Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4874/2023 promossa da:
LI S.R.L. (C.F. 10897830963), di seguito per brevità LI con il patrocinio dell'avv. PARACCIANI GIANLUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARACCIANI GIANLUCA
OPPONENTE contro
EC NT S..R.L. (C.F. 08151790964), di seguito per brevità EC NT con il patrocinio dell'avv. MARRAZZO GRAZIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C. TRAMONTANO, 62 84016 PAGANI presso il difensore avv. MARRAZZO GRAZIANO
OPPOSTA
ZURICH ASS. SPA in persona del legale rapp.te p.t. Con sede in Milano alla via Crespi, 23, contumace
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e preso atto della rinuncia espressa alla domanda principale relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo:
In via riconvenzionale pagina 1 di 6
In via istruttoria
Accertato il ruolo avuto da Tecnica Impianti S.r.l. nella realizzazione del progetto con appoggio vasche e nella fornitura delle vasche stesse, nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio che indichi se la progettazione e la realizzazione dell'impianto per la posa delle vasche e le vasche stesse, siano conformi alle normative vigenti in materia.
Con ogni più ampia riserva istruttoria, compresa quella di indicare testi a prova diretta e contraria.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
per l'opposta: Voglia l'On.le Tribunale di BUSTO ARSIZIO adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, così provvedere:
1) in via preliminare dichiarata la provvisoria esecutività dell'opposto Decreto Ing. reso ed emesso in data 13/10/2023 N. 1604/2023 – RG 4021/2023 Tribunale Ord. Di Busto Arsizio notificato il 17/10/2023 e poi opposto in data 27/11/2023 ricorrendone i motivi e presupposti di legge;
2) ritenute le eccezioni e richieste istruttorie formulate in atti e come da verbale di ultima udienza, attesa anche la rinuncia all'opposizione in merito alla domanda ingiuntiva formulata dall'opponente;
3) ricontenuto quindi petitum e causa petendi in riferimento esclusivo ai motivi di opposizione e riconvenzionale ed alle relative ferme contestazioni;
4) stante l'assoluta carenza probatoria in riferimento al petitum, causa petendi, an e quantum – onere del tutto insoddisfatto ed inadempiuto da parte opponente;
5) ancora in via preliminare accertare e dichiarare improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della negoziazione assistita;
6) nel merito, previo totale rigetto di ogni istanza, eccezione e deduzione di parte opponente, rigettarsi l'opposizione e per l'effetto, confermare il Decreto Ing. reso ed emesso in data
13/10/2023 N. 1604/2023 – RG 4021/2023 Tribunale Ord. Di Busto Arsizio notificato il 17/10/2023 e poi opposto in data 27/11/2023;
7) ancora nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande riconvenzionali e per l'effetto rigettarle in toto;
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario, anche per questa fase di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato LI faceva opposizione al DI 1604/2023 (R.G.
4021/2023) emesso dal Tribunale in epigrafe nei confronti della prima su ricorso di EC
NT con la quale veniva condannata a corrispondere a quest'ultima la somma di euro 24.320,70 oltre interessi e spese per lavori edili come da fatture allegate al fascicolo monitorio.
A fondamento dell'opposizione LI poneva delle contestazioni in parte successivamente pagina 2 di 6 superate posto che all'udienza del 25/9/2024, in esito al provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto, modificava la propria posizione precisando quanto segue:
“LI dichiara di avere provveduto al pagamento di quanto oggetto dell'ingiunzione e che nella memoria n. 1 ha insistito unicamente nella domanda riconvenzionale rinunciando alle eccezioni afferenti al credito azionato da controparte“.
Ne discende che la prosecuzione del giudizio è dipesa unicamente dalla valutazione di tale domanda riconvenzionale (sul punto vd. infra).
Formatosi il contraddittorio si costituiva l'opposta contestando quanto ex adverso esposto e concludendo nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di rito la causa viene decisa con sentenza.
Credito azionato in via monitoria
Nulla quaestio sulla debenza della somma richiesta da parte opposta in via monitoria alla luce della posizione assunta dall'opponente, ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Domanda riconvenzionale dell'opponente
Assume l'opponente che “nel corso dell'esecuzione dell'incarico conferitole da Ecolive, Tecnica
Impianti, sostituendosi concretamente all'opponente, nella gestione tecnica di tutte le attività complementari a quelle oggetto di incarico specifico, in assoluta autonomia e senza espresso mandato dell'opponente, dava indicazioni ed istruzioni alla società Industrie Trattamenti Speciali – ITS S.r.l.
