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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/08/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
RG. 2161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) elett. dom. in Chiavari via Trieste 12/8 , presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Bacigalupo Simona ( che la rappresenta e difende come da procura in C.F._2
atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE contumace
Con l'intervento dell'Avv. DI BIASE Roberta del Foro di Genova con studio in Genova, Via
XX Settembre n. 23/8 sc. b., PEC quale curatrice speciale Email_1 dei minori nata il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
05.04.2011;
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“1-dichiarare la separazione tra i coniugi e per fatto Parte_1 Controparte_1 addebitabile al marito per i motivi in parte esposti in narrativa;
2- affidare in via esclusiva i figli minori alla Sig.ra con collocazione presso la Parte_1 medesima;
3- dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di sui figli minori;
Controparte_1
4- disporre a carico del Sig. un contributo mensile al mantenimento dei tre figli Controparte_1 non inferiore ad euro 600,00 qualora l' assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
5- disporre che le il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie Controparte_1 mediche, scolastiche, extrascolastiche secondo le modalità di cui al verbale di riunione della sezione
IV famiglia del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE DEI MINORI:
“concorda con la richiesta decadenza della potestà genitoriale, in oggi solo sospesa in sede penale, del padre Sig. di Filippo e con la richiesta di affidamento esclusivo alla madre della figlia minore CP_1
Per_1
Per quanto riguarda pur concordando con futuro previsto trasferimento presso l'abitazione Per_2 materna, l'attuale collocazione presso una Casa Famiglia, in uno con la ravvisata necessità di proseguite il supporto psicologico in atto comporta il mantenimento, allo stato, dell'affidamento al
Comune di Sestri Levante.
In ragione della collocazione dei figli presso l'abitazione della madre e della ritenuta non autosufficienza del figlio maggiore si concorda con la richiesta di onerare il padre Sig. Per_3
dell'obbligo di corresponsione alla Sig.ra di assegno di mantenimento di Controparte_1 Pt_1 euro 200 mensili per ciascun figlio convivente, oltre alla partecipazione, nella misura del 50% , alle spese straordinarie dalla stessa sostenute per i figli.”
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 27.02.2023 la signora
[...]
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, signor Parte_1 CP_1 con il quale aveva contratto matrimonio, con rito civile, in data 13.08.2005, a
[...]
ZA GU (GE); allegava che dall'unione erano nati tre figli: il Persona_4
27.06.2006; il 31.10.2008 e il 04.12.2016; che la Persona_1 Persona_2 convivenza coniugale era stata caratterizzata da comportamenti violenti del marito il quale era stato allontanato dalla casa coniugale con ordinanza del GIP di Genova del 14.03.2022
Genova per aver cagionato lesioni personali alla moglie, in occasione di un litigio, in presenza dei figli minori;
che il relativo procedimento penale (n. 2918/2022 R.G.N.R) si era poi concluso con una sentenza di condanna del convenuto alla pena di anni due e mesi tre di reclusione;
che la Procura presso il TM aveva proposto ricorso in data 29.06.2022 cui era seguito decreto del TM del 06.07.2022 con il quale era stato disposto l'affido dei tre figli, in allora tutti minori, al SS del Comune di Sestri Levante (GE) con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale e con prescrizione, per il convenuto, di recarsi al Ser.D. per verificare l'eventuale abuso di alcool ed ulteriori interventi tra cui la valutazione della migliore collocazione per tutti i minori, previa conferma della collocazione di Per_1 presso la struttura in cui era già stata inserita e nomina dell'avv. DI BIASE Roberta quale curatrice speciale dei minori;
che successivamente, il TM con decreto del 04.11.2022 collocava il figlio minore in casa-famiglia su proposta condivisa con Persona_2 il SS.
