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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6182 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13418/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13418/2023 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
NA AC, C.F. , elettivamente domiciliato in via Canfora n. C.F._2
135, Catania;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, procuratrice di rappresentata e difesa da Controparte_2 Controparte_3
nella persona dell'AVV. PETRA BASSANI, C.F. ed
[...] C.F._3 elettivamente domiciliata in via Ostiense 131/L, Roma;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – notificazione.
All'udienza del 10.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, ed il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2884/2023, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di Controparte_1 con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 20.517,61, oltre interessi e spese della procedura.
Il titolo posto alla base dell'ingiunzione è il contratto concluso il 29.05.2015 tra Parte_1
e avente a oggetto un finanziamento per l'importo di euro 16.636,40, da
[...] Controparte_4 restituire mediante il pagamento di n. 84 rate dell'importo di euro 256,00 ciascuna.
L'opponente ha eccepito in via preliminare la tardività della notifica del decreto ingiuntivo emesso in data 18.07.2023 e notificato il 31.10.2023, oltre il termine di quaranta giorni, e, nel merito, ha eccepito la carenza di adeguata documentazione, poiché la lista movimenti prodotta nella fase monitoria dall'opposta sarebbe insufficiente a fornire una quantificazione certa del diritto di credito azionato.
Parte opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2884/23 D.I.-8154/23 RG, emesso dal Tribunale di Catania il 18/07/2023, notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c; nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi tutti esposti in narrativa, per essere infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando fondata la presente opposizione”. si è costituita in giudizio e ha premesso che ha ceduto il Controparte_1 Controparte_4 credito controverso a la quale le ha conferito procura speciale per la riscossione dei Controparte_2 crediti e l'esercizio di tutte le attività connesse. La società opposta ha negato la tardività della notifica del decreto ingiuntivo esponendo che la prima notifica è stata tentata in data 21.09.2023, ma, non essendo andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, è stata rinnovata in data
27.10.2023, in quanto la cartolina attestante l'impossibilità della notifica è stata consegnata al mittente solo in data 17.10.2025 (producendo al riguardo documentazione estratta dal sito di Poste italiane); ha inoltre rilevato che, in caso di tardività della notifica del decreto ingiuntivo, laddove venga proposta opposizione (introducendosi così in ordinario giudizio di cognizione), il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa. Nel merito, rilevata la mancata contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale oggetto di giudizio, l'opposta ha evidenziato di aver prodotto l'estratto conto dall'apertura alla chiusura del rapporto in questione, certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., da cui poter desumere la data della decadenza del beneficio del termine e la contabilizzazione dei bonifici ricevuti dalla creditrice, degli addebiti diretti, delle cambiali onorate e di quelle rimaste insolute.
Ritenuto, dunque, il credito azionato certo liquido ed esigibile, ha così Controparte_1 concluso:
“In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo n. 2884/2023, R.G. n. 8154/2023 emesso il 19/07/2023 dal Tribunale di Catania, in persona del Presidente Dott. Sciacca non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Nel merito in via principale: rigettare l'avversa opposizione per tutte le ragioni indicate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte ovvero comunque accertare e dichiarare che quale procuratrice di è creditrice nei Controparte_1 Controparte_2 confronti dell'opponente della somma di € 20.517,61 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o di quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, e per l'effetto, condannare il Sig. a pagare alla in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore il predetto importo oltre alle spese legali liquidate nella fase monitoria
e nel presente giudizio;
- Nel merito in via subordinata: condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Pt_1 risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, con la memoria integrativa di cui all'art. 171ter n. 1 c.p.c. ha prodotto il contratto di cessione e Controparte_1 le comunicazioni della cessione al debitore (mancanti delle cartoline che provino l'effettiva ricezione delle stesse); con la memoria integrativa di cui all'art. 171ter n. 2 c.p.c. l'opponente ha contestato la legittimazione attiva dell'opposta, ritenendo insufficiente la documentazione da questa prodotta e, in particolare, la prova della comunicazione dell'avvenuta cessione.
Con ordinanza del 06.06.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata rigettata la richiesta ammissione di di c.t.u. formulata da parte opponente.
2. La notifica del decreto ingiuntivo
Così ricostruiti domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione è da rigettare per i seguenti motivi.
, in via preliminare, ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, ma tale eccezione deve ritenersi infondata.
Va infatti applicato il principio generale della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario degli atti processuali, che trova la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per quella parte sottratta alla sua disponibilità (Corte cost., n. 477/2002). Tale principio incontra un limite nell'obbligo del notificante di attivarsi tempestivamente: “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e
l'onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In siffatta evenienza, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione – attesa la unitarietà del procedimento notificatorio – avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Cass. S.U. 17352/2009; Cass.
586/2010; 6846/2010; 9046/2010; 21154/2010;26518/2011; 18074/2012; 20830/2013;
24641/2014)” (in questi termini, Cass. civ., Sez. I, 16.11.2015 n. 23399; si vedano anche Cass. civ., nn. 17577/2020, 20700/2018 e 17864/2017).
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 18.07.2023, il primo tentativo di notifica è stato effettuato mediante raccomandata con avviso di ricevimento il 21.09.2023, ma non è andato a buon fine perché alla data del 27.09.2023 il destinatario è risultato irreperibile (si veda la cartolina prodotta dall'opposta in allegato al ricorso). A prescindere dalla circostanza per cui la cartolina attestante l'irreperibilità sia effettivamente pervenuta nelle mani della mittente in data
17.10.2023 come dalla stessa affermato (circostanza, comunque, non provata, atteso che, come rilevato dall'opponente, il doc. 3 allegato alla comparsa di risposta non riguarda la spedizione di cui trattasi), è tempestivo il secondo tentativo di notifica effettuato in data 27.10.2023 a mezzo ufficiale giudiziario (l'atto risulta consegnato in data 31.10.2023), ritenuto il lasso di tempo intercorso tra l'avvio del procedimento notificatorio e la ripresa di esso “ragionevolmente contenuto tenuti presenti
i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (Cass. civ., Sez. II, 26.09.2018,
n. 23007).
Va inoltre considerato che – anche qualora la notifica fosse stata tardiva – secondo un principio consolidato, la conseguente dichiarazione di inefficacia del provvedimento travolgerebbe sì
l'intimazione di pagamento, ma il ricorso per ingiunzione varrebbe comunque come domanda giudiziale;
dunque, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia, il Giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ., Sez. VI, n.
27062/2021; Sez. III, n. 3908/2016; Sez. II, n. 951/2013).
Per i superiori motivi, l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
3. La legittimazione attiva di Link finanziaria s.r.l.
In merito alla legittimazione attiva di Link finanziaria s.r.l appare necessario precisare quanto segue.
Il credito di cui trattasi nasce dal contratto concluso da con RE NK ed Parte_1 è stato successivamente ceduto a che ne è divenuta titolare all'esito di una Controparte_2 cessione in blocco della quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art. 1264 c.c.
La società opposta ha prodotto copia del contratto di cessione intervenuto tra la cedente
(originaria società che ha concluso il contratto di finanziamento) e la cessionaria Controparte_4
fornendo così prova sufficiente della titolarità del credito in capo a quest'ultima, Controparte_2 dal momento che il credito controverso rientra, per le sue caratteristiche, tra quelli oggetto di cessione in blocco. Con riferimento al contratto prodotto dall'opposta si osserva che i documenti in lingua straniera possono essere conosciuti dall'autorità giudiziaria italiana, potendo il giudice
“ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza, come nel caso di specie, in cui i testi risultano di facile comprensibilità (Cass. Civ., sez. III, n.
10125/2015; sez. III, n. 6093/2013; sez. VI, n. 4416/2011; sez. III, n. 19756/2005)” (così, tra le pronunce più recenti, da Corte appello Palermo, Sez. II, 20.03.2024, n. 474).
Nella fase monitoria ha, altresì, prodotto copia della procura con la quale Controparte_1
l'ha nominata procuratore speciale affinché potesse, tra le altre attività, riscuotere i Controparte_2 crediti dei quali la mandante sia titolare e costituirsi e spiegare le opportune difese nei giudizi ordinari a cognizione piena e sommaria, nei giudizi cautelari, nei procedimenti monitori, nelle procedure esecutive o concorsuali, anche nominando gli avvocati quando necessari.
Di conseguenza, sussiste la legittimazione della società opposta.
