferimento al canone, Cass. 15/01/2003, n.
471).
Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, in tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c. consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento (Cass. 03/06/2016, n. 11467;
22/03/1990, n. 2401).
Tuttavia, l'assunto che il contratto di comodato dissimulasse una locazione deve intendersi come volto ad evidenziare un profilo di illiceità per contrasto con la normativa imperativa della locazione pagina 7 di 12 dissimulata. Infatti, fissando la legge una durata del contratto locativo e le modalità di rinnovazione, la deduzione della simulazione del contratto di comodato e della dissimulazione di un contratto locativo evidenzia comunque un profilo di illiceità del comodato quale contratto dissimulato, la cui prova sarebbe contraddittorio vincolare alla regola dettata per la forma stessa della stipula del contratto di locazione: la contraddizione è resa evidente dal fatto che pretendere la forma del contratto dissimulato per la stipula di quello simulato e sottrarre la prova di quest'ultimo alla regola normale dettata per la prova della simulazione servirebbe a “coprire” l'illiceità.
In proposito, rammentato che la resistente rileva che “si potrebbe sostenere che la motivazione della scelta del comodato potrebbe essere elusiva”, deve osservarsi che, dissimulando il contratto di locazione e fornendo l'apparenza della stipula di un (mero) contratto di comodato, la funzione di quest'ultimo è stata proprio quella di eludere l'applicazione della norma imperativa di cui all'art. 1 comma 346 della L. n. 311/04, impedendo la “visibilità” del contratto di locazione stesso e le conseguenze derivanti sul piano fiscale da tale visibilità.
Dunque richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale una volta preso atto che la simulazione del contratto di comodato è finalizzata a dissimulare un contratto di locazione illecito, la prova sul punto può essere fornita in qualunque modo, anche per presunzioni, senza che in tale questione possa assumere alcuna rilevanza il fatto che il contratto di locazione avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto.
Pertanto parte convenuta ben poteva provare il contratto tramite la prova testimoniale e anche tramite presunzioni, giacchè che l'.art. 2729 c.c. esclude la possibilità di ricorrere alle presunzioni nei casi in cui sia vietata la prova testimoniale, preclusione che in questo caso non si verifica.
Detto ciò seppur nel caso di specie le prove orali, come disposto nell'ordinanza 21/10/2024, si palesano inammissibili in quanto estremamente generiche deve però rilevarsi che risultano versate in atti, anche se per un periodo limitato, disposizioni di bonifico relative ai mesi di gennaio /febbraio 2022 dell'importo di euro 310,00 con la causale affitto gennaio / febbraio;
tre disposizioni di bonifico - mese di marzo 2022 dell'importo di euro 160, nei mesi di aprile maggio 2022 e gennaio 2024 dell'importo di euro 250,00- con la specifica indicazione quale casuale “affitto”, ulteriori disposizioni di bonifico dell'importo di euro 250,00 relative gennaio marzo aprile e del febbraio 2024 con causale “rimborso spese, n. 11 quietanze sottoscritte da relative all'annualità 2019 e 2020 recanti quale Parte_1 causale “ affitto” e l'importo mensile di euro 155,00,” nonché quietanze l'una che riporta la data 10.7 di euro 155,00 con la specifica causale “ affitto” e altra in data 01/09/2023 dell'importo di euro 102 con pagina 8 di 12 causale “ Acqua” , quietanze sottoscritte da ad eccezione di quella da ultima richiamata Parte_1 sottoscritta da , le cui sottoscrizioni non risultano essere contestate. Parte_2
In proposito deve richiamarsi l'orientamento di legittimità, per il quale la quietanza indirizzata al solvens ha effetto di piena prova del ricevuto pagamento da essa attestato, con la conseguenza che nel caso di produzione della stessa in giudizio, il creditore quietanzante non é ammesso a provare che il pagamento non é avvenuto, salvo riesca a dimostrare che essa fosse stata rilasciata per convinzione formatasi su errore di fatto, ovvero a seguito di violenza, fatto che nel caso de quo non è stato provato ma ancor prima allegato.
Quindi il dato documentale , seppur temporalmente limitato ma indicativo, attesa la causale riportata sulle disposizioni di bonifico ma ancor più sulle quietanze di pagamento rilasciate dai resistenti che indicano espressamente che il pagamento veniva eseguito a titolo di “canoni di locazione”, la cui sottoscrizione lo si ribadisce non risulta essere contestata, dimostra inequivocabilmente la simulazione del contratto di comodato e la dissimulazione del contratto di locazione .