All'udienza del 13.01.2023 il Presidente ff interrogava liberamente la ricorrente e, con successiva Ordinanza, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, chiedeva al TM copia degli atti, disponeva indagini di PT su entrambi i coniugi nonché chiedeva aggiornamenti al SS, fissando, quindi udienza in prosecuzione al 18.09.2023, nel corso della quale la ricorrente dava atto che il Comune di Sestri Levante le aveva assegnato un immobile, onde rinunciava all'assegnazione della casa coniugale provvisoriamente disposta in suo favore e chiedeva di essere autorizzata al trasferimento della residenza;
nelle more il Presidente disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento del TM rilevando la competenza del TO e rinviava l'udienza al 25.09.2023 in esito alla quale riteneva necessario sentire i SS sulla situazione familiare, dichiarando formalmente la competenza del TO e quindi chiedendo al
TM la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento nr. 741/22 VG e alla Procura
l'invio delle richieste avanzate al TM, disponendo rinvio all'udienza per l'audizione dei SS;
con successiva Ordinanza del 10.12.2023 il Presidente ff confermava la collocazione extrafamiliare di e con incarico al SS affidatario di regolamentare gli Per_1 Per_2
incontri con la madre, disponendo che continuasse a vivere con la ricorrente Per_3
salvo migliore valutazione dei SS medesimi, nonché disponeva incontri protetti con il padre previa verifica del percorso presso il Ser.D. e previo svolgimento di un percorso di supporto alla genitorialità, nonché disponeva la prosecuzione di tutti gli interventi già prescritti per la madre;
in punto economico disponeva che il padre versasse un assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50 % delle Per_3
spese straordinarie, confermando, infine, la nomina dell'avv. DI BIASE Roberta quale curatrice speciale dei minori.
Il Procedimento proseguiva nanti il GI all'udienza del 07.03.2024: con Memoria del
29.01.2024 la ricorrente ripercorreva le vicende familiari connotate da numerosi episodi di violenza da parte del marito, anche alla presenza dei figli minori;
la curatrice, con atto del
23.02.2024, si costituita formulando le conclusioni in cui chiedeva la conferma dell'Ordinanza Presidenziale del 10.12.2023, aderendo alla richiesta decadenza oppure, ove ritenuto, alla sospensione della potestà genitoriale del padre alla luce del manifesto disinteresse nei confronti dei figli e del rifiuto a seguire percorsi presso il Consultorio e presso il Ser.D.
All'udienza del 07.03.2024 il GI vista l'istanza formulata dalla ricorrente e dalla Parte_2
avente ad oggetto un progressivo ampliamento degli incontri tra la ricorrente ed il
[...] figlio , invitava il SS di Sestri Levante a procedere in tal senso, previa valutazione Per_2
delle esigenze del bambino, nonché chiedeva al CF di inviare relazione circa il percorso di sostegno alla genitorialità della signora e rinviava all'udienza del 03.10.2024, Pt_1 invitando i SS e il CF territorialmente competenti ad inviare le relative relazioni di aggiornamento sulla situazione dei minori e nonché sull'andamento del Per_1 Per_2
percorso di sostegno alla genitorialità svolto dalla signora . Pt_1 All'udienza del 03.10.2024 le parti rinunciavano alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ed il GI rinviava per p.c.: la ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe, la curatrice si associava alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre e nulla opponeva alla richiesta in punto economico formulata dalla ricorrente per il mantenimento dei figli;
non si opponeva all'affidamento esclusivo, in capo alla madre, della figlia essendo la ragazza rientrata a vivere con lei in un clima disteso, mentre per il Per_1
figlio , tuttora collocato in casa famiglia, si rimetteva alle decisioni del Tribunale. Per_2
***
Sulla separazione personale dei coniugi
Sussistono le condizioni affinchè venga pronunciata la separazione personale dei coniugi: i fatti e le circostanze addotte dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi fosse da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile.
Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito allegato le condotte violente del predetto da cui è scaturita, ut supra, sentenza di condanna a due anni e tre mesi di reclusione. Sul punto si veda Cass sez.. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 ha statuito: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”, confermato nelle successive Ordinanze n. 3925 del 19/02/2018 e n. 31351 del 24/10/2022.
Tale orientamento è condiviso da questo Collegio, con conseguente accoglimento della domanda: la separazione va quindi addebitata al convenuto, Controparte_1 Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al padre
L'art 330 c. c. disciplina la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli, in caso di condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o con abuso dei relativi poteri da cui sia derivato pregiudizio per il figlio.
Quindi, la casistica giurisprudenziale in materia è eterogenea e ricomprende i comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, ovvero nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso ed arrecare pregiudizio ai figli nonché, ad esempio, l'incapacità di capire i bisogni del figlio.
Nel caso di specie tale domanda è stata formulata della ricorrente e della curatrice e va osservato come già prima dell'istaurazione del presente procedimento il signor CP_1
fosse stato condannato per lesioni nei confronti della moglie;
inoltre, come emerge nelle relazioni dei SS, da ultimo quella del 27.09.2024 il predetto non ha mai aderito ai percorsi prescritti, non ha versato nulla per il mantenimento dei figli e non risulta mai essersene interessato.
Ritiene pertanto il Collegio che la prognosi circa un possibile recupero delle competenze genitoriali in capo al signor sia negativa, onde la domanda può accolta e lo CP_1
stesso va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori.
Regime di affidamento dei figli minori
Con riguardo alla figlia come emerge dalla relazione del SS da ultimo depositata, Per_1 la medesima ha fatto rientro presso la madre, con la quale ha creato una relazione di fiducia, avendo un buon rapporto anche con il nuovo compagno ed essendo molto affezionata anche al fratellino : alla luce di ciò si ritiene che come conseguenza della decadenza dalla Per_5
responsabilità genitoriale paterna, la predetta possa rimanere affidata in via cd. esclusiva rafforzata, ex art. 337 quater u.c. c.c. in capo alla madre unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla ragazza. La madre potrà esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero.
Per quanto riguarda il figlio , invece, si ritiene che al decisione debba essere Per_2
differente: il predetto, come emerge dalla medesima relazione dei SS del 08.05.2025, risulta infatti tuttora collocato in casa famiglia, nonché risulta essere in una fase molto faticosa dal punto di vista emotivo: il minore ha effettuato alcuni pernottamenti presso la madre a dicembre u.s., ma un eventuale rientro presso la casa della predetta è programmato non prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, quando il bambino inizierà la IV elementare.
Alla luce di quanto sopra, per si ritiene debba essere confermato l'affidamento di Per_2
al SS. Persona_2
Sul contributo paterno per il mantenimento dei figli
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).”
Ora, in caso di separazione dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre anzitutto accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale. La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere tenuto conto della sua età, del tenore di vita goduto quando il nucleo era unito, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I Ordinanza del 11/12/2023
n. 34.383).
Applicando tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, si ricava quanto segue
Redditi della ricorrente:
anno 2023
- Euro 1.867,00 retribuzione corrisposta da “ Controparte_2
per l'attività di lavoro dipendente part-time dal 06.03.2023 al 30.04.2023;
[...]
anno 2022:
- Euro 620,07 reddito da lavoro dipendente corrisposti dalla società “LA RADA s.r.l.” per il periodo di impiego dal 04.06.2022 al 21.06.2022;
- Euro 1.078,53 indennità di disoccupazione erogata dall' dal 01.01.2022 al CP_3
13.02.2022;
- Euro 308,32 reddito dal lavoro corrisposti dalla “COOPESERVICE S.Coop. p.A.” per il periodo di impiego dal 17.05.2022 al 31.07.2022 per complessivi euro 9.878,46; anno 2021:
- Euro 190,17 reddito da lavoro dipendente presso la Ditta ind.le “Basso Caterina” per il periodo dal 14.06.2021 al 14.092021;
- Euro 5.188,00 indennità derivante da infortunio e/o malattia erogata dall' CP_4
dal 19.06.2021 al 19.09.2021 per complessivi euro 5.378,17;
anno 2020:
- Euro 264,10 reddito da lavoro dipendente presso “ Controparte_2
per l'attività di lavoro dipendente part-time dal 27.10.2020 al
[...]
02.11.2020;
- Euro 4.915,46 reddito da lavoro dipendente presso la Ditta ind.le “Basso Caterina” per il periodo dal 20.06.2020 al 27.09.2020 per complessivi euro 4.179,56;
anno 2019:
- Euro 587,61 reddito da lavoro dipendente presso la Ditta ind.le “Basso Caterina” per il periodo dal 18.04.2019 al 30.09.2019;
- Euro 1.920,00 redditi esenti erogati dall' per complessivi euro 2.507,61; CP_3
anno 2018:
- Euro 510,32 reddito da lavoro dipendente presso la Ditta ind.le “Basso Caterina” per il periodo dal 29.03.2018 al 30.09.2018;
- Euro 1.078,53 indennità di disoccupazione erogata dall' dal 01.01.2018 al CP_3
13.08.2018;
- Euro 6.618,08 redditi esenti erogati dall' per complessivi euro 7.128,40. CP_3
La predetta vive con il nuovo compagno, il figlio da lui avuto e con i propri figli Per_3
e in un immobile di cui la signora risulta essere assegnataria. Per_1 Pt_1
Redditi del resistente:
titolare dell'omonima ditta individuale le dal 10.09.2019
anno 2022:
- Euro 4.804,00 corrisposti dal Condominio “Park il Quadrifoglio”; - Euro 4.754,00 corrisposti dal “Condominio Via Solarolo 26,28, 30,32,34,36,38”;
anno 2021:
- MOD 730 /2021 reddito euro 24.049,00;
anno 2020:
- MOD 730/2020 reddito euro 16.859,00;
anno 2019:
- Euro 2.010,00 corrisposti dalla Ditta Ind.le “PATERNO Marco'”;
anno 2018:
- Euro 2.126,98 redditi da lavoro dipendente presso “INDACO S.r.l.” per il periodo dal
06.01.2018 al 28.02.2018;
- Euro 3.046,52 indennità di disoccupazione erogata dall' dal 01.01.2018 al CP_3
01.07.2018
Il figlio maggiorenne risulta aver intrapreso un'attività lavorativa presso il Per_3
Supermercato Gulliver con contratto a tempo determinato e con stipendio mensile di euro
600,00/800,00 e non può essere ritenuto economicamente indipendente.
Sulla base di quanto sopra, tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, della circostanza per cui ad oggi non vi sono frequentazioni con il padre, pare equo stabilire, quale contributo paterno per il loro mantenimento, la somma di euro 600,00 (euro
200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del signor CP_1
nella misura liquidata nel dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede: - Pronuncia la separazione personale di nata a S. US Parte_1
UV (NA) il 05.12.1983 e nato a [...] il [...], Controparte_1
coniugi per il matrimonio contratto a ZA GU il 13.08.2005;
- Dichiara che la separazione è addebitabile al signor Controparte_1
- Dichiara il signor decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli CP_1
minori;
- Affida il figlio minore al servizio sociale competente per Persona_2
territorio (Distretto Sociale 16 Tigullio Orientale) e, per l'effetto, dispone:
- a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso la madre signora
[...]
Parte_1
- b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
- 1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
- 2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
- 3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
- 4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese, in favore della signora a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli nato il [...]; Persona_4 Persona_1
nata il [...] e nato il [...] la somma di euro
[...] Persona_2
600,00 (euro 200,00 per ciascuno) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/,; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Condanna il signor al pagamento, in favore della signora Controparte_1
e per quest'ultima, in favore dell'Erario delle spese di lite nella Parte_1
misura che liquida in euro 2.905,00 oltre 15 % per spese generali, oltre IVA, CPA
e comunque oltre accessori come di legge;
- Condanna il signor al pagamento, in favore dell'Avv. DE BIASE Controparte_1
Roberta e per quest'ultima, in favore dell'Erario delle spese di lite nella misura che liquida in euro 2.905,00 oltre 15 % per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente sentenza ai SS del Comune di Sestri Levante Distretto sociale 16 Tigullio Orientale, nonché al GT- sede per l'apertura di relativo fascicolo ove i SS affidatari del minore
[...] nato il [...] faranno pervenire relazioni semestrali di Persona_2
aggiornamento.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 01.08.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) elett. dom. in Chiavari via Trieste 12/8 , presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Bacigalupo Simona ( che la rappresenta e difende come da procura in C.F._2
atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE contumace
Con l'intervento dell'Avv. DI BIASE Roberta del Foro di Genova con studio in Genova, Via
XX Settembre n. 23/8 sc. b., PEC quale curatrice speciale Email_1 dei minori nata il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
05.04.2011;
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“1-dichiarare la separazione tra i coniugi e per fatto Parte_1 Controparte_1 addebitabile al marito per i motivi in parte esposti in narrativa;
2- affidare in via esclusiva i figli minori alla Sig.ra con collocazione presso la Parte_1 medesima;
3- dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di sui figli minori;
Controparte_1
4- disporre a carico del Sig. un contributo mensile al mantenimento dei tre figli Controparte_1 non inferiore ad euro 600,00 qualora l' assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
5- disporre che le il Sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie Controparte_1 mediche, scolastiche, extrascolastiche secondo le modalità di cui al verbale di riunione della sezione
IV famiglia del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE DEI MINORI:
“concorda con la richiesta decadenza della potestà genitoriale, in oggi solo sospesa in sede penale, del padre Sig. di Filippo e con la richiesta di affidamento esclusivo alla madre della figlia minore CP_1
Per_1
Per quanto riguarda pur concordando con futuro previsto trasferimento presso l'abitazione Per_2 materna, l'attuale collocazione presso una Casa Famiglia, in uno con la ravvisata necessità di proseguite il supporto psicologico in atto comporta il mantenimento, allo stato, dell'affidamento al
Comune di Sestri Levante.
In ragione della collocazione dei figli presso l'abitazione della madre e della ritenuta non autosufficienza del figlio maggiore si concorda con la richiesta di onerare il padre Sig. Per_3
dell'obbligo di corresponsione alla Sig.ra di assegno di mantenimento di Controparte_1 Pt_1 euro 200 mensili per ciascun figlio convivente, oltre alla partecipazione, nella misura del 50% , alle spese straordinarie dalla stessa sostenute per i figli.”
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 27.02.2023 la signora
[...]
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, signor Parte_1 CP_1 con il quale aveva contratto matrimonio, con rito civile, in data 13.08.2005, a
[...]
ZA GU (GE); allegava che dall'unione erano nati tre figli: il Persona_4
27.06.2006; il 31.10.2008 e il 04.12.2016; che la Persona_1 Persona_2 convivenza coniugale era stata caratterizzata da comportamenti violenti del marito il quale era stato allontanato dalla casa coniugale con ordinanza del GIP di Genova del 14.03.2022
Genova per aver cagionato lesioni personali alla moglie, in occasione di un litigio, in presenza dei figli minori;
che il relativo procedimento penale (n. 2918/2022 R.G.N.R) si era poi concluso con una sentenza di condanna del convenuto alla pena di anni due e mesi tre di reclusione;
che la Procura presso il TM aveva proposto ricorso in data 29.06.2022 cui era seguito decreto del TM del 06.07.2022 con il quale era stato disposto l'affido dei tre figli, in allora tutti minori, al SS del Comune di Sestri Levante (GE) con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale e con prescrizione, per il convenuto, di recarsi al Ser.D. per verificare l'eventuale abuso di alcool ed ulteriori interventi tra cui la valutazione della migliore collocazione per tutti i minori, previa conferma della collocazione di Per_1 presso la struttura in cui era già stata inserita e nomina dell'avv. DI BIASE Roberta quale curatrice speciale dei minori;
che successivamente, il TM con decreto del 04.11.2022 collocava il figlio minore in casa-famiglia su proposta condivisa con Persona_2 il SS.
