Ordinanza cautelare 26 novembre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 18/12/2025, n. 22965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22965 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22965/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12219 del 2025, proposto da
MA TU, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Vocino, Livia Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per L’Emergenza Sanitaria, A.R.E.S. 118, Marco Ciocca, non costituiti in giudizio;
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Martinelli, Pietro De Corato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione ARES 118 n. 631 del 14.07.2025, pubblicata sul sito Ares il 22.07.2025
quale “notifica esclusione” avente ad oggetto: “Ammissione. Esclusione e ammissione con
riserva dei candidati, dal Concorso Pubblico indetto dall’res 118 per 143 autisti ambulanza
con deliberazione n. 557 del 26.06.2024, pubblicato sul Burl n. 54 del 04.07.2024”,
nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118,;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AR TI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, come da avviso verbalizzato reso in sede di trattazione orale del ricorso e nella ritenuta sussistenza di tutti i relativi presupposti, il giudizio viene definito nel merito alla presente c.c. fissata per la trattazione dell’istanza cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che il bando della procedura, al punto “ 2.2 REQUISITI SPECIFICI ” richiede, ai fini della partecipazione, “ b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che “per esperienza professionale” deve intendersi l’attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa l’esperienza maturata in qualità di “volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita ”; in relazione al quale requisito il bando dispone che “ 3. Nel caso in cui i 5 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista di Ambulanza e/o di Autista Professionale, o parte di essi, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, siano stati resi presso imprese private, è necessario allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita documentazione da cui risulti che qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente. Il candidato dovrà produrre una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l’Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico); ”;
Considerato che il ricorrente, con riferimento al requisito esperienziale di cui al punto 2.2 del bando della procedura, ne ha dichiarato il possesso esclusivamente presso “ privati ”, indicando nel “ curriculum formativo”, nella parte relativa ai “servizi”, “dal 1-1-2024 al 31-8-2024 … presso azienda privata “Fiorin Fiorello srls” … dal 20-11-2013 al 10-5-2018 … presso azienda privata “La maison dei Fiori” … “;
Considerato che, ai fini di comprova del predetto requisito, ha depositato in allegato alla domanda di partecipazione, soltanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione “ svolgendo mansioni di trasporto giornaliero di piante e fiori e consegna a domicilio, in qualità di amministratore unico guidando personalmente il mezzo di trasporto patente B ” presso entrambe le aziende su indicate nonché i relativi ceritficati della CCIA;
Considerato che le aziende di cui trattasi avevano quale oggetto sociale “ commercio al dettaglio di piante e fiori (primaria) e (secondaria) mobili, complementi di arredo, bomboniere, oggettistica ”;
Considerato che:
- il trasporto di persone e/o cose non costituisce oggetto specifico e/o necessario delle aziende presso cui il ricorrente ha prestato servizio;
- si tratta di due aziende private che sono nella titolarità dello stesso ricorrente;
- l’autodichiarazione avente a oggetto lo svolgimento dell’attività professionale non è supportata da ulteriori elementi oggetti e verificabili da parte dell’amministrazione a comprova;
Considerato che, pertanto, l’amministrazione ha correttamente ritenuto non comprovata la sussistenza del requisito specifico di cui al punto 2.2. del bando della procedura da parte del ricorrente;
Considerato, quanto alla dedotta disparità di trattamento, che - a prescindere dalla circostanza che l’amministrazione ha comprovato di avere provveduto in autotutela nei confronti di alcuni dei soggetti indicati in ricorso - comunque assume valore dirimente il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse, non può essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Un’eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole .” (cfr., nei termini, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 28 giugno 2018, n. 3980);
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR TI TT, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR TI TT |
IL SEGRETARIO