A ciò deve aggiungersi che è una regola di esperienza consolidata quella che afferma che il contratto di comodato, data la sua gratuità, normalmente intercorre tra persone legate da particolari legami familiari o di amicizia, o che comunque tra le parti intercorrano specifici legami che giustifichino la gratuità della messa a disposizione gratuita di un immobile. Nel caso di specie , però, non risulta provato alcun legame che possa giustificare la conclusione di un contratto di comodato inter partes , circostanza che rafforza quindi il valore probatorio dei pagamenti effettuati.
Accertata la simulazione del contratto di comodato deve rilevarsi che l'art. 1414 c.c. dispone che il contratto dissimulato ha effetto tra le parti solo qualora ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Nel caso di specie il contratto dissimulato di locazione non è infatti stato redatto per iscritto e pertanto
è nullo per mancanza di prova scritta in base a quanto stabilito dalla legge n. 431/1998 e comunque con causa illecita in quanto oggetto di dissimulazione volta ad eludere la norma imperativa sulla registrazione e l'applicazione degli oneri fiscali conseguenti.
Essendo nullo il contratto non potrà, quindi, trovare accoglimento la domanda di accertamento della morosità con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
In ogni caso alla accertata nullità del contratto di locazione consegue l'ordine di immediata liberazione dell'immobile non avendo le resistenti titolo per continuare ad occuparlo.
Infatti come statuito dalle S.U.( sentenza n. 14828 del 2012), “in tema di rilevabilità d'ufficio di una causa di nullità del contratto, del quale parte attrice abbia chiesto la risoluzione, una delle conseguenze dell'accertamento della nullità del negozio è l'accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la
pagina 9 di 12 diversa ragione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria (nella specie il locatore aveva insistito per il rilascio dell'immobile sia pure come conseguenza della risoluzione). Infatti qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" -tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. Ne consegue che ove, come nel caso in esame, sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento o per altra causa e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità, non mutando la causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (v. motivazione della sentenza citata delle S.U. n. 14828 del 2012, secondo cui: “…altro esito del rilievo d'ufficio della nullità e del relativo accertamento è l'accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la diversa ragione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria. Questa conseguenza si verifica senz'altro in ipotesi di modifica della domanda con richiesta di declaratoria della nullità. Altrettanto avverrà però in ipotesi di rigetto - fondato sulla nullità contrattuale rilevata d'ufficio - della domanda di risoluzione, alla quale sia associata, anche originariamente, la richiesta di condanna alle restituzioni. Il rilievo della nullità fa venir meno la "causa adquirendi" e la richiesta di restituzione del bene consegnato in esecuzione del contratto, che era già stata formulata con la pretesa iniziale, sarà accolta sulla base di questo presupposto, senza bisogno di espressa dichiarazione della nullità. Va infatti confermato che qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
ne consegue che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità, non mutando la causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (v. Cass. 2956/11; Cass. 9052/10; 1252/00; e anche 21096/05; 5624/09)( cfr. Tribunale di Roma).
Per le ragioni sopra esposte si paleserebbe legittima anche la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla richiesta di rilascio dell'immobile in quanto la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione deriva direttamente dall'occupazione sine titulo dell'immobile in questione, posta in essere dalle resistenti, ed ha quindi valenza sostanzialmente risarcitoria.
Il fatto che i ricorrenti abbiano concesso il godimento dell'immobile ai convenuti dietro il pagamento di un corrispettivo (seppur sulla base di contratto nullo) costituisce indice della concreta intenzione pagina 10 di 12 dello stesso di impiegare l'immobile per finalità lucrative, finalità che vengono frustrate dall'occupazione dell'immobile da parte delle resistenti senza il pagamento di alcun importo.
Trattandosi di liquidazione di un danno e considerata l'impossibilità di liquidarlo nel suo preciso ammontare, dovrà farsi ricorso ad una liquidazione equitativa (cfr. Cass. S.U. n. 33645 del 15.11.2022). utilizzando la previsione di cui al contratto nullo ( senza alcuna applicazione diretta) , che costituisce parametro dal punto di visto giuridico e logico di determinazione della somma ed elemento integratore del criterio equitativo predetto.
L'importo dell'indennità di occupazione può, pertanto, essere determinato nella misura di € 250,00 mensili che le parti risultano aver concordato.
Ora risultando agli atti i bonifici di pagamento successivi alla proposizione della domanda e specificatamente relativi alle mensilità da aprile 2024 a novembre 2025 ad eccezione del mese di settembre 2025 le convenute andranno condannate al pagamento della somma di euro 250,00 (in relazione al periodo in precedenza emarginato) nonché alla somma di euro 250,00 mensili per il periodo da dicembre 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione senza titolo.
Per contro, attesa la nullità del contratto di locazione, in assenza di idonea domanda sul punto la domanda avente ad oggetto il pagamento dei canoni e delle spese accessorie in relazione al periodo precedente alla proposizione della domanda deve essere disattesa.
Le spese di lite andranno integralmente compensate in ragione della parziale soccombenza dele parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara la simulazione del contratto di comodato concluso tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile di CO -V (NO) Via Vigna lunga n. 2, censito al NCEU del medesimo comune al foglio 12 – part. 252 , sub. 2 , cat A/3, classe 1, rendita € 207,70, mq 100, e la nullità del dissimulato contrato di locazione avente ad oggetto lo stesso immobile;
Condanna e all'immediato rilascio dell'immobile de quo in favore di Controparte_1 CP_1
e ; Parte_1 Parte_2
Condanna e a pagare in favore dei ricorrenti la somma di euro 250,00 Controparte_1 CP_1 oltre la somma mensile pari ad euro 250,00 da dicembre 2025 sino alla data del rilascio a titolo di indennità di occupazione senza titolo.
Rigetta per il resto le domande delle parti;
pagina 11 di 12 Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Novara, 26 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 741/2024 tra Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 11,13 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per e l'avv. Silvia Callone anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 Parte_2
Sergio Iavelli;
Per e l'avv. Armandola Anna Margherita nonché la sig.ra Controparte_1 CP_1 personalmente. Controparte_1
l'avv. Armandola chiede di essere autorizzata a depositare disposizioni di bonifico in ordine al pagamento dei canoni di locazione successivi al marzo 2025. L'avv. Callone si rimette in ordine all'istanza ex adverso avanzata e precisa le conclusioni come da note conclusive alle quali si riporta integralmente. L'avv. Armandola precisa le conclusioni come da note conclusive alle quale si riporta integralmente. dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Il Giudice, dato atto, autorizza la produzione in giudizio delle disposizioni di bonifico relativi ai “canoni di locazione” dei mesi novembre , ottobre, agosto, luglio, giugno, maggio, aprile , marzo 2025 in quanto documentazione venuta a formazione in un momento successivo;
Si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. Alle ore 17,18 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Iavelli Sergio e dell'avv. Silvia Enrica Callone ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il di loro studio in Borgomanero, via de Amicis n. 3 , giusta delega in atti;
-ricorrenti- contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. Armandola Anna Margherita ed elettivamente C.F._4 domiciliate presso il suo studio in RO , corso Repubblica, giusta delega in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: intimazione di licenza per finita locazione.
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia il Giudice del Tribunale di Novara Ill.mo, respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione;
Nel merito: a.) In via principale: convalidare l'intimata licenza per finita locazione (contratto di comodato) relativamente all'unità immobiliare, sita in CO Veruno, località Revislate, alla via Vignalunga n. 2, il tutto censito al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio
12 particella edificabile 252-Sub 2 Cat. Catastale A/3 Classe 1 rendita euro 207,70 mq 100,00. b)
Condannare, le resistenti al pagamento della somma di euro 270,00 o a Controparte_1 qualsiasi altra somma si riterrà di giustizia a titolo di indennità di occupazione senza titolo per ogni mese a far data dal giorno 28/12/2023 e se non l'effettivo rilascio oltre interessi rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio anche della fase di mediazione. In via riconvenzionale subordinata: - accertare e dichiarare l'inadempimento totale delle convenute pagina 2 di 12 derivante dal mancato pagamento dei canoni mese mento dovuto per il contratto di locazione rivendicato ed in particolar modo per perdere intercorrente da maggio a dicembre 2018 da luglio ad ottobre 2019 nonché di dicembre 2019, oltre a maggio da maggio a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021 da luglio a dicembre 2022 e da gennaio a dicembre 2023 per la complessiva somma pari ad € 8.499,00 o qualsiasi altra somma maggiore o minore risultante. - - accertare l'inadempimento del parziale delle convenute derivante dal mancato pagamento del canone marzo 2022 per una somma pari ad € 90; - accertare l'inadempimento del mancato pagamento degli oneri accessori riguardante il saldo delle forniture di luce elettrica e gas naturale ed acqua per il periodo che va da maggio 2018 dicembre
2023; - dichiarare risolto ex art. 1455 codice civile secondo quanto previsto all'art. 4 della legge n.