All'udienza del 13.01.2023 il Presidente ff interrogava liberamente la ricorrente e, con successiva Ordinanza, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, chiedeva al TM copia degli atti, disponeva indagini di PT su entrambi i coniugi nonché chiedeva aggiornamenti al SS, fissando, quindi udienza in prosecuzione al 18.09.2023, nel corso della quale la ricorrente dava atto che il Comune di Sestri Levante le aveva assegnato un immobile, onde rinunciava all'assegnazione della casa coniugale provvisoriamente disposta in suo favore e chiedeva di essere autorizzata al trasferimento della residenza;
nelle more il Presidente disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento del TM rilevando la competenza del TO e rinviava l'udienza al 25.09.2023 in esito alla quale riteneva necessario sentire i SS sulla situazione familiare, dichiarando formalmente la competenza del TO e quindi chiedendo al
TM la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento nr. 741/22 VG e alla Procura
l'invio delle richieste avanzate al TM, disponendo rinvio all'udienza per l'audizione dei SS;
con successiva Ordinanza del 10.12.2023 il Presidente ff confermava la collocazione extrafamiliare di e con incarico al SS affidatario di regolamentare gli Per_1 Per_2
incontri con la madre, disponendo che continuasse a vivere con la ricorrente Per_3
salvo migliore valutazione dei SS medesimi, nonché disponeva incontri protetti con il padre previa verifica del percorso presso il Ser.D. e previo svolgimento di un percorso di supporto alla genitorialità, nonché disponeva la prosecuzione di tutti gli interventi già prescritti per la madre;
in punto economico disponeva che il padre versasse un assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50 % delle Per_3
spese straordinarie, confermando, infine, la nomina dell'avv. DI BIASE Roberta quale curatrice speciale dei minori.
Il Procedimento proseguiva nanti il GI all'udienza del 07.03.2024: con Memoria del
29.01.2024 la ricorrente ripercorreva le vicende familiari connotate da numerosi episodi di violenza da parte del marito, anche alla presenza dei figli minori;
la curatrice, con atto del
23.02.2024, si costituita formulando le conclusioni in cui chiedeva la conferma dell'Ordinanza Presidenziale del 10.12.2023, aderendo alla richiesta decadenza oppure, ove ritenuto, alla sospensione della potestà genitoriale del padre alla luce del manifesto disinteresse nei confronti dei figli e del rifiuto a seguire percorsi presso il Consultorio e presso il Ser.D.
All'udienza del 07.03.2024 il GI vista l'istanza formulata dalla ricorrente e dalla Parte_2
avente ad oggetto un progressivo ampliamento degli incontri tra la ricorrente ed il
[...] figlio , invitava il SS di Sestri Levante a procedere in tal senso, previa valutazione Per_2
delle esigenze del bambino, nonché chiedeva al CF di inviare relazione circa il percorso di sostegno alla genitorialità della signora e rinviava all'udienza del 03.10.2024, Pt_1 invitando i SS e il CF territorialmente competenti ad inviare le relative relazioni di aggiornamento sulla situazione dei minori e nonché sull'andamento del Per_1 Per_2
percorso di sostegno alla genitorialità svolto dalla signora . Pt_1 All'udienza del 03.10.2024 le parti rinunciavano alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ed il GI rinviava per p.c.: la ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe, la curatrice si associava alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre e nulla opponeva alla richiesta in punto economico formulata dalla ricorrente per il mantenimento dei figli;
non si opponeva all'affidamento esclusivo, in capo alla madre, della figlia essendo la ragazza rientrata a vivere con lei in un clima disteso, mentre per il Per_1
figlio , tuttora collocato in casa famiglia, si rimetteva alle decisioni del Tribunale. Per_2
***
Sulla separazione personale dei coniugi
Sussistono le condizioni affinchè venga pronunciata la separazione personale dei coniugi: i fatti e le circostanze addotte dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi fosse da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile.
Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito allegato le condotte violente del predetto da cui è scaturita, ut supra, sentenza di condanna a due anni e tre mesi di reclusione. Sul punto si veda Cass sez.. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 ha statuito: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”, confermato nelle successive Ordinanze n. 3925 del 19/02/2018 e n. 31351 del 24/10/2022.
Tale orientamento è condiviso da questo Collegio, con conseguente accoglimento della domanda: la separazione va quindi addebitata al convenuto, Controparte_1 Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al padre
L'art 330 c. c. disciplina la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli, in caso di condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o con abuso dei relativi poteri da cui sia derivato pregiudizio per il figlio.
