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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2549/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2549/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO BOVE ATTRICE Parte_1
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. CINZIA MAURO CONVENUTO Parte_2
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: L'avv. Bove si riporta ai punti 1 e 2 dell'atto di citazione e quanto al punto 3 specifica quanto segue: conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento dei danni causati alla attrice, con quantificazione Parte_2 degli stessi nella misura di euro 11.199,67 per danni extra patrimoniali, di cui euro 7295,16 per danno biologico permanente, euro 1104,80 per invalidità temporanea parziale ed euro 2799, 81 per danno morale o la diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, oltre e spese e competenze di lite;
L'avv. Mauro precisa come in atti specificando che alla luce delle sentenza penale n. 463/25 del Tribunale penale di Cosenza la responsabilità dei fatti di causa non è imputabile al sig. I procuratori chiedono che la causa venga trattenuta Parte_2 in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. a seguito dell'aggressione subita, in data 30 giugno 2020, da un cane pitbull di sua proprietà, riportando gravi lesioni al braccio ed alla spalla sinistra e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 713,57 per danni patrimoniali ed € 10.000,00 per tutti i danni extrapatrimoniali o la diversa somma accertata in corso di causa, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto, con comparsa del 10 novembre 2022, chiedendo il rigetto della pagina 1 di 6 domanda attorea, e comunque, in via istruttoria, consulenza tecnica necessaria alla quantificazione effettiva del danno. Con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza, il G.I., verificata la regolare costituzione delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 6° comma C.p.c.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto, e rinviata per trattative di bonario componimento.
All'udienza del 28 maggio 2024 si costituiva, con comparsa di costituzione del 23 maggio 2024, nuovo difensore cui seguiva il deferito interrogatorio formale.
L'istruttoria proseguiva con l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio.
All'udienza del 15 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno a seguito dell'aggressione da ella subita, il 30 giugno 2020, alle ore 18:00, in via Romualdo Montagna da parte del cane di titolarità dell'odierno convenuto.
Orbene, non viene in contestazione l'evento in sé, anzi ammesso dalla stessa parte convenuta né la circostanza specifica relativa alla mancata osservata della custodia dell'animate dovuta alla fuoriuscita dello stesso dal cortile dell'abitazione del sig. sita nella limitrofa via Asmara nel mentre parte attrice si Pt_2 trovava nel parcheggio del supermercato ILS ivi presente tenendo in braccia il suo cagnolino.
Dal verbale in atti degli agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza, risulta che il sig. Pt_2 proprietario del cane, munito di microchip identificativo, si assumeva la piena responsabilità di quanto avvenuto, e che il cane custodito come sempre all'interno di un'area recintata adiacente alla loro abitazione, era inspiegabilmente riuscito a liberarsi autonomamente avventandosi sull'attrice e mordendola ad un braccio e facendola cadere a terra.
Dalla annotazione redatta dal personale della Squadra Volante della Questura di Cosenza intervenuta con l'Ispettore S. e l'Agente , e con l'Assistente C. Francesco Altomare Persona_1 Persona_2
e dall'Agente risulta che vennero sentiti sia il convenuto che il figlio Testimone_1 Parte_2 [...]
. In tale annotazione il convenuto si dichiarava proprietario del Pitbull, assumendosi la piena Per_3 responsabilità di quanto avvenuto, asserendo “che il loro cane custodito come sempre all'interno di un'area recintata adiacente alla loro abitazione dalla quale inspiegabilmente era riuscito a liberarsi autonomamente” ed il figlio, , confermava la versione dell'aggressione, presente ai fatti di causa, e che Persona_3 interveniva cercando di porre in sicurezza il cane al fine di porre in essere altre condotte pericolose. pagina 2 di 6 Dagli atti risulta che, a seguito della denuncia-querela sporta dalla attrice in data 1 luglio Parte_1
2020, è stato aperto procedimento penale portante il n. 3576/2022 R.G.N.R. a carico di Parte_2 imputato del reato previsto dall'art. 590 c.p. e che il GIP di Cosenza emetteva decreto penale di condanna nei suoi confronti.