392/1978 per gli inadempimenti di cui sopra il presunto contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in CO Veruno, alla via Vignalunga n. 2, ed identificato al N.C.E.U. del medesimo
Comune al Foglio 12 particella 252, sub 2, cat. catastale A/3, Classe 1, rendita € 207,70 mq 100 e di proprietà dei signori ed . - Con vittoria di spese e competenze del Parte_1 Parte_2 presente giudizio anche della fase di mediazione.
Conclusioni di parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
1. Accertare e dichiarare la simulazione del contratto di comodato d'uso gratuito datato 08.05.2018 e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di licenza per finita locazione.
2. Accertare e dichiarare l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione ad uso abitativo, con decorrenza dal 08.05.2018, soggetto alla disciplina della Legge n. 431/1998. 3. Rigettare integralmente la domanda attorea di rilascio dell'immobile e ogni altra pretesa connessa.
4. Rigettare la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, per insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte delle conduttrici.
5. Dichiarare l'avvenuto regolare pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori dovuti. IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e citazione per la convalida i sigg.ri e Pt_1 evocavano avanti l'intestato Tribunale e per sentire convalidare Pt_2 Controparte_1 CP_1
l'intimata licenza per finita locazione relativamente all'immobile di CO -V (NO) Via Vigna lunga n. 2, censito al NCEU del medesimo comune al foglio 12 – part. 252 , sub. 2 , cat A/3, classe 1, rendita € 207,70, mq 100, disponendo l'immediato rilascio dell'unità immobiliare e conseguente pagina 3 di 12 richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione di € 270,00 mensile dal 28.12.2023 all'effettivo rilascio.
A sostegno della domanda i ricorrenti assumevano (a) che detto contratto aveva durata indeterminata;
(b) che con missiva del 08.09.2023 comunicavano alle intimate che non vi erano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto intimando conseguentemente la restituzione dell'immobile entro il 28 dicembre 2023; (c) che inoltre le resistenti avevano utilizzato i locali dell'immobile concesso in comodato per svolger attività riguardanti l' , di cui facevano parte le Parte_3 resistenti, in spregio all'art 4 del contratto senza che vi fosse alcuna integrazione scritta come previsto dall'art 11.; (d) che il mancato rilascio dell'immobile entro il termine fissato del 28/12/2023 e la risoluzione ipso jure del contratto aveva comportato un danno in re ipsa ai proprietari sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile dall'esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene insito nel diritto dominicale .
Si costituivano in giudizio le resistenti contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione.
Invero le stesse pur riconoscendo di occupare l'immobile de quo, l'una al primo piano e l'altra al secondo piano, assumevano però che subito dopo la presa in carico dell'immobile in realtà i proprietari richiedevano il pagamento di un canone di locazione mensile inizialmente ammantante ad euro 155,00, medio tempore di euro 250,00 e da ultimo di euro 160,00 mensili, pagamento che veniva furbescamente sollecitato dai proprietari in contanti. Parte dei pagamenti in ogni caso avvenivano a mezzo bonifico per un totale di € 1470,00, in relazione ai mesi da gennaio a giugno 2022 e gennaio 2024 e tramite ricevute da parte del Sig. o della sig.ra nel 2019 e 2020 per un totale di € 1.650,00. Pt_1 Pt_2
Tutti i restanti mesi da luglio a ottobre e dicembre 2019 venivano pagati senza ottenere ricevuta per €
155,00 mensili. Così come da maggio a dicembre 2020 e per tutto il 2023 e da luglio a dicembre 2022.
Le stesse precisavano che da luglio a dicembre 2022 il canone mensile ammontava ad € 250,00.
Le resistenti evidenziavo, inoltre, che non corrispondeva al vero la circostanza che il contratto di locazione veniva risolto per inadempimento di cui al punto 4 e 9 del contatto medesimo in quanto i sigg.ri e anch'essi facenti parte della , in qualità di soci Pt_1 Pt_2 Parte_3 fondatori, avevano espressamente conferito i locali di loro proprietà, dell'immobile di via Vigna Lunga
2 in CO - Veruno, in uso gratuito all'associazione stessa ed altresì concedevano l'uso gratuito della corrente nei predetti locali. Ciò si evinceva dal verbale d'ordine n. 001/2020 del 4.1.2020, debitamente sottoscritto dal sig. Inoltre, i proprietari dell'immobile riconfermavano, in forma Parte_1
CP_ scritta, tale pattuizione a mezzo verbale dell'assemblea dell del e Parte_3 verbale dell'assemblea dell' del 2023 . Parte_3
pagina 4 di 12 Appariva evidente che nessuna inadempienza veniva posta in essere da parte delle resistenti.
