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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 8 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nelle cause per controversie in materia di lavoro promosse da: Parte 1 (R.G. n° 9652/24)
Parte 2 (R.G. n° 9714/24) Parte 3 (R.G. n° 9814/24)
Parte 4 (R.G. n° 9997/24) Parte 5 (R.G. n° 10240/24)
Parte 6 (R.G. n° 10308/24)
Parte_7 (R.G. n° 3589/25)
Rappr. e dif. dall'avv. Michele BRUNETTI;
rappr. e dif. dall'avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE;
rappr. e dif. dall' avv. Anna MARINO'
rappr. e dif. dall'avv. Michele BISCEGLIE
rapp. e dif. dall'avv. Vincenzo DE MICHELE
Ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
[...] in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore
Resistente contumace -
OGGETTO: "Carta Elettronica docente ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015"
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 e successivamente (poi riuniti, ai sensi dell'art. 274 cpc. e/o dell'art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimenti che si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione) i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il [...] per sentirlo condannare al riconoscimento, in loro favore, del Controparte 1 '
diritto ad ottenere il beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla Carta
Elettronica ex art. 1, co. 121 Legge n. 107/2015.
Esponevano di lavorare alle dipendenze del Controparte 1 in qualità di docenti supplenti, con contratti a tempo determinato, per i periodi indicato in ciascun ricorso.
Lamentavano, inoltre, di non aver usufruito del bonus di formazione pari ad euro 500,00 annui di cui all'art. 1, co. 121 della Legge n.107/2015, denominato "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", destinata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, co. 121-123 - DPCM del 23 settembre 2015 -
DPCM 28 novembre 2016), ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato. Deducevano, quindi, che tale disciplina fosse in realtà discriminatoria, in quanto in palese contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia con la disciplina contenuta nel CCNL di settore del 29.11.2007 agli artt. 63 e 64, nonché con le clausole
4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 1999/70. Pertanto, chiedevano accertarsi e dichiarare il loro diritto ad ottenere il beneficio economico della "Carta
Elettronica" nella misura di 500,00 euro annui per ciascun anno di servizio prestato, previa disapplicazione della suddetta normativa, nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine, recanti scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. 'Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al CP 1 lo stesso non si è costituito né è comparso in giudizio tramite deposito di note scritte entro il termine ultimo stabilito, di conseguenza va dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. Cass. SS.UU. 23 luglio 2014 n° 16765 e Cass. SS.UU. 8 febbraio 2011 n° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo
Ufficio, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. ai fini
-
della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr.
Cass. Lav. 6 agosto 2002 n° 11831 e succ. conf.) - alla (ultima) sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. Cass. Lav. 7 agosto 2004
n° 15344, Cass. Sez. VI-Lav. 8 giugno 2016 n° 11762 e Cass. Sez. VI-Lav. 21 maggio
2015 n° 10449), nella specie situata in Provincia di CP 2 .
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'Amministrazione centrale, cioè al ' ", in 11
Controparte_1 quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei principi di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Lav.
21 marzo 2011 n° 6372; conforme anche Cass. Lav. 15 ottobre 2010 n° 21276; si vedano altresì Cass. 10 maggio 2005 n. 9752, 28 luglio 2008 n. 20521 e 26 marzo 2008
n° 7862).
Quanto al merito, si evidenzia quanto segue.
L'art. 1 comma 121 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto la Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, ovvero la cosiddetta "Carta del Docente", disponendo che: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» aggiungendo anche che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, sostitutivo del DPCM 23.09.205, nel dare attuazione alla previsione normativa, chiarisce inoltre che «la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ssmmi, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Così posta, la normativa esclude il riconoscimento del beneficio agli insegnanti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato.
È opportuno evidenziare che l'istituto della carta docenti si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti, elemento essenziale per l'attività lavorativa del personale docente, la cui importanza viene ribadita anche nell'art. 63 del CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane», con l'ulteriore previsione che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», formazione che si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale».
Inoltre, l'art. 64 del medesimo CCNL prevede che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». È di tutta evidenza che la normativa citata, facendo riferimento al personale docente in servizio, non opera alcuna distinzione tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo.
Ebbene, scegliendo di riconoscere il beneficio economico al solo personale di ruolo assunto con contratti a tempo indeterminato, si è dato luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei docenti non di ruolo, considerato anche che l'equiparabilità della natura dei compiti e delle mansioni svolte.
Su questi presupposti, l'emblematica sentenza n. 1842 del 18.3.2022 del Consiglio di
Stato, ha stabilito che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso»>, sottolineando che «la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della I. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato». Evidenzia inoltre che
«l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati».
Ritiene anche che il sistema di formazione "a doppia trazione" - che vede obbligatoria la formazione dei docenti di ruolo, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, al contrario di quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, di conseguenza, alcun sostegno economico - collide sia con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti», oltre che con i canoni di buona amministrazione e i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 35 e 97.
Tale esclusione si pone in evidente contrasto anche con la normativa comunitaria, in particolare con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE. La clausola dispone infatti che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato».
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, dichiarando che la natura temporanea dei rapporti lavorativi con contratti a termine non può costituire, di per sé, un elemento idoneo a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;
questo, equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). In questo modo, ha rilevato l'incompatibilità della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, con l'ordinamento euro-unitario.
Non da ultimo, appaiono rilevanti i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto da codesto Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha stabilito con sentenza n. 29961/2023 che:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, I. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, I. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della I. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, I. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio».
La Carta Docenti di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, invece, non spetta per gli anni in cui sono state svolte solo supplenze c.d. brevi o temporanee, avendo la S.C. sottolineato che la ratio del beneficio de quo consiste I sulla base di una scelta di
-
discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno "annuale", ovviamente con valutazione ex ante rispetto alla stipulazione contrattuale (dovendosi dunque escludere la comparabilità ex post delle supplenze di durata inferiore, qualunque essa sia, con conseguente inapplicabilità della regola del
"pro rata temporis", spettando ovviamente al giudice nazionale stabilire nello specifico i termini della ritenuta comparabilità tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, giusta quanto rimarcato anche da CGUE,
SEZIONE VI, 5 Sentenza R.G. n° 7964/22 ORDINANZA 18 MAGGIO 2022, C-450/21, al punto 42).
-Siffatta prospettiva didattica in termini di "annualità" sembra ulteriormente suffragata alla stregua del D.L. 13 giugno 2023 n° 69 (conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), il cui art. 15 ha previsto che:
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.»>
Infatti, tale norma sebbene ovviamente ex se inapplicabile ratione temporis al caso di specie, in ragione della limitata efficacia cronologica pare comunque confermare che il legislatore abbia inteso e tuttora intenda ricollegare il beneficio de quo alla specifica finalità di fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno "annuale".
-ancoraInoltre, ove la parte ricorrente risulti - al momento della presente pronuncia interna al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze, incaricata di una supplenza o transitata in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, sicché il CP 1 convenuto dovrà porre in essere ogni consequenziale attività per garantire l'effettiva fruizione del beneficio economico mediante accredito su
"Carta docente", secondo il sistema proprio di essa e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito; ove invece al momento della presente pronuncia la parte ricorrente risulti fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche
(per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), il convenuto dovrà pagare una somma a titolo risarcitorio che, sulla base di quanto presuntivamente deducibile alla stregua delle circostanze evidenziate in ricorso
(plausibili esborsi per spese di formazione sostenute autonomamente, nonché verosimili perdite di chances formative con conseguente menomazione non patrimoniale della professionalità), con valutazione equitativa deve essere liquidata in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per i quali vi è stato inadempimento datoriale, mentre non risulta allegazione né prova specifica di alcun pregiudizio maggiore.
È appena il caso di rilevare che le predette circostanze, dirimenti ai fini della concreta configurabilità dell'obbligo di adempimento in forma specifica ovvero della responsabilità risarcitoria, sono agevolmente riscontrabili in termini di certezza ed inequivocità, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un eventuale nuovo giudizio di cognizione (essendo in casi siffatti ammissibile, in base al principio di economia processuale, finanche una condanna condizionata ad un evento futuro ed incerto: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 1° FEBBRAIO 2002 N° 1322, CASS. SEZ.
III, 12 OTTOBRE 2010 N° 21013, CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19895 e CASS.
SEZ. I, 13 APRILE 2022 N° 11962). Pertanto, alla luce di quanto chiarito sopra, la domanda può essere accolta con riferimento agli anni scolastici in cui ciascuna parte ricorrente ha ricevuto incarichi annuali fino al 31.8 (ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999) ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6 (ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999). Di conseguenza, in assenza di contestazioni del CP 1 rimasto contumace, va riconosciuto il loro diritto ad ottenere il beneficio economico della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", nella misura di € 500,00 annui per agli anni scolastici indicati in ricorso.
