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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 368/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 368/2024 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Norcia, Via Meggiana Parte_1 C.F._1
n°47/A presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Brandimarte (CF ) che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende nel presente giudizio giusta delega a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri, 1, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata in forza di Mandato Speciale da (c.f. , con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n. 19, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliate in Foligno (PG) Piazza XX Settembre n. 7 presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Galligari che le rappresenta e difende giusta procura in foglio separato ma allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Spoleto, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta,
Accertare e dichiarare che in virtù della sentenza n°407/2022 del Tribunale di Spoleto in composizione Monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Martina Marini, emessa in data 9/6/2022, pubblicata il 10/06/2022 in esito al procedimento avente RG 1160/2018, la e per essa la non ha Controparte_1 Controparte_2
diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno della Sig.ra ; Parte_1
- Con vittoria di compensi ed anticipazioni professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, dato atto anche dell'implicito riconoscimento di controparte circa la validità ed efficacia della cessione del credito intervenuta,
RESPINGERE l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
NEL MERITO: RIGETTARE comunque tutte le domande avversarie.
IN OGNI CASO con vittoria di compenso professionale e accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 06/03/2024, notificato a seguito del provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 20/2023 RG Es. Imm., emesso dal
Giudice dell'Esecuzione e con il quale quest'ultimo ha concesso termine per l'instaurazione del giudizio di merito, ha citato in giudizio la società e per essa quale mandataria con Parte_1 Controparte_1
rappresentanza la Società deducendo che: Controparte_2
- ha agito in executivis nei confronti dell'odierna attrice in opposizione, sulla base Controparte_1
della sentenza n. 407/2022 del Tribunale di Spoleto, emessa in data 09/06/2022 e pubblicata il
10/06/2022, in esito al procedimento avente r.g. 1160/2018, con la quale il Tribunale di Spoleto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 368/2018 emesso dal Tribunale di Spoleto il 20/03/2018 nei confronti di , , ed , e ha Controparte_3 Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
pagina 2 di 13 condannato le medesime al pagamento, in solido fra loro e in favore di della Controparte_6
somma di € 13.250,75 oltre interessi dalla domanda fino al saldo, compensando le spese di lite;
- Nella parte motiva della predetta sentenza il Giudice ha ritenuto il difetto di titolarità attiva della società non risultando adeguatamente provata la titolarità del credito vantato Controparte_1
da quest'ultima a seguito della cessione di crediti in blocco intervenuta con Controparte_6
- La sentenza è stata impugnata dalle dinanzi alla Corte di Appello di Perugia (n° 697/2022 Parte_1
RGAC);
- Nell'ambito del suddetto giudizio di appello, l'odierna convenuta si è costituita in giudizio, proponendo appello incidentale con riferimento alla questione della titolarità del credito;
- Per tali ragioni, non sussiste il diritto della società ad agire in via esecutiva nei Controparte_1
confronti dell'odierna attrice in opposizione.
Parte attrice ha concluso quindi per la declaratoria dell'insussistenza del diritto di e per Controparte_1
essa la di procedere ad esecuzione forzata in danno di , con vittoria di Controparte_2 Parte_1
compensi ed anticipazioni professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio la società e per essa la deducendo Controparte_1 Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione attorea, stante il diritto della comparente ad agire in via esecutiva a seguito di cessione del credito in data 20/04/2018.
Parte convenuta ha concluso quindi per il rigetto dell'opposizione proposta dalla Parte_1
In ossequio al disposto dell'art. 171 ter c.p.c., le parti hanno depositato le memorie di rito.
All'esito dell'udienza del 17/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando termine per precisare le conclusioni e depositare memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 10/04/2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*******
L'opposizione attorea è infondata per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 13 L'esecuzione immobiliare avverso la quale l'odierna opponente ha proposto opposizione trae la sua origine dal titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 407/2022 del Tribunale di Spoleto, emessa in data
09/06/2022 e pubblicata il 10/06/2022, in esito al procedimento avente r.g. 1160/2018.
Occorre, dunque, prendere le mosse dall'analisi del dispositivo della sentenza di cui sopra, la quale, come ricordato, pronunciata a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (per Parte_1
quanto qui di interesse), ha anzitutto revocato il decreto ingiuntivo n. 368/2018 emesso dal Tribunale di
Spoleto in data 20/03/2018 nei confronti di , , ed Controparte_3 Parte_1 Controparte_4
, e ha condannato i medesimi debitori al pagamento, in solido fra loro e in favore Controparte_5
dell'opposta della somma di € 13.250,75 oltre interessi dalla domanda fino al saldo, Controparte_6
compensando le spese di lite.