Quindi, la casistica giurisprudenziale in materia è eterogenea e ricomprende i comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, ovvero nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso ed arrecare pregiudizio ai figli nonché, ad esempio, l'incapacità di capire i bisogni del figlio.
Nel caso di specie tale domanda è stata formulata della ricorrente e della curatrice e va osservato come già prima dell'istaurazione del presente procedimento il signor CP_1
fosse stato condannato per lesioni nei confronti della moglie;
inoltre, come emerge nelle relazioni dei SS, da ultimo quella del 27.09.2024 il predetto non ha mai aderito ai percorsi prescritti, non ha versato nulla per il mantenimento dei figli e non risulta mai essersene interessato.
Ritiene pertanto il Collegio che la prognosi circa un possibile recupero delle competenze genitoriali in capo al signor sia negativa, onde la domanda può accolta e lo CP_1
stesso va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori.
Regime di affidamento dei figli minori
Con riguardo alla figlia come emerge dalla relazione del SS da ultimo depositata, Per_1 la medesima ha fatto rientro presso la madre, con la quale ha creato una relazione di fiducia, avendo un buon rapporto anche con il nuovo compagno ed essendo molto affezionata anche al fratellino : alla luce di ciò si ritiene che come conseguenza della decadenza dalla Per_5
responsabilità genitoriale paterna, la predetta possa rimanere affidata in via cd. esclusiva rafforzata, ex art. 337 quater u.c. c.c. in capo alla madre unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla ragazza. La madre potrà esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero.
Per quanto riguarda il figlio , invece, si ritiene che al decisione debba essere Per_2
differente: il predetto, come emerge dalla medesima relazione dei SS del 08.05.2025, risulta infatti tuttora collocato in casa famiglia, nonché risulta essere in una fase molto faticosa dal punto di vista emotivo: il minore ha effettuato alcuni pernottamenti presso la madre a dicembre u.s., ma un eventuale rientro presso la casa della predetta è programmato non prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, quando il bambino inizierà la IV elementare.
Alla luce di quanto sopra, per si ritiene debba essere confermato l'affidamento di Per_2
al SS. Persona_2
Sul contributo paterno per il mantenimento dei figli
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).”
Ora, in caso di separazione dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre anzitutto accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale. La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere tenuto conto della sua età, del tenore di vita goduto quando il nucleo era unito, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I Ordinanza del 11/12/2023
n. 34.383).
Applicando tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, si ricava quanto segue
Redditi della ricorrente:
anno 2023
- Euro 1.867,00 retribuzione corrisposta da “ Controparte_2
per l'attività di lavoro dipendente part-time dal 06.03.2023 al 30.04.2023;
[...]
anno 2022:
- Euro 620,07 reddito da lavoro dipendente corrisposti dalla società “LA RADA s.r.l.” per il periodo di impiego dal 04.06.2022 al 21.06.2022;
- Euro 1.078,53 indennità di disoccupazione erogata dall' dal 01.01.2022 al CP_3
13.02.2022;
- Euro 308,32 reddito dal lavoro corrisposti dalla “COOPESERVICE S.Coop. p.A.” per il periodo di impiego dal 17.05.2022 al 31.07.2022 per complessivi euro 9.878,46; anno 2021:
- Euro 190,17 reddito da lavoro dipendente presso la Ditta ind.le “Basso Caterina” per il periodo dal 14.06.2021 al 14.092021;
- Euro 5.188,00 indennità derivante da infortunio e/o malattia erogata dall' CP_4
dal 19.06.2021 al 19.09.2021 per complessivi euro 5.378,17;
anno 2020:
- Euro 264,10 reddito da lavoro dipendente presso “ Controparte_2
per l'attività di lavoro dipendente part-time dal 27.10.2020 al
[...]
02.11.2020;
- Euro 4.915,46 reddito da lavoro dipendente presso la Ditta ind.le “Basso Caterina” per il periodo dal 20.06.2020 al 27.09.2020 per complessivi euro 4.179,56;
anno 2019:
- Euro 587,61 reddito da lavoro dipendente presso la Ditta ind.le “Basso Caterina” per il periodo dal 18.04.2019 al 30.09.2019;
- Euro 1.920,00 redditi esenti erogati dall' per complessivi euro 2.507,61; CP_3
anno 2018:
- Euro 510,32 reddito da lavoro dipendente presso la Ditta ind.le “Basso Caterina” per il periodo dal 29.03.2018 al 30.09.2018;
- Euro 1.078,53 indennità di disoccupazione erogata dall' dal 01.01.2018 al CP_3
13.08.2018;
- Euro 6.618,08 redditi esenti erogati dall' per complessivi euro 7.128,40. CP_3
La predetta vive con il nuovo compagno, il figlio da lui avuto e con i propri figli Per_3
e in un immobile di cui la signora risulta essere assegnataria. Per_1 Pt_1
Redditi del resistente:
titolare dell'omonima ditta individuale le dal 10.09.2019
anno 2022:
- Euro 4.804,00 corrisposti dal Condominio “Park il Quadrifoglio”; - Euro 4.754,00 corrisposti dal “Condominio Via Solarolo 26,28, 30,32,34,36,38”;
anno 2021:
- MOD 730 /2021 reddito euro 24.049,00;
anno 2020:
- MOD 730/2020 reddito euro 16.859,00;
anno 2019:
- Euro 2.010,00 corrisposti dalla Ditta Ind.le “PATERNO Marco'”;
anno 2018:
- Euro 2.126,98 redditi da lavoro dipendente presso “INDACO S.r.l.” per il periodo dal
06.01.2018 al 28.02.2018;
- Euro 3.046,52 indennità di disoccupazione erogata dall' dal 01.01.2018 al CP_3
01.07.2018
Il figlio maggiorenne risulta aver intrapreso un'attività lavorativa presso il Per_3
Supermercato Gulliver con contratto a tempo determinato e con stipendio mensile di euro
600,00/800,00 e non può essere ritenuto economicamente indipendente.
Sulla base di quanto sopra, tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, della circostanza per cui ad oggi non vi sono frequentazioni con il padre, pare equo stabilire, quale contributo paterno per il loro mantenimento, la somma di euro 600,00 (euro
200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del signor CP_1
nella misura liquidata nel dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede: - Pronuncia la separazione personale di nata a S. US Parte_1
UV (NA) il 05.12.1983 e nato a [...] il [...], Controparte_1
coniugi per il matrimonio contratto a ZA GU il 13.08.2005;
- Dichiara che la separazione è addebitabile al signor Controparte_1
- Dichiara il signor decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli CP_1
minori;
- Affida il figlio minore al servizio sociale competente per Persona_2
territorio (Distretto Sociale 16 Tigullio Orientale) e, per l'effetto, dispone:
- a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso la madre signora
[...]
Parte_1
- b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
- 1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
- 2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
- 3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
- 4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese, in favore della signora a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli nato il [...]; Persona_4 Persona_1
nata il [...] e nato il [...] la somma di euro
[...] Persona_2
600,00 (euro 200,00 per ciascuno) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/,; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Condanna il signor al pagamento, in favore della signora Controparte_1
e per quest'ultima, in favore dell'Erario delle spese di lite nella Parte_1
misura che liquida in euro 2.905,00 oltre 15 % per spese generali, oltre IVA, CPA
e comunque oltre accessori come di legge;
- Condanna il signor al pagamento, in favore dell'Avv. DE BIASE Controparte_1
Roberta e per quest'ultima, in favore dell'Erario delle spese di lite nella misura che liquida in euro 2.905,00 oltre 15 % per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente sentenza ai SS del Comune di Sestri Levante Distretto sociale 16 Tigullio Orientale, nonché al GT- sede per l'apertura di relativo fascicolo ove i SS affidatari del minore
[...] nato il [...] faranno pervenire relazioni semestrali di Persona_2
aggiornamento.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 01.08.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini