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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 276/2024 con OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUIANI Parte_1 P.IVA_1
UMBERTO APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIORDANO FRANCESCO
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 15/01/2024
1 CONCLUSIONI
In data 30 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accogliere l'appello e annullare la
Sentenza n. 130/2024 del 15 gennaio 2024 Tribunale di Firenze, Terza sezione civile,
Giudice Dott. Umberto Castagnini e dunque per l'effetto: i) respingere la domanda di primo grado per tutti i motivi esposti nel contesto dell'appello; ii) in subordine, comun- que rideterminare il saldo di conto e la somma da ripetere da parte della nella CP_2 misura ritenuta di giustizia, anche in considerazione della eccezione di prescrizione di primo grado (terzo motivo di appello); . iii) condannare parte appellata a ripetere le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado maggiorate di interessi e rivalutazione
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di lite di primo e secondo grado.
In via istruttoria stante la inattendibilità della CT di primo grado, nell'ipotesi subordinata che la domanda di primo grado non sia respinta dal Giudice di Appello vi- sta la possibilità della reiezione anche in assenza di un ausiliario tecnico, si chiede, che la Corte di Appello disponga nuova CT tesa a determinare il saldo di conto e l'impatto dell'effetto prescrittivo alla luce della eccezione ritualmente svolta in primo grado.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie e rigetto di ogni collegata ec- cezione, domanda e/o istanza avversaria, cosi giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare alla prima udienza, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c,
l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello instaurato da
[...]
disponendo la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis Controparte_3
.c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
2 Rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto in diritto, nonché privi di pregio i motivi dedotti, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'im- pugnata sentenza n. 130/2024 del 15 gennaio 2024 Tribunale di Firenze, Terza sezione civile, Giudice Dott. Umberto Castagnini, e tutte le statuizioni in essa contenute.
IN OGNI CASO
Condannare l'appellante al pagamento dei compensi del presente giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La conveniva da- Controparte_1 Controparte_1 vanti al Tribunale di Firenze chiedendo di rideterminare al Parte_1
4.08.2016 (data di chiusura del rapporto) il saldo del rapporto di conto corrente banca- rio n. 5859 (già 8293) acceso il 22.01.1987, escludendo tra l'altro l'applicazione di inte- ressi ultralegali ed anatocistici, la commissione di massimo scoperto, con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando le domande ed eccependo la prescrizione.
Istruita la causa con documenti e CT, il Tribunale di Firenze con sentenza n.
130/2024 pubblicata il 15/01/2024 così statuiva:
“1) condanna a pagare in favore di Controparte_3 [...] la somma di € 80.686,39 oltre interessi legali ex art. Controparte_1
1284, comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in fa- Controparte_3 vore del procuratore antistatario di parte attrice, avv. Francesco Giordano, che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CT a carico di . Controparte_3
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“1.2. Il correntista è inoltre tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto.
3 La giurisprudenza di legittimità ha però oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipen- denza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda. […]
Il correntista ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente risalente al
22.01.1987 (doc. 6 attore), nonché quello del 15.09.2005 – denominato “ioimpresa red”
-(doc. 7 attore); ha inoltre allegato al giudizio gli estratti conto dal 1.01.2005 al
4.08.2016 (doc. 4 attore). L'indagine peritale, pertanto, è stata compiuta nei limiti di quanto prodotto da parte attrice. […]
3. In ordine alla contestata applicazione di interessi ultralegali, va osservato che il contratto di conto corrente è stato stipulato il 22.01.1987. […]
Il CT ha accertato che il tasso creditore nominale annuo è di 0,0100% e che il tasso debitore nominale annuo non è stato pattuito (cfr. pag. 14 CT).
Pertanto, in assenza di specifica pattuizione il CT ha provveduto ad effettuare il ricalcolo degli interessi debitori al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..
4. In merito all'anatocismo si osserva che il contratto di conto corrente è stato sot- toscritto antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del d.lgs
432/1999, entrata in vigore il 22.4.2000. […]
L'art. 7 della delibera ha previsto una specifica disciplina per i rapporti già in corso al momento dell'entrata in vigore della delibera prevedendo che le condizioni contrattuali vigenti avrebbero dovuto essere adeguate al contenuto della delibera entro il 30.6.2000 con effetti a decorrere dal successivo 1 luglio. […] si ritiene necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale. […]
5. La CMS, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1346
c.c.), deve prevedere espressamente sia il tasso della commissione che i criteri e la pe- riodicità del calcolo (ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito).
4 Nel caso di specie, il contratto di conto corrente non contiene la pattuizione della commissione di massimo scoperto e pertanto il CT ha proceduto alla eliminazione di tale voce di spesa dalle operazioni di riconteggio (cfr. pag. 15 CT).
Alla luce degli esiti peritali, il saldo finale ricalcolato al 4.08.2016 risulta pari a
€116.360,76.