Dalla lettura della motivazione della sentenza de quo si legge che il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva della società intervenuta quale cessionaria nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, (rectius, difetto di Controparte_1
titolarità del diritto): il Giudice ha, infatti, ritenuto non compiutamente provata la cessione dello specifico credito avvenuta tra la cedente e la cessionaria per le seguenti Controparte_6 Controparte_1
ragioni: “Rileva il Tribunale come l'Opposta abbia fallito il proprio onere probatorio, posto che emerge dalla documentazione dimessa, consistente nel solo estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei
rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB” (cfr. pag. 8 sentenza cit.).
Ciò ha condotto all'esito di non poter pronunciarsi una condanna in favore di Controparte_1
La revoca del decreto ingiuntivo, pertanto, è stata determinata dalla parziale fondatezza delle censure di merito delle attrici (e della conseguente domanda di ricalcolo del saldo), ferma restando al contempo la sussistenza del diritto in capo alla cedente avendo il Tribunale ritenuto l'odierna Controparte_6
convenuta difettante della titolarità del credito. Ciò spiega la ragione per cui, infatti, nel dispositivo, il pagina 4 di 13 Giudice, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato gli opponenti al pagamento di quanto dovuto in favore della cedente Controparte_6
La sentenza in parola è stata successivamente appellata dalle debitrici dinanzi alla Corte di Appello Parte_1
di Perugia (causa contraddistinta al n. 697/2022 RGAC) per diversi motivi, attinenti al rito e al merito del provvedimento impugnato.
Nel suddetto giudizio si è costituita la società la quale ha proposto appello incidentale Controparte_1
con riferimento al capo della sentenza che ha statuito il difetto di titolarità del credito in capo alla medesima.
Dunque, l'opposizione della pone, innanzitutto, una questione di carattere processuale;
invero, la Parte_1
debitrice esecutata ha evidenziato come nella sentenza del Tribunale di Spoleto, titolo esecutivo alla base della presente procedura, la stessa era stata condannata al pagamento di una somma, ma era anche stato dichiarato il difetto di titolarità del credito in capo all'intervenuta Ebbene, nella Controparte_1
prospettazione attorea, tale statuizione avrebbe vincolato il g.e. che avrebbe dovuto tenere conto della medesima, contrariamente da quanto ritenuto dallo stesso in sede di sospensiva.
Tale deduzione, invero rigettata dal g.e. con apprezzabile motivazione, non coglie tuttavia nel segno nella misura in cui la questione del difetto di titolarità dei creditori intervenuti nel giudizio di merito allo stato non è ancora oggetto di giudicato, differentemente dall'ipotesi di cui alla sentenza del medesimo Tribunale di Spoleto richiamata dall'opponente (sent. n. 174/2024 resa in esito al procedimento RG 1088/2023).
In altri termini, il potenziale contrasto fra potere del g.e. di valutare il diritto di procedere esecutivamente in capo al creditore procedente ex art. 475 c.p.c. e la vincolatività, anche esterna, del giudicato formatosi in sede di merito in relazione alla titolarità del credito in capo al medesimo creditore, nel caso di specie non si verifica. Invero, come rappresentato dalle parti, pende dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia giudizio di impugnazione della suddetta sentenza, avente ad oggetto anche la questione della titolarità attiva dell'odierna reclamata.
pagina 5 di 13 Pertanto, non essendosi formato il giudicato sul punto e potendo, anzi dovendo, il g.e. valutare la legittimazione a procedere esecutivamente ex art. 475 c.p.c., appaiono sicuramente condivisibili le argomentazioni dell'ordinanza impugnata in merito al vaglio che lo stesso deve compiere per verificare se il soggetto intervenuto sia considerabile quale successore del beneficiario del titolo esecutivo ex art. 475
c.p.c..
Tale soluzione, peraltro, pare coerente con la giurisprudenza di merito che si è già confrontata con la situazione in esame;
invero, a parte il Tribunale di Perugia che si è pronunciato in un'opposizione proposta da altro condebitore con motivazione non condivisibile relativamente al passaggio per cui sarebbe irrilevante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello e il suo potenziale esito, anche altri
Tribunali hanno affrontato questioni pressoché identiche.
