Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
1433/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1433/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] - C.F. – Parte_1 C.F._1
residente in [...]del Greco alla Campi Flegrei, 7 e , nato a [...] Parte_2
(Brasile) il 21.02.1972 – CF: – residente in [...]
Stromboli, 16, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Graziella Silvetti giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 34
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 08.01.2025, le parti si sono riportate integralmente agli accordi di cui al ricorso, come parzialmente modificati a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale, e ne hanno chiesto l'accoglimento.
Il PM, in data 08.10.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 08.07.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 08.09.2005 nel Comune di Torre del Greco, nel corso del quale sono nate due figlie, (nata a [...] il [...]) e (nata il [...] a Per_1 Per_2
Napoli), ancora minorenni;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità e
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è stato previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre presso la casa coniugale di proprietà della stessa e disciplina ordinaria del diritto di visita da parte del padre, nonché l'obbligo del di corrispondere un assegno di euro 1.000,00 - Pt_2
euro 500,00 ciascuna- a titolo di contributo al mantenimento delle minori oltre al 50% delle spese straordinarie) non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno inteso proporre ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Quanto alla situazione economico patrimoniale, hanno allegato che lavora come Parte_1 infermiera presso l'asl con un reddito lordo annuo negli ultimi tre anni di euro 30.060,00 per il CP_1
2023, 30.379,00 per il 2022 e 30.022,00 per il 2021; mentre è medico-chirurgo con Parte_2
un reddito lordo annuo di euro di euro 72.366,00 per il 2023, 73.580,00 per il 2022 e 68.745,00 per il 2021.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 16.10.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., con ordinanza del 17.10.2024 sono stati richiesti alle parti taluni chiarimenti in ordine al contenuto degli accordi, invitando le parti a depositare la documentazione reddituale a supporto delle allegazioni contenute in ricorso, al fine di verificare la congruità dell'importo dell'assegno previsto a carico del padre per il mantenimento delle figlie, tra l'altro non rivalutato dall'epoca della separazione;
le parti sono state, inoltre, invitate a valutare la previsione di un periodo continuativo di permanenza delle minori presso il padre durante le festività. Dunque, recependo i rilievi del tribunale, il contenuto degli accordi è stato parzialmente modificato e con ordinanza del 09.01.2025, in sostituzione dell'udienza del 08.01.2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dai coniugi e delle modifiche apportate, visto il parere favorevole del
P.M. acquisito in data 08.10.2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1707/2022 del 13.10.2022.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (09.06.2022), terminato con decreto di omologa del 13.10.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
2 Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 08.07.2024, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torre del Greco in data 8 settembre 2005 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. nulla a titolo di assegno divorzile per i coniugi che dichiarano rispettivamente di avere adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti;
2. la casa coniugale, sita in Torre del Greco alla Via Campi Flegrei 7, di proprietà della sig.
continua a restare nella disponibilità della stessa che l'abiterà unitamente alle figlie;
Pt_1
3. le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori che eserciteranno in egual misura la responsabilità genitoriale. Essi adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse come quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto della capacità di inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
queste ultime continueranno a mantenere, quale residenza privilegiata, quella della madre;
4. il padre, in considerazione dei suoi impegni lavorativi, potrà tenerle con sé quando vuole, previo accordo con la madre di almeno 24h prima e sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sociali delle piccole;
in ogni caso, il padre potrà tenerle durante la settimana, il martedì, il giovedì e/o venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00, curandosi anche degli impegni postscolastici, di studio e della cena per entrambe;
le parti concordano, altresì, che il padre, potrà vederle due weekend al mese dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica a settimane alterne.
Per quanto riguarda le festività natalizie le parti concordano che le figlie, e , Per_1 Per_2
ad anni alterni, trascorreranno i giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro genitore e tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con le figlie una festività potrà trascorrerne l'altra. Il sig. trascorrerà con le minori 15 (quindici) giorni di ferie Pt_2 estive, anche non consecutive, durante il mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore, entro il 15 giugno di ogni anno;
3 5. il padre, , si obbliga a versare, quale contributo al mantenimento delle figlie, Parte_2
studentesse, la somma complessiva di euro 1.050,00 (euro 525,00 cadauno). Tale assegno sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
egli contribuirà inoltre, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese, previamente concordate: spese universitarie, extrauniversitarie, alloggio, libri di testo, materiale didattico, attività organizzate dall'università, corsi di lingua straniera, trasporto per il raggiungimento delle sedi universitarie;
mediche straordinarie non coperte dal SSN e mediche specialistiche;
allo stesso modo anche la madre contribuirà per le citate spese per quanto di sua competenza;
6. le parti concordano, altresì, che l'importo dell'Assegno Unico per le figlie minori sarà richiesto dalla sola sig.ra e da lei percepito per l'intero; Pt_1
7. le parti concordano, inoltre, manifestando anticipatamente il loro assenso, il rilascio di ogni documento valido per l'espatrio a favore delle figlie minori;
8. le parti dichiarano di aver risolto bonariamente ogni pendenza di ordine economico esistente tra loro;
pertanto, ciascuna nulla ha da pretendere dall'altra per qualsiasi titolo o ragione, ad esclusione di quanto espressamente pattuito nel ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torre del Greco per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 402, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005 del Comune di Torre del Greco);
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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