Articolo 21 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 20Articolo 22
Versione
18 febbraio 1979
Art. 21.
Fino a quando l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) potra' continuare a servirsi di personale ferroviario per l'espletamento dei propri servizi, il personale stesso potra' essere collocato fuori ruolo.
Tale collocazione cessera' nel momento in cui l'OPAFS sara' posta in condizioni di provvedersi altrimenti di proprio personale.
Il numero e le categorie professionali dei dipendenti ferroviari collocati fuori ruolo non potranno essere superiori a quelli utilizzati a carico dell'OPAFS alla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa spesa restera' a carico dell'OPAFS.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979