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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/08/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 4496/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. PAVONI ALBA Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. TURANO FRANCESCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “AFFIDO, MANTENIMENTO,
FREQUENTAZIONI. Confermarsi le condizioni convenute con la separazione dei coniugi nel presente atto relative all'affido, al mantenimento, alle spese straordinarie e alle frequentazioni della minore con il padre. Il beneficio dell'Assegno Unico, con decorrenza dal 2026 e così a seguire, spetterà in via esclusiva alla signora . CASA CONIUGALE. Confermare che la Parte_1
signora continuerà a vivere nella casa coniugale sita a Pozzolengo (BS) in Via Parte_1
Italia Libera n. 40 di sua esclusiva proprietà ove continuerà a vivere con la figlia che ivi Per_1
manterrà la propria residenza. CONSENSO RILASCIO PASSAPORTO. Attestare e confermare che le Parti rilasciano il loro reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di altro documento
1 di identità in ogni caso valido per l'espatrio propri e della figlia minore. SPESE LEGALI. Le spese legali restano compensate tra le parti. ACQUIESCENZA E RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE. Le
Parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza sia alla sentenza di separazione dei coniugi sia alla sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 26.05.2017 nel Comune di Pozzolengo, che saranno emesse dal Tribunale di Brescia in conformità alle condizioni tutte qui convenute, e di non proporre dunque nei confronti di entrambe le decisioni alcuna impugnazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/05/2017, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di POZZOLENGO (BS) (atto n. 2, parte I, anno 2017), risultano separate dal
13/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 4496/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. PAVONI ALBA Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. TURANO FRANCESCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “AFFIDO, MANTENIMENTO,
FREQUENTAZIONI. Confermarsi le condizioni convenute con la separazione dei coniugi nel presente atto relative all'affido, al mantenimento, alle spese straordinarie e alle frequentazioni della minore con il padre. Il beneficio dell'Assegno Unico, con decorrenza dal 2026 e così a seguire, spetterà in via esclusiva alla signora . CASA CONIUGALE. Confermare che la Parte_1
signora continuerà a vivere nella casa coniugale sita a Pozzolengo (BS) in Via Parte_1
Italia Libera n. 40 di sua esclusiva proprietà ove continuerà a vivere con la figlia che ivi Per_1
manterrà la propria residenza. CONSENSO RILASCIO PASSAPORTO. Attestare e confermare che le Parti rilasciano il loro reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di altro documento
1 di identità in ogni caso valido per l'espatrio propri e della figlia minore. SPESE LEGALI. Le spese legali restano compensate tra le parti. ACQUIESCENZA E RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE. Le
Parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza sia alla sentenza di separazione dei coniugi sia alla sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 26.05.2017 nel Comune di Pozzolengo, che saranno emesse dal Tribunale di Brescia in conformità alle condizioni tutte qui convenute, e di non proporre dunque nei confronti di entrambe le decisioni alcuna impugnazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/05/2017, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di POZZOLENGO (BS) (atto n. 2, parte I, anno 2017), risultano separate dal
13/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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