6. A questo punto si deve quindi passare a valutare l'eccezione di prescrizione sol- levata dalla Banca.
6.1. A tal fine occorre muovere dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010 […] ulteriore questione controversa è se sia necessaria la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito oppure se il correntista possa eccepire l'esistenza di un fido di fatto. […] come osservato da parte della giurisprudenza di merito, la nullità dell'apertura di credito che discenderebbe dal difetto di forma scritta richiesta ad substantiam, come in generale le nullità previste dal T.U.B. (art. 127, comma 2, T.U.B.) è una nullità di prote- zione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente (o dal giudice, se vantaggiosa per il cliente); ragion per cui è facoltà di quest'ultimo rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta.
Se così è, se cioè al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, conseguentemente non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto;
prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, pre- cisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento.
In questo senso si è, da ultimo, orientata anche la Suprema Corte […]
La prova dell'apertura di credito e del suo limite è stata correttamente desunta
“dall'analisi degli estratti conto e degli scalari (con applicazione di distinti tassi debito- ri e doppia applicazione della Cms e dal fatto che “il conto corrente presenta inoltre co- stantemente un saldo negativo che oscilla tra euro -200.000,00 e euro -100.000,00)”.
5 Quindi è stato individuato “quale misura di fido quello utilizzato dall'istituto di credito negli scalari interessi per il conteggio della CMS con applicazione della percen- tuale inferiore.
A partire dal III trimestre 2009 è stato invece considerato il fido esplicitamente indicato dalla banca del riepilogo competenze” (cfr. pag. 6 CT del 19.09.2023).
La metodologia seguita dal CT è corretta poiché non sono stati utilizzati criteri presuntivi (peraltro ammessi dalla recente sentenza Cass. 34997/2023 ) ma è stata ri- costruita attraverso accurata indagine documentale il limite dell'affidamento per cia- scun periodo.
6.8. E' stato utilizzato ai fini del calcolo il criterio cd. saldo rettificato, ovvero quello depurato degli addebiti illegittimi espungendo quindi le somme astrattamente ripetibili. […]
Il CT infatti non si è affidato alla contabilità della banca e alle sue periodiche ri- sultanze finali, controvertendosi sulla validità delle clausole contrattuali applicate, ma ha disposto una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo ha stabi- lito, trimestre per trimestre, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti avessero avuto una reale ed effettiva natura so- lutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido). […]
6.9. Infine, in ordine ai criteri di imputazione delle rimesse, il CT, conformemen- te al quesito, ha considerato non pagabili con rimesse solutorie tutte le competenze (in- teressi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di ese- cuzione della rimessa ma solo quelle maturate extra fido. […]
Alle luce delle operazioni di ricalcolo, il CT ha accertato che alla data di chiusura del conto corrente (risalente al 4.08.2016) il saldo finale deve essere rideterminato in euro 80.686,39
6 7. Pertanto, previo accoglimento della domanda di accertamento delle illegittimi- tà contestate proposta da parte attrice, la deve essere condannata al pagamento CP_2 della predetta somma in favore dell'attrice.
Dalla domanda giudiziale sono dovuti gli interessi maggiorati ex art. 1284, com- ma 4 c.c. trattandosi di azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrat- tuale tra banca e cliente. (Cass. 61/2023).”.
L'appello.
2. Proponeva appello itenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) illegittimità della sentenza per non aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova costituito dalla mancata allegazione del Contratto di affidamento;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 e 2033 cc. Mancata ap- plicazione dei principi generali in tema di onere della prova;
3) illegittimità della sentenza per aver accolto parzialmente l'eccezione di prescri- zione errando nell'individuazione del quantum delle somme irripetibili;
non corretta in- dividuazione dell'affidamento non provato da contratto in forma scritta ex art. 117 TUB;
4) illegittimità della sentenza nella quantificazione della somma ripetibile per la non corretta imputazione delle rimesse solutorie;
5) illegittimità della sentenza per aver accolto parzialmente l'eccezione di prescri- zione errando nell'individuazione del quantum delle somme irripetibili: In particolare per aver individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo ricalcolato;
6) illegittimità della sentenza nella parte in cui accerta l'illegittimità della capitaliz- zazione degli interessi;
7) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1284 c.c. e falsa applicazione del- la normativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 in attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commer- ciali.
7 Si costituiva in giudizio Controparte_1
che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza
[...] impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 30 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte,
a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, il primo e terzo mo- tivo (“1) illegittimità della Sentenza per non aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova costituito dalla mancata allegazione del Contratto di affidamen- to;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
3) illegittimità della Sentenza per aver accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione errando nell'individuazione del quantum delle somme irripetibili;
non corretta individuazione dell'affidamento non provato da contratto in forma scritta ex art. 117 TUB”).
In sintesi parte appellante deduce: “per soddisfare l'onere della prova e provare la mancanza di causa debendi doveva essere prodotto il contratto di affidamento, che a dire di controparte mancava delle clausole che fissavano interessi e commissioni Invece
l'attrice non ha prodotto il contratto sicchè la sentenza doveva respingere la domanda per mancanza di prova […] In buona sostanza, nel caso di specie, trattandosi di con- tratto di affidamento che ha avuto per anni attuazione non è stata provata la mancan- za del contratto in forma scritta atteso che l'esecuzione prolungata negli anni costitui- sce semmai indizio del contrario […] Spetta all'attore in ripetizione provare la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati atteso che, come è stato più volte affermato in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripe- tizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente
8 ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento […]
L'apertura di credito, così come del resto tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ex art. 117 TUB sicché, nella specie, parte attorea non ha dimostrato l'esistenza dell'affidamento e pertanto la verifica della natura delle rimesse deve essere fondato sulla base del fido contrattuale, anche nel rispetto dell'art. 117 TUB. […] La prova del limite dell'affidamento è inoltre necessaria per trarre il discrimine tra rimesse intra ed extra fido, né tale entità può essere identificata con la più elevata esposizione debitoria raggiunta […] Illegittima è l'adesione della Sentenza gravata alla tesi del fido di fatto sicché erronea è la quantificazione in Sentenza della somma da ripetere essendo l'unico Con scenario valutabile quello di cui alle ipotesi C e ella CT di primo grado che aveva quantificato in Euro 37.550 il saldo”.
I motivi sono infondati.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca l'onere probatorio sull'esistenza di un contratto di apertura di credito al fine di qualificare come meramente ripristinatori i pagamenti eseguiti è a carico del cliente, ma tale onere non deve necessa- riamente essere assolto con la produzione del contratto scritto, essendo l'eventuale nulli- tà per carenza di forma ex 117 TUB una nullità di protezione nell'interesse del cliente ex art. 127 TUB (vedi Cass. sez. I, 10/04/2024, n.9712 : “la prova della natura ripristinato- ria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigo- re della legge n. 154 del 1992 e del Dlgs n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'articolo 127, comma 2, del citato Dlgs, la nullità stessa”; Cass. sez. I, 15/12/2023, n.35189; Cass sez.
I, 14/12/2023, n.34997 Cass. 7 gennaio 2025 n. 259).
Tale prova, in ogni caso, non potrà essere desunta semplicemente dalla mera tolle- ranza dell'esposizione debitoria ed implicherà anche, necessariamente, la determinazio- ne del preciso limite dell'affidamento concesso (vedi ad esempio in motivazione Cassa- zione civile sez. I, 20/06/2022, n.19844: “Occorre pertanto chiarire che l'accertamento
9 di un fido di fatto non è sufficiente ai fini della qualificazione delle rimesse come ripri- stinatorie o solutorie, ma occorre invece accertare la stipula, sia pure per facta conclu- dentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito, non essendo sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza. A ciò va anche aggiunto che l'accertamen- to della sussistenza dell'apertura di credito comporta anche la definizione del limite della stessa, oltre il quale la rimessa ha comunque carattere solutorio”; Cass.
24/04/2024 n. 11016: “la prova dell'affidamento può essere fornita per facta conclu- dentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfina- menti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto”).
Nella fattispecie, come osservato dal Tribunale, il CT è stato in grado, sulla base degli estratti conto e della documentazione prodotta di riscontrate l'apertura di credito, determinandone con precisione anche il relativo limite, peraltro espressamente indicato nel riepilogo competenze a decorrere dal 2009 (vedi relazione di CT : “non risulta agli atti di causa alcuna pattuizione relativa al fido concesso, ma essendo emersa chiara- mente la presenza di tale fido dall'analisi degli estratti conto e degli scalari (con appli- cazione di distinti tassi debitori e doppia applicazione della cms;
il conto corrente pre- senta inoltre costantemente un saldo negativo che oscilla tra euro - 200.000,00 e euro
-100.000,00), il CT ha proceduto a considerare quale misura di fido quello utilizzato dall'istituto di credito negli scalari interessi per il conteggio della cms con applicazione della percentuale inferiore. A partire dal III trimestre 2009 è stato invece considerato il fido esplicitamente indicato dalla banca del riepilogo competenze”)
4. Con il secondo motivo (“2) Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 e 2033 cc. Mancata applicazione dei principi generali in tema di onere della pro- va”) parte appellante in sintesi deduce: “non è stato correttamente valutato il mancato deposito della serie continua degli estratti conto. La pronuncia è illegittima in quanto:
- il saldo per essere attendibile doveva essere fondato sull'esame degli e/c dall'inizio del rapporto;
- in ipotesi subordinata, doveva riguardare solo il periodo coperto da e/c continuativi. Invece, il CT ha rilevato: - che il conto corrente è stato aperto in data
10 22.01.1987 ma il primo estratto conto disponibile è risalente al 01.01.2005; - non sono presenti le movimentazioni relative ai mesi di aprile 2005, maggio 2005, luglio 2005, agosto 2005 […] Alla luce di quanto sopra, stante la mancanza della continuità degli e/c e di tutti i contratti dall'apertura del rapporto, la domanda avversaria doveva es- sere integralmente respinta”.