In ogni caso predetto immobile ( trattasi di un'unica costruzione) non era oggetto di intimazione di sfratto per quanto atteneva l' Parte_3
Le resistenti assumevano, altresì, di aver sempre e comunque rimborsato le proprie quote di utenze ai proprietari dell'immobile, rimborsi di cui avevano traccia parziale perché evidentemente i ricorrenti richiedevano costantemente i pagamenti brevi manu, Nulla era invece dovuto per il riscaldamento, in quanto le stesse utilizzavano la prima una stufa a pellet, che aveva acquistato in precedenza ed installato presso l'immobile di cui trattasi a proprie spese, e la seconda utilizzava invece una stufa a legna, legna che inizialmente acquistava unitamente al imborsandogli la propria quota del 50% . Pt_1
Con provvedimento del 23 aprile 2024 il Tribunale, preso atto della documentazione prodotta a sostegno dell'opposizione ed in particolare delle ricevute di pagamento di canoni di locazione, esibite anche in originale, sottoscritte da e , ritenuta l'opposizione fondata su Parte_1 Parte_2 prova scritta, respingeva la richiesta di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio e , previo mutamento del rito, fissava udienza in data 16.09.2024 concedendo termine per il deposito di memorie integrative.
Con memoria del 15/07/2024 i ricorrenti contestavano la ricostruzione ex adverso operata e nella denegata ipotesi di accertata sussistenza di un contratto di locazione rilevavano l'assenza di prova in ordine all'intervenuto regolare pagamento dei canoni e delle spese e più precisamente in relazione ai periodi intercorrenti da maggio a dicembre 2018; da luglio ad ottobre 2019 , dicembre 2019; oltre a maggio a dicembre 2020, gennaio a dicembre 2021, da luglio a dicembre 2022 e da gennaio a dicembre
2023 per una complessiva somma pari ad € 8499,00 .
Chiedevano, pertanto, dichiararsi la risoluzione ex. art. 1455 c.c. del contratto rivendicato e condannarsi le resistenti al pagamento della somma € 8499,00 per canoni scaduti e impagati oltre gli oneri accessori.
Con memoria depositata in data 10.09.2024 , le resistenti sottolineavano che, nonostante le controparti furbescamente sollecitassero sempre il pagamento in contanti, fortunatamente buona parte dei pagamenti venivano saldati a mezzo bonifico per un totale di € 1470,00 mentre in relazione ai mesi da gennaio a giugno 2022 e gennaio 2024 risultavano comprovati da ricevute sottoscritte dai ricorrenti nel
2019 e 2020 per un totale di € 1.650,00 . Tutti i restanti mesi da luglio a ottobre e dicembre 2019 venivano pagati al sig. o alla sig.ra senza ottenere ricevuta per € 155,00 mensili, fatto Pt_1 Pt_2 salvo una ricevuta per l'affitto risalente al 10/07/2020 a firma della sig.ra Parte_2
pagina 5 di 12 Nessuna ricevuta veniva invece rilasciata per i mesi di maggio – giugno – agosto – settembre – ottobre
– novembre e dicembre 2020 e per tutto il 2023 e da luglio a dicembre 2022.
Appariva evidentemente chiaro che i sigg.ri fossero restii ad emettere ricevute se non Pt_1 Pt_2 su esplicita sollecitazione ed insistenza delle resistenti.
Successivamente, e cioè da luglio a dicembre 2022, il canone mensile ammontava ad € 250,00.
Infine le convenute evidenziavano di aver sempre e comunque rimborsato le proprie quote di utenze ai proprietari dell'immobile: di tali rimborsi se ne aveva traccia parziale perché evidentemente i ricorrenti richiedevano costantemente i pagamenti brevi manu.
Orbene cosi' sommariamente ripercorsi i termini della questione deve , preliminarmente, rilevarsi che nessun differimento d'udienza, come richiesto dall'intimante in sede di opposizione, doveva disporsi atteso , da un lato, che l'art. 418 c.p.c. afferisce alla posizione del convenuto e dall'altro che il termine concesso dal giudice del procedimento sommario alla parte intimata andava a scadere in un momento successivo rispetto a quello a quello concesso alle ricorrenti sicchè gli intimati sono stati messi nella condizione di conoscere le allegazioni e le richieste avanzate dalla controparte e di esercitare le relative difese, come in effetti è stato fatto.