Risultano documentalmente provate le lesioni dai sanitari del P.S. ove si recava l'attrice in codice giallo e che venivano refertate in “plurime lesioni lacero-contuse al braccio sn con interessamento del sottocutaneo e strutture muscolari”.
In atto costitutivo, la difesa di parte convenuta rappresenta che il cane in questione, il giorno dell'aggressione fuoriusciva dal cortile dell'abitazione per una momentanea interruzione del cancello, rimasto aperto, e si sarebbe avvicinato al piccolo cane con il mero intento di voler giocare con questo e che l'attrice sarebbe stata meramente sfiorata al braccio dai denti del cane del sig. e spaventata cadeva rovinosamente a Pt_2 terra , mentre il piccolo carlino veniva trasportato per la collottola nella sua proprietà e veniva prontamente restituito alla legittima proprietaria.
Tale dinamica non risulta fornita di alcun supporto probatorio ma anzi appare smentita dall'istruttoria espletata.
-Sul caso fortuito- Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Ci troviamo di fronte ad un ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario od utente dell'animale basata sulla relazione di proprietà od uso (cfr. Cass.n. 7260/2013).
Ciò non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa e quindi non rileva la violazione dell'obbligo, ma appunto si fonda su una relazione -di proprietà o di uso-intercorrente tra questi e l'animale.
L'attore deve provare il nesso causale tra l'animale ed il danno, mentre il proprietario o detentore può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il “caso fortuito” e non semplicemente l'uso della normale diligenza.
Si tratta della stessa formula esimente adottata dal legislatore nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.
L'affermazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. prescinde quindi dalla verifica della diligenza nella custodia, insuscettibile di esonerare il proprietario/utente.
Grava sul proprietario dell'animale la prova del caso fortuito, da intendersi quale fattore, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario, imprevedibile ed inevitabile idoneo ad incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento.
pagina 3 di 6 Il limite risiede quindi non ad un comportamento del responsabile come nelle prove liberatore degli arttt.
2047, 2048, 2050, 2054 cc ma si fonda per ciò solo su una relazione in cui limite risiede nelle modalità di causazione del danno.
Il convenuto non ha fornito alcuna prova liberatoria del caso fortuito posto che il mal funzionamento del cancello della sua abitazione ove era custodito il cane non lo configura in quanto non emerge alcuna imprevedibilità ed inevitabilità dell'accadimento ma anzi tale evento (mal funzionamento) rientra nella normale condizioni di uso e vetustà di un cancello ed impone di adottare tutte le cautele necessarie al caso
(manutenzione costante ) venendovi custodito un cane in adiacenza a via pubblica. Si tratta sicuramente di una situazione che espone il proprietario ad episodi anche gravi a suo carico, e sul quale incombe quindi l'onere di dotarsi di un luogo privato e recintato assolutamente idoneo a prevenirne la fuga e l'incauto allontanamento dell'animale privo di sorveglianza ed in ciò deve escludersi che l'evento non fosse prevedibile ed evitabile.
-Sulla imputazione dei fatti al proprietario a seguito dell'intervenuta sentenza del Tribunale Penale di
Cosenza, n. 463/2025, divenuta irrevocabile in data 12/04/2025 –Sull'autonomia del giudizio civile da quello penale.
Parte convenuta eccepisce che al momento del sinistro, la custodia di fatto dell'animale non gravava sul Sig.
ma su tale sig. . Parte_2 Persona_4
Il convenuto, all'udienza dell'1 aprile 2025, ha prodotto all'uopo sentenza del Tribunale di Cosenza emessa in data 26 marzo 2025, con la quale il è stato assolto “ex art. 530 2° co cpp.”, dal reato di Parte_2 lesioni a seguito della querela proposta da Parte_1
Nel procedimento penale, la parte offesa -odierna attrice- non si era costituita parte civile in quanto già precedentemente proposta la presente l'azione civile di risarcimento danni.