Il motivo è infondato.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che il cliente che agisca in ripetizio- ne non è tenuto a produrre la serie integrale e continuativa degli estratti conto, ben po- tendo il giudice di merito, anche tramite l'ausilio di CT, accogliere la domanda nei limi- ti di quanto risulti effettivamente provato, in particolare muovendo dal primo saldo a debito del correntista e computando gli indebiti solo per i periodi effettivamente docu- mentati (vedi tra le altre Cass. sez. I - 14/04/2023, n. 10025: “in tema di azione di ripe- tizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'inde- bito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essen- done titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la ctu, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito. È evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello prova- to”; Cass. sez. I - 24/07/2023, n. 22007; Cass. sez. I - 27/12/2022, n. 37800: “nei rap- porti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risul-
11 tanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)”; Cass. sez. I - 04/07/2023, n. 18910
“nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ri- petizione di danaro .. è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rap- porto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato”).
Nella fattispecie il CT ha correttamente preso a riferimento il primo saldo dispo- nibile e computato gli indebiti con riferimento ai periodi documentati;
peraltro con rife- rimento alle singole mensilità mancanti del 2005 il CT ha dato atto che risultavano comunque prodotti gli scalari di fine trimestre (vedi relazione di CT : “Si precisa che, nonostante la mancanza delle movimentazioni sopra descritte, risultano invece presen- ti i relativi scalari di fine trimestre […] il CT ha ricostruito le movimentazioni banca- rie, partendo dal 01.03.2005, partendo dal saldo bancario iniziale dell'estratto conto successivo al vuoto documentale Ai fini del ricalcolo, il CT ha utilizzato i dati desunti dai riassunti scalari in atti.”).
5. Con il quarto motivo (“4) illegittimità della Sentenza nella quantificazione della somma ripetibile per la non corretta imputazione delle rimesse solutorie”) parte appel- lante in sintesi deduce: “va ritenuto che si sia in presenza di una rimessa solutoria, ef- fettuata al termine del trimestre di riferimento, anche quando essa copra non solo competenze annotate extra fido, ma anche competenze intra fido … Il saldo eccedente il fido non ha una composizione qualitativa specifica (in parte interessi e competenze, in parte altri movimenti), ma solo un'espressione quantitativa complessiva”
12 Il motivo è infondato.
Come chiarito anche dalle Sezioni Unite al fine di distinguere le rimesse ripristina- torie e risolutorie occorre avere riguardo “più ancora che al già ricordato carattere uni- tario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata”, nel quale il cliente “per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità ese- guendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli” e quindi può attribuirsi carattere solutorio ai versamenti solo e nella misura in cui “abbiamo avuto lo scopo e l'effetto di uno spo- stamento patrimoniale in favore della banca”, nella parte in cui “siano destinati a co- prire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento” (vedi, anche in parte motiva,
Cass. Sez. Un., 02/12/2010, n.24418).
6. Il quinto motivo di appello (“5) illegittimità della Sentenza per aver accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione errando nell'individuazione del quantum delle somme irripetibili: In particolare per aver individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo ricalcolato”) è infondato.
E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “la ricer- ca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter proce- durale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà pro- cedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto” (vedi tra le altre Cass. sez. I 16/03/2023, n.7721, Cass sez.
I, 26/02/2024, n.5064, Cass sez. I, 13/11/2024, n.29374, Cass. sez. I, 03/03/2025,
n.5577).
7. Con il sesto motivo (“6) illegittimità della Sentenza nella parte in cui accerta l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi”) parte appellante censura “il capo
13 della Sentenza n. 5 laddove il Giudice di Primo grado ha dichiarato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi dal 2000” in avanti”, deducendo: “in modo del tutto cor- retto la ha dato notizia delle condizioni del nuovo contratto “non peggiorative” CP_2 rispetto a quelle precedente sicché la capitalizzazione è stata correttamente applicata”.
Il motivo è destituito di fondamento.
“In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs.
n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal com- ma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sic- ché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitaliz- zazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (vedi Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634; vedi tra le ultime, anche in parte motiva, Cass sez. I, 04/11/2024, n.28215: “tale orien- tamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva
(cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n.
3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210)
[…] Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in con- siderazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valuta- zione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raf- fronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”; Cass 19/03/2025,
n.7377; Cass. sez. I, 21/05/2025, n.13669).
14 8. Con il settimo motivo (“7) erroneità della Sentenza per violazione dell'art. 1284
c.c. e falsa applicazione della normativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) parte appellante deduce: “l'art. 1284, comma IV c.c. non
è applicabile al caso che qui occupa riguardando esclusivamente le azioni di inadem- pimento contrattuale: nella specie invece siamo di fronte ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la restituzione di una prestazione non dovuta”.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito che “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità con- trattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal cor- rentista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in for- CP_2 za delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle)” (così Cassazione ci- vile sez. III, 03/01/2023, n.61; in conformità, per l'applicazione degli interessi ex 1284 comma quarto all'obbligazione restitutoria vedi Cass. 22.03.2025 n.7677, Cass. Sez. I, 29 luglio 2025, n. 21806).
9. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € € 7.400,00 (fase di studio €
2.200,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale € 3.800,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di CP_3 Controparte_5
[...]
[...] [
avverso la sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il
[...]
