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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1487 /2024 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. TAVAZZI MICHELE Parte_1
Parte attrice
E
con l'Avv. ZUCCALA SILVIA CP_1
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Lodi per ivi sentir, previa concessione CP_1
della sospensione della esecutività del titolo, accertare e dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato il 10.7.2024, dichiarare l'insussistenza in capo alla signora di agire in via esecutiva con CP_1
conseguente dichiarazione di invalidità ed inefficacia degli atti di esecuzione eventualmente promossi. Chiedeva in subordine di limitare nel minimo l'importo eventualmente dovuto.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In data antecedente la prima udienza, ma in data successiva alla costituzione della convenuta, l'attore notificava alla convenuta atto di rinuncia agli atti del presente giudizio.
La causa, senza necessità di istruttoria alcuna, in mancanza di accettazione della rinuncia agli atti da parte della convenuta, proseguiva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte attrice:
Il dott. come in atti rappresentato, assistito difeso e domiciliato, richiamato integralmente il Parte_1
contenuto dell'atto di rinuncia di cui in atti, insiste affinché venga disposta la compensazione delle
spese di lite.
Conclusioni di parte convenuta:
Rigettare, in quanto infondata, in fatto e in diritto, e/o inammissibile, l'avversa opposizione a precetto
Con vittoria di spese
Il Tribunale, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva quanto segue.
Parte attrice ha rinunciato alla domanda chiedendo la compensazione delle spese, parte convenuta ha insistito per la prosecuzione del giudizio chiedendo la liquidazione delle spese ed il rigetto delle domande attoree.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento in quanto l'unico motivo di opposizione attiene alla mancata imputazione di euro 59.925,70 versati da e di ulteriori 59.925,70 versati da e Controparte_2 CP_3
della . CP_4
Del versamento effettuato da la convenuta dà atto nel Controparte_2
precetto, mentre il versamento effettuato da e della CP_3
porta una data (12.7.2024) successiva alla data del precetto, CP_4
pertanto parte opposta ne dovrà tenere sicuramente conto per il pagamento del saldo dovuto, ma non poteva già indicarlo nell'atto di precetto del
10.7.2024.
Quanto al conteggio degli interessi parte opponente non allega alcun calcolo alternativo né specifica quale sarebbe il conteggio corretto.
Le spese legali seguono la soccombenza e, stante il fatto che parte attrice ha rinunciato agli atti del giudizio sin da prima della prima udienza, sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione di Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si quantificano forfettariamente in € 2.000,00 per competenze,
oltre RF oltre cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 13 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini