Sentenza 6 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/06/2022, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2022
N. 00524/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2020, proposto da
LI IT, LV AR, ES IT, OV IC IT, IA RL IT, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vitelleschi 26;
contro
Comune di Pontecorvo, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 5 del 25.11.2019, notificato il 9 dicembre 2019, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pontecorvo col quale, ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/01, è stata disposta l’acquisizione sanante dell’area censita al catasto al fg. 26, part. 402 e 404 occupata senza titolo;
della deliberazione G.C. n. 185 del 15.11.2019, richiamata nel decreto di
acquisizione n. 5 del 25.11.2019, non notificata;
nonché, di ogni altro atto, ancorché ignoto o non conosciuto, preordinato,
conseguente o comunque connesso a quelli che precedono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Roberto IA Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 5 febbraio 2020 e depositato il successivo giorno 7, con cui i ricorrenti in epigrafe elencati hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pontecorvo, in ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 529/2019 – che aveva accolto il ricorso proposto dai medesimi avverso il silenzio inadempimento sulla istanza proposta in data 18.10.2018 di determinazione ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/01 – ha adottato provvedimento di acquisizione al demanio comunale dell’area censita al catasto terreni foglio 26 particelle 404 e 402 e di corresponsione dell’indennizzo complessivo di € 20.280,75;
Considerato, che a sostegno del gravame, i ricorrenti premettendo di avere proposto ricorso alla Corte di Appello di Roma per la sola parte relativa all’indennizzo e al risarcimento del danno, deducono le seguenti censure di violazione di legge (art. 42 Tuel; art. 7 L. 241/90; art. 42 bis comma 4 DPR 327/01) ed eccesso di potere verso la parte amministrativa del decreto:
I) Illegittimità del decreto per omessa previa deliberazione del Consiglio Comunale, competente per gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
II) Omessa partecipazione dei ricorrenti al procedimento;
III) Difetto di motivazione;
IV) Errata indicazione nel dispositivo del decreto della superficie dell’area acquisita (m2 1.201 in luogo di mq. 4.650);
Visto, l’atto depositato in data 31 marzo 2020 con cui si è costituito in giudizio il Provveditorato interregionale opere pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna, Roma;
Ritenuto, che il ricorso deve essere accolto essendo fondato, e assorbente, il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l’incompetenza del Responsabile dell’Area tecnica a emettere il provvedimento impugnato;
Considerato, che sul tema la giurisprudenza condivisa dal Collegio, ha evidenziato:
- che il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all’art. 42, relativo alle “attribuzioni dei consigli”, alla lett. l) del comma 2 fa rientrare tra le competenze dei Consigli comunali anche “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”;
- che i provvedimenti di acquisizione di cui all’art. 42 bis rientrano a pieno titolo nelle competenze consiliari di cui alla citata lett. l) dell'art. 42 (cfr. Cons. St., sez. IV, 10/05/2018 n. 2810; Id., sez. V, 13/10/2010 n. 7472; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21/06/2013 n. 1500);
- che pertanto il provvedimento impugnato adottato dal dirigente è viziato da incompetenza;
- che dalla rilevazione di tale vizio deriva l’accoglimento del ricorso, ma non anche l’esame degli altri motivi, in quanto in tutte le situazioni di incompetenza si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (così Cons. St., ad. pl., 27/04/2015 n. 5) (cfr. TAR Lazio n. 1304 del 30.1.2020);
- che, è opportuno precisare che nell’ulteriore prosieguo dell’azione amministrativa, il Comune dovrà dare compiuta applicazione di tutte le previsioni contenute nel citato art. 42 bis;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto, altresì, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 80/20 lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Roberto IA Bucchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto IA Bucchi | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO