Articolo 39 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 38Articolo 40
Versione
27 marzo 1963
Art. 39.
Il vicebrigadiere cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;
b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, cattiva condotta in servizio o in privato;
c) motivi disciplinari;
d) condanna penale per delitto, per la quale il sottufficiale debba espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
e) domanda per gravi comprovati motivi. La domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;
g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h) nomina all'impiego civile;
i) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma e', in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione distrettuale di disciplina, ove si tratti di cessazione per lo cause di cui alla lettera e).
Entrata in vigore il 27 marzo 1963