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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9096 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza.
2) Per la figlia , nata a [...] il [...], i ricorrenti optano per il Per_1 regime dell'affido condiviso;
la minore perciò dovrà ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche e le terapie, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre - limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione - i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
3) La minore resterà collocata presso il domicilio materno nel quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
Pag. 2 di 4 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, nel rispetto delle esigenze e dei desideri della minore, a settimane alterne nel weekend, nonché un pomeriggio la settimana, previe intese con la OR e con la minore medesima. CP_1
Le vacanze rituali e scolastiche (esemplificativamente: Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, pasquetta, 1° maggio, 2 giugno, ferragosto, Immacolata, etc.) saranno disciplinate dal regime dell'alternanza, e sempre tenuto conto della volontà della minore.
D'estate entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per un periodo continuativo di una settimana qualora la stessa lo desideri.
Sono in ogni caso salvi diversi accordi fra le parti.
5) A titolo di contributo per il mantenimento della minore e della OR , il CP_1 sig. verserà la somma complessiva di € 500,00, di cui € 300,00 a titolo di Pt_1 contributo nel mantenimento della figlia ed € 200,00, tenuto conto delle Per_1 differenze reddituali tra i coniugi, a titolo di contributo nel mantenimento della OR . CP_1
Detto importo dovrà essere bonificato entro il giorno 25 di ogni mese sul conto correte della OR IBAN: [...]; Controparte_1 detto importo sarà da rivalutarsi annualmente con riferimento agli indici ISTAT - costo della vita, un anno dopo la sottoscrizione del presente ricorso.
6) Tenuto conto del fatto che la minore è affetta da dermatite atopica Persona_2
e, dal momento in cui i genitori hanno deciso di separarsi, anche di stati d'ansia e attacchi di panico che hanno richiesto l'ausilio di un terapeuta, i coniugi concordano che sono da considerarsi straordinarie, e quindi a carico di entrambi nella misura del 50%, tutte le seguenti spese:
- le spese farmacologiche di qualsiasi genere, sia da banco che da prescrizione medica;
- spese per visite specialistiche, ivi comprese le spese per le sedute dallo psicologo;
- le spese per l'acquisto di libri e materiale scolastico;
- le spese per l'abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto;
- le tasse scolastiche ivi comprese le eventuali tasse universitarie.
7) L'assegno unico verrà percepito da ciascuna delle parti.
8) La minore sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura.
9) Le parti danno atto che non sussistono obbligazioni comuni a carico degli istanti.
10) Il domicilio coniugale sito in Sinnai Via Volta 51, di proprietà esclusiva del sig. unitamente agli arredi e corredi ivi presenti, viene assegnato al Pt_1 medesimo, fatta eccezione per un pianoforte a coda e l'enciclopedia RE
Pag. 3 di 4 che restano di proprietà della sig.ra in quanto regali dei genitori della CP_1 medesima, la quale provvederà appena possibile a portarli via.
11) Gli autoveicoli, di qualunque genere, intestati al sig. rimarranno in capo Pt_1 al medesimo.
12) I presenti accordi sono operativi ed efficaci dal 28.10.2025, data di sottoscrizione del ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9096 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza.
2) Per la figlia , nata a [...] il [...], i ricorrenti optano per il Per_1 regime dell'affido condiviso;
la minore perciò dovrà ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche e le terapie, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre - limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione - i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
3) La minore resterà collocata presso il domicilio materno nel quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
Pag. 2 di 4 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, nel rispetto delle esigenze e dei desideri della minore, a settimane alterne nel weekend, nonché un pomeriggio la settimana, previe intese con la OR e con la minore medesima. CP_1
Le vacanze rituali e scolastiche (esemplificativamente: Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, pasquetta, 1° maggio, 2 giugno, ferragosto, Immacolata, etc.) saranno disciplinate dal regime dell'alternanza, e sempre tenuto conto della volontà della minore.
D'estate entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per un periodo continuativo di una settimana qualora la stessa lo desideri.
Sono in ogni caso salvi diversi accordi fra le parti.
5) A titolo di contributo per il mantenimento della minore e della OR , il CP_1 sig. verserà la somma complessiva di € 500,00, di cui € 300,00 a titolo di Pt_1 contributo nel mantenimento della figlia ed € 200,00, tenuto conto delle Per_1 differenze reddituali tra i coniugi, a titolo di contributo nel mantenimento della OR . CP_1
Detto importo dovrà essere bonificato entro il giorno 25 di ogni mese sul conto correte della OR IBAN: [...]; Controparte_1 detto importo sarà da rivalutarsi annualmente con riferimento agli indici ISTAT - costo della vita, un anno dopo la sottoscrizione del presente ricorso.
6) Tenuto conto del fatto che la minore è affetta da dermatite atopica Persona_2
e, dal momento in cui i genitori hanno deciso di separarsi, anche di stati d'ansia e attacchi di panico che hanno richiesto l'ausilio di un terapeuta, i coniugi concordano che sono da considerarsi straordinarie, e quindi a carico di entrambi nella misura del 50%, tutte le seguenti spese:
- le spese farmacologiche di qualsiasi genere, sia da banco che da prescrizione medica;
- spese per visite specialistiche, ivi comprese le spese per le sedute dallo psicologo;
- le spese per l'acquisto di libri e materiale scolastico;
- le spese per l'abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto;
- le tasse scolastiche ivi comprese le eventuali tasse universitarie.
7) L'assegno unico verrà percepito da ciascuna delle parti.
8) La minore sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura.
9) Le parti danno atto che non sussistono obbligazioni comuni a carico degli istanti.
10) Il domicilio coniugale sito in Sinnai Via Volta 51, di proprietà esclusiva del sig. unitamente agli arredi e corredi ivi presenti, viene assegnato al Pt_1 medesimo, fatta eccezione per un pianoforte a coda e l'enciclopedia RE
Pag. 3 di 4 che restano di proprietà della sig.ra in quanto regali dei genitori della CP_1 medesima, la quale provvederà appena possibile a portarli via.
11) Gli autoveicoli, di qualunque genere, intestati al sig. rimarranno in capo Pt_1 al medesimo.
12) I presenti accordi sono operativi ed efficaci dal 28.10.2025, data di sottoscrizione del ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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