Si veda, sul punto, il Tribunale di Ferrara, con sent. n. 1056/23 del 27/12/2023, il quale ha affermato che
“va ribadito che in base alla specifica statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Ferrara n. 545/2021 del 26 luglio 2021, non impugnata e dunque passata in giudicato (artt. 342, co. 1, e 329 del cod. proc. civ.), la è CP_1
priva della “legittimazione attiva”, e più precisamente della titolarità del credito verso l'opponente portato dal decreto ingiuntivo n. 730/2019 del 26 giugno 2019, sulla scorta del quale la società assumendo di essere cessionaria CP_1
del credito, ha promosso l'esecuzione immobiliare contro la società opponente”.
Parimenti, il Tribunale di Palermo, con ord. collegiale del 07/06/2022 in sede di reclamo, pronunciandosi in un caso opposto, quando ossia con la sentenza si è affermata la sussistenza di titolarità del credito, ha affermato “Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, deve ritenersi quindi che la qualità di di CP_1
cessionaria del credito di *** (originaria creditrice indicata nel decreto ingiuntivo) risulta accertata con efficacia di giudicato.
Ed invero dalla disamina della sentenza di appello si evince che la Corte, chiamata a pronunciarsi sul motivo di nullità dedotto, asseritamente costituito dalla mancata indicazione nella sentenza di primo grado di quale parte del giudizio, CP_1
ha rigettato la relativa doglianza (sul rilievo che l'erronea indicazione della procuratrice in luogo della titolare del credito non integrava motivo di nullità della sentenza), così implicitamente statuendo anche sulla legittimazione alla lite e sulla titolarità del diritto di credito in capo a detto soggetto. In ogni caso va osservato come nell'ipotesi di titolo di formazione giudiziale, è
pagina 6 di 13 precluso al debitore introdurre con il giudizio di opposizione all'esecuzione questioni che avrebbero invece dovuto essere sollevate nel giudizio all'esito del quale si è formato il relativo titolo. E dunque, nella specie, ogni questione relativa all'avvenuta cessione del credito in favore di avrebbe dovuto essere fatta valere nel corso del giudizio di opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo nel quale la cessionaria risulta essersi costituita”.
Infine, anche il Tribunale di Padova, con sent. n. 878/24 del 29/04/2024, ha confermato che “l'unico motivo di opposizione riguarda la carenza di titolarità del diritto in capo alla convenuta opposta e la preclusione, in questa sede, di una nuova valutazione sul punto, poiché la relativa questione è stata già oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato. Ebbene, si ritiene che l'eccezione dell'opponente colga nel segno, avendo la sentenza n. 219/2022 l'efficacia negativa
– preclusiva del ne bis in idem. Sul punto, occorre infatti evidenziare come la cessionaria, con comparsa ex art. 111 c.p.c., si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, facendo valere la titolarità del diritto della cedente, chiedendo
l'estromissione di quest'ultima e facendo propri tutti i diritti e le istanze dalla medesima formulati. L'intervento veniva contestato da per difetto di prova della cessione del credito. La sentenza intervenuta tra le parti, pur confermativa del CP_7
decreto ingiuntivo opposto e del relativo diritto di credito, così, statuiva che “La terza intervenuta richiama al fine di dimostrare la certa individuazione dei crediti ceduti la dizione in Gazzetta Ufficiale, che riporta “Sul seguente sito internet
*** saranno resi disponibili i dati indicativi dei crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta” (cfr. pag. 29 della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 127 del 29.10.2020). Sennonché, fintantoché non sia depositata in causa la lista delle posizioni cedute, il Tribunale, che certo non ha il potere di effettuare in autonomia la ricerca in questione, non è nelle condizioni di verificare se effettivamente l'integrale percorso consenta di affermare una precisa
indicazione dei crediti ceduti, che sulla base della generica indicazione in Gazzetta non risultano invece identificabili”. Ne derivava che, in parte dispositiva, veniva rigettata “la domanda di rappresentata da , con condanna di questa CP_1 CP_1
al pagamento di parte delle spese di lite sostenute dagli opponenti. Ritiene questo Giudice che tale statuizione, ossia quella sulla titolarità del diritto, attiene al merito della domanda e, come tale, la pronuncia che abbia deciso sulla stessa, rappresentando una pronuncia di merito, è suscettibile di passaggio in giudicato sostanziale, con riconoscimento delle conseguenze logico giuridiche che ne derivano”.
pagina 7 di 13 Ebbene, tutte le suesposte pronunce (pur non condividendo l'impostazione interpretativa adottata dal g.e. ma quella sostenuta dal Tribunale di Spoleto con la sentenza n. 174/2024 resa in esito al procedimento RG
1088/2023) pongono quale presupposto per escludere la possibilità di accertamento da parte del g.e
(ovvero del giudice dell'opposizione esecutiva) della titolarità del credito, l'effettiva formazione del giudicato sul punto e la nota efficacia esterna dello stesso.
