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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 92-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 92-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 22.05.2024 da , nato a [...] il [...], Parte_1
CF e , nata a [...] il [...], CF C.F._1 Parte_2
, residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Tufano , con studio in Saviano, alla Via Antonio Ciccone, n. 50/b e con questi elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Gli istanti hanno depositato in data 22.05.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII di carattere familiare.
A seguito dei plurimi chiarimenti richiesti dal precedente giudice delegato con decreto del
05.10.2024, il precedente g.d. dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositati e ordinando, tra l'altro: “che la proposta di piano depositata il 22 maggio 2024 (all. 40), il decreto del 25 maggio 2024, l'integrazione a firma dell'avv.
Tufano depositata l'11 luglio 2024, il decreto del 15 luglio 2024, l'integrazione a firma dell'avv.
Tufano depositata il 12 agosto 2024, la relazione particolareggiata definitiva depositata il 12 agosto
2024 (all. 68), unitamente al presente decreto, siano pubblicati nell'apposita area del sito web del
Tribunale dedicata al sovraindebitamento ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori (solo i dati sensibili e non anche i dati anagrafici) nonché dei dati anagrafici dei minori e di soggetti diversi dai debitori e di ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati indicati non siano opportunamente omissati e a richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso al
1 personale addetto ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale;
dispone che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta di piano depositata il 22 maggio 2024 (all. 40), il decreto del 25 maggio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata l'11 luglio 2024, il decreto del 15 luglio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata il 12 agosto 2024, la relazione particolareggiata definitiva depositata il 12 agosto 2024 (all. 68), unitamente al presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione”.
A seguito della riassegnazione alla scrivente del presente procedimento in data 04.11.2024, concesse due successive proroghe del termine ex art. 70 comma 6 CCII al gestore dott. Controparte_1
con decreto del 17.02.2025, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dai creditori Agenzia delle Entrate per quanto attiene alla posizione della signora e Pt_2
di per il sig. e del creditore vista la proposta Controparte_2 Pt_1 CP_3 migliorativa del piano di ristrutturazione dei debiti e l'attestazione integrativa dell'OCC depositata, veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 03.04.2025 e in prosieguo di trattazione all'udienza del 17.04.2025.
All'esito dell'udienza del 17.04.2025, il Tribunale si riservava.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
2 Orbene, in via preliminare va chiarito che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCII ratione temporis applicabile, secondo cui “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
a) gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
b) gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti. In particolare, in base alle dichiarazioni dei ricorrenti, nonché alla luce della documentazione in atti , il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.18 e ss. relazione integrativa del gestore in atti depositata in data 28.01.2025), nei seguenti termini “Il sig. e la Pt_1 signora hanno due figli conviventi: il maggiore…, studente, ed il minore…affetto da malattia Pt_2 che richiede cautele e cure specifiche….. A fronte della famiglia così composta, il sig. è rimasto Pt_1 diversi anni senza stipendio per l'insolvenza del Consorzio di Bacino di Napoli. Come se non bastasse, il Consorzio in questione ha anche sottratto soldi al sig. operando ritenute sullo Pt_1
stipendio che non venivano versate ai cessionari del quinto, come si evince dalla documentazione provenienza consorzio che si allega, in cui il dott. , liquidatore del Consorzio, ammette la Per_1
circostanza. In tal modo, la famiglia si è venuta a trovare nella paradossale situazione di non godere più del principale mezzo di sostentamento e di trovare erose le già esigue riserve dalle giuste pretese dei cessionari del quinto, che non avendo ricevuto il dovuto dal consorzio, in liquidazione e quindi non più solvibile, lo pretendevano dal La signora già amministratrice di una società Pt_1 Pt_2
attiva fino al 2006, vedeva la chiusura della sua attività e della società di cui era socia (senza passività di bilancio, al netto di eventuali diritti camerali insoluti), ed era costretta, in assenza di
