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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2024, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado d'appello, iscritto al n.r.g. 3339/2019, fissato per la precisazione delle conclusioni all'odierna udienza collegiale del 23. 1.2024, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
6.12.2023, vertente tra:
1 Parte_1
in persona del
[...]
Ministro in carica rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura dello
Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12
Appellante nei confronti di
Controparte_1
p.iva
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante Arch.
, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Santo
Crucitti, c.f. , fax C.F._1
n.0965/811021, p.e.c.
per Email_1
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonino Spinoso in Roma Via
Giuseppe Ferrari n. 35
Appellata
2 Oggetto;
appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 5118/2019 pubblicata il
7.3.2019.
Conclusioni:
l'appellante: riportandosi ai propri scritti difensivi;
l'appellata: “ Voglia l'ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, rigettare in toto la proposta impugnazione infondata in fatto ed in diritto, con la conferma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5118/2019 e con la condanna dell'appellante in persona del Parte_1
Ministro pro-tempore al pagamento delle spese ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Ragioni di fatto e di diritto della Decisione
1.Con la citazione notificata il 6.5.2019, il
Parte_1
concludendo per l' annullamento della sentenza impugnata e, per l'effetto, per l'annullamento e/o la
3 dichiarazione di nullità e/o inefficacia ovvero per la revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza n. 5118/2019 pubblicata dal
Tribunale di Roma il 7.3.2019.
Con questa sentenza il primo Giudice ha respinto l'opposizione proposta dal Parte_1
odierno appellante in contraddittorio con l'odierna appellata,
[...]
al decreto Controparte_3
ingiuntivo di pagamento n. 24240/16 emesso dal Tribunale di Roma.
Con questo decreto si era ingiunto al il pagamento della somma di € Parte_1
29.142,39 oltre interessi come da domanda e spese processuali, a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto concluso in data
2.10.2006 n.32775 tra il Controparte_4
e l'
[...] Controparte_5
[...] Controparte_6
cui era
[...] Controparte_7
succeduta Controparte_3
[...]
4 L'appalto aveva avuto ad oggetto i lavori di ristrutturazione della rete di distribuzione idrica della città di , II^ fase Controparte_4
- lavori di completamento.
Il Sindaco, secondo la prospettazione della società creditrice, condivisa dal primo
Giudice, aveva agito quale funzionario delegato del Parte_1
ex l. n. 246/1989.
[...]
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado perché avrebbe erroneamente ritenuto la competenza territor iale del
Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 25 c.p.c., valutando unicamente il disposto del D.L. n.
166 del 1989 – come convertito - e non anche la legge n. 559 del 1993; soprattutto, non aveva valutato che a seguito della delega ministeriale, il Sindaco di Controparte_4
era divenuto delegato del pagamento, per il quale affluivano fondi in contabilità speciale presso l' di Organizzazione_1 [...]
. CP_4
5 Ha altresì censurato la sentenza di primo grado perché erroneamente aveva ritenuto il legittimato passivamente, mentre Parte_1
l'Amministrazione aveva solo il potere di erogare il finanziamento, mentre il contratto era stato concluso dal Sindaco del Pt_2
, al quale erano destinate le opere
[...]
appaltate.
L'appellata si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
E' stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, la quale con il decreto di questa Corte del 6.12.2023 è
stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. Il primo motivo di appello, ad avviso di questa Corte, è infondato.
Come ritenuto dalla sentenza impugnata, cui questa Corte ritiene di aderire, l'appalto avente ad oggetto il risanamento e la
6 ristrutturazione della rete idrica della città di che costituisce la fonte Controparte_4
della pretesa creditoria dell'odierna appellata, trae origine dal D.L. 8 maggio
1989, n. 166, denominato ” Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di
, convertito nella l. n. 246 Controparte_4
del 1989.
Esso, (art 1) dispone che il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Controparte_4
hanno “preminente interesse nazionale” e che i relativi interventi sono di “pubblica utilità, urgenti ed indifferibili”, in essi compresi ( art. 2) “ la riqualificazione delle reti idriche e fognaria”, tanto che il risanamento e la ristrutturazione operati dalla odierna appellata sono stati realizzati con il Fondo autonomo, avente contabilità speciale all'interno della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, come previsto nel medesimo D.L.
Per la tempestiva realizzazione degli interventi diretti al risanamento disciplinato nel predetto D.L. il Sindaco della CP_8
7 era autorizzato ad eseguire Controparte_4
le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi, da prelevare dal fondo di cui all'art. 1, con la procedura di cui al l'art.2 del medesimo decreto.
Il Sindaco quindi, ha rivestito nella specie la qualità di funzionario delegato dell' , Organizzazione_2
come si trae da una pluralità di indici rivelatori, a partire dall'impegno dell'Amministrazione centrale a svolgere tali interventi, sino alla previsione del IV comma del citato articolo.
In base ad esso, in caso di inerzia, sarebbe avvenuta l'automatica sostituzione dell'Autorità centrale per gli interventi che venivano ritenuti necessari: art. 2 IV comma.
Conforta tale conclusione l'articolo 5, comma 3 del citato D.L, il quale ha previsto che le “ le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al
8 comma 1 ….. affluiscono su una apposita contabilita' speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25novembre 1971, n. 1041 ed intestata alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministro per i problemi delle aree urbane : particolari e straordinarie esigenze della città di . Gli ordinativi di Controparte_4
pagamento sono emessi a firma dei Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti della disponib ilità di cui all'articolo 2 comma 1, dal sindaco del
”. Controparte_4
Pertanto, l'individuazione del foro erariale è proprio presso il Tribunale di Roma.
In senso contrario non può essere utilmente richiamata la legge n. 559 del 1993, come invece può leggersi in appello.
La sopravvenuta soppressione delle gestioni
“fuori bilancio” nell'ambito delle
Amministrazioni dello Stato, secondo il
9 titolo di quest'ultima legge, come dedotto dalla stessa appellante, non ha comportato alcuno spostamento del soggetto e del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione: la legge da ultimo citata le ha invero ricondotte negli ordinari bilanci statali, dapprima su capitoli della Presidenza del Consiglio, ed in seguito su capitoli del Organizzazione_3
poi Parte_1
[...]
Quindi, nuovamente la competenza territoriale andava individuata presso il
Tribunale di Roma.
L'appellante ha sul punto aggiunto:”
l'Amministrazione centrale riteneva di delegare le funzioni di “ordinatore secondario di spesa”, procedendo alla nomina di un funzionario delegato, per
l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 56 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, nonché dagli articoli da 283 a 287 e da 325 a 351 del R.D.
23.5.1924, n. 827. A tal fine, il Si ndaco di
riceveva la nomina di Controparte_4
10 funzionario delegato ai sensi dell'art. 9 del
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (che aveva sostituito l'art. 56 del R.D. 18.11.1923, n.
2440). A seguito della nomina del
Funzionario Delegato, veniva aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di
una contabilità speciale Controparte_4
sulla quale confluivano tutti gli ordini di accreditamento emessi a favore del
“Funzionario delegato per i compiti di cui all'articolo 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.
367”, necessari per procedere ai pagamenti conseguenti all'attuazione degli interventi.
Risulta, pertanto, che l'ufficio deputato all'effettuazione dei pagamenti in favore dell'odierna appellata, alla luce dell'assetto contabile delineatosi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 559/1993, sia la Tesoreria dello Stato di , CP_4 CP_4
e non l'Ufficio di Tesoreria di Roma, come sostenuto nella sentenza impugnata.
Ritiene la Corte decisivo rilevare – così come osservato dal primo Giudice – che deve
11 tenersi conto altresì della disciplina per i pagamenti di somme di denaro alla luce del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 –
Codice dell'amministrazione digitale e la
Circolare n.30 del 16.11.2015 del
[...]
, Organizzazione_4 [...]
, relativa Organizzazione_5
alla dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale, che con effetti dal
01.01.2016.
