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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 191 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 191 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PESARESI MARCO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. PESARESI MARCO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 03/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne;
Per_1
- rilevato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 8.05.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1)I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) I coniugi sono comproprietari al 50% di immobile sito in Novafeltria (RN) alla via Roma n. 2, 3, 4, con ingresso su Via C. Neri, 8, e precisamente:
- locale commerciale posto ai piani terra e interrato, composto da locale cucina con ingresso su Piazza
Roma 2, disimpegno con ingresso in Via Curzio Neri, 8, servizio, tre sale con ingresso su Piazza Roma
2, 3, 4, confinante con Piazza Roma, Via Curzio Neri, proprietà proprietà Controparte_1 Persona_2
, altra proprietà dei venditori, salvo altri, con annessi al piano interrato quattro locali adibiti a
[...]
cantina.
Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Novafeltria, come segue:
- foglio 13 (tredici), particella 658 (seicentocinquantotto), subalterno 6 (sei), Piazza Roma, piani S1-T, categoria C/1, classe 5, metri quadrati centoquarantasei (mq. 146), rendita catastale euro 2.329,94, che si impegnano a trasferire senza corrispettivo al figlio . Controparte_2
Le spese del successivo atto notarile saranno a carico di . Parte_2
2) Il signor si impegna a trasferire senza corrispettivo al figlio la propria Parte_2 Controparte_2
quota della società con sede in Novafeltra (RN) alla Controparte_3
Via Roma n. 3, C.F. e P.IVA . La signora prende atto di tale trasferimento e P.IVA_1 Parte_1
accetta che la società sia pertanto successivamente composta da e , e che Parte_1 Controparte_2
la stessa sia successivamente trasformata in s.a.s. con il figlio quale socio accomandante. Controparte_2
Le spese notarili saranno a carico di . Parte_2
3) Tali condizioni sono frutto di reciproche concessioni e sono indispensabili al fine di pervenire alla risoluzione della crisi coniugale.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
l 15.10.2000 a Novafeltria (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novafeltria (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte I Anno 2000 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 191 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PESARESI MARCO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. PESARESI MARCO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 03/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne;
Per_1
- rilevato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 8.05.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1)I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) I coniugi sono comproprietari al 50% di immobile sito in Novafeltria (RN) alla via Roma n. 2, 3, 4, con ingresso su Via C. Neri, 8, e precisamente:
- locale commerciale posto ai piani terra e interrato, composto da locale cucina con ingresso su Piazza
Roma 2, disimpegno con ingresso in Via Curzio Neri, 8, servizio, tre sale con ingresso su Piazza Roma
2, 3, 4, confinante con Piazza Roma, Via Curzio Neri, proprietà proprietà Controparte_1 Persona_2
, altra proprietà dei venditori, salvo altri, con annessi al piano interrato quattro locali adibiti a
[...]
cantina.
Il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Novafeltria, come segue:
- foglio 13 (tredici), particella 658 (seicentocinquantotto), subalterno 6 (sei), Piazza Roma, piani S1-T, categoria C/1, classe 5, metri quadrati centoquarantasei (mq. 146), rendita catastale euro 2.329,94, che si impegnano a trasferire senza corrispettivo al figlio . Controparte_2
Le spese del successivo atto notarile saranno a carico di . Parte_2
2) Il signor si impegna a trasferire senza corrispettivo al figlio la propria Parte_2 Controparte_2
quota della società con sede in Novafeltra (RN) alla Controparte_3
Via Roma n. 3, C.F. e P.IVA . La signora prende atto di tale trasferimento e P.IVA_1 Parte_1
accetta che la società sia pertanto successivamente composta da e , e che Parte_1 Controparte_2
la stessa sia successivamente trasformata in s.a.s. con il figlio quale socio accomandante. Controparte_2
Le spese notarili saranno a carico di . Parte_2
3) Tali condizioni sono frutto di reciproche concessioni e sono indispensabili al fine di pervenire alla risoluzione della crisi coniugale.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
l 15.10.2000 a Novafeltria (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novafeltria (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte I Anno 2000 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3