Deve inoltre osservarsi che nel radicato procedimento locatizio non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, in particolare, la parte intimante non solo emendare le proprie domande, ma anche modificarle, soprattutto in dipendenza delle difese svolte dalla controparte. Difatti, in generale la modificazione della domanda, relativamente a uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa - petitum e causa petendi -, è ammissibile se, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che essa solamente comporti la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. D'altro canto la possibilità di mutamento della domanda appare in linea anche con il principio di conservazione degli atti ed economia processuale, in quanto non avrebbe senso costringere l'intimante locatore a proporre una domanda nuova in altro processo davanti ad altro giudice, sacrificando i principi del giusto processo, oltre quelli citati. Quindi, allorquando la domanda nuova sia in qualche modo collegata a quella originaria introdotta nel procedimento sommario e rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae, riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la convalida e/o sia comunque ad essa collegata (connessa a vario titolo), e soprattutto che la domanda modificata si presenti certamente connessa quantomeno in termini di alternatività. Alla luce di tali principi, gli pagina 6 di 12 hanno osservato che “nulla impediva al locatore, che aveva agito per far accertare la finita Parte_4 locazione di poter richiedere la risoluzione per inadempimento, in ragione della morosità delle conduttrici. Oltretutto, appariva a maggior ragione giustificato in una ipotesi come quella di cui all'art. 667 c.p.c., in cui si passa dalla cognizione sommaria alla cognizione piena”. [( Ex plurimis: Cass. civ., sez. III, Ord. n. 17955/2021 ed anche SSUU 15.6.2015 n.12310. Cass. civ., sez. III, Sent. n.
12310/2015).
Ciò premesso, passando al merito della questione deve rilevarsi che la parte ricorrente domanda l'accertamento della risoluzione per effetto del recesso dal contratto di comodato stipulato senza determinazione di durata;
di contro le resistenti sostengono la natura simulatoria dell'accordo ovvero un contratto di comodato da ricondursi, piuttosto, alla stipula di un contratto di locazione.
Quindi alla luce dele rispettive posizioni si tratta di accertare l'esistenza del diverso contratto asseritamente dissimulato.
Sul punto, parte ricorrente ha dedotto che la dimostrazione della simulazione avrebbe dovuto essere fornita mediante prova scritta.
A tal fine deve richiamarsi il principio affermato dal Supremo Consesso secondo il quale in tema di prova della simulazione nei rapporti tra le parti (arg. a contrario dall'art. 1417 cod. civ., che la prova per testi senza limiti ammette solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi ovvero quando essa, anche se proposta dalle parti, sia diretta a far valere l'illiceità del contratto), se il negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali (e dunque anche di quella per presunzioni, giusta il disposto dell'art. 2729, comma secondo, cod. civ.), onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la prova può essere data — ove, come nella specie, si assuma che si tratti di patto coevo — soltanto in base a controdichiarazioni (art. 2722 cod. civ.; v., in tema di simulazione relativa del contratto di locazione, con riferimento al canone, Cass. 15/01/2003, n.
471).
Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, in tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c. consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento (Cass. 03/06/2016, n. 11467;
22/03/1990, n. 2401).
Tuttavia, l'assunto che il contratto di comodato dissimulasse una locazione deve intendersi come volto ad evidenziare un profilo di illiceità per contrasto con la normativa imperativa della locazione pagina 7 di 12 dissimulata. Infatti, fissando la legge una durata del contratto locativo e le modalità di rinnovazione, la deduzione della simulazione del contratto di comodato e della dissimulazione di un contratto locativo evidenzia comunque un profilo di illiceità del comodato quale contratto dissimulato, la cui prova sarebbe contraddittorio vincolare alla regola dettata per la forma stessa della stipula del contratto di locazione: la contraddizione è resa evidente dal fatto che pretendere la forma del contratto dissimulato per la stipula di quello simulato e sottrarre la prova di quest'ultimo alla regola normale dettata per la prova della simulazione servirebbe a “coprire” l'illiceità.
In proposito, rammentato che la resistente rileva che “si potrebbe sostenere che la motivazione della scelta del comodato potrebbe essere elusiva”, deve osservarsi che, dissimulando il contratto di locazione e fornendo l'apparenza della stipula di un (mero) contratto di comodato, la funzione di quest'ultimo è stata proprio quella di eludere l'applicazione della norma imperativa di cui all'art. 1 comma 346 della L. n. 311/04, impedendo la “visibilità” del contratto di locazione stesso e le conseguenze derivanti sul piano fiscale da tale visibilità.