Pertanto, nel caso in esame tale efficacia non può ritenersi sussistente, permanendo in capo al g.e. l'obbligo di verificare la titolarità del credito in capo al creditore procedente.
2. Ciò posto, occorre analizzare nel dettaglio l'esistenza della asserita cessione del credito, alla luce della ulteriore documentazione prodotta nella presente fase processuale.
Ebbene, dagli atti di causa emerge invero che la società ha agito quale cessionaria a Controparte_1
seguito di un'operazione di cessione di crediti in blocco del 20/04/2018, in virtù della quale la
[...]
ha acquistato pro-soluto dalla determinati crediti vantati dallo stesso Istituto CP_1 Controparte_6
di Credito, con avviso pubblicato in G.U. in data 05/05/2018. L'ultima cessionaria ha allegato, dunque, che fra i suddetti crediti rientrasse anche quello vantato dall'originaria creditrice nei confronti degli Parte_1
Preliminarmente, occorre ribadire che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata.
Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio e, di conseguenza, legittimato a procedere esecutivamente in virtù del titolo emesso nei confronti dell'originario creditore.
Ciò premesso, la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 58, comma 2 d.lgs.
385/1993 il quale, come noto, “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
pagina 8 di 13 Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. n. Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020).
La fattispecie in esame sottende l'annoso problema dell'onere probatorio sussistente in capo alla cessionaria ai fini della prova della titolarità del diritto, problema che è stato più volte oggetto di pronunce sia dei Giudici di merito che della Corte di legittimità.
Con specifico riferimento alla necessaria prova della cessione, la giurisprudenza ha assunto due orientamenti, il primo oggi in via di superamento.
Secondo tale primo orientamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della
Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I,
29/12/2017, n.31188; anche, recente Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110, da ultimo Cass. n. 4277/2023).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni. Secondo un primo argomento,
il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal Codice civile (art. 1264 c.c.), mosso dalla volontà di predisporre una normativa di favore nei confronti del creditore, stante la peculiare numerosità dei rapporti giuridici oggetto della cessione e la peculiare numerosità delle vicende circolatorie che ne derivano. Sulla base di tale argomento si ritiene allora che la finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del pagina 9 di 13 contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La
Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile
1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal Codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268). A tale orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che “tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Di recente, sul punto, anche Cass. civ. Sez. I Ord., 29/02/2024, n.
pagina 10 di 13 5478, secondo la quale “Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. E ciò anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione dei crediti in blocco sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. La banca che si pretenda creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente (come quello di apertura di credito), produrre gli estratti a partire dall'inizio del rapporto medesimo, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista, ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto”.
Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passa necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione;
secondo un'altra tesi interpretativa, la prova può essere raggiunta, in alternativa, mediante una liberatoria rilasciata dall'Istituto di credito cedente.
Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non
è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
pagina 11 di 13 2.1 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie la opposta ha prodotto, nella procedura esecutiva, gli estratti degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione della cedente, datata
04/07/2022, che conferma l'intervenuta cessione del credito in favore di e riporta il Controparte_1
numero dei rapporti ceduti, il nominativo del debitore principale nonché il n. NDG 4298558232000 assegnato alla posizione (cfr. doc. all. n. 4 alla comparsa di costituzione). Sul punto, occorre anche considerare quanto affermato da Cass. Civ., ord. n. 10200 del 2021: “la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta ufficiale, offerta in produzione nel giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” … “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello…”.
Tale documentazione, peraltro, non risulta contestata dall'opponente, che ha esclusivamente insistito nell'eccezione preliminare di cui al par. 1.
