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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8473 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8497/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
Parte_1
in persona del l.r.p.t., con il
[...]
patrocinio dell'avv. LUIGI D'AURIA e dell'avv. LUCA PARRELLA giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
n persona del l.r.p.t., Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MARIO ITALIANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza dell'8.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Istituto per il Credito Sportivo ha notificato a Parte_1
Pagina 1 di 11 in data 24.2.2022, atto di precetto Parte_2
per il pagamento della somma complessiva di € 6.757.378,98 (dei quali €
6.621.713,68 per capitale, € 12.301,87 per interessi legali ed € 123.363,43
per interessi moratori), oltre spese di precetto, ponendo a fondamento della minacciata esecuzione il mutuo ipotecario del 29.7.2013 e l'atto di ristrutturazione del 5.12.2017.
La società intimata si è opposta al precetto di pagamento, instaurando il presente procedimento ex art. 615, c. I, c.p.c. ed eccependo: 1)
l'inesigibilità del credito per violazione dell'art. 56 d.l. n. 18/2020; 2) la contrarietà e buona fede dell'avversa pretesa;
3) l'inesistenza del credito, in ragione di precedenti versamenti effettuati sulla base di clausole nulle e, in particolare: a) per indeterminatezza della clausola d'interessi: b) per applicazione di un saggio maggiore di quello convenuto;
c) per adozione del regime di capitalizzazione composto;
d) per superamento del tasso antiusura
(solo nell'atto di ristrutturazione); e) per mancata indicazione dell'ISC (solo nell'atto di erogazione).
2. Sebbene non sia in atti la missiva con la quale l'istituto di credito ha inteso contestare la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della mutuante, è pacifico tra le parti che ciò sia avvenuto il 30.11.2021, con riferimento alle rate di mutuo in scadenza il 30.11.2019, il 31.5.2020, il
30.11.2020 e il 31.5.2021.
2.1 Con il primo motivo di opposizione, l'istante eccepisce la violazione dell'art. 56 n. 18/2020, come successivamente modificato, il quale prevede che, per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
Pagina 2 di 11 maggio 2003, aventi sede in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 sia sospeso sino al 30 giugno
2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità,
secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
Non essendo contestato che l'odierna opponente rientri nel novero di piccola impresa o di microimpresa, come sopra definite, essa aveva facoltà di avvalersi di tale automatica sospensione del pagamento delle rate di mutuo rientranti nell'ambito di applicazione della norma, ovverosia di tutte quelle oggetto di causa, fino alla data del 30.6.2021.
In seguito, l'art. 16 d.l. n. 73/2021 ha prorogato ulteriormente, fino al
31.12.2021, i predetti benefici, ma limitatamente alla quota capitale delle rate scadute e previa apposita richiesta del beneficiario, da far pervenire al finanziatore entro il 30.6.2021; nel caso di specie, tuttavia, la documentazione qui allegata non comprende una richiesta in tal senso da parte dell'odierna opponente;
in ogni caso, l'istanza di dilazione avrebbe potuto riferirsi alla sola quota capitale delle rate scadute, mentre l'inadempimento contestato comprende anche la quota per interessi delle medesime.
Nella comparsa conclusionale, l'opponente, allo scopo di confutare l'argomento sopra esposto e già contenuto nell'ordinanza ex art. 615, c. I,
secondo periodo, del 6.12.2022, richiama il documento allegato sub 5 alla citazione, in esso individuando la sua esplicita istanza di avvalersi dei benefici della suddetta norma.
Pagina 3 di 11 In contrario va tuttavia in primo luogo rilevato che il predetto documento, datato 23.3.2020, non risulta inviato alla mutuante: esso, infatti,
sarebbe stato allegato a una pec della quale non è stato prodotto il file .eml,
costituente indispensabile strumento di prova dell'invio di tale messaggio,
ma una mera stampa della ricevuta di accettazione di esso, del tutto inabile consentire un effettivo controllo dell'invio del messaggio e del suo contenuto.
Vi è poi una seconda – e anch'essa dirimente – considerazione da svolgere, ovverosia che detto documento risale a data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 73/21 e che, per tale elementare ragione, non può
evidentemente costituire espressione della volontà di avvalersi di un effetto giuridico dallo stesso introdotto – ovverosia della proroga, pur limitata alla sola quota capitale del mutuo, dei benefici previsti dall'art. 56 n. 18/2020.