Dunque richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale una volta preso atto che la simulazione del contratto di comodato è finalizzata a dissimulare un contratto di locazione illecito, la prova sul punto può essere fornita in qualunque modo, anche per presunzioni, senza che in tale questione possa assumere alcuna rilevanza il fatto che il contratto di locazione avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto.
Pertanto parte convenuta ben poteva provare il contratto tramite la prova testimoniale e anche tramite presunzioni, giacchè che l'.art. 2729 c.c. esclude la possibilità di ricorrere alle presunzioni nei casi in cui sia vietata la prova testimoniale, preclusione che in questo caso non si verifica.
Detto ciò seppur nel caso di specie le prove orali, come disposto nell'ordinanza 21/10/2024, si palesano inammissibili in quanto estremamente generiche deve però rilevarsi che risultano versate in atti, anche se per un periodo limitato, disposizioni di bonifico relative ai mesi di gennaio /febbraio 2022 dell'importo di euro 310,00 con la causale affitto gennaio / febbraio;
tre disposizioni di bonifico - mese di marzo 2022 dell'importo di euro 160, nei mesi di aprile maggio 2022 e gennaio 2024 dell'importo di euro 250,00- con la specifica indicazione quale casuale “affitto”, ulteriori disposizioni di bonifico dell'importo di euro 250,00 relative gennaio marzo aprile e del febbraio 2024 con causale “rimborso spese, n. 11 quietanze sottoscritte da relative all'annualità 2019 e 2020 recanti quale Parte_1 causale “ affitto” e l'importo mensile di euro 155,00,” nonché quietanze l'una che riporta la data 10.7 di euro 155,00 con la specifica causale “ affitto” e altra in data 01/09/2023 dell'importo di euro 102 con pagina 8 di 12 causale “ Acqua” , quietanze sottoscritte da ad eccezione di quella da ultima richiamata Parte_1 sottoscritta da , le cui sottoscrizioni non risultano essere contestate. Parte_2
In proposito deve richiamarsi l'orientamento di legittimità, per il quale la quietanza indirizzata al solvens ha effetto di piena prova del ricevuto pagamento da essa attestato, con la conseguenza che nel caso di produzione della stessa in giudizio, il creditore quietanzante non é ammesso a provare che il pagamento non é avvenuto, salvo riesca a dimostrare che essa fosse stata rilasciata per convinzione formatasi su errore di fatto, ovvero a seguito di violenza, fatto che nel caso de quo non è stato provato ma ancor prima allegato.
Quindi il dato documentale , seppur temporalmente limitato ma indicativo, attesa la causale riportata sulle disposizioni di bonifico ma ancor più sulle quietanze di pagamento rilasciate dai resistenti che indicano espressamente che il pagamento veniva eseguito a titolo di “canoni di locazione”, la cui sottoscrizione lo si ribadisce non risulta essere contestata, dimostra inequivocabilmente la simulazione del contratto di comodato e la dissimulazione del contratto di locazione .
A ciò deve aggiungersi che è una regola di esperienza consolidata quella che afferma che il contratto di comodato, data la sua gratuità, normalmente intercorre tra persone legate da particolari legami familiari o di amicizia, o che comunque tra le parti intercorrano specifici legami che giustifichino la gratuità della messa a disposizione gratuita di un immobile. Nel caso di specie , però, non risulta provato alcun legame che possa giustificare la conclusione di un contratto di comodato inter partes , circostanza che rafforza quindi il valore probatorio dei pagamenti effettuati.
Accertata la simulazione del contratto di comodato deve rilevarsi che l'art. 1414 c.c. dispone che il contratto dissimulato ha effetto tra le parti solo qualora ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Nel caso di specie il contratto dissimulato di locazione non è infatti stato redatto per iscritto e pertanto
è nullo per mancanza di prova scritta in base a quanto stabilito dalla legge n. 431/1998 e comunque con causa illecita in quanto oggetto di dissimulazione volta ad eludere la norma imperativa sulla registrazione e l'applicazione degli oneri fiscali conseguenti.
Essendo nullo il contratto non potrà, quindi, trovare accoglimento la domanda di accertamento della morosità con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
In ogni caso alla accertata nullità del contratto di locazione consegue l'ordine di immediata liberazione dell'immobile non avendo le resistenti titolo per continuare ad occuparlo.