15/01/2024, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 7.400,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 276/2024 con OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUIANI Parte_1 P.IVA_1
UMBERTO APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIORDANO FRANCESCO
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 15/01/2024
1 CONCLUSIONI
In data 30 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accogliere l'appello e annullare la
Sentenza n. 130/2024 del 15 gennaio 2024 Tribunale di Firenze, Terza sezione civile,
Giudice Dott. Umberto Castagnini e dunque per l'effetto: i) respingere la domanda di primo grado per tutti i motivi esposti nel contesto dell'appello; ii) in subordine, comun- que rideterminare il saldo di conto e la somma da ripetere da parte della nella CP_2 misura ritenuta di giustizia, anche in considerazione della eccezione di prescrizione di primo grado (terzo motivo di appello); . iii) condannare parte appellata a ripetere le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado maggiorate di interessi e rivalutazione
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di lite di primo e secondo grado.
In via istruttoria stante la inattendibilità della CT di primo grado, nell'ipotesi subordinata che la domanda di primo grado non sia respinta dal Giudice di Appello vi- sta la possibilità della reiezione anche in assenza di un ausiliario tecnico, si chiede, che la Corte di Appello disponga nuova CT tesa a determinare il saldo di conto e l'impatto dell'effetto prescrittivo alla luce della eccezione ritualmente svolta in primo grado.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie e rigetto di ogni collegata ec- cezione, domanda e/o istanza avversaria, cosi giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare alla prima udienza, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c,
l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello instaurato da
[...]
disponendo la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis Controparte_3
.c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
2 Rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto in diritto, nonché privi di pregio i motivi dedotti, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'im- pugnata sentenza n. 130/2024 del 15 gennaio 2024 Tribunale di Firenze, Terza sezione civile, Giudice Dott. Umberto Castagnini, e tutte le statuizioni in essa contenute.
IN OGNI CASO
Condannare l'appellante al pagamento dei compensi del presente giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La conveniva da- Controparte_1 Controparte_1 vanti al Tribunale di Firenze chiedendo di rideterminare al Parte_1
4.08.2016 (data di chiusura del rapporto) il saldo del rapporto di conto corrente banca- rio n. 5859 (già 8293) acceso il 22.01.1987, escludendo tra l'altro l'applicazione di inte- ressi ultralegali ed anatocistici, la commissione di massimo scoperto, con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando le domande ed eccependo la prescrizione.
Istruita la causa con documenti e CT, il Tribunale di Firenze con sentenza n.
130/2024 pubblicata il 15/01/2024 così statuiva:
“1) condanna a pagare in favore di Controparte_3 [...] la somma di € 80.686,39 oltre interessi legali ex art. Controparte_1
1284, comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in fa- Controparte_3 vore del procuratore antistatario di parte attrice, avv. Francesco Giordano, che liquida in € 14.103,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CT a carico di . Controparte_3
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“1.2. Il correntista è inoltre tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto.
3 La giurisprudenza di legittimità ha però oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipen- denza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda. […]
Il correntista ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente risalente al
22.01.1987 (doc. 6 attore), nonché quello del 15.09.2005 – denominato “ioimpresa red”
-(doc. 7 attore); ha inoltre allegato al giudizio gli estratti conto dal 1.01.2005 al
4.08.2016 (doc. 4 attore). L'indagine peritale, pertanto, è stata compiuta nei limiti di quanto prodotto da parte attrice. […]
3. In ordine alla contestata applicazione di interessi ultralegali, va osservato che il contratto di conto corrente è stato stipulato il 22.01.1987. […]
Il CT ha accertato che il tasso creditore nominale annuo è di 0,0100% e che il tasso debitore nominale annuo non è stato pattuito (cfr. pag. 14 CT).
Pertanto, in assenza di specifica pattuizione il CT ha provveduto ad effettuare il ricalcolo degli interessi debitori al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..
4. In merito all'anatocismo si osserva che il contratto di conto corrente è stato sot- toscritto antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del d.lgs
432/1999, entrata in vigore il 22.4.2000. […]
L'art. 7 della delibera ha previsto una specifica disciplina per i rapporti già in corso al momento dell'entrata in vigore della delibera prevedendo che le condizioni contrattuali vigenti avrebbero dovuto essere adeguate al contenuto della delibera entro il 30.6.2000 con effetti a decorrere dal successivo 1 luglio. […] si ritiene necessaria una specifica pattuizione scritta bilaterale. […]
5. La CMS, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1346
c.c.), deve prevedere espressamente sia il tasso della commissione che i criteri e la pe- riodicità del calcolo (ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito).
4 Nel caso di specie, il contratto di conto corrente non contiene la pattuizione della commissione di massimo scoperto e pertanto il CT ha proceduto alla eliminazione di tale voce di spesa dalle operazioni di riconteggio (cfr. pag. 15 CT).
Alla luce degli esiti peritali, il saldo finale ricalcolato al 4.08.2016 risulta pari a
€116.360,76.