Di conseguenza le domande, in assenza di contestazioni del CP 1 rimasto contumace, vanno accolte per intero.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (succ. modif. e integr.), vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta, in ragione (e nei limiti) della sua soccombenza, con eventuale distrazione ex art. 93
c.p.c. (precisandosi che, ovviamente, in caso di accoglimento solo parziale, il valore della controversia va fissato ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione, c.d.
"decisum": cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.).
Ed invero, atteso l'ormai rilevante periodo decorso successivamente alla sopra richiamata pronuncia della CORTE DI CASSAZIONE, ex professo emessa ai sensi dell'art. 363-bis cpc., allo stato non appaiono più configurabili ragioni per disporre l'eventuale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 cpc., neppure avuto riguardo a quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo 19 aprile 2018,
essendo ormai da molto tempo venuta meno quella situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso che in precedenza poteva ragionevolmente caratterizzare il contenzioso in esame.
Si precisa altresì che si è fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151
disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro accoglie i ricorsi riuniti per quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede: dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'attribuzione del beneficio economico della
"Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", nella misura di euro 500,00 per gli anni scolastici dedotti nei ricorsi;
Condanna il CP 1 convenuto ad erogare alle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla carta elettronica, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione,
ovvero, ove ciò non fosse possibile per essere le parti ricorrenti al momento della presente pronuncia fuoriuscite dal sistema delle docenze scolastiche, condanna il convenuto CP_1 a pagare in loro favore la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici precisati nei rispettivi ricorsi, oltre accessori;
condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida, ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), applicata la riduzione prevista dall'art. 151, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ., negli importi di seguito precisati a titolo di compenso professionale (oltre ai dovuti rimborsi di spese forfetarie, eventuale contributo unificato, I.V.A. e contributo integrativo, con distrazione ove richiesta):
- per le parti ricorrenti difese dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone complessivi
€ 1.600,00;
- per le parti ricorrenti difese dall'avv. Brunetti Michele, complessivi € 1.600,00;
- per la parte ricorrente difesa dall'avv. Marinò Anna, complessivi € 1.300,00; per la parte ricorrente difesa dall'avv. Bisceglia Michele, complessivi €
1.300,00;
- per la parte ricorrente difesa dall'avv. De Michele Vincenzo, complessivi €
1.300,00.
Taranto, 3 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Di Palma Viviana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 8 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nelle cause per controversie in materia di lavoro promosse da: Parte 1 (R.G. n° 9652/24)
Parte 2 (R.G. n° 9714/24) Parte 3 (R.G. n° 9814/24)
Parte 4 (R.G. n° 9997/24) Parte 5 (R.G. n° 10240/24)
Parte 6 (R.G. n° 10308/24)
Parte_7 (R.G. n° 3589/25)
Rappr. e dif. dall'avv. Michele BRUNETTI;
rappr. e dif. dall'avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE;
rappr. e dif. dall' avv. Anna MARINO'
rappr. e dif. dall'avv. Michele BISCEGLIE
rapp. e dif. dall'avv. Vincenzo DE MICHELE
Ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
[...] in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore
Resistente contumace -
OGGETTO: "Carta Elettronica docente ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015"
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 e successivamente (poi riuniti, ai sensi dell'art. 274 cpc. e/o dell'art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimenti che si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione) i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il [...] per sentirlo condannare al riconoscimento, in loro favore, del Controparte 1 '
diritto ad ottenere il beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla Carta
Elettronica ex art. 1, co. 121 Legge n. 107/2015.
Esponevano di lavorare alle dipendenze del Controparte 1 in qualità di docenti supplenti, con contratti a tempo determinato, per i periodi indicato in ciascun ricorso.
Lamentavano, inoltre, di non aver usufruito del bonus di formazione pari ad euro 500,00 annui di cui all'art. 1, co. 121 della Legge n.107/2015, denominato "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", destinata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, co. 121-123 - DPCM del 23 settembre 2015 -
DPCM 28 novembre 2016), ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato. Deducevano, quindi, che tale disciplina fosse in realtà discriminatoria, in quanto in palese contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia con la disciplina contenuta nel CCNL di settore del 29.11.2007 agli artt. 63 e 64, nonché con le clausole
4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 1999/70. Pertanto, chiedevano accertarsi e dichiarare il loro diritto ad ottenere il beneficio economico della "Carta
Elettronica" nella misura di 500,00 euro annui per ciascun anno di servizio prestato, previa disapplicazione della suddetta normativa, nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine, recanti scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. 'Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al CP 1 lo stesso non si è costituito né è comparso in giudizio tramite deposito di note scritte entro il termine ultimo stabilito, di conseguenza va dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. Cass. SS.UU. 23 luglio 2014 n° 16765 e Cass. SS.UU. 8 febbraio 2011 n° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo
Ufficio, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. ai fini
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della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr.