Peraltro, non può sottacersi come tali documenti dovranno essere considerati unitamente agli altri elementi di causa, quali ad esempio la disponibilità del titolo esecutivo in originale in capo alla Controparte_1
Risulta dunque pienamente provata, nella presente sede e alla luce della documentazione prodotta, la titolarità del diritto in capo alla società con conseguente infondatezza dell'opposizione Controparte_1
ex art. 615 co. 2 c.p.c. originariamente proposta.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della semplicità delle questioni sottoposte al Tribunale che rendono opportuna la liquidazione delle medesime in misura inferiore ai parametri medi dello scaglione di riferimento, da valutare in base al credito in contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pagina 12 di 13 definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- rigetta l'opposizione attorea;
- condanna alla refusione, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 (€ 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 16/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 368/2024 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Norcia, Via Meggiana Parte_1 C.F._1
n°47/A presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Brandimarte (CF ) che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende nel presente giudizio giusta delega a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri, 1, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata in forza di Mandato Speciale da (c.f. , con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n. 19, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliate in Foligno (PG) Piazza XX Settembre n. 7 presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Galligari che le rappresenta e difende giusta procura in foglio separato ma allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Spoleto, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta,
Accertare e dichiarare che in virtù della sentenza n°407/2022 del Tribunale di Spoleto in composizione Monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Martina Marini, emessa in data 9/6/2022, pubblicata il 10/06/2022 in esito al procedimento avente RG 1160/2018, la e per essa la non ha Controparte_1 Controparte_2
diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno della Sig.ra ; Parte_1
- Con vittoria di compensi ed anticipazioni professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, dato atto anche dell'implicito riconoscimento di controparte circa la validità ed efficacia della cessione del credito intervenuta,
RESPINGERE l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
NEL MERITO: RIGETTARE comunque tutte le domande avversarie.
IN OGNI CASO con vittoria di compenso professionale e accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 06/03/2024, notificato a seguito del provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 20/2023 RG Es. Imm., emesso dal
Giudice dell'Esecuzione e con il quale quest'ultimo ha concesso termine per l'instaurazione del giudizio di merito, ha citato in giudizio la società e per essa quale mandataria con Parte_1 Controparte_1
rappresentanza la Società deducendo che: Controparte_2
- ha agito in executivis nei confronti dell'odierna attrice in opposizione, sulla base Controparte_1
della sentenza n. 407/2022 del Tribunale di Spoleto, emessa in data 09/06/2022 e pubblicata il
10/06/2022, in esito al procedimento avente r.g. 1160/2018, con la quale il Tribunale di Spoleto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 368/2018 emesso dal Tribunale di Spoleto il 20/03/2018 nei confronti di , , ed , e ha Controparte_3 Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
pagina 2 di 13 condannato le medesime al pagamento, in solido fra loro e in favore di della Controparte_6
somma di € 13.250,75 oltre interessi dalla domanda fino al saldo, compensando le spese di lite;
- Nella parte motiva della predetta sentenza il Giudice ha ritenuto il difetto di titolarità attiva della società non risultando adeguatamente provata la titolarità del credito vantato Controparte_1
da quest'ultima a seguito della cessione di crediti in blocco intervenuta con Controparte_6
- La sentenza è stata impugnata dalle dinanzi alla Corte di Appello di Perugia (n° 697/2022 Parte_1
RGAC);
- Nell'ambito del suddetto giudizio di appello, l'odierna convenuta si è costituita in giudizio, proponendo appello incidentale con riferimento alla questione della titolarità del credito;
- Per tali ragioni, non sussiste il diritto della società ad agire in via esecutiva nei Controparte_1
confronti dell'odierna attrice in opposizione.
Parte attrice ha concluso quindi per la declaratoria dell'insussistenza del diritto di e per Controparte_1
essa la di procedere ad esecuzione forzata in danno di , con vittoria di Controparte_2 Parte_1
compensi ed anticipazioni professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio la società e per essa la deducendo Controparte_1 Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione attorea, stante il diritto della comparente ad agire in via esecutiva a seguito di cessione del credito in data 20/04/2018.
Parte convenuta ha concluso quindi per il rigetto dell'opposizione proposta dalla Parte_1
In ossequio al disposto dell'art. 171 ter c.p.c., le parti hanno depositato le memorie di rito.
All'esito dell'udienza del 17/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando termine per precisare le conclusioni e depositare memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 10/04/2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*******
L'opposizione attorea è infondata per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 13 L'esecuzione immobiliare avverso la quale l'odierna opponente ha proposto opposizione trae la sua origine dal titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 407/2022 del Tribunale di Spoleto, emessa in data
09/06/2022 e pubblicata il 10/06/2022, in esito al procedimento avente r.g. 1160/2018.
Occorre, dunque, prendere le mosse dall'analisi del dispositivo della sentenza di cui sopra, la quale, come ricordato, pronunciata a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (per Parte_1
quanto qui di interesse), ha anzitutto revocato il decreto ingiuntivo n. 368/2018 emesso dal Tribunale di
Spoleto in data 20/03/2018 nei confronti di , , ed Controparte_3 Parte_1 Controparte_4
, e ha condannato i medesimi debitori al pagamento, in solido fra loro e in favore Controparte_5
dell'opposta della somma di € 13.250,75 oltre interessi dalla domanda fino al saldo, Controparte_6
compensando le spese di lite.