In base ad essa, ai fini dell'individuazione del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione, nel caso di specie non vi è più alcun diretto collegamento con l' Org_1
nulla di Controparte_9
diverso avendo l'appellante dedotto sul punto.
3.E' infondato anche il secondo motivo.
Sebbene il contratto di appalto sia stato concluso tra il Sindaco di e Controparte_4
l'appaltatrice – cui è succeduta l'odierna appellata – da plurimi indici rivelatori emerge che il Sindaco abbia agito quale
12 funzionario delegato del odierno Parte_1
appellante, ai sensi della l. n. 246 del 1989 e che abbia espressamente indic ato tale qualità all'interno dell'articolato contrattuale: in primo luogo, nello stesso contratto di appalto è espressamente indicato che il
Sindaco di opera quale Controparte_4
funzionario delegato ex r.d. 1923/2440 per le opere di cui alla legge n. 246 del 1989 ( punto c) delle premesse). A tal proposito, è opportuno rilevare che il richiamo all'art. 56 sgg. R.D. 1923/2440 deve ritenersi ultroneo poiché al tempo della conclusione del contratto – ottobre 2006 – l'art. 56 era abrogato dal 1.11.1995 in virtù del D.P.R.
1994/367 ( salvo un comma, non decisivo ai fini del decidere); gli artt. 57 sgg. del medesimo R.D. prevedono le delega alle spese ivi disciplinate, quindi l'esercizio da parte del funzionario delegato di un potere che spetta al delegante;
nel contratto è espressamente indicato che il corrispettivo sarebbe stato pagato dal
13 Sindaco nella predetta qualità, grazie al finanziamento statale disciplinato dalla predetta legge e che in nessun caso potevano essere utilizzati fondi comunali ( art. 3).
L'inquadramento generale della posizione di delegante, propria del odierno Parte_1
appellante, in virtù della l. 246/1989, è stato già svolto in occasione dell'esame del primo motivo, sottolineandosi in particolare la previsione statuale degli intervent i, il finanziamento a carico dell'Amministrazione con fondi pubblici non comunali, il rilevante potere di ingerenza del nella Parte_1
gestione delle singole opere da realizzarsi, compreso quello di sostituzione nel caso di inerzia dei delegati.
Dal punto di vista del conferimento di poteri autoritativi in base alla legge, si è trattato quindi di delega intersoggettiva, nella quale
è invero conservato il potere del delegante di agire in ordine all'oggetto della delega.
Ad essa, inoltre, si è affiancato il potere rappresentativo in base al diritto privato, per
14 tutti gli atti nascenti dal contratto e riconducibili ad esercizio di poteri non autoritativi, ma solo negoziali.
Per quanto attiene al mero pagamento del corrispettivo, completati tutti i dovuti impegni di spesa, ritiene pertanto questa
Corte che il abbia legittimazione Parte_1
passiva concorrente con quella del Sindaco, nella sua qualità di rappresentato “diretto”, derivato dalla spendita del potere di rappresentanza.
Ne deriva che il potere di disporre i pagamenti, delegato al Sindaco, spetta all'evidenza anche al delegante, al Parte_1
quale pertanto, come nella specie,
l'appaltatrice aveva il diritto di rivolgersi.
In senso analogo si è pronunciato – ex art. 640 c.p.c. – il Tribunale di Reggio Calabria con il decreto n. 913/2016 del 17.6.2016.
Con tale decreto il predetto Giudice ha respinto il ricorso per decreto ingiuntivo richiesto dalla odierna appellata nei confronti del Sindaco, per il medesimo titolo ed il
15 medesimo importo oggetto del presente giudizio, ritenendo la legittimazione passiva del . Parte_1
L'appellante ha espressamente richiamato alcune pronunce di legittimità favorevoli alla tesi dell'Amministrazione: Cass.civ. del
13/10/2014 n. 21583; Cass. Civ. del
07/10/2014, n. 21113; Cass. del 19/10/2016
n. 21186.
Ritiene la Corte che tali richiami non siano conferenti.
Nella prima e nella seconda pronuncia, in tema di espropriazione per pubblica utilità, si
è osservato che le disposizioni della l.