Cass. Lav. 6 agosto 2002 n° 11831 e succ. conf.) - alla (ultima) sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. Cass. Lav. 7 agosto 2004
n° 15344, Cass. Sez. VI-Lav. 8 giugno 2016 n° 11762 e Cass. Sez. VI-Lav. 21 maggio
2015 n° 10449), nella specie situata in Provincia di CP 2 .
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'Amministrazione centrale, cioè al ' ", in 11
Controparte_1 quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei principi di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Lav.
21 marzo 2011 n° 6372; conforme anche Cass. Lav. 15 ottobre 2010 n° 21276; si vedano altresì Cass. 10 maggio 2005 n. 9752, 28 luglio 2008 n. 20521 e 26 marzo 2008
n° 7862).
Quanto al merito, si evidenzia quanto segue.
L'art. 1 comma 121 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto la Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, ovvero la cosiddetta "Carta del Docente", disponendo che: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» aggiungendo anche che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, sostitutivo del DPCM 23.09.205, nel dare attuazione alla previsione normativa, chiarisce inoltre che «la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ssmmi, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Così posta, la normativa esclude il riconoscimento del beneficio agli insegnanti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato.
È opportuno evidenziare che l'istituto della carta docenti si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti, elemento essenziale per l'attività lavorativa del personale docente, la cui importanza viene ribadita anche nell'art. 63 del CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane», con l'ulteriore previsione che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», formazione che si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale».
Inoltre, l'art. 64 del medesimo CCNL prevede che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». È di tutta evidenza che la normativa citata, facendo riferimento al personale docente in servizio, non opera alcuna distinzione tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo.
Ebbene, scegliendo di riconoscere il beneficio economico al solo personale di ruolo assunto con contratti a tempo indeterminato, si è dato luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei docenti non di ruolo, considerato anche che l'equiparabilità della natura dei compiti e delle mansioni svolte.
Su questi presupposti, l'emblematica sentenza n. 1842 del 18.3.2022 del Consiglio di
Stato, ha stabilito che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso»>, sottolineando che «la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della I. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato». Evidenzia inoltre che
«l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati».
Ritiene anche che il sistema di formazione "a doppia trazione" - che vede obbligatoria la formazione dei docenti di ruolo, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, al contrario di quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, di conseguenza, alcun sostegno economico - collide sia con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti», oltre che con i canoni di buona amministrazione e i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 35 e 97.
Tale esclusione si pone in evidente contrasto anche con la normativa comunitaria, in particolare con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE. La clausola dispone infatti che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato».
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, dichiarando che la natura temporanea dei rapporti lavorativi con contratti a termine non può costituire, di per sé, un elemento idoneo a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;
questo, equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). In questo modo, ha rilevato l'incompatibilità della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, con l'ordinamento euro-unitario.
Non da ultimo, appaiono rilevanti i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto da codesto Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha stabilito con sentenza n. 29961/2023 che:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, I. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, I. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della I. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, I. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio».
La Carta Docenti di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, invece, non spetta per gli anni in cui sono state svolte solo supplenze c.d. brevi o temporanee, avendo la S.C. sottolineato che la ratio del beneficio de quo consiste I sulla base di una scelta di
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discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno "annuale", ovviamente con valutazione ex ante rispetto alla stipulazione contrattuale (dovendosi dunque escludere la comparabilità ex post delle supplenze di durata inferiore, qualunque essa sia, con conseguente inapplicabilità della regola del
"pro rata temporis", spettando ovviamente al giudice nazionale stabilire nello specifico i termini della ritenuta comparabilità tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, giusta quanto rimarcato anche da CGUE,
SEZIONE VI, 5 Sentenza R.G. n° 7964/22 ORDINANZA 18 MAGGIO 2022, C-450/21, al punto 42).
-Siffatta prospettiva didattica in termini di "annualità" sembra ulteriormente suffragata alla stregua del D.L. 13 giugno 2023 n° 69 (conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), il cui art. 15 ha previsto che:
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.»>
Infatti, tale norma sebbene ovviamente ex se inapplicabile ratione temporis al caso di specie, in ragione della limitata efficacia cronologica pare comunque confermare che il legislatore abbia inteso e tuttora intenda ricollegare il beneficio de quo alla specifica finalità di fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno "annuale".
-ancoraInoltre, ove la parte ricorrente risulti - al momento della presente pronuncia interna al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze, incaricata di una supplenza o transitata in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, sicché il CP 1 convenuto dovrà porre in essere ogni consequenziale attività per garantire l'effettiva fruizione del beneficio economico mediante accredito su
"Carta docente", secondo il sistema proprio di essa e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito; ove invece al momento della presente pronuncia la parte ricorrente risulti fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche
(per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), il convenuto dovrà pagare una somma a titolo risarcitorio che, sulla base di quanto presuntivamente deducibile alla stregua delle circostanze evidenziate in ricorso
(plausibili esborsi per spese di formazione sostenute autonomamente, nonché verosimili perdite di chances formative con conseguente menomazione non patrimoniale della professionalità), con valutazione equitativa deve essere liquidata in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per i quali vi è stato inadempimento datoriale, mentre non risulta allegazione né prova specifica di alcun pregiudizio maggiore.
È appena il caso di rilevare che le predette circostanze, dirimenti ai fini della concreta configurabilità dell'obbligo di adempimento in forma specifica ovvero della responsabilità risarcitoria, sono agevolmente riscontrabili in termini di certezza ed inequivocità, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un eventuale nuovo giudizio di cognizione (essendo in casi siffatti ammissibile, in base al principio di economia processuale, finanche una condanna condizionata ad un evento futuro ed incerto: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 1° FEBBRAIO 2002 N° 1322, CASS. SEZ.
III, 12 OTTOBRE 2010 N° 21013, CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19895 e CASS.
SEZ. I, 13 APRILE 2022 N° 11962). Pertanto, alla luce di quanto chiarito sopra, la domanda può essere accolta con riferimento agli anni scolastici in cui ciascuna parte ricorrente ha ricevuto incarichi annuali fino al 31.8 (ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999) ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6 (ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999). Di conseguenza, in assenza di contestazioni del CP 1 rimasto contumace, va riconosciuto il loro diritto ad ottenere il beneficio economico della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", nella misura di € 500,00 annui per agli anni scolastici indicati in ricorso.
Di conseguenza le domande, in assenza di contestazioni del CP 1 rimasto contumace, vanno accolte per intero.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (succ. modif. e integr.), vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta, in ragione (e nei limiti) della sua soccombenza, con eventuale distrazione ex art. 93
c.p.c. (precisandosi che, ovviamente, in caso di accoglimento solo parziale, il valore della controversia va fissato ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione, c.d.
"decisum": cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.).
Ed invero, atteso l'ormai rilevante periodo decorso successivamente alla sopra richiamata pronuncia della CORTE DI CASSAZIONE, ex professo emessa ai sensi dell'art. 363-bis cpc., allo stato non appaiono più configurabili ragioni per disporre l'eventuale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 cpc., neppure avuto riguardo a quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo 19 aprile 2018,
essendo ormai da molto tempo venuta meno quella situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso che in precedenza poteva ragionevolmente caratterizzare il contenzioso in esame.
Si precisa altresì che si è fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151
disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro accoglie i ricorsi riuniti per quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede: dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'attribuzione del beneficio economico della
"Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", nella misura di euro 500,00 per gli anni scolastici dedotti nei ricorsi;
Condanna il CP 1 convenuto ad erogare alle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla carta elettronica, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione,
ovvero, ove ciò non fosse possibile per essere le parti ricorrenti al momento della presente pronuncia fuoriuscite dal sistema delle docenze scolastiche, condanna il convenuto CP_1 a pagare in loro favore la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici precisati nei rispettivi ricorsi, oltre accessori;
condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida, ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), applicata la riduzione prevista dall'art. 151, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ., negli importi di seguito precisati a titolo di compenso professionale (oltre ai dovuti rimborsi di spese forfetarie, eventuale contributo unificato, I.V.A. e contributo integrativo, con distrazione ove richiesta):
- per le parti ricorrenti difese dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone complessivi
€ 1.600,00;
- per le parti ricorrenti difese dall'avv. Brunetti Michele, complessivi € 1.600,00;
- per la parte ricorrente difesa dall'avv. Marinò Anna, complessivi € 1.300,00; per la parte ricorrente difesa dall'avv. Bisceglia Michele, complessivi €
1.300,00;
- per la parte ricorrente difesa dall'avv. De Michele Vincenzo, complessivi €
1.300,00.
Taranto, 3 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Di Palma Viviana