Dalla lettura della motivazione della sentenza de quo si legge che il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva della società intervenuta quale cessionaria nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, (rectius, difetto di Controparte_1
titolarità del diritto): il Giudice ha, infatti, ritenuto non compiutamente provata la cessione dello specifico credito avvenuta tra la cedente e la cessionaria per le seguenti Controparte_6 Controparte_1
ragioni: “Rileva il Tribunale come l'Opposta abbia fallito il proprio onere probatorio, posto che emerge dalla documentazione dimessa, consistente nel solo estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei
rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB” (cfr. pag. 8 sentenza cit.).
Ciò ha condotto all'esito di non poter pronunciarsi una condanna in favore di Controparte_1
La revoca del decreto ingiuntivo, pertanto, è stata determinata dalla parziale fondatezza delle censure di merito delle attrici (e della conseguente domanda di ricalcolo del saldo), ferma restando al contempo la sussistenza del diritto in capo alla cedente avendo il Tribunale ritenuto l'odierna Controparte_6
convenuta difettante della titolarità del credito. Ciò spiega la ragione per cui, infatti, nel dispositivo, il pagina 4 di 13 Giudice, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato gli opponenti al pagamento di quanto dovuto in favore della cedente Controparte_6
La sentenza in parola è stata successivamente appellata dalle debitrici dinanzi alla Corte di Appello Parte_1
di Perugia (causa contraddistinta al n. 697/2022 RGAC) per diversi motivi, attinenti al rito e al merito del provvedimento impugnato.
Nel suddetto giudizio si è costituita la società la quale ha proposto appello incidentale Controparte_1
con riferimento al capo della sentenza che ha statuito il difetto di titolarità del credito in capo alla medesima.
Dunque, l'opposizione della pone, innanzitutto, una questione di carattere processuale;
invero, la Parte_1
debitrice esecutata ha evidenziato come nella sentenza del Tribunale di Spoleto, titolo esecutivo alla base della presente procedura, la stessa era stata condannata al pagamento di una somma, ma era anche stato dichiarato il difetto di titolarità del credito in capo all'intervenuta Ebbene, nella Controparte_1
prospettazione attorea, tale statuizione avrebbe vincolato il g.e. che avrebbe dovuto tenere conto della medesima, contrariamente da quanto ritenuto dallo stesso in sede di sospensiva.
Tale deduzione, invero rigettata dal g.e. con apprezzabile motivazione, non coglie tuttavia nel segno nella misura in cui la questione del difetto di titolarità dei creditori intervenuti nel giudizio di merito allo stato non è ancora oggetto di giudicato, differentemente dall'ipotesi di cui alla sentenza del medesimo Tribunale di Spoleto richiamata dall'opponente (sent. n. 174/2024 resa in esito al procedimento RG 1088/2023).
In altri termini, il potenziale contrasto fra potere del g.e. di valutare il diritto di procedere esecutivamente in capo al creditore procedente ex art. 475 c.p.c. e la vincolatività, anche esterna, del giudicato formatosi in sede di merito in relazione alla titolarità del credito in capo al medesimo creditore, nel caso di specie non si verifica. Invero, come rappresentato dalle parti, pende dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia giudizio di impugnazione della suddetta sentenza, avente ad oggetto anche la questione della titolarità attiva dell'odierna reclamata.
pagina 5 di 13 Pertanto, non essendosi formato il giudicato sul punto e potendo, anzi dovendo, il g.e. valutare la legittimazione a procedere esecutivamente ex art. 475 c.p.c., appaiono sicuramente condivisibili le argomentazioni dell'ordinanza impugnata in merito al vaglio che lo stesso deve compiere per verificare se il soggetto intervenuto sia considerabile quale successore del beneficiario del titolo esecutivo ex art. 475
c.p.c..
Tale soluzione, peraltro, pare coerente con la giurisprudenza di merito che si è già confrontata con la situazione in esame;
invero, a parte il Tribunale di Perugia che si è pronunciato in un'opposizione proposta da altro condebitore con motivazione non condivisibile relativamente al passaggio per cui sarebbe irrilevante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello e il suo potenziale esito, anche altri
Tribunali hanno affrontato questioni pressoché identiche.
Si veda, sul punto, il Tribunale di Ferrara, con sent. n. 1056/23 del 27/12/2023, il quale ha affermato che
“va ribadito che in base alla specifica statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Ferrara n. 545/2021 del 26 luglio 2021, non impugnata e dunque passata in giudicato (artt. 342, co. 1, e 329 del cod. proc. civ.), la è CP_1
priva della “legittimazione attiva”, e più precisamente della titolarità del credito verso l'opponente portato dal decreto ingiuntivo n. 730/2019 del 26 giugno 2019, sulla scorta del quale la società assumendo di essere cessionaria CP_1
del credito, ha promosso l'esecuzione immobiliare contro la società opponente”.
Parimenti, il Tribunale di Palermo, con ord. collegiale del 07/06/2022 in sede di reclamo, pronunciandosi in un caso opposto, quando ossia con la sentenza si è affermata la sussistenza di titolarità del credito, ha affermato “Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, deve ritenersi quindi che la qualità di di CP_1
cessionaria del credito di *** (originaria creditrice indicata nel decreto ingiuntivo) risulta accertata con efficacia di giudicato.
Ed invero dalla disamina della sentenza di appello si evince che la Corte, chiamata a pronunciarsi sul motivo di nullità dedotto, asseritamente costituito dalla mancata indicazione nella sentenza di primo grado di quale parte del giudizio, CP_1
ha rigettato la relativa doglianza (sul rilievo che l'erronea indicazione della procuratrice in luogo della titolare del credito non integrava motivo di nullità della sentenza), così implicitamente statuendo anche sulla legittimazione alla lite e sulla titolarità del diritto di credito in capo a detto soggetto. In ogni caso va osservato come nell'ipotesi di titolo di formazione giudiziale, è
pagina 6 di 13 precluso al debitore introdurre con il giudizio di opposizione all'esecuzione questioni che avrebbero invece dovuto essere sollevate nel giudizio all'esito del quale si è formato il relativo titolo. E dunque, nella specie, ogni questione relativa all'avvenuta cessione del credito in favore di avrebbe dovuto essere fatta valere nel corso del giudizio di opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo nel quale la cessionaria risulta essersi costituita”.
Infine, anche il Tribunale di Padova, con sent. n. 878/24 del 29/04/2024, ha confermato che “l'unico motivo di opposizione riguarda la carenza di titolarità del diritto in capo alla convenuta opposta e la preclusione, in questa sede, di una nuova valutazione sul punto, poiché la relativa questione è stata già oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato. Ebbene, si ritiene che l'eccezione dell'opponente colga nel segno, avendo la sentenza n. 219/2022 l'efficacia negativa
– preclusiva del ne bis in idem. Sul punto, occorre infatti evidenziare come la cessionaria, con comparsa ex art. 111 c.p.c., si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, facendo valere la titolarità del diritto della cedente, chiedendo
l'estromissione di quest'ultima e facendo propri tutti i diritti e le istanze dalla medesima formulati. L'intervento veniva contestato da per difetto di prova della cessione del credito. La sentenza intervenuta tra le parti, pur confermativa del CP_7
decreto ingiuntivo opposto e del relativo diritto di credito, così, statuiva che “La terza intervenuta richiama al fine di dimostrare la certa individuazione dei crediti ceduti la dizione in Gazzetta Ufficiale, che riporta “Sul seguente sito internet
*** saranno resi disponibili i dati indicativi dei crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta” (cfr. pag. 29 della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 127 del 29.10.2020). Sennonché, fintantoché non sia depositata in causa la lista delle posizioni cedute, il Tribunale, che certo non ha il potere di effettuare in autonomia la ricerca in questione, non è nelle condizioni di verificare se effettivamente l'integrale percorso consenta di affermare una precisa
indicazione dei crediti ceduti, che sulla base della generica indicazione in Gazzetta non risultano invece identificabili”. Ne derivava che, in parte dispositiva, veniva rigettata “la domanda di rappresentata da , con condanna di questa CP_1 CP_1
al pagamento di parte delle spese di lite sostenute dagli opponenti. Ritiene questo Giudice che tale statuizione, ossia quella sulla titolarità del diritto, attiene al merito della domanda e, come tale, la pronuncia che abbia deciso sulla stessa, rappresentando una pronuncia di merito, è suscettibile di passaggio in giudicato sostanziale, con riconoscimento delle conseguenze logico giuridiche che ne derivano”.
pagina 7 di 13 Ebbene, tutte le suesposte pronunce (pur non condividendo l'impostazione interpretativa adottata dal g.e. ma quella sostenuta dal Tribunale di Spoleto con la sentenza n. 174/2024 resa in esito al procedimento RG
1088/2023) pongono quale presupposto per escludere la possibilità di accertamento da parte del g.e
(ovvero del giudice dell'opposizione esecutiva) della titolarità del credito, l'effettiva formazione del giudicato sul punto e la nota efficacia esterna dello stesso.
