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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Pietro Paolo Arena, all'udienza del 25/02/2025 , ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2174 /2024 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] , cod. fisc.: Parte_1
, con l'avv. AMADORE EMILIANO;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NIVOLA MARIO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente –
Avente ad oggetto: Pensione di vecchiaia in convenzione internazionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/07/2024 , si rivolgeva all'intestato Tribunale Parte_1
premettendo quanto appresso.
L'Istante, in data 31.10.2022, presentava domanda di pensione di vecchiaia e, con lettera del 3 marzo 2023, l' comunicava la reiezione della domanda con la motivazione: “Non CP_1 risultano almeno 1040 contributi settimanali”.
Avverso la reiezione della domanda la ricorrente, in data 30.6.2023, per il tramite del
Patronato SIAS, formulava istanza di riesame precisando che la stessa aveva lavorato in Germania dal 27.05.1968 al 27.11.1972 e conseguentemente che la domanda di pensione di vecchiaia venisse trattata in convenzione internazionale.
L'istituto di previdenza, con comunicazione del 03.10.2023, inoltrata tramite pec, riscontrava l'istanza di riesame della ricorrente secondo il seguente tenore: “con riferimento al riesame, presentato tardivamente, si precisa che la domanda di pensione non è stata presentata in
1 convenzione e, pertanto, non sono stati avviati i collegamenti con lo stato estero per la comunicazione della contribuzione estera. Si invita a presentare una nuova domanda di pensione di vecchiaia in convenzione”.
La ricorrente, quindi, sempre tramite il proprio patronato con nota del 05.10.2023, riscontrava la pec chiedendo il riesame presentato in data 30.6.2023 insistendo nella CP_1
trattazione della domanda di pensione di vecchiaia in regime di Convenzione Internazionale.
Successivamente, in data 13.10.2023, l'istante formulava ricorso amministrativo insistendo nel riesame che veniva respinto in data 14.12.2023 per improcedibilità poiché la ricorrente in data
27.10.2023, così come peraltro richiesto dall' , aveva presentato una nuova domanda di CP_1 pensione in convenzione internazionale venendo meno, a dire dell' , l'interesse alla CP_1
prosecuzione del gravame amministrativo, stante la sostanziale rinuncia allo stesso;
con pec del
14.12.2023 la ricorrente, per il tramite del Patronato SIAS, riscontrava il responso dell' di CP_1 pari data contestandolo e con comunicazione del 1.2.2024, l' respingeva il ricorso CP_1
amministrativo.
La ricorrente, eccependo che nella presentazione della domanda relativa alla prestazione previdenziale non fossero necessario l'uso di formule sacramentali, concludeva per il riconoscimento, la liquidazione ed il pagamento della pensione di vecchiaia, in convenzione internazionale, con decorrenza dal 01.11.2022, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della prima domanda amministrativa del 31.10.2022.
Resisteva in giudizio l' rilevando di aver rigettato la domanda di pensione di vecchiaia CP_1
per carenza del requisito contributivo, precisando che nella domanda dell'ottobre 2022 era stata espressamente escluso dalla istante la volontà di valersi della contribuzione estera in convenzione.
Rappresentava, in ogni caso, che a seguito di nuova domanda amministrativa del 27 ottobre 2023 era stata costituita, liquidata ed erogata in favore della la Pensione in convenzione n. 088- Pt_1
480048306032 Cat. VOARTS, con decorrenza dal 01.10.2014. Ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza.
Oggetto della domanda è la pensione di vecchiaia in convenzione internazionale, che parte ricorrente invoca con decorrenza dall'1 novembre 2022.
La fattispecie sottoposta all'intestato Tribunale ha ad oggetto il riconoscimento degli arretrati relativi alla pensione di vecchiaia in convenzione, da calcolarsi a decorrere dal
2 01.11.2022, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della prima domanda amministrativa del 31.10.2022, non riconosciuto a seguito della presentazione della nuova domanda amministrativa formulata in data 27.10.2023.
A parere di questo giudicante l' ha operato correttamente in quanto la Controparte_2
prima domanda di pensione aveva escluso la volontà dell'istante di ottenere il riconoscimento della contribuzione estera;
conseguentemente, non si ravvisa alcuna omissione o responsabilità dell' in ordine al rigetto della prima domanda di vecchiaia in assenza della Controparte_2
sussistenza del requisito contributivo vale a dire almeno n. 1040 contributi settimanali;
l'Istituto previdenziale, in assenza di specifica domanda, rectius in presenza di specifica esclusione della richiesta di liquidazione in convenzione estera (cfr. domanda pensione di vecchiaia all. 1 alla memoria ), non può procedervi d'ufficio, essendo rimessa all'assicurato medesimo (libero di CP_1
valutarne i vantaggi o di rinunciarvi), la facoltà di richiedere la pensione di vecchiaia in convenzione abilitando l'Istituto all'avvio dei collegamenti con lo stato estero per la comunicazione della contribuzione estera.
Ma vi è di più, nelle more di definizione del procedimento amministrativo di riesame del rigetto della prima domanda, l'istante ha formulato una nuova domanda di pensione di vecchiaia, stavolta specificando “in convenzione internazionale” quindi abilitando l'Istituto previdenziale ad avviare i collegamenti con lo stato estero per la comunicazione della contribuzione estera.
Ebbene, tale domanda risulta essere stata accolta, avendo l' documentalmente CP_1
dimostrato di aver costituito, liquidato ed erogato, in favore di la pensione di Parte_1
vecchiaia in convenzione internazionale con una decorrenza (1.10.2014) financo anteriore a quella invocata nel presente giudizio (1.11.2022).
In conclusione, la domanda della ricorrente è infondata e va pertanto rigettata.
La ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo presentato la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 12/07/2024 , Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Patti, 25/02/2025
3 Il Giudice
Pietro Paolo Arena
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