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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi......................Presidente rel. dott.ssa. Ethel Matilde Ancona...............Giudice dott.ssa Camilla Filauro............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19/07/2024 , assunto in decisione il 13.2.2025
e vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonino Crea ed RT C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Osnago (LC), Via Statale n. 8;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Luca Zita, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via Amerigo Vespucci 25 Monza presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: alla udienza del 16.1.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett B) della Legge 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra in Milano, in data 12/09/1992, RT Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza.
2) Accertare la sussistenza dei mezzi economici adeguati di entrambe le Parti e nulla disporre a titolo di assegno divorzile per l'uno o l'altro coniuge.
3) Confermare tutte le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni contenute nelle note scritte di trattazione scritta congiunta del 12/01/2023 (da intendersi qui riportate e trascritte) omologate dal Tribunale di Monza con sentenza n. 342/2023 (ad eccezione del punto n. 6: il figlio Persona_1 continuerà a farsi carico del pagamento delle utenze della casa coniugale, a lui già intestate).
4) La IG.ra continuerà ad abitare e risiedere, anche unitamente al figlio , Controparte_1 Persona_1 già economicamente indipendente, presso la casa coniugale, sita in ES in NZ (MB), Via Santo
Sudario n. 14, di proprietà in ragione del 50% ciascuno pro indiviso tra i coniugi, IGg.ri e RT
. Il diritto della IG.ra a risiedere nell'immobile non costituisce un usufrutto né Controparte_1 CP_1 implica un'assegnazione della casa in sede di divorzio, trovando esclusiva giustificazione nella sua qualità di comproprietaria dell'immobile de quo nella predetta misura e in un accordo consensuale tra le Parti.
5) A conferma del punto 5) della sentenza n. 342/2023 pubblicata il 15/02/2023, R.G. n. 1771/2021, disporre che il IG. continuerà a farsi carico dell'importo pari ad € 200,36 mensili, a titolo RT di mutuo per la ristrutturazione gravante sul suddetto immobile, sino alla sua estinzione.
6) Confermare il punto 12) della sentenza su indicata, ovvero “le summenzionate cessioni costituiscono contributo al mantenimento del IG. nei confronti della IG.ra , la quale si dichiara RT CP_1 integralmente soddisfatta, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione agli immobili oggetto di trasferimento e al contributo di mantenimento, che dovrà intendersi in tal modo regolato anche in sede di divorzio”. Ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 c. 6 l. 898/1970
7) Dare atto che il IG. non ha più nulla a pretendere in riferimento agli immobili oggetto RT del già intervenuto trasferimento (e precisamente unità immobiliare sita in ES NZ (MB), Via XX
Settembre n. 10 e del relativo box, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di ES NZ (MB),
Foglio 28, Mappale 401, Subalterno 32 – via 20 settembre n. 10 – p.
7- S.1 - Cat. A/3 - CL.
4 - Vani 4,5 -
Superficie catastale mq. 72 - R.C.E. 348,61, appartamento con cantina, Foglio 28 - Mappale 400, Subalterno
1 – viale Kennedy John e Robert n. 36-38 – p. T - Categoria C/6 – Cl. 6 – mq. 10 – superficie catastale mq.
10 – R.C.E. 32,54, l'autorimessa, e unità immobiliare sita in ES NZ (MB), Via Santo Sudario n. 14, identificata al Catasto Fabbricati del predetto comune, Foglio 27 – Mappale 65 - Sub. 504 – via Santo
pagina 2 di 5 Sudario n. 14 – p. T – Cat. A/3 – Cl.
2 - Vani 2,5 – R.C.E.135,57) a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, nessuna esclusa.
1) Il IG. avrà la facoltà di utilizzare l'autorimessa pertinenziale all'abitazione coniugale RT
(anch'essa di proprietà in ragione del 50% pro indiviso tra i coniugi), sita in ES in NZ (MB), Via
Santo Sudario n. 14, per poter ivi ricoverare le gomme da neve della sua autovettura e per eIGenze personali, previ accordi con il coniuge. Per_ 2) Nulla disporre in punto concorso al mantenimento della prole, essendo i figli e maggiorenni Per_1 ed economicamente autosufficienti.
3) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
I legali rinunciano alla solidarietà professionale pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data RT
12.09.1992 con;
che dalla unione nascevano , nato a [...] il [...], Controparte_1 Per_1 economicamente indipendente e attualmente residente con la madre presso la casa coniugale sita in ES Per in NZ, 20842 (MB), via Santo Sudario n. 14; e , nata a [...] il [...], economicamente indipendente e residente in [...]; che nel 2021
l'odierna resistente depositava ricorso per separazione giudiziale, e il relativo procedimento si concludeva con accordo, ai sensi del quale avrebbe continuato a sostenere l'importo pari ad € 190,00 a titolo RT di mutuo per ristrutturazione gravante sul suddetto immobile;
si impegnava a cedere a la Controparte_1 piena ed esclusiva proprietà della quota pari al 50% dell'immobile sito in ES in NZ (MB), via XX
Settembre n. 10 nonché la piena ed esclusiva proprietà della quota pari ai 5/12 dell'immobile sito in ES
NZ (MB), via Santo Sudario n. 14 e ciò anche a titolo di contributo al mantenimento della moglie, che nulla avrebbe più preteso in sede di divorzio a tale titolo;
avrebbe inoltre sospeso la RT
Per corresponsione dell'importo di euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , allora convivente con la madre;
esponeva di essere impiegato, mentre la resistente svolgeva lavori saltuari;
di dover sostenere euro 220 mensili a titolo di mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale, euro
388,34 rata prestito acquisto auto sino al 27/5/2025; euro 500 a titolo di canone di locazione dell'immobile ove viveva;
di essere proprietario al 50% della casa coniugale;
di aver trasferito alla moglie il 50% dell'immobile sito in ES in NZ (MB), via XX Settembre n. 10 nonché i 5/12 dell'immobile sito in
ES in NZ (MB), via Santo Sudario n. 14 alla IG.ra ; domandava la pronuncia della CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui alla separazione.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva di essere priva di occupazione e di non opporsi alle domande del ricorrente, che avrebbero però dovuto essere oggetto di precisazioni.
Alla udienza del 16.1.2025 le parti precisavano le epigrafate conclusioni e il giudice assegnava termine per la produzione di sentenza di separazione munita di attestazione di passaggio in giudicato;
all'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza del tribunale di
Monza, pubblicata in data 15.2.2023.
I ricorrenti hanno poi concordemente riconosciuto che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
pagina 4 di 5 Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto non in contrasto con disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei RT confronti di , con ricorso depositato in data 19/07/2024 , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del matrimonio contratto da
[...]
e in Milano in data 12.9.1992 (atto n. 1165 parte II serie A del RT Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
III. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 13.2.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi......................Presidente rel. dott.ssa. Ethel Matilde Ancona...............Giudice dott.ssa Camilla Filauro............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19/07/2024 , assunto in decisione il 13.2.2025
e vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonino Crea ed RT C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Osnago (LC), Via Statale n. 8;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Luca Zita, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via Amerigo Vespucci 25 Monza presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: alla udienza del 16.1.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett B) della Legge 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra in Milano, in data 12/09/1992, RT Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza.
2) Accertare la sussistenza dei mezzi economici adeguati di entrambe le Parti e nulla disporre a titolo di assegno divorzile per l'uno o l'altro coniuge.
3) Confermare tutte le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni contenute nelle note scritte di trattazione scritta congiunta del 12/01/2023 (da intendersi qui riportate e trascritte) omologate dal Tribunale di Monza con sentenza n. 342/2023 (ad eccezione del punto n. 6: il figlio Persona_1 continuerà a farsi carico del pagamento delle utenze della casa coniugale, a lui già intestate).
4) La IG.ra continuerà ad abitare e risiedere, anche unitamente al figlio , Controparte_1 Persona_1 già economicamente indipendente, presso la casa coniugale, sita in ES in NZ (MB), Via Santo
Sudario n. 14, di proprietà in ragione del 50% ciascuno pro indiviso tra i coniugi, IGg.ri e RT
. Il diritto della IG.ra a risiedere nell'immobile non costituisce un usufrutto né Controparte_1 CP_1 implica un'assegnazione della casa in sede di divorzio, trovando esclusiva giustificazione nella sua qualità di comproprietaria dell'immobile de quo nella predetta misura e in un accordo consensuale tra le Parti.
5) A conferma del punto 5) della sentenza n. 342/2023 pubblicata il 15/02/2023, R.G. n. 1771/2021, disporre che il IG. continuerà a farsi carico dell'importo pari ad € 200,36 mensili, a titolo RT di mutuo per la ristrutturazione gravante sul suddetto immobile, sino alla sua estinzione.
6) Confermare il punto 12) della sentenza su indicata, ovvero “le summenzionate cessioni costituiscono contributo al mantenimento del IG. nei confronti della IG.ra , la quale si dichiara RT CP_1 integralmente soddisfatta, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione agli immobili oggetto di trasferimento e al contributo di mantenimento, che dovrà intendersi in tal modo regolato anche in sede di divorzio”. Ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 c. 6 l. 898/1970
7) Dare atto che il IG. non ha più nulla a pretendere in riferimento agli immobili oggetto RT del già intervenuto trasferimento (e precisamente unità immobiliare sita in ES NZ (MB), Via XX
Settembre n. 10 e del relativo box, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di ES NZ (MB),
Foglio 28, Mappale 401, Subalterno 32 – via 20 settembre n. 10 – p.
7- S.1 - Cat. A/3 - CL.
4 - Vani 4,5 -
Superficie catastale mq. 72 - R.C.E. 348,61, appartamento con cantina, Foglio 28 - Mappale 400, Subalterno
1 – viale Kennedy John e Robert n. 36-38 – p. T - Categoria C/6 – Cl. 6 – mq. 10 – superficie catastale mq.
10 – R.C.E. 32,54, l'autorimessa, e unità immobiliare sita in ES NZ (MB), Via Santo Sudario n. 14, identificata al Catasto Fabbricati del predetto comune, Foglio 27 – Mappale 65 - Sub. 504 – via Santo
pagina 2 di 5 Sudario n. 14 – p. T – Cat. A/3 – Cl.
2 - Vani 2,5 – R.C.E.135,57) a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, nessuna esclusa.
1) Il IG. avrà la facoltà di utilizzare l'autorimessa pertinenziale all'abitazione coniugale RT
(anch'essa di proprietà in ragione del 50% pro indiviso tra i coniugi), sita in ES in NZ (MB), Via
Santo Sudario n. 14, per poter ivi ricoverare le gomme da neve della sua autovettura e per eIGenze personali, previ accordi con il coniuge. Per_ 2) Nulla disporre in punto concorso al mantenimento della prole, essendo i figli e maggiorenni Per_1 ed economicamente autosufficienti.
3) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
I legali rinunciano alla solidarietà professionale pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data RT
12.09.1992 con;
che dalla unione nascevano , nato a [...] il [...], Controparte_1 Per_1 economicamente indipendente e attualmente residente con la madre presso la casa coniugale sita in ES Per in NZ, 20842 (MB), via Santo Sudario n. 14; e , nata a [...] il [...], economicamente indipendente e residente in [...]; che nel 2021
l'odierna resistente depositava ricorso per separazione giudiziale, e il relativo procedimento si concludeva con accordo, ai sensi del quale avrebbe continuato a sostenere l'importo pari ad € 190,00 a titolo RT di mutuo per ristrutturazione gravante sul suddetto immobile;
si impegnava a cedere a la Controparte_1 piena ed esclusiva proprietà della quota pari al 50% dell'immobile sito in ES in NZ (MB), via XX
Settembre n. 10 nonché la piena ed esclusiva proprietà della quota pari ai 5/12 dell'immobile sito in ES
NZ (MB), via Santo Sudario n. 14 e ciò anche a titolo di contributo al mantenimento della moglie, che nulla avrebbe più preteso in sede di divorzio a tale titolo;
avrebbe inoltre sospeso la RT
Per corresponsione dell'importo di euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , allora convivente con la madre;
esponeva di essere impiegato, mentre la resistente svolgeva lavori saltuari;
di dover sostenere euro 220 mensili a titolo di mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale, euro
388,34 rata prestito acquisto auto sino al 27/5/2025; euro 500 a titolo di canone di locazione dell'immobile ove viveva;
di essere proprietario al 50% della casa coniugale;
di aver trasferito alla moglie il 50% dell'immobile sito in ES in NZ (MB), via XX Settembre n. 10 nonché i 5/12 dell'immobile sito in
ES in NZ (MB), via Santo Sudario n. 14 alla IG.ra ; domandava la pronuncia della CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui alla separazione.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva di essere priva di occupazione e di non opporsi alle domande del ricorrente, che avrebbero però dovuto essere oggetto di precisazioni.
Alla udienza del 16.1.2025 le parti precisavano le epigrafate conclusioni e il giudice assegnava termine per la produzione di sentenza di separazione munita di attestazione di passaggio in giudicato;
all'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza del tribunale di
Monza, pubblicata in data 15.2.2023.
I ricorrenti hanno poi concordemente riconosciuto che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
pagina 4 di 5 Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto non in contrasto con disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei RT confronti di , con ricorso depositato in data 19/07/2024 , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del matrimonio contratto da
[...]
e in Milano in data 12.9.1992 (atto n. 1165 parte II serie A del RT Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
III. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 13.2.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
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