246/1989 non contemplavano la del ega espressa al Sindaco, viceversa espressamente citata nel contratto che ci occupa;
la terza è adesiva al medesimo orientamento, senza aggiungere peculiari osservazioni su un punto decisivo invece della presente controversia e cioè l'avvenuta delega espressa dal al Sindaco del Parte_1
Comune . Pt_2
16 La disciplina dell'esproprio, cioè, è differente da quella dei contratti: nel caso di specie il contratto di appalto contiene l'espressa menzione non solo della qualità del Sindaco di funzionario delegato de l
, da interpretarsi come detto riferita Parte_1
sia ai poteri autoritativi che a quelli di diritto privato nascenti dal contratto;
ma anche, espressamente, dell'estraneità del patrimonio comunale rispetto all'obbligazione di pagamento: nell'articolo 3 III comma del contratto – come detto - essa è pattuita espressamente, in ragione del finanziamento statale richiamato in altra parte del contratto.
A differenza quindi delle fattispecie esaminate dalla giurisprudenza di legittimità, su richiamate, i rapporti tra il ed il Parte_1
Sindaco quale funzionario delegato non sono solo interni, ma sono espressamente menzionati nel titolo fonte dell'obbligazione.
Ne deriva che la creditrice aveva titolo per rivolgersi anche al delegante per il
17 pagamento del saldo, incontestato quanto all'ammontare ed alla sua esigibilità.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'odierna appellata, liquidate come in dispositivo.
Esse vanno distratte in favore dell'Avv.
Santo Crucitti il quale se ne è dichiarato anticipatario.
Non si fa luogo all'applicazione dell'art. 13 comma I quater T.U.S.G. in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale: così Cass. del
2016 n. 1778.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto dal
Parte_1
in persona del Ministro in carica
[...]
nei confronti della
[...]
[...]
[...] in persona del Controparte_10
legale rappresentante: respinge l'appello; conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in euro 6.000 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato Santo Crucitti, anticipatario .
Roma, 23.1.2024.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado d'appello, iscritto al n.r.g. 3339/2019, fissato per la precisazione delle conclusioni all'odierna udienza collegiale del 23. 1.2024, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
6.12.2023, vertente tra:
1 Parte_1
in persona del
[...]
Ministro in carica rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura dello
Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12
Appellante nei confronti di
Controparte_1
p.iva
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante Arch.
, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Santo
Crucitti, c.f. , fax C.F._1
n.0965/811021, p.e.c.
per Email_1
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonino Spinoso in Roma Via
Giuseppe Ferrari n. 35
Appellata
2 Oggetto;
appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 5118/2019 pubblicata il
7.3.2019.
Conclusioni:
l'appellante: riportandosi ai propri scritti difensivi;
l'appellata: “ Voglia l'ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, rigettare in toto la proposta impugnazione infondata in fatto ed in diritto, con la conferma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5118/2019 e con la condanna dell'appellante in persona del Parte_1
Ministro pro-tempore al pagamento delle spese ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Ragioni di fatto e di diritto della Decisione
1.Con la citazione notificata il 6.5.2019, il
Parte_1
concludendo per l' annullamento della sentenza impugnata e, per l'effetto, per l'annullamento e/o la
3 dichiarazione di nullità e/o inefficacia ovvero per la revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza n. 5118/2019 pubblicata dal
Tribunale di Roma il 7.3.2019.
Con questa sentenza il primo Giudice ha respinto l'opposizione proposta dal Parte_1
odierno appellante in contraddittorio con l'odierna appellata,
[...]
al decreto Controparte_3
ingiuntivo di pagamento n. 24240/16 emesso dal Tribunale di Roma.
Con questo decreto si era ingiunto al il pagamento della somma di € Parte_1
29.142,39 oltre interessi come da domanda e spese processuali, a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto concluso in data
2.10.2006 n.32775 tra il Controparte_4
e l'
[...] Controparte_5
[...] Controparte_6
cui era
[...] Controparte_7
succeduta Controparte_3
[...]