6. A questo punto si deve quindi passare a valutare l'eccezione di prescrizione sol- levata dalla Banca.
6.1. A tal fine occorre muovere dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010 […] ulteriore questione controversa è se sia necessaria la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito oppure se il correntista possa eccepire l'esistenza di un fido di fatto. […] come osservato da parte della giurisprudenza di merito, la nullità dell'apertura di credito che discenderebbe dal difetto di forma scritta richiesta ad substantiam, come in generale le nullità previste dal T.U.B. (art. 127, comma 2, T.U.B.) è una nullità di prote- zione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente (o dal giudice, se vantaggiosa per il cliente); ragion per cui è facoltà di quest'ultimo rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta.
Se così è, se cioè al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, conseguentemente non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto;
prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, pre- cisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento.
In questo senso si è, da ultimo, orientata anche la Suprema Corte […]
La prova dell'apertura di credito e del suo limite è stata correttamente desunta
“dall'analisi degli estratti conto e degli scalari (con applicazione di distinti tassi debito- ri e doppia applicazione della Cms e dal fatto che “il conto corrente presenta inoltre co- stantemente un saldo negativo che oscilla tra euro -200.000,00 e euro -100.000,00)”.
5 Quindi è stato individuato “quale misura di fido quello utilizzato dall'istituto di credito negli scalari interessi per il conteggio della CMS con applicazione della percen- tuale inferiore.
A partire dal III trimestre 2009 è stato invece considerato il fido esplicitamente indicato dalla banca del riepilogo competenze” (cfr. pag. 6 CT del 19.09.2023).
La metodologia seguita dal CT è corretta poiché non sono stati utilizzati criteri presuntivi (peraltro ammessi dalla recente sentenza Cass. 34997/2023 ) ma è stata ri- costruita attraverso accurata indagine documentale il limite dell'affidamento per cia- scun periodo.
6.8. E' stato utilizzato ai fini del calcolo il criterio cd. saldo rettificato, ovvero quello depurato degli addebiti illegittimi espungendo quindi le somme astrattamente ripetibili. […]
Il CT infatti non si è affidato alla contabilità della banca e alle sue periodiche ri- sultanze finali, controvertendosi sulla validità delle clausole contrattuali applicate, ma ha disposto una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo ha stabi- lito, trimestre per trimestre, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti avessero avuto una reale ed effettiva natura so- lutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido). […]
6.9. Infine, in ordine ai criteri di imputazione delle rimesse, il CT, conformemen- te al quesito, ha considerato non pagabili con rimesse solutorie tutte le competenze (in- teressi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di ese- cuzione della rimessa ma solo quelle maturate extra fido. […]
Alle luce delle operazioni di ricalcolo, il CT ha accertato che alla data di chiusura del conto corrente (risalente al 4.08.2016) il saldo finale deve essere rideterminato in euro 80.686,39
6 7. Pertanto, previo accoglimento della domanda di accertamento delle illegittimi- tà contestate proposta da parte attrice, la deve essere condannata al pagamento CP_2 della predetta somma in favore dell'attrice.
Dalla domanda giudiziale sono dovuti gli interessi maggiorati ex art. 1284, com- ma 4 c.c. trattandosi di azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrat- tuale tra banca e cliente. (Cass. 61/2023).”.
L'appello.
2. Proponeva appello itenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) illegittimità della sentenza per non aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova costituito dalla mancata allegazione del Contratto di affidamento;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 e 2033 cc. Mancata ap- plicazione dei principi generali in tema di onere della prova;
3) illegittimità della sentenza per aver accolto parzialmente l'eccezione di prescri- zione errando nell'individuazione del quantum delle somme irripetibili;
non corretta in- dividuazione dell'affidamento non provato da contratto in forma scritta ex art. 117 TUB;
4) illegittimità della sentenza nella quantificazione della somma ripetibile per la non corretta imputazione delle rimesse solutorie;
5) illegittimità della sentenza per aver accolto parzialmente l'eccezione di prescri- zione errando nell'individuazione del quantum delle somme irripetibili: In particolare per aver individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo ricalcolato;
6) illegittimità della sentenza nella parte in cui accerta l'illegittimità della capitaliz- zazione degli interessi;
7) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1284 c.c. e falsa applicazione del- la normativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 in attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commer- ciali.
7 Si costituiva in giudizio Controparte_1
che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza
[...] impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 30 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte,
a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, il primo e terzo mo- tivo (“1) illegittimità della Sentenza per non aver rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova costituito dalla mancata allegazione del Contratto di affidamen- to;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
3) illegittimità della Sentenza per aver accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione errando nell'individuazione del quantum delle somme irripetibili;
non corretta individuazione dell'affidamento non provato da contratto in forma scritta ex art. 117 TUB”).