Alla data nella quale l'istituto di credito ha inteso contestare la risoluzione del contratto per inadempimento, dunque, non sussisteva alcuna sospensione dell'obbligo di pagare le rate precedentemente scadute.
Il primo motivo di opposizione va pertanto rigettato.
2.2. Con il secondo motivo di opposizione, l'istante sostiene la contrarietà a buona fede e alla disciplina emergenziale della richiesta di esigibilità delle rate di mutuo.
In particolare, argomentando dall'art. art. 91, c. I, D.L. n.18/2020,
secondo il quale ”il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia è
sempre valutato al fine dell'esclusione, ai sensi degli art.1218 e 1223 c.c.
della responsabilità del debitore, anche relativamente a ritardi o omessi
adempimenti”, l'opponente, avendo ottemperato alle disposizioni
Pagina 4 di 11 concernenti l'attività da lei esercitata, si ritiene esente da responsabilità per l'omesso pagamento delle rate di mutuo.
La disposizione in esame, tuttavia, va intesa nel senso che, ove le misure di contenimento dell'epidemia facciano divieto di svolgere una determinata attività, divenuta pertanto giuridicamente impossibile, l'omessa esecuzione di questa, nei rapporti fra i privati contraenti, non può
determinare responsabilità a carico dell'obbligato;
Nel caso di specie, al contrario, l'obbligazione gravante sulla società
opponente consiste nel pagamento di una somma di denaro a titolo di mutuo ed essa, per definizione, non può mai reputarsi impossibile, anche agli effetti dell'art. 1256 c.c., essendo, semmai, divenuta solo più onerosa per il debitore.
Il fatto che l'attività commerciale svolta dai soggetti cui essa ha concesso in godimento gli immobili aziendali sia rimasta chiusa per una parte del periodo considerato significa, infatti, che è stato loro inibito di rendere i propri servizi in favore dei potenziali clienti, non già che sia devenuto impossibile onorare il contratto di mutuo.
Anche concedendo che la sopravvenuta normativa emergenziale abbia determinato una sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto, ciò ne avrebbe determinato la risolvibilità ai sensi dell'art. 1467, c. I, c.c., ma non risulta che la mutuante abbia espressamente avanzato tale richiesta, che peraltro implicherebbe a suo carico l'obbligo di immediata restituzione dell'intero capitale mutuato.
La facoltà di ottenere la riconduzione a equità delle condizioni contrattuali, poi, spetta, ai sensi dell'art. 1467, c. III, c.c., alla parte diversa
Pagina 5 di 11 da quella che ha subito la sopravvenuta onerosità della prestazione,
ovverosia, sulle premesse poste dall'opponente, alla mutuante.
L'analoga facoltà riconosciuta all'obbligato dall'art. 1468 c.c. riguarda il diverso caso dei contratti con obbligazione a carico di una parte sola, fra i quali non può certamente annoverarsi il mutuo, che, al contrario, implica obblighi a carico di entrambi i contraenti.
Ancora, l'opponente adombra, a carico della sua controparte,
l'esistenza di un obbligo di contrarre e, in particolare, di addivenire a una più
equa rinegoziazione del contratto di mutuo, che tenga conto delle note sopravvenienze e del loro impatto sugli interessi delle parti;
ad esso dovrebbe poi eventualmente conseguire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza del giudice che tenga il luogo del consenso non prestato dalla parte.
Detto obbligo deve tuttavia a sua volta originare da un precedente contratto preliminare o da una norma di legge;
nel caso di specie, in assenza del primo, l'opponente individua la seconda nell'art. 1375 c.c., in base al quale il contratto dev'essere eseguito secondo buona fede.
Tale disposizione, tuttavia, consente di attingere, dalle clausole generali cui si riferisce, regole meramente integrative delle pattuizioni negoziali, ma non può giungere alla conseguenza di obbligare le parti a rideterminare radicalmente il contenuto della convenzione fra loro intercorsa,
la quale, invece, ai sensi dell'art. 1372 c.c., ha fra di esse forza di legge.
Non si comprende, invece, il riferimento, contenuto alla pagina 13
dell'opposizione, all'istituto previsto dall'art. 1453 c.c., ovverosia alla risoluzione per inadempimento, avendo l'opposta inteso avvalersi proprio di quest'ultimo istituto.
Pagina 6 di 11 Non colgono nel segno, infine, le ulteriori considerazioni svolte sul punto nella comparsa conclusionale dell'opponente, laddove si afferma che
“Nel caso in esame, non si chiede al Tribunale di “rideterminare
radicalmente il contenuto della convenzione” intercorsa tra le parti, come
erroneamente prospettato con l'ordinanza del 14/12/2022, bensì “di
sindacare e dichiarare inefficace” (Cass., sez. III, 18 settembre 2009, n.
20106) l'atto di risoluzione del contratto di mutuo compiuto dalla banca in
violazione del divieto di buona fede”.
Il sindacato invocato dalla debitrice sull'atto di risoluzione del contratto di mutuo, per condurre alla prospettata valutazione di invalidità e di inefficacia, richiede, infatti, proprio quella rideterminazione del contenuto del contratto che essa ritiene non necessario allo scopo.
Invero, il diritto di ottenere la risoluzione del contratto di mutuo discende, ai sensi degli art. 1453 e ss. c.c., dall'inadempimento della mutuataria alle condizioni in esso previste.
Per giungere alla conclusione che tale condotta non integri inadempimento e che non giustifichi, di conseguenza, lo scioglimento del vincolo negoziale, occorre preliminarmente ridisegnare il contenuto di quest'ultimo, conformando le rispettive prestazioni in termini diversi da quelli effettivamente concordati tra le parti e prevedendo, ad esempio,
diverse scadenze o un diverso ammontare per le rate di mutuo.
Ciò, tuttavia, può conseguire solo a una rinegoziazione del contratto,
alla quale la stessa opponente si è infatti riferita, auspicandola (v. pg. 17
della comparsa conclusionale, che riprende l'identico contenuto della citazione). A ciò, tuttavia, la mutuante non può essere tenuta, per le ragioni
Pagina 7 di 11 sopra dette.
Anche il secondo motivo di opposizione non è, pertanto, fondato.
2.3. Con l'ultimo motivo di opposizione, l'opponente sostiene la nullità
parziale del contratto di mutuo del 2013, dell'atto di erogazione del
30.10.2014 e della ristrutturazione del 5.12.2017, per le seguenti ragioni: a)
per indeterminatezza della clausola d'interessi: b) per applicazione di un saggio maggiore di quello convenuto;
c) per adozione del regime di capitalizzazione composto;
d) per superamento del tasso antiusura (solo nell'atto di ristrutturazione); e) per mancata indicazione dell'ISC (solo nell'atto di erogazione).
2.3.1. Le questioni indicate sub a) e b) al paragrafo che precede meritano ulteriore approfondimento istruttorio, come da separata ordinanza.
2.3.2. L'istante si duole dell'applicazione di un tasso d'interesse composto, attuato mediante il metodo dell'ammortamento c.d. alla francese.
Invero, come di recente chiarito dalla S.C., il regime di calcolo composto degli interessi non determina anatocismo agli effetti dell'art. 1283
c.c.
Quest'ultimo, infatti, ricorre soltanto ove interessi già scaduti concorrano a determinare la base di calcolo di quelli in seguito divenuti via via esigibili.
Ciò, nel caso di specie, non è, poiché l'ammortamento alla francese in regime composto determina soltanto che la quota d'interessi di ciascuna rata sia conteggiata sulla parte di capitale non ancora restituita.
In tal modo, non si determina la capitalizzazione di interessi già
scaduti, ma si perviene alla quantificazione di quelli di volta in volta
Pagina 8 di 11 esigibili, secondo un criterio che, per quanto sfavorevole, rispetto alla capitalizzazione semplice, agli interessi del mutuatario, non si pone in contrasto con la disciplina di legge.
Come chiaramente affermato dal giudice di legittimità, infatti “gli
interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate
e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che
si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi
disciplinata dall'art. 1283 cod. civ” (cfr. Cass., Sez. I, n. 13144/23,
richiamata in Cass., S.U., n. 15130/24);“è, perciò, anche solo astrattamente
inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi
ulteriori interessi” (v. Cass., S.U., n. 15130 cit.).
D'altronde, il regime dell'ammortamento è stato esplicitamente descritto nelle condizioni contrattuali (v. art. 1 dell'atto di ristrutturazione) o,
comunque, discende per ineludibile necessità matematica dalla struttura stessa del piano di rimborso del capitale, allegato all'originario contratto di mutuo.
Ciò consente di superare anche il profilo, invero non esplicitamente dedotto dall'opponente, dell'eventuale indeterminatezza del contratto per omessa indicazione, nelle condizioni negoziali, del regime di capitalizzazione degli interessi, essendo questo l'inevitabile conseguenza matematica del modo nel quale il piano di ammortamento è stato congegnato
(v. il principio, enunciato per il caso di mutuo a tasso fisso ma fondato su presupposti rinvenibili anche nella presente fattispecie, contenuto in Cass.,
S.U., n. 15130 cit.).
Pagina 9 di 11 2.3.3. Quanto agli ulteriori profili di doglianza rappresentati dall'opponente, è in questa sede sufficiente ribadire quanto già esplicitato nella citata ordinanza ex art. 615, c. I, secondo periodo, c.p.c.
In particolare, l'allegato A all'atto di erogazione contiene,
contrariamente a quanto dedotto, specifica indicazione del TAEG;
quanto,
invece, all'usura, il superamento della soglia vigente alla data di stipulazione del mutuo è stato ottenuto nella CTP dell'opponente considerando nel
T.A.E.G. anche la penale per estinzione anticipata, la quale, tuttavia,
escludendo, per sua natura, la concorrente dazione di interessi, non sembra potersi considerare un costo valutabile a tali fini.
Conforta tale convincimento anche la giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale la penale per anticipata risoluzione del contratto,
costituendo il corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario,
non rappresenta un costo connesso all'erogazione del credito e non può
essere sommata agli interessi per stabilire l'entità del tasso effettivo globale
(v. Cass., Sez. III, n. 7352/22)
3. La statuizione sulle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1
nei confronti di , in
[...] Controparte_1
persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta il primo e il secondo motivo di opposizione;
2. rigetta il terzo motivo di opposizione, limitatamente alla domanda di nullità del contratto per applicazione dell'interesse
Pagina 10 di 11 composto, per pattuizione di un interesse usurario e per mancata indicazione dell'ISC;
3. dispone la prosecuzione del giudizio, per le restanti questioni controverse, come da separata ordinanza;
4. rimette la statuizione sulle spese alla decisione definitiva.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11/09/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8497/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
Parte_1
in persona del l.r.p.t., con il
[...]
patrocinio dell'avv. LUIGI D'AURIA e dell'avv. LUCA PARRELLA giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
n persona del l.r.p.t., Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MARIO ITALIANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza dell'8.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Istituto per il Credito Sportivo ha notificato a Parte_1
Pagina 1 di 11 in data 24.2.2022, atto di precetto Parte_2
per il pagamento della somma complessiva di € 6.757.378,98 (dei quali €
6.621.713,68 per capitale, € 12.301,87 per interessi legali ed € 123.363,43
per interessi moratori), oltre spese di precetto, ponendo a fondamento della minacciata esecuzione il mutuo ipotecario del 29.7.2013 e l'atto di ristrutturazione del 5.12.2017.
La società intimata si è opposta al precetto di pagamento, instaurando il presente procedimento ex art. 615, c. I, c.p.c. ed eccependo: 1)
l'inesigibilità del credito per violazione dell'art. 56 d.l. n. 18/2020; 2) la contrarietà e buona fede dell'avversa pretesa;
3) l'inesistenza del credito, in ragione di precedenti versamenti effettuati sulla base di clausole nulle e, in particolare: a) per indeterminatezza della clausola d'interessi: b) per applicazione di un saggio maggiore di quello convenuto;
c) per adozione del regime di capitalizzazione composto;
d) per superamento del tasso antiusura
(solo nell'atto di ristrutturazione); e) per mancata indicazione dell'ISC (solo nell'atto di erogazione).
2. Sebbene non sia in atti la missiva con la quale l'istituto di credito ha inteso contestare la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della mutuante, è pacifico tra le parti che ciò sia avvenuto il 30.11.2021, con riferimento alle rate di mutuo in scadenza il 30.11.2019, il 31.5.2020, il
30.11.2020 e il 31.5.2021.
2.1 Con il primo motivo di opposizione, l'istante eccepisce la violazione dell'art. 56 n. 18/2020, come successivamente modificato, il quale prevede che, per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
Pagina 2 di 11 maggio 2003, aventi sede in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 sia sospeso sino al 30 giugno
2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità,
secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
Non essendo contestato che l'odierna opponente rientri nel novero di piccola impresa o di microimpresa, come sopra definite, essa aveva facoltà di avvalersi di tale automatica sospensione del pagamento delle rate di mutuo rientranti nell'ambito di applicazione della norma, ovverosia di tutte quelle oggetto di causa, fino alla data del 30.6.2021.
In seguito, l'art. 16 d.l. n. 73/2021 ha prorogato ulteriormente, fino al
31.12.2021, i predetti benefici, ma limitatamente alla quota capitale delle rate scadute e previa apposita richiesta del beneficiario, da far pervenire al finanziatore entro il 30.6.2021; nel caso di specie, tuttavia, la documentazione qui allegata non comprende una richiesta in tal senso da parte dell'odierna opponente;
in ogni caso, l'istanza di dilazione avrebbe potuto riferirsi alla sola quota capitale delle rate scadute, mentre l'inadempimento contestato comprende anche la quota per interessi delle medesime.
Nella comparsa conclusionale, l'opponente, allo scopo di confutare l'argomento sopra esposto e già contenuto nell'ordinanza ex art. 615, c. I,
secondo periodo, del 6.12.2022, richiama il documento allegato sub 5 alla citazione, in esso individuando la sua esplicita istanza di avvalersi dei benefici della suddetta norma.
Pagina 3 di 11 In contrario va tuttavia in primo luogo rilevato che il predetto documento, datato 23.3.2020, non risulta inviato alla mutuante: esso, infatti,
sarebbe stato allegato a una pec della quale non è stato prodotto il file .eml,
costituente indispensabile strumento di prova dell'invio di tale messaggio,
ma una mera stampa della ricevuta di accettazione di esso, del tutto inabile consentire un effettivo controllo dell'invio del messaggio e del suo contenuto.
Vi è poi una seconda – e anch'essa dirimente – considerazione da svolgere, ovverosia che detto documento risale a data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 73/21 e che, per tale elementare ragione, non può
evidentemente costituire espressione della volontà di avvalersi di un effetto giuridico dallo stesso introdotto – ovverosia della proroga, pur limitata alla sola quota capitale del mutuo, dei benefici previsti dall'art. 56 n. 18/2020.
Alla data nella quale l'istituto di credito ha inteso contestare la risoluzione del contratto per inadempimento, dunque, non sussisteva alcuna sospensione dell'obbligo di pagare le rate precedentemente scadute.
Il primo motivo di opposizione va pertanto rigettato.
2.2. Con il secondo motivo di opposizione, l'istante sostiene la contrarietà a buona fede e alla disciplina emergenziale della richiesta di esigibilità delle rate di mutuo.
In particolare, argomentando dall'art. art. 91, c. I, D.L. n.18/2020,
secondo il quale ”il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia è
sempre valutato al fine dell'esclusione, ai sensi degli art.1218 e 1223 c.c.
della responsabilità del debitore, anche relativamente a ritardi o omessi
adempimenti”, l'opponente, avendo ottemperato alle disposizioni
Pagina 4 di 11 concernenti l'attività da lei esercitata, si ritiene esente da responsabilità per l'omesso pagamento delle rate di mutuo.
La disposizione in esame, tuttavia, va intesa nel senso che, ove le misure di contenimento dell'epidemia facciano divieto di svolgere una determinata attività, divenuta pertanto giuridicamente impossibile, l'omessa esecuzione di questa, nei rapporti fra i privati contraenti, non può
determinare responsabilità a carico dell'obbligato;
Nel caso di specie, al contrario, l'obbligazione gravante sulla società
opponente consiste nel pagamento di una somma di denaro a titolo di mutuo ed essa, per definizione, non può mai reputarsi impossibile, anche agli effetti dell'art. 1256 c.c., essendo, semmai, divenuta solo più onerosa per il debitore.
Il fatto che l'attività commerciale svolta dai soggetti cui essa ha concesso in godimento gli immobili aziendali sia rimasta chiusa per una parte del periodo considerato significa, infatti, che è stato loro inibito di rendere i propri servizi in favore dei potenziali clienti, non già che sia devenuto impossibile onorare il contratto di mutuo.
Anche concedendo che la sopravvenuta normativa emergenziale abbia determinato una sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto, ciò ne avrebbe determinato la risolvibilità ai sensi dell'art. 1467, c. I, c.c., ma non risulta che la mutuante abbia espressamente avanzato tale richiesta, che peraltro implicherebbe a suo carico l'obbligo di immediata restituzione dell'intero capitale mutuato.