4 L'appalto aveva avuto ad oggetto i lavori di ristrutturazione della rete di distribuzione idrica della città di , II^ fase Controparte_4
- lavori di completamento.
Il Sindaco, secondo la prospettazione della società creditrice, condivisa dal primo
Giudice, aveva agito quale funzionario delegato del Parte_1
ex l. n. 246/1989.
[...]
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado perché avrebbe erroneamente ritenuto la competenza territor iale del
Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 25 c.p.c., valutando unicamente il disposto del D.L. n.
166 del 1989 – come convertito - e non anche la legge n. 559 del 1993; soprattutto, non aveva valutato che a seguito della delega ministeriale, il Sindaco di Controparte_4
era divenuto delegato del pagamento, per il quale affluivano fondi in contabilità speciale presso l' di Organizzazione_1 [...]
. CP_4
5 Ha altresì censurato la sentenza di primo grado perché erroneamente aveva ritenuto il legittimato passivamente, mentre Parte_1
l'Amministrazione aveva solo il potere di erogare il finanziamento, mentre il contratto era stato concluso dal Sindaco del Pt_2
, al quale erano destinate le opere
[...]
appaltate.
L'appellata si è costituita contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
E' stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, la quale con il decreto di questa Corte del 6.12.2023 è
stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. Il primo motivo di appello, ad avviso di questa Corte, è infondato.
Come ritenuto dalla sentenza impugnata, cui questa Corte ritiene di aderire, l'appalto avente ad oggetto il risanamento e la
6 ristrutturazione della rete idrica della città di che costituisce la fonte Controparte_4
della pretesa creditoria dell'odierna appellata, trae origine dal D.L. 8 maggio
1989, n. 166, denominato ” Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di
, convertito nella l. n. 246 Controparte_4
del 1989.
Esso, (art 1) dispone che il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Controparte_4
hanno “preminente interesse nazionale” e che i relativi interventi sono di “pubblica utilità, urgenti ed indifferibili”, in essi compresi ( art. 2) “ la riqualificazione delle reti idriche e fognaria”, tanto che il risanamento e la ristrutturazione operati dalla odierna appellata sono stati realizzati con il Fondo autonomo, avente contabilità speciale all'interno della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, come previsto nel medesimo D.L.
Per la tempestiva realizzazione degli interventi diretti al risanamento disciplinato nel predetto D.L. il Sindaco della CP_8
7 era autorizzato ad eseguire Controparte_4
le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi, da prelevare dal fondo di cui all'art. 1, con la procedura di cui al l'art.2 del medesimo decreto.
Il Sindaco quindi, ha rivestito nella specie la qualità di funzionario delegato dell' , Organizzazione_2
come si trae da una pluralità di indici rivelatori, a partire dall'impegno dell'Amministrazione centrale a svolgere tali interventi, sino alla previsione del IV comma del citato articolo.
In base ad esso, in caso di inerzia, sarebbe avvenuta l'automatica sostituzione dell'Autorità centrale per gli interventi che venivano ritenuti necessari: art. 2 IV comma.
Conforta tale conclusione l'articolo 5, comma 3 del citato D.L, il quale ha previsto che le “ le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al
8 comma 1 ….. affluiscono su una apposita contabilita' speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25novembre 1971, n. 1041 ed intestata alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministro per i problemi delle aree urbane : particolari e straordinarie esigenze della città di . Gli ordinativi di Controparte_4
pagamento sono emessi a firma dei Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti della disponib ilità di cui all'articolo 2 comma 1, dal sindaco del
”. Controparte_4
Pertanto, l'individuazione del foro erariale è proprio presso il Tribunale di Roma.
In senso contrario non può essere utilmente richiamata la legge n. 559 del 1993, come invece può leggersi in appello.
La sopravvenuta soppressione delle gestioni
“fuori bilancio” nell'ambito delle
Amministrazioni dello Stato, secondo il
9 titolo di quest'ultima legge, come dedotto dalla stessa appellante, non ha comportato alcuno spostamento del soggetto e del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione: la legge da ultimo citata le ha invero ricondotte negli ordinari bilanci statali, dapprima su capitoli della Presidenza del Consiglio, ed in seguito su capitoli del Organizzazione_3
poi Parte_1
[...]