In sintesi parte appellante deduce: “per soddisfare l'onere della prova e provare la mancanza di causa debendi doveva essere prodotto il contratto di affidamento, che a dire di controparte mancava delle clausole che fissavano interessi e commissioni Invece
l'attrice non ha prodotto il contratto sicchè la sentenza doveva respingere la domanda per mancanza di prova […] In buona sostanza, nel caso di specie, trattandosi di con- tratto di affidamento che ha avuto per anni attuazione non è stata provata la mancan- za del contratto in forma scritta atteso che l'esecuzione prolungata negli anni costitui- sce semmai indizio del contrario […] Spetta all'attore in ripetizione provare la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati atteso che, come è stato più volte affermato in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripe- tizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente
8 ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento […]
L'apertura di credito, così come del resto tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ex art. 117 TUB sicché, nella specie, parte attorea non ha dimostrato l'esistenza dell'affidamento e pertanto la verifica della natura delle rimesse deve essere fondato sulla base del fido contrattuale, anche nel rispetto dell'art. 117 TUB. […] La prova del limite dell'affidamento è inoltre necessaria per trarre il discrimine tra rimesse intra ed extra fido, né tale entità può essere identificata con la più elevata esposizione debitoria raggiunta […] Illegittima è l'adesione della Sentenza gravata alla tesi del fido di fatto sicché erronea è la quantificazione in Sentenza della somma da ripetere essendo l'unico Con scenario valutabile quello di cui alle ipotesi C e ella CT di primo grado che aveva quantificato in Euro 37.550 il saldo”.
I motivi sono infondati.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca l'onere probatorio sull'esistenza di un contratto di apertura di credito al fine di qualificare come meramente ripristinatori i pagamenti eseguiti è a carico del cliente, ma tale onere non deve necessa- riamente essere assolto con la produzione del contratto scritto, essendo l'eventuale nulli- tà per carenza di forma ex 117 TUB una nullità di protezione nell'interesse del cliente ex art. 127 TUB (vedi Cass. sez. I, 10/04/2024, n.9712 : “la prova della natura ripristinato- ria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigo- re della legge n. 154 del 1992 e del Dlgs n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'articolo 127, comma 2, del citato Dlgs, la nullità stessa”; Cass. sez. I, 15/12/2023, n.35189; Cass sez.
I, 14/12/2023, n.34997 Cass. 7 gennaio 2025 n. 259).
Tale prova, in ogni caso, non potrà essere desunta semplicemente dalla mera tolle- ranza dell'esposizione debitoria ed implicherà anche, necessariamente, la determinazio- ne del preciso limite dell'affidamento concesso (vedi ad esempio in motivazione Cassa- zione civile sez. I, 20/06/2022, n.19844: “Occorre pertanto chiarire che l'accertamento
9 di un fido di fatto non è sufficiente ai fini della qualificazione delle rimesse come ripri- stinatorie o solutorie, ma occorre invece accertare la stipula, sia pure per facta conclu- dentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito, non essendo sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza. A ciò va anche aggiunto che l'accertamen- to della sussistenza dell'apertura di credito comporta anche la definizione del limite della stessa, oltre il quale la rimessa ha comunque carattere solutorio”; Cass.
24/04/2024 n. 11016: “la prova dell'affidamento può essere fornita per facta conclu- dentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfina- menti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto”).
Nella fattispecie, come osservato dal Tribunale, il CT è stato in grado, sulla base degli estratti conto e della documentazione prodotta di riscontrate l'apertura di credito, determinandone con precisione anche il relativo limite, peraltro espressamente indicato nel riepilogo competenze a decorrere dal 2009 (vedi relazione di CT : “non risulta agli atti di causa alcuna pattuizione relativa al fido concesso, ma essendo emersa chiara- mente la presenza di tale fido dall'analisi degli estratti conto e degli scalari (con appli- cazione di distinti tassi debitori e doppia applicazione della cms;
il conto corrente pre- senta inoltre costantemente un saldo negativo che oscilla tra euro - 200.000,00 e euro
-100.000,00), il CT ha proceduto a considerare quale misura di fido quello utilizzato dall'istituto di credito negli scalari interessi per il conteggio della cms con applicazione della percentuale inferiore. A partire dal III trimestre 2009 è stato invece considerato il fido esplicitamente indicato dalla banca del riepilogo competenze”)
4. Con il secondo motivo (“2) Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 e 2033 cc. Mancata applicazione dei principi generali in tema di onere della pro- va”) parte appellante in sintesi deduce: “non è stato correttamente valutato il mancato deposito della serie continua degli estratti conto. La pronuncia è illegittima in quanto:
- il saldo per essere attendibile doveva essere fondato sull'esame degli e/c dall'inizio del rapporto;
- in ipotesi subordinata, doveva riguardare solo il periodo coperto da e/c continuativi. Invece, il CT ha rilevato: - che il conto corrente è stato aperto in data
10 22.01.1987 ma il primo estratto conto disponibile è risalente al 01.01.2005; - non sono presenti le movimentazioni relative ai mesi di aprile 2005, maggio 2005, luglio 2005, agosto 2005 […] Alla luce di quanto sopra, stante la mancanza della continuità degli e/c e di tutti i contratti dall'apertura del rapporto, la domanda avversaria doveva es- sere integralmente respinta”.