La facoltà di ottenere la riconduzione a equità delle condizioni contrattuali, poi, spetta, ai sensi dell'art. 1467, c. III, c.c., alla parte diversa
Pagina 5 di 11 da quella che ha subito la sopravvenuta onerosità della prestazione,
ovverosia, sulle premesse poste dall'opponente, alla mutuante.
L'analoga facoltà riconosciuta all'obbligato dall'art. 1468 c.c. riguarda il diverso caso dei contratti con obbligazione a carico di una parte sola, fra i quali non può certamente annoverarsi il mutuo, che, al contrario, implica obblighi a carico di entrambi i contraenti.
Ancora, l'opponente adombra, a carico della sua controparte,
l'esistenza di un obbligo di contrarre e, in particolare, di addivenire a una più
equa rinegoziazione del contratto di mutuo, che tenga conto delle note sopravvenienze e del loro impatto sugli interessi delle parti;
ad esso dovrebbe poi eventualmente conseguire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza del giudice che tenga il luogo del consenso non prestato dalla parte.
Detto obbligo deve tuttavia a sua volta originare da un precedente contratto preliminare o da una norma di legge;
nel caso di specie, in assenza del primo, l'opponente individua la seconda nell'art. 1375 c.c., in base al quale il contratto dev'essere eseguito secondo buona fede.
Tale disposizione, tuttavia, consente di attingere, dalle clausole generali cui si riferisce, regole meramente integrative delle pattuizioni negoziali, ma non può giungere alla conseguenza di obbligare le parti a rideterminare radicalmente il contenuto della convenzione fra loro intercorsa,
la quale, invece, ai sensi dell'art. 1372 c.c., ha fra di esse forza di legge.
Non si comprende, invece, il riferimento, contenuto alla pagina 13
dell'opposizione, all'istituto previsto dall'art. 1453 c.c., ovverosia alla risoluzione per inadempimento, avendo l'opposta inteso avvalersi proprio di quest'ultimo istituto.
Pagina 6 di 11 Non colgono nel segno, infine, le ulteriori considerazioni svolte sul punto nella comparsa conclusionale dell'opponente, laddove si afferma che
“Nel caso in esame, non si chiede al Tribunale di “rideterminare
radicalmente il contenuto della convenzione” intercorsa tra le parti, come
erroneamente prospettato con l'ordinanza del 14/12/2022, bensì “di
sindacare e dichiarare inefficace” (Cass., sez. III, 18 settembre 2009, n.
20106) l'atto di risoluzione del contratto di mutuo compiuto dalla banca in
violazione del divieto di buona fede”.
Il sindacato invocato dalla debitrice sull'atto di risoluzione del contratto di mutuo, per condurre alla prospettata valutazione di invalidità e di inefficacia, richiede, infatti, proprio quella rideterminazione del contenuto del contratto che essa ritiene non necessario allo scopo.
Invero, il diritto di ottenere la risoluzione del contratto di mutuo discende, ai sensi degli art. 1453 e ss. c.c., dall'inadempimento della mutuataria alle condizioni in esso previste.
Per giungere alla conclusione che tale condotta non integri inadempimento e che non giustifichi, di conseguenza, lo scioglimento del vincolo negoziale, occorre preliminarmente ridisegnare il contenuto di quest'ultimo, conformando le rispettive prestazioni in termini diversi da quelli effettivamente concordati tra le parti e prevedendo, ad esempio,
diverse scadenze o un diverso ammontare per le rate di mutuo.
Ciò, tuttavia, può conseguire solo a una rinegoziazione del contratto,
alla quale la stessa opponente si è infatti riferita, auspicandola (v. pg. 17
della comparsa conclusionale, che riprende l'identico contenuto della citazione). A ciò, tuttavia, la mutuante non può essere tenuta, per le ragioni
Pagina 7 di 11 sopra dette.
Anche il secondo motivo di opposizione non è, pertanto, fondato.