3 formazione specifica, a reinventarsi una carriera come personale ATA. Carriera da precaria che, tra mille difficoltà, sta portando avanti, ma che porterà il dovuto aiuto al menage familiare solo fra anni.. Naturalmente non si trova nella condizione per poter adempiere a quanto dovuto….dalla disamina cronologica delle esposizioni…si evince che il sig. ha assunto le proprie Parte_1
obbligazioni sempre con un ragionevole orizzonte di adempimento. Infatti, i primi finanziamenti sono stati addirittura in tutto o in gran parte già versati dal sovraindebitato tramite trattenuta sulla busta paga, prima che venissero interrotti (saltuariamente poi definitivamente) i pagamenti da parte del consorzio datore di lavoro. Purtroppo, tali trattenute non sono mai state versate dal consorzio datorealle società creditrici! Tale stato di cose si è riversato inevitabilmente sugli altri prestiti, dal momento che il sig. e la coobligata venivano aggrediti dai creditori non appena incassavano Pt_1
qualcosa (prima saltuariamente, poi faticosamente con più regolarità ma con importi ridotti, fino al riassorbimento del lavoratore in altra azienda pubblica, seppur demansionato), li aggredivano anche per crediti già pagati di cui erano all'oscuro, impedendo l'adempimento auspicato e programmato”;
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nelle relazioni del gestore risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto il Sig. percepisce uno stipendio lordo di Pt_1 circa €2.011,66 (come da ultimo CUD che si allega) nominale di circa come operatore ecologico attualmente occupato presso la SAPNA, la sig.ra è precaria ATA scolastica, (avendo il Pt_2
30/09/2024 firmato contratto come collaboratrice ATA al 30/06/2024) con emolumenti ragionevolmente calcolabili, su base annua, per circa €1.035,00 (considerando i due mesi non coperti da contratto, nei quali verrà corrisposta NASPI), sono titolari di tre autovetture di modico valore, attesa la vetusta delle medesime, a fronte di una esposizione debitoria complessiva, come da ultimo aggiornata di euro€ 142.233,84, al lordo degli interessi e delle spese successive pretese da ciascun creditore (e al netto del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro
2.500,00 circa come precisate nella relazione depositata in data 28.01.2025;
4 f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata , prevede a fronte di un passivo complessivo di € 149.700,84 (comprensivo della prededuzione), di cui € 7.647,00 in prededuzione, €
20.494,38 in privilegio, € 121.739,46 in chirografo secondo la seguente tabella
1. Pagamento integrale dei debiti prededucibili e di un ulteriore accantonamento di €1.000,00 per spese presumibili della procedura;
2. Pagamento integrale privilegiati;
3. pagamento residuale dei crediti chirografari sig.ra nella misura massima del 4,77 % Pt_2
circa.
4. pagamento residuale dei crediti chirografari sig nella misura massima del 9,01 Pt_1
% circa 5;
4. Pagamento dei creditori chirografi comuni, riuniti in unica classe, nella misura del 13,78% circa (ovvero 4,77%+9,01%), attingendo ad entrambe le masse, che per legge devono rimanere distinte.
g) la provvista a disposizione del piano sarà conseguita mediante il versamento della somma mensile di €380 per 84 mesi ,oltre al quinto del TFS incassabile ammontante ad €9.064,40; il
TFS, originariamente messo a disposizione per più rapida soddisfazione dei creditori, viene qmesso a disposizione per la maggiore soddisfazione dei creditori, andando così ad aggiungersi al montante destinato alla parziale soddisfazione dei crediti chirografari che così passano Pt_1
dallo 0,9% al 9.01%.
Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute osservazioni dai seguenti creditori:
e basilicata Scpa comunicava iban per il pagamento di quanto spettante;
Controparte_2
5 comunicava dalla consultazione degli archivi della Filiale Metropolitana di Nola non CP_4 CP_4
risultano evidenze;
procedeva alla precisazione del credito;
Controparte_5
la quale si opponeva alla omologazione del piano per Controparte_6 tra, l'altro, per i seguenti motivi: 1) difetto di meritevolezza;
2) compimenti di atti in frode;
3) stralcio eccessivo del credito vantato;
4) la non fattibilità del piano, in quanto “la proposta di Piano formulata dai Ricorrenti non consente un soddisfacimento effettivo della massa creditoria, tenuto conto del ben più alto credito vantano dal ceto chirografario e, in particolare, dalla scrivente Par Banca…..il Sig. è dipendente a tempo indeterminato presso la S.A.P. e percepisce Pt_1 CP_3
uno stipendio netto (al netto delle cessioni del quinto) di circa euro 2.011,66. Finanche l'OCC ha evidenziato che “Il sig. gode di stipendio fisso, e la sig.ra è finalmente instradata verso Pt_1 Pt_2 una relativa stabilità finanziaria nell'ambito dei contratti scolastici” (cfr. pag. 102 Relazione): pertanto, anche alla luce della giovane età dei ricorrenti e delle prospettive di carriera rappresentate dall'OCC, sembrerebbe possibile prevedere un piano che consenta una maggiore soddisfazione dei creditori degli istanti, ed in particolare dei creditori chirografari del Sig. i quali sarebbero Pt_1 soddisfatti al massimo del 0,90%”.
In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato , anche alla luce delle controdeduzioni dei debitori e del miglioramento della proposta con la messa a disposizione di parte del TFS, ha rilevato quanto segue “non si ritengono meritevoli di accoglimento le osservazioni su meritevolezza, supposta malafede, colpa grave e atti in frode…come analiticamente espresso in apposita sezione finanziamento per finanziamento, il sig. in ognuno dei casi faceva legittimo affidamento sugli Pt_1
emolumenti stipendiali e sui guadagni, ancorché saltuari, della moglie, per poter rifondere ogni prestito attivato: giova infatti ricordare che solo la parossistica situazione determinata dalla mancanza di stipendio per un numero impressionante di mensilità ha impedito ciò! Ma v'è di più, giacché all'insaputa del sig. il quale riceveva le trattenute pianificate dallo stipendio, le stese Pt_1
non venivano versate dal Consorzio agli erogatori dei finanziamenti coperti da cessione e/o delega!...
Proprio la buona fede, ed il giudizio prognostico di poter attendere alle obbligazioni contratte, risultano quindi criterio per escludere la colpa grave, ed il caso che ci occupa ne è dimostrazione Con lampante, atteso che i cinque anni di pagamento dell'obbligazione ancora in corso dimostrano come la stessa sia stata contratta in assenza di colpa grave o dolo. Altrettanto si può dire per ogni finanziamento, ma, a prescindere da ciò, va ricordato che ogni singolo comportamento contestato dalla opponente ai coniugi in parola è datato oltre cinque anni fa, alcuni oltre dieci o quindici. IN considerazione che gli atti in frode che precludono l'acesso alla procedura venivano già dal legislatore individuati come rilevanti solo se occorsi nell'ultimo quinquennio, seguendo il
6 ragionamento di parte avversa arriveremmo all'assurdo di una sorta di condanna a vita civile, che non trova precedenti, né giustificazione legale! …Non sussiste la condizione ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza.” Alla luce di tali considerazioni, nonché alla luce del cmportamento dei debitori sovraindebitati, che hanno ritenuto di compiee un ulteriore sacrificio economico, lo Con scrivente ritiene non siano da condividere le eccezioni ed obiezioni della creditrice ”. Con Orbene, le doglianze sollevate dal creditore relative all'assenza di “meritevolezza” nonché eccessivo stralcio del credito vantato, non possono ritenersi condivisibili per le seguenti ragioni.
Come è noto, ai sensi dell'art. 69 CCII “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se….ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta ( art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore non più l' assenza di colpa ( il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebimento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) , ma l'esclusione di colpa grave, malafede o frode.
Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.
Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla ratio legis della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa:
1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta ( art. art. 7 comma 2 l. d-ter);
2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o
7 abbia colposamente determinato il proprio sovraindebimento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.
In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli
Nord, giudice Rabuano secondo cui “Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;
-sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L.
3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore “discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”).
Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.
Emerge, tuttavia, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.
Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che “Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa,
8 di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012.
La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva”.
Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, dalla relazione dell'OCC emerge che il sig.
all'epoca della contrazione dei finanziamenti poteva contare su uno stipendio adeguato e sui Pt_1
guadagni, ancorché saltuari, della moglie, per poter rifondere ogni prestito attivato e che solo la situazione determinata dalla mancanza di stipendio per un numero impressionante di mensilità ha impedito il regolare pagamento dei medesimi, tenuto conto, altresì della circostanza, dichiarata e non contestata, che all'insaputa del sig. il quale riceveva le trattenute pianificate dallo stipendio, le Pt_1
stesse non venivano versate dal Consorzio agli erogatori dei finanziamenti coperti da cessione e/o delega. A tali osservazioni, si aggiunge l'ulteriore circostanza, non contestata , del regolare Con ammortamento del debito nei confronti di .
Tali elementi inducono a ritenere sussistente la buona fede del consumatore, che confidando sull'adeguatezza delle proprie entrate , ha ritenuto di potervi fare fronte e che solo gli eventi avversi in precedenza descritti, hanno precluso la soddisfazione dei debiti contratti.
Con Quanto, poi, alle ulteriori contestazioni di relative al dedotto atto in frode del consumatore per aver taciuto, in sede di sottoscrizione del finanziamento dell'anno 2021, l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie, va osservato che non vi è la prova che i ricorrenti, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode, come in precedenza chiarito: infatti alla luce della tipologia dei finanziamenti richiesti (di importo non considerevole e, come rilevato dall'OCC, finalizzati a sostenere spese che non appaiono eccessive o voluttuarie rispetto alle capacità economico finanziarie della famiglia), dello stato patrimoniale e familiare dei ricorrenti al momento delle richieste di accesso al credito, ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti i debitori non abbiano agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.
Inoltre, quanto alle prospettate “mala fede” o “frode” da parte del debitore nella richiesta dei Con finanziamenti al creditore , ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, sia priva di valenza Con causale circa l'evento costituito dall'erogazione del finanziamento di . Infatti, in prospettiva
9 generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della “mala fede” o della
“frode” fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCI, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia
“determinato” la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode).
Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore e dei non ingenti importi oggetto di finanziamento, può affermarsi Con (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da ) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore.
Del resto, deve anche considerarsi la non correttezza del comportamento dell' , in quanto, in CP_6 ossequio al disposto dell'art. 124 bis TUB , il soggetto finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore in base a informazioni adeguate, le quali possono essere ottenute dal consumatore stesso e dalla consultazione delle banche dati a disposizione di tali soggetti: in questi termini, le omesse indicazioni in sede di redazione del questionario da parte del consumatore , pur rilevando sotto il profilo della validità del contratto di finanziamento, non possono incidere sul profilo della meritevolezza , emergendo una chiara violazione dei doveri di verifica del merito creditizio da parte della società finanziaria che non può essere limitato a una mera compilazione di un questionario da parte del debitore, atteso che l'art. 124 bis TUB fa riferimento a “informazioni adeguate” e che lo stesso art. 124 bis TUB prevede “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. In sostanza, in un'ottica di maggior grado di prudenza e diligenza che la connotazione professionale del finanziatore implica nella fase precontrattuale e nella valutazione del merito creditizio, la sua valutazione non può essere fondata solo su uno dei due sistemi previsti dall'art. 124 bis TUB ma la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte dal consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, gli risulterebbe anche preclusa la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'OCC che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore opponente nell'anno 2021, abbiamo determinato un aggravamento della situazione debitoria dell'istante.
In relazione , infine, alla contestazione relativa alla non fattibilità del piano, in termini di sostanziali di non convenienza del medesimo, in primo luogo va dato atto del miglioramento della proposta da
10 parte dei debitori con inclusioni di una percentuale dell'erogando TFS;
in secondo luogo, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto di quanto esposto dal gestore nella propria relazione alle pag. 34 e ss. secondo cui “in caso di liquidazione, non potendo tagliare i costi vivi, né le spese mediche, ma aggravandosi il bilancio familiare per la liquidazione, difficilmente premiata da corrispettivo, di una o due delle automobili di proprietà (stante il loro cattivo stato di manutenzione), con conseguente aggravio di spese per il lavoro fuori regione, tra cui abbonamenti ferroviari e, vista la difficoltà di collegamenti con le sedi periferiche che contrattualizzano la signora anche con sporadici o frequenti pernottamenti sarebbe Pt_2 liquidabile un importo inferiore e non superiore ad €550,00 mensili, che proiettato sulle 48 mensilità della liquidazione produrrebbe un introito di €26.400,00…. la liquidazione di massimo 2 delle vetture di proprietà, oltre all'incognita del reperimento offerte (data vetustà e cattivo stato di manutenzione), porterebbe un incremento delle spese familiari nell'ordine di almeno 250-300 euro, a fronte di un incasso che, nella migliore delle ipotesi, difficilmente supererebbe €1.000 (una vettura) o 2.000(due vetture). Se anche dalle somme raccolte di cui sopra (euro 28.400,00 circa) andiamo a sottrarre un
20% per spese della procedura (certamente più alte in caso di liquidazioni di beni a farsi), otteniamo un emolumento di €22.400 per la soddisfazione dei creditori…un montante complessivo di
€40.984,40 produce una migliore soddisfazione dei creditori chirografari (i privilegiati verrebbero comunque soddisfatti integralmente)”.
In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto, che prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e aventi prelazione e la soddisfazione in una percentuale variabile, ma non irrisoria, del ceto chirografario per una durata di circa 7 anni e con la messa a disposizione di parte
Part dell'erogando appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1
nato a [...] il [...], CF e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.09.1973, CF , residenti in [...] C.F._2 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
11 dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 26.05.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 92-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 22.05.2024 da , nato a [...] il [...], Parte_1
CF e , nata a [...] il [...], CF C.F._1 Parte_2
, residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Tufano , con studio in Saviano, alla Via Antonio Ciccone, n. 50/b e con questi elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Gli istanti hanno depositato in data 22.05.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII di carattere familiare.
A seguito dei plurimi chiarimenti richiesti dal precedente giudice delegato con decreto del
05.10.2024, il precedente g.d. dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositati e ordinando, tra l'altro: “che la proposta di piano depositata il 22 maggio 2024 (all. 40), il decreto del 25 maggio 2024, l'integrazione a firma dell'avv.
Tufano depositata l'11 luglio 2024, il decreto del 15 luglio 2024, l'integrazione a firma dell'avv.
Tufano depositata il 12 agosto 2024, la relazione particolareggiata definitiva depositata il 12 agosto
2024 (all. 68), unitamente al presente decreto, siano pubblicati nell'apposita area del sito web del
Tribunale dedicata al sovraindebitamento ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori (solo i dati sensibili e non anche i dati anagrafici) nonché dei dati anagrafici dei minori e di soggetti diversi dai debitori e di ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati indicati non siano opportunamente omissati e a richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso al
1 personale addetto ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale;
dispone che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta di piano depositata il 22 maggio 2024 (all. 40), il decreto del 25 maggio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata l'11 luglio 2024, il decreto del 15 luglio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata il 12 agosto 2024, la relazione particolareggiata definitiva depositata il 12 agosto 2024 (all. 68), unitamente al presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione”.
A seguito della riassegnazione alla scrivente del presente procedimento in data 04.11.2024, concesse due successive proroghe del termine ex art. 70 comma 6 CCII al gestore dott. Controparte_1
con decreto del 17.02.2025, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dai creditori Agenzia delle Entrate per quanto attiene alla posizione della signora e Pt_2
di per il sig. e del creditore vista la proposta Controparte_2 Pt_1 CP_3 migliorativa del piano di ristrutturazione dei debiti e l'attestazione integrativa dell'OCC depositata, veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 03.04.2025 e in prosieguo di trattazione all'udienza del 17.04.2025.
All'esito dell'udienza del 17.04.2025, il Tribunale si riservava.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
2 Orbene, in via preliminare va chiarito che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCII ratione temporis applicabile, secondo cui “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
a) gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
b) gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti. In particolare, in base alle dichiarazioni dei ricorrenti, nonché alla luce della documentazione in atti , il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.18 e ss. relazione integrativa del gestore in atti depositata in data 28.01.2025), nei seguenti termini “Il sig. e la Pt_1 signora hanno due figli conviventi: il maggiore…, studente, ed il minore…affetto da malattia Pt_2 che richiede cautele e cure specifiche….. A fronte della famiglia così composta, il sig. è rimasto Pt_1 diversi anni senza stipendio per l'insolvenza del Consorzio di Bacino di Napoli. Come se non bastasse, il Consorzio in questione ha anche sottratto soldi al sig. operando ritenute sullo Pt_1
stipendio che non venivano versate ai cessionari del quinto, come si evince dalla documentazione provenienza consorzio che si allega, in cui il dott. , liquidatore del Consorzio, ammette la Per_1
circostanza. In tal modo, la famiglia si è venuta a trovare nella paradossale situazione di non godere più del principale mezzo di sostentamento e di trovare erose le già esigue riserve dalle giuste pretese dei cessionari del quinto, che non avendo ricevuto il dovuto dal consorzio, in liquidazione e quindi non più solvibile, lo pretendevano dal La signora già amministratrice di una società Pt_1 Pt_2
attiva fino al 2006, vedeva la chiusura della sua attività e della società di cui era socia (senza passività di bilancio, al netto di eventuali diritti camerali insoluti), ed era costretta, in assenza di
3 formazione specifica, a reinventarsi una carriera come personale ATA. Carriera da precaria che, tra mille difficoltà, sta portando avanti, ma che porterà il dovuto aiuto al menage familiare solo fra anni.. Naturalmente non si trova nella condizione per poter adempiere a quanto dovuto….dalla disamina cronologica delle esposizioni…si evince che il sig. ha assunto le proprie Parte_1
obbligazioni sempre con un ragionevole orizzonte di adempimento. Infatti, i primi finanziamenti sono stati addirittura in tutto o in gran parte già versati dal sovraindebitato tramite trattenuta sulla busta paga, prima che venissero interrotti (saltuariamente poi definitivamente) i pagamenti da parte del consorzio datore di lavoro. Purtroppo, tali trattenute non sono mai state versate dal consorzio datorealle società creditrici! Tale stato di cose si è riversato inevitabilmente sugli altri prestiti, dal momento che il sig. e la coobligata venivano aggrediti dai creditori non appena incassavano Pt_1
qualcosa (prima saltuariamente, poi faticosamente con più regolarità ma con importi ridotti, fino al riassorbimento del lavoratore in altra azienda pubblica, seppur demansionato), li aggredivano anche per crediti già pagati di cui erano all'oscuro, impedendo l'adempimento auspicato e programmato”;
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nelle relazioni del gestore risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto il Sig. percepisce uno stipendio lordo di Pt_1 circa €2.011,66 (come da ultimo CUD che si allega) nominale di circa come operatore ecologico attualmente occupato presso la SAPNA, la sig.ra è precaria ATA scolastica, (avendo il Pt_2
30/09/2024 firmato contratto come collaboratrice ATA al 30/06/2024) con emolumenti ragionevolmente calcolabili, su base annua, per circa €1.035,00 (considerando i due mesi non coperti da contratto, nei quali verrà corrisposta NASPI), sono titolari di tre autovetture di modico valore, attesa la vetusta delle medesime, a fronte di una esposizione debitoria complessiva, come da ultimo aggiornata di euro€ 142.233,84, al lordo degli interessi e delle spese successive pretese da ciascun creditore (e al netto del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro
2.500,00 circa come precisate nella relazione depositata in data 28.01.2025;
4 f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata , prevede a fronte di un passivo complessivo di € 149.700,84 (comprensivo della prededuzione), di cui € 7.647,00 in prededuzione, €
20.494,38 in privilegio, € 121.739,46 in chirografo secondo la seguente tabella
1. Pagamento integrale dei debiti prededucibili e di un ulteriore accantonamento di €1.000,00 per spese presumibili della procedura;
2. Pagamento integrale privilegiati;
3. pagamento residuale dei crediti chirografari sig.ra nella misura massima del 4,77 % Pt_2
circa.
4. pagamento residuale dei crediti chirografari sig nella misura massima del 9,01 Pt_1
% circa 5;
4. Pagamento dei creditori chirografi comuni, riuniti in unica classe, nella misura del 13,78% circa (ovvero 4,77%+9,01%), attingendo ad entrambe le masse, che per legge devono rimanere distinte.
g) la provvista a disposizione del piano sarà conseguita mediante il versamento della somma mensile di €380 per 84 mesi ,oltre al quinto del TFS incassabile ammontante ad €9.064,40; il
TFS, originariamente messo a disposizione per più rapida soddisfazione dei creditori, viene qmesso a disposizione per la maggiore soddisfazione dei creditori, andando così ad aggiungersi al montante destinato alla parziale soddisfazione dei crediti chirografari che così passano Pt_1
dallo 0,9% al 9.01%.
Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute osservazioni dai seguenti creditori:
e basilicata Scpa comunicava iban per il pagamento di quanto spettante;
Controparte_2
5 comunicava dalla consultazione degli archivi della Filiale Metropolitana di Nola non CP_4 CP_4
risultano evidenze;
procedeva alla precisazione del credito;
Controparte_5
la quale si opponeva alla omologazione del piano per Controparte_6 tra, l'altro, per i seguenti motivi: 1) difetto di meritevolezza;
2) compimenti di atti in frode;
3) stralcio eccessivo del credito vantato;
4) la non fattibilità del piano, in quanto “la proposta di Piano formulata dai Ricorrenti non consente un soddisfacimento effettivo della massa creditoria, tenuto conto del ben più alto credito vantano dal ceto chirografario e, in particolare, dalla scrivente Par Banca…..il Sig. è dipendente a tempo indeterminato presso la S.A.P. e percepisce Pt_1 CP_3
uno stipendio netto (al netto delle cessioni del quinto) di circa euro 2.011,66. Finanche l'OCC ha evidenziato che “Il sig. gode di stipendio fisso, e la sig.ra è finalmente instradata verso Pt_1 Pt_2 una relativa stabilità finanziaria nell'ambito dei contratti scolastici” (cfr. pag. 102 Relazione): pertanto, anche alla luce della giovane età dei ricorrenti e delle prospettive di carriera rappresentate dall'OCC, sembrerebbe possibile prevedere un piano che consenta una maggiore soddisfazione dei creditori degli istanti, ed in particolare dei creditori chirografari del Sig. i quali sarebbero Pt_1 soddisfatti al massimo del 0,90%”.
In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato , anche alla luce delle controdeduzioni dei debitori e del miglioramento della proposta con la messa a disposizione di parte del TFS, ha rilevato quanto segue “non si ritengono meritevoli di accoglimento le osservazioni su meritevolezza, supposta malafede, colpa grave e atti in frode…come analiticamente espresso in apposita sezione finanziamento per finanziamento, il sig. in ognuno dei casi faceva legittimo affidamento sugli Pt_1
emolumenti stipendiali e sui guadagni, ancorché saltuari, della moglie, per poter rifondere ogni prestito attivato: giova infatti ricordare che solo la parossistica situazione determinata dalla mancanza di stipendio per un numero impressionante di mensilità ha impedito ciò! Ma v'è di più, giacché all'insaputa del sig. il quale riceveva le trattenute pianificate dallo stipendio, le stese Pt_1
non venivano versate dal Consorzio agli erogatori dei finanziamenti coperti da cessione e/o delega!...
Proprio la buona fede, ed il giudizio prognostico di poter attendere alle obbligazioni contratte, risultano quindi criterio per escludere la colpa grave, ed il caso che ci occupa ne è dimostrazione Con lampante, atteso che i cinque anni di pagamento dell'obbligazione ancora in corso dimostrano come la stessa sia stata contratta in assenza di colpa grave o dolo. Altrettanto si può dire per ogni finanziamento, ma, a prescindere da ciò, va ricordato che ogni singolo comportamento contestato dalla opponente ai coniugi in parola è datato oltre cinque anni fa, alcuni oltre dieci o quindici. IN considerazione che gli atti in frode che precludono l'acesso alla procedura venivano già dal legislatore individuati come rilevanti solo se occorsi nell'ultimo quinquennio, seguendo il
6 ragionamento di parte avversa arriveremmo all'assurdo di una sorta di condanna a vita civile, che non trova precedenti, né giustificazione legale! …Non sussiste la condizione ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza.” Alla luce di tali considerazioni, nonché alla luce del cmportamento dei debitori sovraindebitati, che hanno ritenuto di compiee un ulteriore sacrificio economico, lo Con scrivente ritiene non siano da condividere le eccezioni ed obiezioni della creditrice ”. Con Orbene, le doglianze sollevate dal creditore relative all'assenza di “meritevolezza” nonché eccessivo stralcio del credito vantato, non possono ritenersi condivisibili per le seguenti ragioni.
Come è noto, ai sensi dell'art. 69 CCII “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se….ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta ( art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore non più l' assenza di colpa ( il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebimento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) , ma l'esclusione di colpa grave, malafede o frode.
Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.
Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla ratio legis della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa:
1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta ( art. art. 7 comma 2 l. d-ter);
2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o
7 abbia colposamente determinato il proprio sovraindebimento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.
In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli
Nord, giudice Rabuano secondo cui “Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;
-sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L.
3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore “discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”).
Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.
Emerge, tuttavia, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.
Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che “Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa,
8 di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012.
La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva”.
Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, dalla relazione dell'OCC emerge che il sig.
all'epoca della contrazione dei finanziamenti poteva contare su uno stipendio adeguato e sui Pt_1
guadagni, ancorché saltuari, della moglie, per poter rifondere ogni prestito attivato e che solo la situazione determinata dalla mancanza di stipendio per un numero impressionante di mensilità ha impedito il regolare pagamento dei medesimi, tenuto conto, altresì della circostanza, dichiarata e non contestata, che all'insaputa del sig. il quale riceveva le trattenute pianificate dallo stipendio, le Pt_1
stesse non venivano versate dal Consorzio agli erogatori dei finanziamenti coperti da cessione e/o delega. A tali osservazioni, si aggiunge l'ulteriore circostanza, non contestata , del regolare Con ammortamento del debito nei confronti di .
Tali elementi inducono a ritenere sussistente la buona fede del consumatore, che confidando sull'adeguatezza delle proprie entrate , ha ritenuto di potervi fare fronte e che solo gli eventi avversi in precedenza descritti, hanno precluso la soddisfazione dei debiti contratti.
Con Quanto, poi, alle ulteriori contestazioni di relative al dedotto atto in frode del consumatore per aver taciuto, in sede di sottoscrizione del finanziamento dell'anno 2021, l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie, va osservato che non vi è la prova che i ricorrenti, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode, come in precedenza chiarito: infatti alla luce della tipologia dei finanziamenti richiesti (di importo non considerevole e, come rilevato dall'OCC, finalizzati a sostenere spese che non appaiono eccessive o voluttuarie rispetto alle capacità economico finanziarie della famiglia), dello stato patrimoniale e familiare dei ricorrenti al momento delle richieste di accesso al credito, ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti i debitori non abbiano agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.
Inoltre, quanto alle prospettate “mala fede” o “frode” da parte del debitore nella richiesta dei Con finanziamenti al creditore , ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, sia priva di valenza Con causale circa l'evento costituito dall'erogazione del finanziamento di . Infatti, in prospettiva
9 generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della “mala fede” o della
“frode” fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCI, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia
“determinato” la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode).
Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore e dei non ingenti importi oggetto di finanziamento, può affermarsi Con (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da ) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore.
Del resto, deve anche considerarsi la non correttezza del comportamento dell' , in quanto, in CP_6 ossequio al disposto dell'art. 124 bis TUB , il soggetto finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore in base a informazioni adeguate, le quali possono essere ottenute dal consumatore stesso e dalla consultazione delle banche dati a disposizione di tali soggetti: in questi termini, le omesse indicazioni in sede di redazione del questionario da parte del consumatore , pur rilevando sotto il profilo della validità del contratto di finanziamento, non possono incidere sul profilo della meritevolezza , emergendo una chiara violazione dei doveri di verifica del merito creditizio da parte della società finanziaria che non può essere limitato a una mera compilazione di un questionario da parte del debitore, atteso che l'art. 124 bis TUB fa riferimento a “informazioni adeguate” e che lo stesso art. 124 bis TUB prevede “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. In sostanza, in un'ottica di maggior grado di prudenza e diligenza che la connotazione professionale del finanziatore implica nella fase precontrattuale e nella valutazione del merito creditizio, la sua valutazione non può essere fondata solo su uno dei due sistemi previsti dall'art. 124 bis TUB ma la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte dal consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, gli risulterebbe anche preclusa la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'OCC che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore opponente nell'anno 2021, abbiamo determinato un aggravamento della situazione debitoria dell'istante.
In relazione , infine, alla contestazione relativa alla non fattibilità del piano, in termini di sostanziali di non convenienza del medesimo, in primo luogo va dato atto del miglioramento della proposta da
10 parte dei debitori con inclusioni di una percentuale dell'erogando TFS;
in secondo luogo, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto di quanto esposto dal gestore nella propria relazione alle pag. 34 e ss. secondo cui “in caso di liquidazione, non potendo tagliare i costi vivi, né le spese mediche, ma aggravandosi il bilancio familiare per la liquidazione, difficilmente premiata da corrispettivo, di una o due delle automobili di proprietà (stante il loro cattivo stato di manutenzione), con conseguente aggravio di spese per il lavoro fuori regione, tra cui abbonamenti ferroviari e, vista la difficoltà di collegamenti con le sedi periferiche che contrattualizzano la signora anche con sporadici o frequenti pernottamenti sarebbe Pt_2 liquidabile un importo inferiore e non superiore ad €550,00 mensili, che proiettato sulle 48 mensilità della liquidazione produrrebbe un introito di €26.400,00…. la liquidazione di massimo 2 delle vetture di proprietà, oltre all'incognita del reperimento offerte (data vetustà e cattivo stato di manutenzione), porterebbe un incremento delle spese familiari nell'ordine di almeno 250-300 euro, a fronte di un incasso che, nella migliore delle ipotesi, difficilmente supererebbe €1.000 (una vettura) o 2.000(due vetture). Se anche dalle somme raccolte di cui sopra (euro 28.400,00 circa) andiamo a sottrarre un
20% per spese della procedura (certamente più alte in caso di liquidazioni di beni a farsi), otteniamo un emolumento di €22.400 per la soddisfazione dei creditori…un montante complessivo di
€40.984,40 produce una migliore soddisfazione dei creditori chirografari (i privilegiati verrebbero comunque soddisfatti integralmente)”.
In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto, che prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e aventi prelazione e la soddisfazione in una percentuale variabile, ma non irrisoria, del ceto chirografario per una durata di circa 7 anni e con la messa a disposizione di parte
Part dell'erogando appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1
nato a [...] il [...], CF e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.09.1973, CF , residenti in [...] C.F._2 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
11 dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 26.05.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
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