Sentenza 27 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/07/2018, n. 36134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36134 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2017 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19 maggio 2017, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la decisione del tribunale in sede del 18 marzo 2014, con la quale AN TO è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dall'impiego del mezzo fraudolento.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, articolando diversi ordini di censure.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale in riferimento all'accertamento tecnico eseguito presso l'esercizio commerciale dell'imputato, in assenza delle garanzie previste dall'art. 360 cod. proc. pen.; deduzione di cui la corte territoriale ha ritenuto erroneamente l'intempestività, in virtù del tenore dell'art. 191 cod. proc. pen., che prevede la rilevabilità dei profili di inutilizzabilità della prova in ogni stato e grado del procedimento, non superabile mediante esame dei ,testi sulle circostanze di natura tecnica acquisite.
2.2. Con il secondo motivo, prospetta errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, ravvisandosi - nel caso di specie ed in applicazione del criterio dell'elemento causale prevalente - il reato di truffa, con le relative conSeguenze in punto di procedibilità.
2.3. Il terzo motivo,- deduce errata applicazione della legge penale in relazione all'aggravante della mezzo fraudolento, nella specie insussistente in • considerazione dell'immediata rilevabilità del dispositivo utilizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.In riferimento al primo motivo di censura, devesi evidenziare come le garanzie difensive dettate, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 360 cod., proc. pen. riguardino, in tema di accertamenti tecnici fatti eseguire dal P.M., solo gli accertamenti tecnici non ripetibili, vale a dire «quelli che hanno ad oggetto per5one, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatorià in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio» (Sez. 6, Sentenza n.2999de118/11/1992Ud. (dep. 26/03/1993) Rv. 193598).Di guisa che difetta intrinsecamente il carattere dell'irripetibilità rispetto al test, eseguito sul dispositivo utilizzato nel caso di specie per commettere il reato di furto di energia elettrica, finalizzato a rilevarne, l'attitudine alla registrazione dei consumi in misura inferiore a quelli effettuati, trattandosi di strumento non soggetto a modificazioni flinzionali e di cui può essere sempre verificata la capacità ad interferire sul rilevamento, non incidendo, peraltro, sulla sussistenza del reato l'entità del danno cagionato alla persona offesa che il medesimo dispositivo consente di stimare.
3. La delibazione del secondo e del terzo motivo di ricorso impone di delineare le coordinate ermeneutiche necessarie al fine della qualificazione giuridica del fatto entro il paradigma di cui agli -artt. 624 e 625 n.2 cod. pen. ovvero nell'ambito della norma incriminatrice dell'art. 640 cod. pen., di cui il ricorrente ha prospettato l'applicazione.
3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli 'altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 5, Sentenza n.18655 del 24/02/2017Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269640), Sez. 4, Sentenza n.14609del 22/02/2017Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269537, N. 47680 del 2003 Rv. 227995, N. 10211 del 2007 Rv. 235847, N. 36905 del 2008 Rv. 241588, N. 3710 del 2009 Rv. 242678, N. 47416 del 2013 Rv. 257491, N. 6412 del 2015 Rv. 262725). Ai fini della risoluzione del concorso apparente di più disposizioni incriminatrici secondo i necessari elementi (reciprocamente) specializzanti, questa Corte di legittimità ha più volte ribadito come il discrimen tra le fattispecie debba essere individuato attraverso l'analisi delle modalità di impossessamento del bene che forma oggetto dell'azione illecita, di guisa che ove la sottrazione si realizzi invito domino - e dunque contro la volontà del legittimo titolare del diritto di disporre del bene in questione e, in sostanza, di privarsene - si configura il furto laddove, invece, integra il delitto di truffa il trasferimento-del—possesso della. cosa attuato con il consenso del soggetto passivo, viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente (cfr. in tal senso ex multis Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009, Busato ed altro, Rv. 242678; Sez. 5, n. 36905 del 17/6/2008, jacovitti;
Sez. 5, n.10211 del 15/02/2007, Jacovitti Rv. 235847; Sez. 2 n. 47680 del 4/11/2003, Guida, Rv. 227995; Sez. 5, n. 6876 del 6/4/1999, Montan:11i, Rv, 213601).
3.2. Siffatto criterio interpretativo si appalesa del tutto condivisibile, per cui va ribadito il principio secondo cui il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ricorre ogni qualvolta la consegna o l'erogazione del bene non sia atto dispositivo riconducibile alla libera autodeterminazione della persona offesa di spossessarsene, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria .sfera patrimoniale in virtù di una determinazione viziata dagli altrui artifizi o raggiri, ma sia determinata attraverso una strumentale condotta fraudolenta, che ponga l'agente in condizioni di operare la diretta apprensione del bene, dopo essersene procurato la immediata disponibilità materiale ad altro titolo e senza che Si determini lo spossessamento giuridico del titolare del diritto, anche solo nella diversa misura conseguita, contro la volontà del medesimo. In altri termini, configura il delitto di furto, aggravato. dal mezzo fraudolento, il possesso della cosa altrui di cui l'agente sia riuscito a procurarsi, in virtù di una strumentale condotta artificiosa, il maggior godimento in una latitudine più ampia di quella consentitagli dall'originario titolo, realizzandosi in tal modo la condotta di sottrazione mediante spossessamento declinata all'art. 624 cod. pen.. Nel reato di truffa, al contrario, la definitiva cessione del bene da parte dell'avente diritto si realizza attraverso un atto dispositivo patrimoniale volontario e consapevole, indotto attraverso una falsa rappresentazione della realtà da parte del soggetto agente, tale da determinare la persona offesa all'immissione in possesso.
3.3. Nella delineata prospettiva e con specifico riferimento all'energia — bene patrimoniale soggetto ad erogazione in quanto grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema di compiere un lavoro •- il consolidato orientamento di legittimità si esprime nel senso che la sottrazione di energia elettrica attuata mediante allaccio di strumenti di prelievo integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà --délvente--e-rogatore (Sez-. 4-, Sentenza n.3339 deL 22/12/2016Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 269013, N. 2349 del 2005 Rv. 230696, N. 47834 del 2011 Rv. 252458), ravvisandosi la sottrazione invito domino nella quantità energetica sottratta a contabilizzazione, quando la condotta si innesti su un rapporto contrattuale di cui, vengano, fraudolentemente, alterati i termini del sinallagma. In • tal senso, la misurazione dei consumi assume la funzione di determinare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare H consenso dell'ente erogatore nei termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante (Sez. U, Sentenza n.10495 del 09/10/1996Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 206174) ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa, nella maggior quantità attinta, superando i limiti della volontà del proprietario, circoscritta alla sola erogazione contabilizzata nell'ambito del contratto di durata a prestazione continuativa, e dunque agendo invito domino. In applicazione di siffatti parametri ermeneutici, è stata ritenuta integrata l'ipotesi di furto aggravato nella condotta di allacciamento al "box" di ripartizione della linea telefonica in quanto l'utilizzazione di siffatto sistema fraudolento altera il sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l'esatto numero degli scatti corrispondenti all'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso' dell'ente erogatore in termini corrispondenti (Sez. 2, Sentenza n.2349 del 21/12/2004Ud. (dep. 26/01/2005) Rv. 230696).
3.3. La necessaria ricostruzione della natura dell'atto dispositivo nei termini illustrati rende del tutto superato il minoritario e risalente orientamento (V. Sez. 2, Sentenza n.13510de112/05/1989Ud. (dep. 12/10/1989) Rv. 182241), invocato dal ricorrente, che non valorizza opportunamente l'incidenza causale della condotta fraudolenta rispetto al consenso del disponente.
3.4. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, ricostruendo la fattispecie nei termini di cui alla contestazione in considerazione della prestazione acquisita contro (rectius: ben oltre) i limiti del consenso prestato dall'ente erogatore, condizionato all'effettiva funzionalità del dispositivo di registrazione,, invece fraudolentemente alterato. Ci si trova, pertanto, in presenza di una unilaterale, abusiva e clandestina alterazione del sinallagma negoziale, come tale non sorretto dalla volontà dispositiva dell'erogatore, con conseguente acquisizione della disponibilità dell'energia grazie all'impiego di uno strumento fraudolento, secondo la modalità delineata dall'art. 625 n.2 seconda parte,cod. pen..In altri termini, si è realizzato, nella specie, uno spossessamento del bene giuridico realizzato contro la volontà della vittima (invito domino) e non grazie alla sua -volontaria- erogazione.
4. Altrettanto correttamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, che delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione 'delittuosa, dotata di marcata efficienza • offensiva e caralierizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere e superare i limiti della volontà dispositiva del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni erogati.
4.1. Siffatto orientamento fonda sull'adozione di un corretto canone ermeneutico dell'art. 625 n.2 cod. pen., valorizzando il dato letterale del precetid che richiede l'accertamento del valersi di un qualsiasi mezzo fraudolento, in quanto la integrazione della circostanza aggravante è correlata non già alla mera utilizzazione del mezzo che consente il prelievo abusivo - che concretizza, sotto il versante della tipicità, atto prodromico alla condotta di furto - bensì all'impiego del mezzo fraudolento quale strumento finalizzato ad entrare in possesso dei beni in tal guisa prelevati, senza che la persona offesa possa nel contesto spazio temporale realizzare l'interversio possessiOrliS. Di guisa che la captazione artificiosa di energia in misura maggiore di quella contabilizzata grazie all'applicazione sul dispositivo di registrazione dei consumi di uno strumento atto ad inficiarne la funzionalità costituisce «condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» (S. U. N. 10354 del 2013 Rv. 255974, Sez. 7, Ordinanza n.8757 del 07/11/2014c. (dep. 27/02/2015) Rv. 262669), ponendosi logicamente oltre la condotta di consumazione del reato ed assurgendo perciò ad autonomo disvalore penale aggiuntivo.
4.2. Come del resto evidenziata anche da autorevole dottrina, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall'agente che agisce superando con la frode gli ostacoli strutturalmente posti a presidio d-él-bene o la custodia-apprestata-dall'avente diritto.Ed invero la nozione di frode richiama l'artificio con cui si sorprende l'ali mi buona fede e l'artificio, a sua volta, è un espediente atto ad ottenere —effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose. Di guisa che entrambe tali caratteristiche ricorrononel caso di specie, mentre non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato - mediante una condotta aggiuntiva - il grado di difficoltà della sconeria dell'inganno (Sez. 5; Sentenza n.2681 del 19/11/2004Ud. (dep. 28/01/2005) Rv. 231400).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle sp