Sul tema del rapporto tra giudizio civile e penale, in una recente ordinanza la Cass. N. 9204 dell'8 aprile
2025, facendo proprio un principio espresso dalle S.U. (Cass. SU 26 gennaio 2011, n. 1768), sancisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima- pronunziata in seguito a dibattimento con la partecipazione del danneggiato come parte civile ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.
In tale ipotesi al giudice civile è precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
L'art. 652 cpp disciplina difatti in tale senso l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato pagina 4 di 6 posto in condizione di farlo e sempre che non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 comma 2 cpp.
Tale articolo costituisce deroga al principio generale di autonomia e separazione fra i giudizi.
Nel caso in esame, di contro, il giudicante non è vincolato agli effetti della sentenza penale di assoluzione pronunciata nel giudizio penale, ed i fatti possono essere rivalutati liberamente.
Codesto giudicante deve valutare autonomamente le risultanze probatorie nel presente processo secondo le regole civilistiche e ciò implica che l'assoluzione penale non esclude la possibilità di responsabilità nel giudizio civile secondo un accertamento autonomo dei fatti e delle responsabilità (cfr. sent. Cass. N.
36638/2021)
L'elemento della colpa ed il nesso di causalità sono valutati secondo criteri civilistici differenti da quelli penalistici.
Come già sopra indicato, nel caso di specie, parte convenuta non contesta l'evento in sé; non contesta la fuoriuscita dal cortile dell'abitazione dell'animale per una momentanea interruzione del cancello rimasto aperto;
si assume la piena responsabilità dinnanzi agli agenti intervenuti sul posto;
la versione fornita dal convenuto veniva confermata dal figlio;
non emerge alcuna presenza sul posto del sig. Persona_3
né prima né durante né dopo l'evento causale;
in sede di interrogatorio formale il Persona_4 convenuto ha confermato le circostanze n. 1 e n. 2.
In ordine al quantum, la consulenza espletata viene posta a base della presente decisione in quanto logica e coerente e non contestata e dalla stessa emerge che le lesioni sono riconducibili all'occorso di cui è causa e sono apprezzabili come esiti cicatriziali integranti pregiudizio estetico lieve compatibili con i morsi di un cane.
Tali esiti integrano un danno biologico del 6%, ed un periodo di invalidità temporanea di 15 giorni al 75%,
10 giorni al 50%, 15 giorni al 25%.
Pertanto, sulla base delle Tabelle vigenti per il Danno Biologico di Lieve Entità, all'attrice di anni 59 all'epoca dell'evento (30.6.2020) essendo nata il [...] (punto base danno permanente € 963,40), deve essere riconosciuto l'importo di € 7.419,14 a titolo di danno biologico permanente, € 632,03 per ITP al 75% , € 280,90 per ITP al 50%, € 210,68 per ITP al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di
€ 1.123,61.
Quanto al danno morale, richiesto da parte attrice sin dall'atto introduttivo, deve osservarsi che non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, è il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad pagina 5 di 6 apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass.
339/2016), non potendo assumersi la sussistenza in re ipsa di tale figura di danno (Cass. 29206/19).
Poiché, pertanto, un pregiudizio in termini di danno morale è stato solo genericamente allegato dall'attrice e ci si trova di fronte a lesioni micropermanenti, nessuna somma può essere riconosciuta all'attrice a tale titolo.
Il danno non patrimoniale sofferto da va quantificato, conseguentemente, all'attualità in € Parte_1
8.542,75.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass.
24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del decisum e in ragione dei medi tabellari, congrui in relazione all'effettiva entità e complessità dell'attività difensiva posta in essere.
Essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento andrà effettuato in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara parte convenuta responsabile e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 8.542,75 oltre accessori come in parte motiva;
-Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077 oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, con pagamento da eseguirsi in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato;
-Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu di cui al decreto del
28.2.2025.
