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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/1/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2264/2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, E Parte_5 Parte_6 Parte_7
(avv.ti Canepuccia e De Angelis)
PARTI APPELLANTI - APPELLATE INCIDENTALI
E
Controparte_1
(avv.ti Cassaneti, Marasciolo e Marazza)
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2562 del 29/2/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - per quel che qui ancora rileva - in parziale accoglimento delle domande proposte da , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_8 Parte_3 Parte_4
, e nei confronti della (d'ora in poi, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_1 breviter, anche “ ”), si dichiarava l'illegittimità dei licenziamenti intimati dalla resistente e, per l'effetto, CP_2 si dichiarava estinto il rapporto di lavoro dei singoli ricorrenti alla data dei rispettivi licenziamenti, condannando la Società al pagamento, in favore di ciascuno di essi, di un'indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge.
Interponevano appello tutti gli originari ricorrenti, ad eccezione di (peraltro, nelle more Parte_8 del primo grado, e la Società avevano raggiunto un accordo conciliativo, comportando, in Parte_9 parte qua, l'estinzione del giudizio).
Resisteva la , spiegando appello incidentale (che, però, non coinvolgeva Controparte_1
l'ulteriore statuizione di condanna al pagamento di determinate somme, in favore delle lavoratrici Parte_1
e a titolo di differenze retributive). CP_3 Pt_3
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Per ragioni di priorità logica, è opportuno prendere le mosse dall'esame dell'appello incidentale, con cui la Società, con un unico motivo, sostiene di non aver violato il disposto dell'art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991.
Tale tesi - relegata nelle ultime due pagine della memoria difensiva in appello (articolata in 38 pagine), mentre le restanti deduzioni non si confrontano con la ratio decidendi accolta dal primo giudice - risulta infondata, poiché non riesce a scalfire minimamente il convincimento del Tribunale capitolino, basato su un'attenta disamina delle risultanze processuali acquisite nel giudizio di primo grado, secondo cui le comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 4, comma 9, della citata legge n. 223/1991 difettassero, nella specie, dell'indicazione dei criteri di scelta utilizzati per individuare i lavoratori licenziati.
Invero, il predetto comma 9 prevede che, “raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso”, prescrivendo che, entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, “l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle Associazioni di categoria di cui al comma 2”.
Orbene, se, da un lato, risulta documentalmente provato che la Società ha inviato le comunicazioni alle Autorità competenti in relazione a tutti i ricorrenti licenziati, dall'altro, risulta oggettivo, altresì, che tale comunicazione ha indicato soltanto il nominativo dei lavoratori licenziati, la mansione, il livello e la data del licenziamento, ma con un richiamo meramente generico ai criteri di cui all'art. 5 della legge n. 223/1991 e, soprattutto, senza esplicitare (“puntualmente”) le modalità con cui sono stati applicati tali criteri e senza la relativa graduatoria. Diversamente da quanto opinato dalla Società, ad avviso della quale tali incomplete informazioni datoriali “non sono rilevanti ove non sia provato che abbiano in concreto fuorviato”, le stesse informazioni risultano indispensabili per permettere sia agli stessi lavoratori sia ai sindacati di verificare la correttezza dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (in quest'ottica, si rivela ingenerosa la critica all'operato del primo giudice, che si sarebbe ispirato alla “mera e rigorosa rilevanza del formalismo della procedura”).
Pertanto, risultando concretata la violazione del summenzionato disposto dell'art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, correttamente il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti intimati agli originari ricorrenti, con estinzione dei rispettivi rapporti di lavoro, ma, essendo questi ultimi istaurati dopo il 7/3/2015, ha applicato la tutela (non più reintegratoria, bensì) indennitaria in forza degli artt. 3 e 10 del d.lgs. n.
23/2015, trattandosi di intimazione del licenziamento per iscritto, ma in violazione dei criteri di scelta (tutela,
peraltro, sottoposta con esito positivo al vaglio di costituzionalità, v. Corte Cost. n. 7/2024).
Passando all'esame dell'appello principale, articolato in tre motivi - anche se sviluppati in modo non coerente rispetto al riepilogo iniziale (segnatamente, invertendo le censure sub B e C) - si osserva che i lavoratori, in buona sostanza, contestano la quantificazione dell'indennità risarcitoria loro spettante in virtù della declaratoria di illegittimità di licenziamenti, evidenziando, per un verso, l'omesso esame della molteplicità delle censure dedotte nel ricorso introduttivo (1° motivo), e rimproverando, per altro verso, la mancata considerazione di tutti i parametri di legge per la relativa determinazione (3° motivo).
Tuttavia, sotto il primo profilo, si ritiene che l'accertata violazione del summenzionato art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, avendo valenza assorbente, esimesse il primo giudice dal valutare le altre censure formali sollevate dai lavoratori alla stessa procedura di licenziamento collettivo - che, peraltro, ferma l'intimazione in forma scritta, avrebbero comportato, in caso di inottemperanza datoriale, pur sempre l'applicazione della mera tutela indennitaria - e, ad ogni buon conto, non avrebbero influito sulla quantificazione dell'indennizzo, ancorato soltanto con riferimento ai criteri ex artt. 8 della legge n. 604/1966 e
18, comma 5, della legge n. 300/1970 (di cui appresso).
Sotto il secondo profilo, riguardo a questi ultimi criteri, si ritiene che il Tribunale abbia congruamente determinato l'indennità de qua nella misura pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenendo adeguatamente conto sia della durata dei rapporti di lavoro - circa 4 anni di anzianità di servizio, segnatamente presso la nell'appalto FAO in Controparte_1
Roma Via delle Terme di Caracalla (e non, come preteso, alle dipendenze delle varie imprese di ristorazione succedutesi nel tempo in virtù dei cambi appalto) - sia della consistenza occupazionale della datrice di lavoro, considerando che il d.lgs. n. 23/2015 - fermo, comunque, il range risarcitorio, nel senso che l'indennità non può, in ogni caso, essere inferiore a 6 mensilità e non potrà superare le 36 mensilità - indica soltanto una misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore (il che preclude, altresì, l'esame della richiesta della Società, che ne vorrebbe ridurre ulteriormente l'importo).
Resta da valutare l'assunto dei lavoratori circa l'asserita non tempestività delle comunicazioni ex art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991 (2° motivo), ma - in disparte l'ultroneità riguardo all'invocata maggiorazione dell'indennità risarcitoria (v. supra) - dalla documentazione versata in atti risulta rispettato il termine di 7 giorni che decorre dalla data di ricezione dei singoli licenziamenti (alla luce della modifica disposta dalla legge n. 92/2012) e/o dall'efficacia degli stessi laddove i lavoratori interessati erano in malattia, rivelandosi, invece, tardiva l'eccezione concernente l'incertezza del contenuto effettivo della stessa comunicazione. In conclusione, non meritano accoglimento sia l'appello principale sia quello incidentale.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo ad entrambi i contendenti, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta gli appelli principale e incidentale;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono, per entrambe le parti, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 14/1/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)