Pertanto, nel caso in esame tale efficacia non può ritenersi sussistente, permanendo in capo al g.e. l'obbligo di verificare la titolarità del credito in capo al creditore procedente.
2. Ciò posto, occorre analizzare nel dettaglio l'esistenza della asserita cessione del credito, alla luce della ulteriore documentazione prodotta nella presente fase processuale.
Ebbene, dagli atti di causa emerge invero che la società ha agito quale cessionaria a Controparte_1
seguito di un'operazione di cessione di crediti in blocco del 20/04/2018, in virtù della quale la
[...]
ha acquistato pro-soluto dalla determinati crediti vantati dallo stesso Istituto CP_1 Controparte_6
di Credito, con avviso pubblicato in G.U. in data 05/05/2018. L'ultima cessionaria ha allegato, dunque, che fra i suddetti crediti rientrasse anche quello vantato dall'originaria creditrice nei confronti degli Parte_1
Preliminarmente, occorre ribadire che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata.
Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio e, di conseguenza, legittimato a procedere esecutivamente in virtù del titolo emesso nei confronti dell'originario creditore.
Ciò premesso, la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 58, comma 2 d.lgs.
385/1993 il quale, come noto, “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
pagina 8 di 13 Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. n. Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020).
La fattispecie in esame sottende l'annoso problema dell'onere probatorio sussistente in capo alla cessionaria ai fini della prova della titolarità del diritto, problema che è stato più volte oggetto di pronunce sia dei Giudici di merito che della Corte di legittimità.
Con specifico riferimento alla necessaria prova della cessione, la giurisprudenza ha assunto due orientamenti, il primo oggi in via di superamento.
Secondo tale primo orientamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della
Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I,
29/12/2017, n.31188; anche, recente Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110, da ultimo Cass. n. 4277/2023).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni. Secondo un primo argomento,
il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal Codice civile (art. 1264 c.c.), mosso dalla volontà di predisporre una normativa di favore nei confronti del creditore, stante la peculiare numerosità dei rapporti giuridici oggetto della cessione e la peculiare numerosità delle vicende circolatorie che ne derivano. Sulla base di tale argomento si ritiene allora che la finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del pagina 9 di 13 contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La
Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile
1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal Codice civile. Secondo la
Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268). A tale orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che “tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Di recente, sul punto, anche Cass. civ. Sez. I Ord., 29/02/2024, n.
pagina 10 di 13 5478, secondo la quale “Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. E ciò anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione dei crediti in blocco sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. La banca che si pretenda creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente (come quello di apertura di credito), produrre gli estratti a partire dall'inizio del rapporto medesimo, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista, ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto”.
Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passa necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione;
secondo un'altra tesi interpretativa, la prova può essere raggiunta, in alternativa, mediante una liberatoria rilasciata dall'Istituto di credito cedente.
Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non
è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.
pagina 11 di 13 2.1 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie la opposta ha prodotto, nella procedura esecutiva, gli estratti degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione della cedente, datata
04/07/2022, che conferma l'intervenuta cessione del credito in favore di e riporta il Controparte_1
numero dei rapporti ceduti, il nominativo del debitore principale nonché il n. NDG 4298558232000 assegnato alla posizione (cfr. doc. all. n. 4 alla comparsa di costituzione). Sul punto, occorre anche considerare quanto affermato da Cass. Civ., ord. n. 10200 del 2021: “la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta ufficiale, offerta in produzione nel giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” … “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello…”.
Tale documentazione, peraltro, non risulta contestata dall'opponente, che ha esclusivamente insistito nell'eccezione preliminare di cui al par. 1.
Peraltro, non può sottacersi come tali documenti dovranno essere considerati unitamente agli altri elementi di causa, quali ad esempio la disponibilità del titolo esecutivo in originale in capo alla Controparte_1
Risulta dunque pienamente provata, nella presente sede e alla luce della documentazione prodotta, la titolarità del diritto in capo alla società con conseguente infondatezza dell'opposizione Controparte_1
ex art. 615 co. 2 c.p.c. originariamente proposta.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della semplicità delle questioni sottoposte al Tribunale che rendono opportuna la liquidazione delle medesime in misura inferiore ai parametri medi dello scaglione di riferimento, da valutare in base al credito in contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pagina 12 di 13 definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- rigetta l'opposizione attorea;
- condanna alla refusione, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 (€ 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 16/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
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58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).