Infatti come statuito dalle S.U.( sentenza n. 14828 del 2012), “in tema di rilevabilità d'ufficio di una causa di nullità del contratto, del quale parte attrice abbia chiesto la risoluzione, una delle conseguenze dell'accertamento della nullità del negozio è l'accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la
pagina 9 di 12 diversa ragione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria (nella specie il locatore aveva insistito per il rilascio dell'immobile sia pure come conseguenza della risoluzione). Infatti qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" -tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. Ne consegue che ove, come nel caso in esame, sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento o per altra causa e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità, non mutando la causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (v. motivazione della sentenza citata delle S.U. n. 14828 del 2012, secondo cui: “…altro esito del rilievo d'ufficio della nullità e del relativo accertamento è l'accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la diversa ragione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria. Questa conseguenza si verifica senz'altro in ipotesi di modifica della domanda con richiesta di declaratoria della nullità. Altrettanto avverrà però in ipotesi di rigetto - fondato sulla nullità contrattuale rilevata d'ufficio - della domanda di risoluzione, alla quale sia associata, anche originariamente, la richiesta di condanna alle restituzioni. Il rilievo della nullità fa venir meno la "causa adquirendi" e la richiesta di restituzione del bene consegnato in esecuzione del contratto, che era già stata formulata con la pretesa iniziale, sarà accolta sulla base di questo presupposto, senza bisogno di espressa dichiarazione della nullità. Va infatti confermato che qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
ne consegue che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità, non mutando la causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (v. Cass. 2956/11; Cass. 9052/10; 1252/00; e anche 21096/05; 5624/09)( cfr. Tribunale di Roma).
Per le ragioni sopra esposte si paleserebbe legittima anche la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione per il periodo successivo alla richiesta di rilascio dell'immobile in quanto la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione deriva direttamente dall'occupazione sine titulo dell'immobile in questione, posta in essere dalle resistenti, ed ha quindi valenza sostanzialmente risarcitoria.
Il fatto che i ricorrenti abbiano concesso il godimento dell'immobile ai convenuti dietro il pagamento di un corrispettivo (seppur sulla base di contratto nullo) costituisce indice della concreta intenzione pagina 10 di 12 dello stesso di impiegare l'immobile per finalità lucrative, finalità che vengono frustrate dall'occupazione dell'immobile da parte delle resistenti senza il pagamento di alcun importo.
Trattandosi di liquidazione di un danno e considerata l'impossibilità di liquidarlo nel suo preciso ammontare, dovrà farsi ricorso ad una liquidazione equitativa (cfr. Cass. S.U. n. 33645 del 15.11.2022). utilizzando la previsione di cui al contratto nullo ( senza alcuna applicazione diretta) , che costituisce parametro dal punto di visto giuridico e logico di determinazione della somma ed elemento integratore del criterio equitativo predetto.
L'importo dell'indennità di occupazione può, pertanto, essere determinato nella misura di € 250,00 mensili che le parti risultano aver concordato.
Ora risultando agli atti i bonifici di pagamento successivi alla proposizione della domanda e specificatamente relativi alle mensilità da aprile 2024 a novembre 2025 ad eccezione del mese di settembre 2025 le convenute andranno condannate al pagamento della somma di euro 250,00 (in relazione al periodo in precedenza emarginato) nonché alla somma di euro 250,00 mensili per il periodo da dicembre 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione senza titolo.
Per contro, attesa la nullità del contratto di locazione, in assenza di idonea domanda sul punto la domanda avente ad oggetto il pagamento dei canoni e delle spese accessorie in relazione al periodo precedente alla proposizione della domanda deve essere disattesa.
Le spese di lite andranno integralmente compensate in ragione della parziale soccombenza dele parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara la simulazione del contratto di comodato concluso tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile di CO -V (NO) Via Vigna lunga n. 2, censito al NCEU del medesimo comune al foglio 12 – part. 252 , sub. 2 , cat A/3, classe 1, rendita € 207,70, mq 100, e la nullità del dissimulato contrato di locazione avente ad oggetto lo stesso immobile;
Condanna e all'immediato rilascio dell'immobile de quo in favore di Controparte_1 CP_1
e ; Parte_1 Parte_2
Condanna e a pagare in favore dei ricorrenti la somma di euro 250,00 Controparte_1 CP_1 oltre la somma mensile pari ad euro 250,00 da dicembre 2025 sino alla data del rilascio a titolo di indennità di occupazione senza titolo.
Rigetta per il resto le domande delle parti;
pagina 11 di 12 Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Novara, 26 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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