Cosenza, 21 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2549/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO BOVE ATTRICE Parte_1
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. CINZIA MAURO CONVENUTO Parte_2
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: L'avv. Bove si riporta ai punti 1 e 2 dell'atto di citazione e quanto al punto 3 specifica quanto segue: conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento dei danni causati alla attrice, con quantificazione Parte_2 degli stessi nella misura di euro 11.199,67 per danni extra patrimoniali, di cui euro 7295,16 per danno biologico permanente, euro 1104,80 per invalidità temporanea parziale ed euro 2799, 81 per danno morale o la diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, oltre e spese e competenze di lite;
L'avv. Mauro precisa come in atti specificando che alla luce delle sentenza penale n. 463/25 del Tribunale penale di Cosenza la responsabilità dei fatti di causa non è imputabile al sig. I procuratori chiedono che la causa venga trattenuta Parte_2 in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 2052 c.c. a seguito dell'aggressione subita, in data 30 giugno 2020, da un cane pitbull di sua proprietà, riportando gravi lesioni al braccio ed alla spalla sinistra e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 713,57 per danni patrimoniali ed € 10.000,00 per tutti i danni extrapatrimoniali o la diversa somma accertata in corso di causa, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto, con comparsa del 10 novembre 2022, chiedendo il rigetto della pagina 1 di 6 domanda attorea, e comunque, in via istruttoria, consulenza tecnica necessaria alla quantificazione effettiva del danno. Con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza, il G.I., verificata la regolare costituzione delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 6° comma C.p.c.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto, e rinviata per trattative di bonario componimento.
All'udienza del 28 maggio 2024 si costituiva, con comparsa di costituzione del 23 maggio 2024, nuovo difensore cui seguiva il deferito interrogatorio formale.
L'istruttoria proseguiva con l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio.
All'udienza del 15 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno a seguito dell'aggressione da ella subita, il 30 giugno 2020, alle ore 18:00, in via Romualdo Montagna da parte del cane di titolarità dell'odierno convenuto.
Orbene, non viene in contestazione l'evento in sé, anzi ammesso dalla stessa parte convenuta né la circostanza specifica relativa alla mancata osservata della custodia dell'animate dovuta alla fuoriuscita dello stesso dal cortile dell'abitazione del sig. sita nella limitrofa via Asmara nel mentre parte attrice si Pt_2 trovava nel parcheggio del supermercato ILS ivi presente tenendo in braccia il suo cagnolino.
Dal verbale in atti degli agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza, risulta che il sig. Pt_2 proprietario del cane, munito di microchip identificativo, si assumeva la piena responsabilità di quanto avvenuto, e che il cane custodito come sempre all'interno di un'area recintata adiacente alla loro abitazione, era inspiegabilmente riuscito a liberarsi autonomamente avventandosi sull'attrice e mordendola ad un braccio e facendola cadere a terra.
Dalla annotazione redatta dal personale della Squadra Volante della Questura di Cosenza intervenuta con l'Ispettore S. e l'Agente , e con l'Assistente C. Francesco Altomare Persona_1 Persona_2
e dall'Agente risulta che vennero sentiti sia il convenuto che il figlio Testimone_1 Parte_2 [...]
. In tale annotazione il convenuto si dichiarava proprietario del Pitbull, assumendosi la piena Per_3 responsabilità di quanto avvenuto, asserendo “che il loro cane custodito come sempre all'interno di un'area recintata adiacente alla loro abitazione dalla quale inspiegabilmente era riuscito a liberarsi autonomamente” ed il figlio, , confermava la versione dell'aggressione, presente ai fatti di causa, e che Persona_3 interveniva cercando di porre in sicurezza il cane al fine di porre in essere altre condotte pericolose. pagina 2 di 6 Dagli atti risulta che, a seguito della denuncia-querela sporta dalla attrice in data 1 luglio Parte_1
2020, è stato aperto procedimento penale portante il n. 3576/2022 R.G.N.R. a carico di Parte_2 imputato del reato previsto dall'art. 590 c.p. e che il GIP di Cosenza emetteva decreto penale di condanna nei suoi confronti.
Risultano documentalmente provate le lesioni dai sanitari del P.S. ove si recava l'attrice in codice giallo e che venivano refertate in “plurime lesioni lacero-contuse al braccio sn con interessamento del sottocutaneo e strutture muscolari”.
In atto costitutivo, la difesa di parte convenuta rappresenta che il cane in questione, il giorno dell'aggressione fuoriusciva dal cortile dell'abitazione per una momentanea interruzione del cancello, rimasto aperto, e si sarebbe avvicinato al piccolo cane con il mero intento di voler giocare con questo e che l'attrice sarebbe stata meramente sfiorata al braccio dai denti del cane del sig. e spaventata cadeva rovinosamente a Pt_2 terra , mentre il piccolo carlino veniva trasportato per la collottola nella sua proprietà e veniva prontamente restituito alla legittima proprietaria.
Tale dinamica non risulta fornita di alcun supporto probatorio ma anzi appare smentita dall'istruttoria espletata.
-Sul caso fortuito- Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Ci troviamo di fronte ad un ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario od utente dell'animale basata sulla relazione di proprietà od uso (cfr. Cass.n. 7260/2013).
Ciò non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa e quindi non rileva la violazione dell'obbligo, ma appunto si fonda su una relazione -di proprietà o di uso-intercorrente tra questi e l'animale.
L'attore deve provare il nesso causale tra l'animale ed il danno, mentre il proprietario o detentore può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il “caso fortuito” e non semplicemente l'uso della normale diligenza.
Si tratta della stessa formula esimente adottata dal legislatore nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.
L'affermazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. prescinde quindi dalla verifica della diligenza nella custodia, insuscettibile di esonerare il proprietario/utente.
Grava sul proprietario dell'animale la prova del caso fortuito, da intendersi quale fattore, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario, imprevedibile ed inevitabile idoneo ad incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento.
pagina 3 di 6 Il limite risiede quindi non ad un comportamento del responsabile come nelle prove liberatore degli arttt.
2047, 2048, 2050, 2054 cc ma si fonda per ciò solo su una relazione in cui limite risiede nelle modalità di causazione del danno.
Il convenuto non ha fornito alcuna prova liberatoria del caso fortuito posto che il mal funzionamento del cancello della sua abitazione ove era custodito il cane non lo configura in quanto non emerge alcuna imprevedibilità ed inevitabilità dell'accadimento ma anzi tale evento (mal funzionamento) rientra nella normale condizioni di uso e vetustà di un cancello ed impone di adottare tutte le cautele necessarie al caso
(manutenzione costante ) venendovi custodito un cane in adiacenza a via pubblica. Si tratta sicuramente di una situazione che espone il proprietario ad episodi anche gravi a suo carico, e sul quale incombe quindi l'onere di dotarsi di un luogo privato e recintato assolutamente idoneo a prevenirne la fuga e l'incauto allontanamento dell'animale privo di sorveglianza ed in ciò deve escludersi che l'evento non fosse prevedibile ed evitabile.
-Sulla imputazione dei fatti al proprietario a seguito dell'intervenuta sentenza del Tribunale Penale di
Cosenza, n. 463/2025, divenuta irrevocabile in data 12/04/2025 –Sull'autonomia del giudizio civile da quello penale.
Parte convenuta eccepisce che al momento del sinistro, la custodia di fatto dell'animale non gravava sul Sig.
ma su tale sig. . Parte_2 Persona_4
Il convenuto, all'udienza dell'1 aprile 2025, ha prodotto all'uopo sentenza del Tribunale di Cosenza emessa in data 26 marzo 2025, con la quale il è stato assolto “ex art. 530 2° co cpp.”, dal reato di Parte_2 lesioni a seguito della querela proposta da Parte_1
Nel procedimento penale, la parte offesa -odierna attrice- non si era costituita parte civile in quanto già precedentemente proposta la presente l'azione civile di risarcimento danni.
Sul tema del rapporto tra giudizio civile e penale, in una recente ordinanza la Cass. N. 9204 dell'8 aprile
2025, facendo proprio un principio espresso dalle S.U. (Cass. SU 26 gennaio 2011, n. 1768), sancisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima- pronunziata in seguito a dibattimento con la partecipazione del danneggiato come parte civile ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.
In tale ipotesi al giudice civile è precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
L'art. 652 cpp disciplina difatti in tale senso l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato pagina 4 di 6 posto in condizione di farlo e sempre che non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 comma 2 cpp.
Tale articolo costituisce deroga al principio generale di autonomia e separazione fra i giudizi.
Nel caso in esame, di contro, il giudicante non è vincolato agli effetti della sentenza penale di assoluzione pronunciata nel giudizio penale, ed i fatti possono essere rivalutati liberamente.
Codesto giudicante deve valutare autonomamente le risultanze probatorie nel presente processo secondo le regole civilistiche e ciò implica che l'assoluzione penale non esclude la possibilità di responsabilità nel giudizio civile secondo un accertamento autonomo dei fatti e delle responsabilità (cfr. sent. Cass. N.
36638/2021)
L'elemento della colpa ed il nesso di causalità sono valutati secondo criteri civilistici differenti da quelli penalistici.
Come già sopra indicato, nel caso di specie, parte convenuta non contesta l'evento in sé; non contesta la fuoriuscita dal cortile dell'abitazione dell'animale per una momentanea interruzione del cancello rimasto aperto;
si assume la piena responsabilità dinnanzi agli agenti intervenuti sul posto;
la versione fornita dal convenuto veniva confermata dal figlio;
non emerge alcuna presenza sul posto del sig. Persona_3
né prima né durante né dopo l'evento causale;
in sede di interrogatorio formale il Persona_4 convenuto ha confermato le circostanze n. 1 e n. 2.
In ordine al quantum, la consulenza espletata viene posta a base della presente decisione in quanto logica e coerente e non contestata e dalla stessa emerge che le lesioni sono riconducibili all'occorso di cui è causa e sono apprezzabili come esiti cicatriziali integranti pregiudizio estetico lieve compatibili con i morsi di un cane.
Tali esiti integrano un danno biologico del 6%, ed un periodo di invalidità temporanea di 15 giorni al 75%,
10 giorni al 50%, 15 giorni al 25%.
Pertanto, sulla base delle Tabelle vigenti per il Danno Biologico di Lieve Entità, all'attrice di anni 59 all'epoca dell'evento (30.6.2020) essendo nata il [...] (punto base danno permanente € 963,40), deve essere riconosciuto l'importo di € 7.419,14 a titolo di danno biologico permanente, € 632,03 per ITP al 75% , € 280,90 per ITP al 50%, € 210,68 per ITP al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di
€ 1.123,61.
Quanto al danno morale, richiesto da parte attrice sin dall'atto introduttivo, deve osservarsi che non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, è il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad pagina 5 di 6 apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass.
339/2016), non potendo assumersi la sussistenza in re ipsa di tale figura di danno (Cass. 29206/19).
Poiché, pertanto, un pregiudizio in termini di danno morale è stato solo genericamente allegato dall'attrice e ci si trova di fronte a lesioni micropermanenti, nessuna somma può essere riconosciuta all'attrice a tale titolo.
Il danno non patrimoniale sofferto da va quantificato, conseguentemente, all'attualità in € Parte_1
8.542,75.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass.
24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del decisum e in ragione dei medi tabellari, congrui in relazione all'effettiva entità e complessità dell'attività difensiva posta in essere.
Essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento andrà effettuato in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara parte convenuta responsabile e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 8.542,75 oltre accessori come in parte motiva;
-Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077 oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, con pagamento da eseguirsi in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato;
-Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu di cui al decreto del
28.2.2025.
Cosenza, 21 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci pagina 6 di 6