Quindi, nuovamente la competenza territoriale andava individuata presso il
Tribunale di Roma.
L'appellante ha sul punto aggiunto:”
l'Amministrazione centrale riteneva di delegare le funzioni di “ordinatore secondario di spesa”, procedendo alla nomina di un funzionario delegato, per
l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 56 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, nonché dagli articoli da 283 a 287 e da 325 a 351 del R.D.
23.5.1924, n. 827. A tal fine, il Si ndaco di
riceveva la nomina di Controparte_4
10 funzionario delegato ai sensi dell'art. 9 del
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (che aveva sostituito l'art. 56 del R.D. 18.11.1923, n.
2440). A seguito della nomina del
Funzionario Delegato, veniva aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di
una contabilità speciale Controparte_4
sulla quale confluivano tutti gli ordini di accreditamento emessi a favore del
“Funzionario delegato per i compiti di cui all'articolo 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.
367”, necessari per procedere ai pagamenti conseguenti all'attuazione degli interventi.
Risulta, pertanto, che l'ufficio deputato all'effettuazione dei pagamenti in favore dell'odierna appellata, alla luce dell'assetto contabile delineatosi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 559/1993, sia la Tesoreria dello Stato di , CP_4 CP_4
e non l'Ufficio di Tesoreria di Roma, come sostenuto nella sentenza impugnata.
Ritiene la Corte decisivo rilevare – così come osservato dal primo Giudice – che deve
11 tenersi conto altresì della disciplina per i pagamenti di somme di denaro alla luce del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 –
Codice dell'amministrazione digitale e la
Circolare n.30 del 16.11.2015 del
[...]
, Organizzazione_4 [...]
, relativa Organizzazione_5
alla dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale, che con effetti dal
01.01.2016.
In base ad essa, ai fini dell'individuazione del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione, nel caso di specie non vi è più alcun diretto collegamento con l' Org_1
nulla di Controparte_9
diverso avendo l'appellante dedotto sul punto.
3.E' infondato anche il secondo motivo.
Sebbene il contratto di appalto sia stato concluso tra il Sindaco di e Controparte_4
l'appaltatrice – cui è succeduta l'odierna appellata – da plurimi indici rivelatori emerge che il Sindaco abbia agito quale
12 funzionario delegato del odierno Parte_1
appellante, ai sensi della l. n. 246 del 1989 e che abbia espressamente indic ato tale qualità all'interno dell'articolato contrattuale: in primo luogo, nello stesso contratto di appalto è espressamente indicato che il
Sindaco di opera quale Controparte_4
funzionario delegato ex r.d. 1923/2440 per le opere di cui alla legge n. 246 del 1989 ( punto c) delle premesse). A tal proposito, è opportuno rilevare che il richiamo all'art. 56 sgg. R.D. 1923/2440 deve ritenersi ultroneo poiché al tempo della conclusione del contratto – ottobre 2006 – l'art. 56 era abrogato dal 1.11.1995 in virtù del D.P.R.
1994/367 ( salvo un comma, non decisivo ai fini del decidere); gli artt. 57 sgg. del medesimo R.D. prevedono le delega alle spese ivi disciplinate, quindi l'esercizio da parte del funzionario delegato di un potere che spetta al delegante;
nel contratto è espressamente indicato che il corrispettivo sarebbe stato pagato dal
13 Sindaco nella predetta qualità, grazie al finanziamento statale disciplinato dalla predetta legge e che in nessun caso potevano essere utilizzati fondi comunali ( art. 3).
L'inquadramento generale della posizione di delegante, propria del odierno Parte_1
appellante, in virtù della l. 246/1989, è stato già svolto in occasione dell'esame del primo motivo, sottolineandosi in particolare la previsione statuale degli intervent i, il finanziamento a carico dell'Amministrazione con fondi pubblici non comunali, il rilevante potere di ingerenza del nella Parte_1
gestione delle singole opere da realizzarsi, compreso quello di sostituzione nel caso di inerzia dei delegati.
Dal punto di vista del conferimento di poteri autoritativi in base alla legge, si è trattato quindi di delega intersoggettiva, nella quale
è invero conservato il potere del delegante di agire in ordine all'oggetto della delega.
Ad essa, inoltre, si è affiancato il potere rappresentativo in base al diritto privato, per
14 tutti gli atti nascenti dal contratto e riconducibili ad esercizio di poteri non autoritativi, ma solo negoziali.
Per quanto attiene al mero pagamento del corrispettivo, completati tutti i dovuti impegni di spesa, ritiene pertanto questa
Corte che il abbia legittimazione Parte_1
passiva concorrente con quella del Sindaco, nella sua qualità di rappresentato “diretto”, derivato dalla spendita del potere di rappresentanza.
Ne deriva che il potere di disporre i pagamenti, delegato al Sindaco, spetta all'evidenza anche al delegante, al Parte_1
quale pertanto, come nella specie,
l'appaltatrice aveva il diritto di rivolgersi.
In senso analogo si è pronunciato – ex art. 640 c.p.c. – il Tribunale di Reggio Calabria con il decreto n. 913/2016 del 17.6.2016.
Con tale decreto il predetto Giudice ha respinto il ricorso per decreto ingiuntivo richiesto dalla odierna appellata nei confronti del Sindaco, per il medesimo titolo ed il
15 medesimo importo oggetto del presente giudizio, ritenendo la legittimazione passiva del . Parte_1
L'appellante ha espressamente richiamato alcune pronunce di legittimità favorevoli alla tesi dell'Amministrazione: Cass.civ. del
13/10/2014 n. 21583; Cass. Civ. del
07/10/2014, n. 21113; Cass. del 19/10/2016
n. 21186.
Ritiene la Corte che tali richiami non siano conferenti.
Nella prima e nella seconda pronuncia, in tema di espropriazione per pubblica utilità, si
è osservato che le disposizioni della l.
246/1989 non contemplavano la del ega espressa al Sindaco, viceversa espressamente citata nel contratto che ci occupa;
la terza è adesiva al medesimo orientamento, senza aggiungere peculiari osservazioni su un punto decisivo invece della presente controversia e cioè l'avvenuta delega espressa dal al Sindaco del Parte_1
Comune . Pt_2
16 La disciplina dell'esproprio, cioè, è differente da quella dei contratti: nel caso di specie il contratto di appalto contiene l'espressa menzione non solo della qualità del Sindaco di funzionario delegato de l
, da interpretarsi come detto riferita Parte_1
sia ai poteri autoritativi che a quelli di diritto privato nascenti dal contratto;
ma anche, espressamente, dell'estraneità del patrimonio comunale rispetto all'obbligazione di pagamento: nell'articolo 3 III comma del contratto – come detto - essa è pattuita espressamente, in ragione del finanziamento statale richiamato in altra parte del contratto.
A differenza quindi delle fattispecie esaminate dalla giurisprudenza di legittimità, su richiamate, i rapporti tra il ed il Parte_1
Sindaco quale funzionario delegato non sono solo interni, ma sono espressamente menzionati nel titolo fonte dell'obbligazione.
Ne deriva che la creditrice aveva titolo per rivolgersi anche al delegante per il
17 pagamento del saldo, incontestato quanto all'ammontare ed alla sua esigibilità.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'odierna appellata, liquidate come in dispositivo.
Esse vanno distratte in favore dell'Avv.
Santo Crucitti il quale se ne è dichiarato anticipatario.
Non si fa luogo all'applicazione dell'art. 13 comma I quater T.U.S.G. in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale: così Cass. del
2016 n. 1778.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto dal
Parte_1
in persona del Ministro in carica
[...]
nei confronti della
[...]
[...]
[...] in persona del Controparte_10
legale rappresentante: respinge l'appello; conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in euro 6.000 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato Santo Crucitti, anticipatario .
Roma, 23.1.2024.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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