Ordinanza 17 dicembre 2021
Massime • 1
Avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, ordinanza 17/12/2021, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
Testo completo
03305-22 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Ord. n. sez. 1619/2021 DONATELLA FERRANTI - Presidente - CC 17/12/2021- SALVATORE DOVERE R.G.N. 6249/2021 MAURA NARDIN Relatore UGO BELLINI FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LL RI RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/11/2020 del GIP TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza del 30 novembre 2020 il G.I.P. del Tribunale di Salerno ha revocato, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. 115/2002, la revoca dell'ammissione di AR IA PI al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto del 13 ottobre 2020. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso AR IA PI, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.
3. Con le doglianze, tutte strettamente connesse, denuncia la violazione della legge penale in relazione agli artt. 76, 95, 99 e 112 d.P.R. 115/2002, per avere il giudice disposto la revoca sulla base dell'accertamento della Guardia di Finanza, da cui era risultato che il reddito familiare dell'istante per l'anno 2019 ammontava ad euro 22.027,99, anziché ad euro 4.953,91, come dichiarato, in detta somma comprendendo quella di euro 15.000,00 ricevuta dal marito di AR IA PI, a titolo di prestito, da parte di IA EN TI, querelante nel procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente ed oggetto della richiesta di rinvio a giudizio con cui si è contestato alla ricorrente il reato di cui all'art. 643 cod. pen.. Osserva che l'ordinanza di revoca, da un lato, ritiene un prestito peraltro ricevuto nell'anno 2018, e non nell'anno di competenza 2019- come cespite reddituale, dall'altro, si basa sul falso presupposto della provenienza illecita della somma non dichiarata, ed infine considera, ai fini della valutazione del superamento della soglia reddituale giustificante la revoca, proprio quella somma che è oggetto del procedimento penale per il quale è stata formulata l'istanza di ammissione, ancora sub iudice. Assume che il giudice, al momento dell'ammissione, non ha onerato la ricorrente, ex art. 79, comma 3 d.P.R. 115/2002 della produzione di documentazione utile a verificare la veridicità delle dichiarazioni. Contesta la legittimità del provvedimento di revoca, fondato sulla violazione dei principii enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di patrocinio a spese dello Stato e sulla violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato.
4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto qualificarsi il ricorso quale opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 e di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale di Salerno.
5. Occorre premettere che "In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso"). (Sez. U, Sentenza n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667).
6. Il provvedimento di revoca, dunque, è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella, Rv. 253644). Mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558).
7. In ogni caso, vale la pena di ricordare che "Integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la mancata indicazione, nella dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della percezione di redditi da attività illecite oggetto di procedimenti diversi da quello in cui viene richiesta l'ammissione al beneficio, anche ove si tratti di reati eventualmente connessi a quello per cui si procede" (Sez. 4, Sentenza n. 58378 del 12/12/2018, Sarrocco, Rv. 274952). Mentre non possono essere considerati i redditi eventualmente derivati dal reato oggetto del giudizio per il quale viene proposta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi della materia sub iudice.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, qualificato ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, quale opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Salerno
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 99 D.P.R. 115 del 2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente Tribunale di Salerno. Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Maura Nardin Donatella Ferranti PREMA 4 DI 0 0DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,31/01/2072 A S S C FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 1L DIRETTORE 3 peta