Unipersonale, in merito alle seguenti opere: i)……..
Per la sola realizzazione di getto con appoggio vasche e per la fornitura delle vasche stesse, progettate da Tecnica Impianti, Ecolive corrispondeva alla società ITS la somma di denaro complessiva pari ad €
9.324,00 (cfr. doc. 4 e doc.5).
Le predette vasche, tuttavia, erano sovradimensionate rispetto a quelle richieste dall'odierna attrice alla società convenuta, non risultando pertanto idonee all'uso cui erano destinate. Detta circostanza trova conferma nella relazione redatta da Tea Consulting S.r.l., incaricata da Ecolive di eseguire le relative verifiche.
Da tale report emerge chiaramente che “l'installazione di tali vasche non sia conforme alla normativa vigente per l'impianto in oggetto, inoltre si ritiene che le opere dovessero essere realizzate solo pagina 3 di 6 successivamente all'approvazione della modifica dell'autorizzazione ex. Art. 208 D.lgs. 152/06 e non prima” (doc. 6).
Ecolive, quindi, provvedeva alla rimozione delle vasche sovradimensionate installate da Tecnica
Impianti e all'acquisto di quelle nuove, sostenendo i relativi costi. Le vasche rimosse sono state ritirate da ITS che, ad oggi, tuttavia, si trova nell'impossibilità di rivenderle, come dalla stessa dichiarato
(doc. 7).“
Su tali basi ha chiesto la condanna dell'opposta alla rifusione del danno “pari ad € 9.324,00, corrisposta da Ecolive a ITS (cfr. docc. 4 ultima pagina-5), di cui: i) € 1.000,00 per la realizzazione di getto con appoggio vasche ed ii) € 8.324,00 per la fornitura delle stesse e del relativo desoleatore. Si rileva, infatti, come detti costi siano stati sostenuti da Ecolive per causa esclusivamente imputabile all'inadempimento dell'odierna convenuta nell'esecuzione delle opere alla stessa commissionate, non eseguite certamente a regola d'arte”.
Tale assunto, contestato da parte opposta, non può trovare accoglimento per difetto di prova alla luce delle considerazioni che seguono.
LI pone a fondamento della propria domanda il documento 8 (ovvero la copia del contratto che si riferirebbe a tale prestazione) che è stato disconosciuto dall'opposta (“L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle”), Cass. Sez. 2, sent. n. 19850 del 18/07/2024).
A fronte di tale disconoscimento, spettava all'opponente, interessata ad ottenere il riconoscimento della valenza probatoria della scrittura, fare apposita istanza di verificazione (producendo a tal fine l'originale del documento).
Essa però non vi provvedeva, con conseguente inutilizzabilità del documento ai fini dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2702 cc né è stata fornita altra prova a fondamento dell'assunto di parte opponente essendo i capitoli di prova dedotti da LI inammissibili per le ss. ragioni.
pagina 4 di 6 In primo luogo, a prescindere dal limite di valore previsto all'art. 2721, co. 1, cc, risulta dagli atti che i rapporti venivano regolati per iscritto (e tale è l'assunto dell'opponente), dunque appare poco plausibile che l'accordo in relazione a questa prestazione sia stato verbale.
In secondo luogo i capitoli, nel merito, sono generici sulle questioni rilevanti (ad es. ove si fà riferimento all'assunzione della progettazione: cap 6) e alla conformità alla progettazione da parte dell'opposta: cap. 8)) e non dimostrano il titolo in base al quale avrebbe agito EC NT
(che da parte propria non ha chiesto compensi per a tali opere).
Inoltre LI non ha prodotto la progettazione che avrebbe fatto EC NT né la documentazione edilizia inerente alle vasche con la specifica del ruolo di EC NT
(mentre è un dato di fatto che le vasche sono state acquistate da LI).
Infine non risulta che LI abbia mosso contestazioni al riguardo prima dell'opposizione.
In mancanza della prova in fatto nemmeno può darsi corso alla richiesta CTU per riscontrare le problematiche esposte da LI.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente non può trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico dell'opponente
(anche in relazione alla chiamata del terzo, dipesa dalla riconvenzionale di parte opponente) come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione svolta da LI confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da LI nei confronti dell'opposta;
3) Condanna LI a rifondere a EC NT, oltre alle spese inerenti alla fase monitoria, che si confermano, anche le spese successive che vengono liquidate in euro 4.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza pagina 5 di 6 Busto Arsizio, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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