Il motivo è infondato.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che il cliente che agisca in ripetizio- ne non è tenuto a produrre la serie integrale e continuativa degli estratti conto, ben po- tendo il giudice di merito, anche tramite l'ausilio di CT, accogliere la domanda nei limi- ti di quanto risulti effettivamente provato, in particolare muovendo dal primo saldo a debito del correntista e computando gli indebiti solo per i periodi effettivamente docu- mentati (vedi tra le altre Cass. sez. I - 14/04/2023, n. 10025: “in tema di azione di ripe- tizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'inde- bito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essen- done titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la ctu, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito. È evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello prova- to”; Cass. sez. I - 24/07/2023, n. 22007; Cass. sez. I - 27/12/2022, n. 37800: “nei rap- porti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risul-
11 tanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)”; Cass. sez. I - 04/07/2023, n. 18910
“nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ri- petizione di danaro .. è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rap- porto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato”).
Nella fattispecie il CT ha correttamente preso a riferimento il primo saldo dispo- nibile e computato gli indebiti con riferimento ai periodi documentati;
peraltro con rife- rimento alle singole mensilità mancanti del 2005 il CT ha dato atto che risultavano comunque prodotti gli scalari di fine trimestre (vedi relazione di CT : “Si precisa che, nonostante la mancanza delle movimentazioni sopra descritte, risultano invece presen- ti i relativi scalari di fine trimestre […] il CT ha ricostruito le movimentazioni banca- rie, partendo dal 01.03.2005, partendo dal saldo bancario iniziale dell'estratto conto successivo al vuoto documentale Ai fini del ricalcolo, il CT ha utilizzato i dati desunti dai riassunti scalari in atti.”).
5. Con il quarto motivo (“4) illegittimità della Sentenza nella quantificazione della somma ripetibile per la non corretta imputazione delle rimesse solutorie”) parte appel- lante in sintesi deduce: “va ritenuto che si sia in presenza di una rimessa solutoria, ef- fettuata al termine del trimestre di riferimento, anche quando essa copra non solo competenze annotate extra fido, ma anche competenze intra fido … Il saldo eccedente il fido non ha una composizione qualitativa specifica (in parte interessi e competenze, in parte altri movimenti), ma solo un'espressione quantitativa complessiva”
12 Il motivo è infondato.
Come chiarito anche dalle Sezioni Unite al fine di distinguere le rimesse ripristina- torie e risolutorie occorre avere riguardo “più ancora che al già ricordato carattere uni- tario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata”, nel quale il cliente “per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità ese- guendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli” e quindi può attribuirsi carattere solutorio ai versamenti solo e nella misura in cui “abbiamo avuto lo scopo e l'effetto di uno spo- stamento patrimoniale in favore della banca”, nella parte in cui “siano destinati a co- prire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento” (vedi, anche in parte motiva,
Cass. Sez. Un., 02/12/2010, n.24418).
6. Il quinto motivo di appello (“5) illegittimità della Sentenza per aver accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione errando nell'individuazione del quantum delle somme irripetibili: In particolare per aver individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo ricalcolato”) è infondato.
E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “la ricer- ca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter proce- durale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà pro- cedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto” (vedi tra le altre Cass. sez. I 16/03/2023, n.7721, Cass sez.
I, 26/02/2024, n.5064, Cass sez. I, 13/11/2024, n.29374, Cass. sez. I, 03/03/2025,
n.5577).
7. Con il sesto motivo (“6) illegittimità della Sentenza nella parte in cui accerta l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi”) parte appellante censura “il capo
13 della Sentenza n. 5 laddove il Giudice di Primo grado ha dichiarato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi dal 2000” in avanti”, deducendo: “in modo del tutto cor- retto la ha dato notizia delle condizioni del nuovo contratto “non peggiorative” CP_2 rispetto a quelle precedente sicché la capitalizzazione è stata correttamente applicata”.
Il motivo è destituito di fondamento.
“In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs.
n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal com- ma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sic- ché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitaliz- zazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (vedi Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634; vedi tra le ultime, anche in parte motiva, Cass sez. I, 04/11/2024, n.28215: “tale orien- tamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva
(cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n.
3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210)
[…] Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in con- siderazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valuta- zione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raf- fronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”; Cass 19/03/2025,
n.7377; Cass. sez. I, 21/05/2025, n.13669).
14 8. Con il settimo motivo (“7) erroneità della Sentenza per violazione dell'art. 1284
c.c. e falsa applicazione della normativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) parte appellante deduce: “l'art. 1284, comma IV c.c. non
è applicabile al caso che qui occupa riguardando esclusivamente le azioni di inadem- pimento contrattuale: nella specie invece siamo di fronte ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la restituzione di una prestazione non dovuta”.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito che “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità con- trattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal cor- rentista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in for- CP_2 za delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle)” (così Cassazione ci- vile sez. III, 03/01/2023, n.61; in conformità, per l'applicazione degli interessi ex 1284 comma quarto all'obbligazione restitutoria vedi Cass. 22.03.2025 n.7677, Cass. Sez. I, 29 luglio 2025, n. 21806).
9. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € € 7.400,00 (fase di studio €
2.200,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale € 3.800,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di CP_3 Controparte_5
[...]
[...] [
avverso la sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il
[...]
15/01/2024, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 7.400,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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