2.3. Con l'ultimo motivo di opposizione, l'opponente sostiene la nullità
parziale del contratto di mutuo del 2013, dell'atto di erogazione del
30.10.2014 e della ristrutturazione del 5.12.2017, per le seguenti ragioni: a)
per indeterminatezza della clausola d'interessi: b) per applicazione di un saggio maggiore di quello convenuto;
c) per adozione del regime di capitalizzazione composto;
d) per superamento del tasso antiusura (solo nell'atto di ristrutturazione); e) per mancata indicazione dell'ISC (solo nell'atto di erogazione).
2.3.1. Le questioni indicate sub a) e b) al paragrafo che precede meritano ulteriore approfondimento istruttorio, come da separata ordinanza.
2.3.2. L'istante si duole dell'applicazione di un tasso d'interesse composto, attuato mediante il metodo dell'ammortamento c.d. alla francese.
Invero, come di recente chiarito dalla S.C., il regime di calcolo composto degli interessi non determina anatocismo agli effetti dell'art. 1283
c.c.
Quest'ultimo, infatti, ricorre soltanto ove interessi già scaduti concorrano a determinare la base di calcolo di quelli in seguito divenuti via via esigibili.
Ciò, nel caso di specie, non è, poiché l'ammortamento alla francese in regime composto determina soltanto che la quota d'interessi di ciascuna rata sia conteggiata sulla parte di capitale non ancora restituita.
In tal modo, non si determina la capitalizzazione di interessi già
scaduti, ma si perviene alla quantificazione di quelli di volta in volta
Pagina 8 di 11 esigibili, secondo un criterio che, per quanto sfavorevole, rispetto alla capitalizzazione semplice, agli interessi del mutuatario, non si pone in contrasto con la disciplina di legge.
Come chiaramente affermato dal giudice di legittimità, infatti “gli
interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate
e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che
si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi
disciplinata dall'art. 1283 cod. civ” (cfr. Cass., Sez. I, n. 13144/23,
richiamata in Cass., S.U., n. 15130/24);“è, perciò, anche solo astrattamente
inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi
ulteriori interessi” (v. Cass., S.U., n. 15130 cit.).
D'altronde, il regime dell'ammortamento è stato esplicitamente descritto nelle condizioni contrattuali (v. art. 1 dell'atto di ristrutturazione) o,
comunque, discende per ineludibile necessità matematica dalla struttura stessa del piano di rimborso del capitale, allegato all'originario contratto di mutuo.
Ciò consente di superare anche il profilo, invero non esplicitamente dedotto dall'opponente, dell'eventuale indeterminatezza del contratto per omessa indicazione, nelle condizioni negoziali, del regime di capitalizzazione degli interessi, essendo questo l'inevitabile conseguenza matematica del modo nel quale il piano di ammortamento è stato congegnato
(v. il principio, enunciato per il caso di mutuo a tasso fisso ma fondato su presupposti rinvenibili anche nella presente fattispecie, contenuto in Cass.,
S.U., n. 15130 cit.).
Pagina 9 di 11 2.3.3. Quanto agli ulteriori profili di doglianza rappresentati dall'opponente, è in questa sede sufficiente ribadire quanto già esplicitato nella citata ordinanza ex art. 615, c. I, secondo periodo, c.p.c.
In particolare, l'allegato A all'atto di erogazione contiene,
contrariamente a quanto dedotto, specifica indicazione del TAEG;
quanto,
invece, all'usura, il superamento della soglia vigente alla data di stipulazione del mutuo è stato ottenuto nella CTP dell'opponente considerando nel
T.A.E.G. anche la penale per estinzione anticipata, la quale, tuttavia,
escludendo, per sua natura, la concorrente dazione di interessi, non sembra potersi considerare un costo valutabile a tali fini.
Conforta tale convincimento anche la giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale la penale per anticipata risoluzione del contratto,
costituendo il corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario,
non rappresenta un costo connesso all'erogazione del credito e non può
essere sommata agli interessi per stabilire l'entità del tasso effettivo globale
(v. Cass., Sez. III, n. 7352/22)
3. La statuizione sulle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1
nei confronti di , in
[...] Controparte_1
persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta il primo e il secondo motivo di opposizione;
2. rigetta il terzo motivo di opposizione, limitatamente alla domanda di nullità del contratto per applicazione dell'interesse
Pagina 10 di 11 composto, per pattuizione di un interesse usurario e per mancata indicazione dell'ISC;
3. dispone la prosecuzione del giudizio, per le restanti questioni controverse, come da separata ordinanza;
4. rimette la statuizione sulle spese alla decisione definitiva.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11/09/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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