Con la memoria integrativa di cui all'art. 171ter n. 2 c.p.c. – quindi tardivamente rispetto al maturare delle preclusioni assertive – l'opponente ha contestato l'assenza di prova in ordine alla comunicazione al debitore ceduto dell'avventa cessione;
al riguardo si rileva, comunque che, come ricordato, per la cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264 c.c. (ex multis,
Cass. civ., Sez. VI, 29.09.2020, n. 20495), indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto e anche nel caso in cui sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c. (posto, peraltro, che la notificazione della cessione costituisce atto a forma libera, che può essere eseguita anche mediante lo stesso ricorso monitorio); nel caso di specie, l'obbligo di comunicazione generale è stato comunque assolto, come emerge dalla copia della Gazzetta
Ufficiale, Parte seconda, n. 150 del 18.12.2021, prodotta dall'opponente in allegato al ricorso monitorio.
4. Sulla prova del credito Passando all'esame del merito, si rammenta che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere, altresì, all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che del compendio probatorio della fase di opposizione. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria. Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale.
Sulla base dei suddetti principi, la società opposta ha fornito prova sufficiente dell'esistenza del contratto (circostanza, peraltro, non contestata dall'opponente) e dell'ammontare del credito, in quanto (oltre ad aver prodotto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b.) ha allegato l'inadempimento del debitore, il quale, invece, non ha contestato il proprio inadempimento né ha fornito la necessaria prova liberatoria di un fatto estintivo o modificativo.
L'opposizione proposta, sostanzialmente fondata sull'unico motivo della tardività della notifica del decreto ingiuntivo, si appalesa dunque generica e infondata e, di conseguenza, deve essere rigettata.
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente; le stesse vengono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del bilanciamento tra il carattere documentale e non complesso del giudizio, da un lato,
e il carattere manifestamente infondato delle eccezioni e difese di parte opponente dall'altro lato (ai sensi dell'art. 4 co. VIII del D.M.).
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 co. II c.p.c. non essendo stato dedotto e provato il danno subito da parte opposto. Non sussistono neanche i presupposti per la condanna d'ufficio di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., tenuto conto dell'andamento del procedimento notificatorio e dell'adempimento parziale dell'obbligazione prima dell'ingiunzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13418/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2884/2023 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a procuratrice di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in euro 1.701,00, oltre il 15% per spese generali, Controparte_2
IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
Catania, 23/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13418/2023 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
NA AC, C.F. , elettivamente domiciliato in via Canfora n. C.F._2
135, Catania;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, procuratrice di rappresentata e difesa da Controparte_2 Controparte_3
nella persona dell'AVV. PETRA BASSANI, C.F. ed
[...] C.F._3 elettivamente domiciliata in via Ostiense 131/L, Roma;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – notificazione.
All'udienza del 10.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, ed il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2884/2023, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di Controparte_1 con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 20.517,61, oltre interessi e spese della procedura.
Il titolo posto alla base dell'ingiunzione è il contratto concluso il 29.05.2015 tra Parte_1
e avente a oggetto un finanziamento per l'importo di euro 16.636,40, da
[...] Controparte_4 restituire mediante il pagamento di n. 84 rate dell'importo di euro 256,00 ciascuna.
L'opponente ha eccepito in via preliminare la tardività della notifica del decreto ingiuntivo emesso in data 18.07.2023 e notificato il 31.10.2023, oltre il termine di quaranta giorni, e, nel merito, ha eccepito la carenza di adeguata documentazione, poiché la lista movimenti prodotta nella fase monitoria dall'opposta sarebbe insufficiente a fornire una quantificazione certa del diritto di credito azionato.
Parte opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2884/23 D.I.-8154/23 RG, emesso dal Tribunale di Catania il 18/07/2023, notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c; nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi tutti esposti in narrativa, per essere infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando fondata la presente opposizione”. si è costituita in giudizio e ha premesso che ha ceduto il Controparte_1 Controparte_4 credito controverso a la quale le ha conferito procura speciale per la riscossione dei Controparte_2 crediti e l'esercizio di tutte le attività connesse. La società opposta ha negato la tardività della notifica del decreto ingiuntivo esponendo che la prima notifica è stata tentata in data 21.09.2023, ma, non essendo andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, è stata rinnovata in data
27.10.2023, in quanto la cartolina attestante l'impossibilità della notifica è stata consegnata al mittente solo in data 17.10.2025 (producendo al riguardo documentazione estratta dal sito di Poste italiane); ha inoltre rilevato che, in caso di tardività della notifica del decreto ingiuntivo, laddove venga proposta opposizione (introducendosi così in ordinario giudizio di cognizione), il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa. Nel merito, rilevata la mancata contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale oggetto di giudizio, l'opposta ha evidenziato di aver prodotto l'estratto conto dall'apertura alla chiusura del rapporto in questione, certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., da cui poter desumere la data della decadenza del beneficio del termine e la contabilizzazione dei bonifici ricevuti dalla creditrice, degli addebiti diretti, delle cambiali onorate e di quelle rimaste insolute.
Ritenuto, dunque, il credito azionato certo liquido ed esigibile, ha così Controparte_1 concluso:
“In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo n. 2884/2023, R.G. n. 8154/2023 emesso il 19/07/2023 dal Tribunale di Catania, in persona del Presidente Dott. Sciacca non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Nel merito in via principale: rigettare l'avversa opposizione per tutte le ragioni indicate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte ovvero comunque accertare e dichiarare che quale procuratrice di è creditrice nei Controparte_1 Controparte_2 confronti dell'opponente della somma di € 20.517,61 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o di quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, e per l'effetto, condannare il Sig. a pagare alla in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore il predetto importo oltre alle spese legali liquidate nella fase monitoria
e nel presente giudizio;
- Nel merito in via subordinata: condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Pt_1 risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, con la memoria integrativa di cui all'art. 171ter n. 1 c.p.c. ha prodotto il contratto di cessione e Controparte_1 le comunicazioni della cessione al debitore (mancanti delle cartoline che provino l'effettiva ricezione delle stesse); con la memoria integrativa di cui all'art. 171ter n. 2 c.p.c. l'opponente ha contestato la legittimazione attiva dell'opposta, ritenendo insufficiente la documentazione da questa prodotta e, in particolare, la prova della comunicazione dell'avvenuta cessione.
Con ordinanza del 06.06.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata rigettata la richiesta ammissione di di c.t.u. formulata da parte opponente.
2. La notifica del decreto ingiuntivo
Così ricostruiti domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione è da rigettare per i seguenti motivi.
, in via preliminare, ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, ma tale eccezione deve ritenersi infondata.
Va infatti applicato il principio generale della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario degli atti processuali, che trova la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per quella parte sottratta alla sua disponibilità (Corte cost., n. 477/2002). Tale principio incontra un limite nell'obbligo del notificante di attivarsi tempestivamente: “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e
l'onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In siffatta evenienza, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione – attesa la unitarietà del procedimento notificatorio – avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Cass. S.U. 17352/2009; Cass.
586/2010; 6846/2010; 9046/2010; 21154/2010;26518/2011; 18074/2012; 20830/2013;
24641/2014)” (in questi termini, Cass. civ., Sez. I, 16.11.2015 n. 23399; si vedano anche Cass. civ., nn. 17577/2020, 20700/2018 e 17864/2017).
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 18.07.2023, il primo tentativo di notifica è stato effettuato mediante raccomandata con avviso di ricevimento il 21.09.2023, ma non è andato a buon fine perché alla data del 27.09.2023 il destinatario è risultato irreperibile (si veda la cartolina prodotta dall'opposta in allegato al ricorso). A prescindere dalla circostanza per cui la cartolina attestante l'irreperibilità sia effettivamente pervenuta nelle mani della mittente in data
17.10.2023 come dalla stessa affermato (circostanza, comunque, non provata, atteso che, come rilevato dall'opponente, il doc. 3 allegato alla comparsa di risposta non riguarda la spedizione di cui trattasi), è tempestivo il secondo tentativo di notifica effettuato in data 27.10.2023 a mezzo ufficiale giudiziario (l'atto risulta consegnato in data 31.10.2023), ritenuto il lasso di tempo intercorso tra l'avvio del procedimento notificatorio e la ripresa di esso “ragionevolmente contenuto tenuti presenti
i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (Cass. civ., Sez. II, 26.09.2018,
n. 23007).
Va inoltre considerato che – anche qualora la notifica fosse stata tardiva – secondo un principio consolidato, la conseguente dichiarazione di inefficacia del provvedimento travolgerebbe sì
l'intimazione di pagamento, ma il ricorso per ingiunzione varrebbe comunque come domanda giudiziale;
dunque, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia, il Giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ., Sez. VI, n.
27062/2021; Sez. III, n. 3908/2016; Sez. II, n. 951/2013).
Per i superiori motivi, l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
3. La legittimazione attiva di Link finanziaria s.r.l.
In merito alla legittimazione attiva di Link finanziaria s.r.l appare necessario precisare quanto segue.
Il credito di cui trattasi nasce dal contratto concluso da con RE NK ed Parte_1 è stato successivamente ceduto a che ne è divenuta titolare all'esito di una Controparte_2 cessione in blocco della quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art. 1264 c.c.
La società opposta ha prodotto copia del contratto di cessione intervenuto tra la cedente
(originaria società che ha concluso il contratto di finanziamento) e la cessionaria Controparte_4
fornendo così prova sufficiente della titolarità del credito in capo a quest'ultima, Controparte_2 dal momento che il credito controverso rientra, per le sue caratteristiche, tra quelli oggetto di cessione in blocco. Con riferimento al contratto prodotto dall'opposta si osserva che i documenti in lingua straniera possono essere conosciuti dall'autorità giudiziaria italiana, potendo il giudice
“ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza, come nel caso di specie, in cui i testi risultano di facile comprensibilità (Cass. Civ., sez. III, n.
10125/2015; sez. III, n. 6093/2013; sez. VI, n. 4416/2011; sez. III, n. 19756/2005)” (così, tra le pronunce più recenti, da Corte appello Palermo, Sez. II, 20.03.2024, n. 474).
Nella fase monitoria ha, altresì, prodotto copia della procura con la quale Controparte_1
l'ha nominata procuratore speciale affinché potesse, tra le altre attività, riscuotere i Controparte_2 crediti dei quali la mandante sia titolare e costituirsi e spiegare le opportune difese nei giudizi ordinari a cognizione piena e sommaria, nei giudizi cautelari, nei procedimenti monitori, nelle procedure esecutive o concorsuali, anche nominando gli avvocati quando necessari.
Di conseguenza, sussiste la legittimazione della società opposta.
Con la memoria integrativa di cui all'art. 171ter n. 2 c.p.c. – quindi tardivamente rispetto al maturare delle preclusioni assertive – l'opponente ha contestato l'assenza di prova in ordine alla comunicazione al debitore ceduto dell'avventa cessione;
al riguardo si rileva, comunque che, come ricordato, per la cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adempimento che produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui alla notifica ex art 1264 c.c. (ex multis,
Cass. civ., Sez. VI, 29.09.2020, n. 20495), indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto e anche nel caso in cui sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c. (posto, peraltro, che la notificazione della cessione costituisce atto a forma libera, che può essere eseguita anche mediante lo stesso ricorso monitorio); nel caso di specie, l'obbligo di comunicazione generale è stato comunque assolto, come emerge dalla copia della Gazzetta
Ufficiale, Parte seconda, n. 150 del 18.12.2021, prodotta dall'opponente in allegato al ricorso monitorio.
4. Sulla prova del credito Passando all'esame del merito, si rammenta che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere, altresì, all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che del compendio probatorio della fase di opposizione. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria. Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale.
Sulla base dei suddetti principi, la società opposta ha fornito prova sufficiente dell'esistenza del contratto (circostanza, peraltro, non contestata dall'opponente) e dell'ammontare del credito, in quanto (oltre ad aver prodotto l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b.) ha allegato l'inadempimento del debitore, il quale, invece, non ha contestato il proprio inadempimento né ha fornito la necessaria prova liberatoria di un fatto estintivo o modificativo.
L'opposizione proposta, sostanzialmente fondata sull'unico motivo della tardività della notifica del decreto ingiuntivo, si appalesa dunque generica e infondata e, di conseguenza, deve essere rigettata.
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente; le stesse vengono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del bilanciamento tra il carattere documentale e non complesso del giudizio, da un lato,
e il carattere manifestamente infondato delle eccezioni e difese di parte opponente dall'altro lato (ai sensi dell'art. 4 co. VIII del D.M.).
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 co. II c.p.c. non essendo stato dedotto e provato il danno subito da parte opposto. Non sussistono neanche i presupposti per la condanna d'ufficio di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., tenuto conto dell'andamento del procedimento notificatorio e dell'adempimento parziale dell'obbligazione prima dell'ingiunzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13418/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2884/2023 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a procuratrice di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in euro 1.701,00, oltre il 15% per spese generali, Controparte_2
IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
Catania, 23/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone