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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8637/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.7.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano, il 20/04/1974 Cittadino: italiano Cod. Fisc. : C.F._1 residente in [...] – Milano con l'Avv. Gianfranco Idotta presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Bari, il 10.09.1973 cittadina: italiana Cod. Fisc. : CodiceFiscale_2 residente in [...] – Milano con l'Avv. Maria Teresa Palmieri presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano (anno 2003, atto n. 0466, parte 2, serie A) – In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], italiana;
Persona_1
nato a [...] il [...], italiano. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore (17), viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_2 collocamento presso il padre, in via Lorenteggio n.54 e successivamente alla vendita, in viale Papiniano n.36 e sarà libero di trascorrere del tempo con entrambi i genitori tenuto conto dei propri impegni scolastici ed extra-scolastici;
3. Le parti concordano di contribuire in modo diretto al mantenimento dei figli;
4. I sigg.ri divideranno al 50% le spese extra assegno relative ai figli Controparte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5. Nell'ambito della complessiva definizione dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi si obbligano poi a: a) Vendere a terzi il tetto familiare, l'immobile di proprietà della sig.ra (il cui mutuo Pt_2 ipotecario è sino ad oggi stato pagato integralmente dal sig. , sito a Milano, in via Parte_1
Lorenteggio n. 54 – Foglio 468, particella 57-58, sub. 702-701, Cat. A/3, Classe 4) e relative pertinenze, conferendo senza indugio a un'agenzia immobiliare di comune fiducia mandato di vendita dell'immobile al prezzo pari a €.597.000,00 concordato con l'agenzia immobiliare, con l'intesa che: a1) ogni 3 mesi, le parti potranno rivedere il prezzo di messa in vendita e di realizzo, valutandone, congiuntamente, una riduzione tra il 5% e il 10%; qualora le parti non dovessero ricevere/accettare offerte entro 6 mesi dalla messa in vendita, il prezzo verrà ridotto almeno del 10%; a2) dovesse arrivare un'offerta inferiore di non oltre il 2% rispetto agli scaglioni di riduzione del prezzo di cui al punto a1), le parti anche in questo caso si impegnano sin d'ora ad accettarla;
b) accettare l'offerta scritta di acquisto irrevocabile alle condizioni sopra riportate di cui alle lettere a), a1) e a2); c) stipulare l'atto di vendita dell'immobile comune e a destinare il corrispettivo all'estinzione del mutuo cointestato ai coniugi e stipulato in data 10/05/2010 con ING Bank, numero 70400047950; d) destinare un importo non inferiore a € 250.000,00 e non superiore a € 300.000,00 (comprensivo delle spese di agenzia e di qualunque altra spesa o onere fiscale o notarile connesso), per il successivo acquisto di un immobile che sarà di proprietà esclusiva della sig.ra e a suo uso esclusivo, nel Comune di Milano, nei pressi del futuro domicilio del sig. Pt_2
e dei figli, a Milano, in viale Papiniano n.36; Parte_1
e) dividere tra loro il corrispettivo della vendita al netto del mutuo residuo, delle spese di agenzia, dell'importo destinato all'acquisto dell'immobile di cui al punto d) e di qualunque altra spesa o onere (fiscale e notarile) connesso alla vendita nei seguenti termini:
- metà di quanto residua verrà trasferito su un conto co-intestato o, alternativamente, su un prodotto assicurativo, con la possibilità per i cointestatari di attingervi al verificarsi di condizioni di difficoltà economica rilevanti come, a titolo esemplificativo, quelle conseguenti a licenziamento, infortunio, malattia di lungo corso;
- quanto residua, verrà spartito al 50% tra le parti.
6. I coniugi si impegnano a pagare al 50% il mutuo cointestato sino alla vendita dell'immobile e alla contestuale estinzione del mutuo. Le spese di manutenzione straordinaria relative all'immobile sito a Milano, in via Lorenteggio n. 54 e delle relative pertinenze, fino alla vendita dell'immobile e alla contestuale estinzione del mutuo resteranno in capo alla sig.ra
, in qualità di esclusiva proprietaria. I coniugi si impegnano a pagare al 50% le spese Pt_2 ordinarie tutte fino alla vendita dell'immobile;
7. I coniugi danno atto che il sig. e i figli usciranno dal tetto familiare di Milano, Parte_1
Via Lorenteggio n. 54, per trasferirsi in Milano al viale Papiniano 36, in un immobile ricevuto in eredità dal sig. da parte dei genitori di quest'ultimo, ove il sig. e i figli Parte_1 Parte_1 sposteranno la residenza, d'accordo con la sig.ra . La sig.ra potrà essere ospite Pt_2 Pt_2 del sig. per il tempo in cui acquisterà il nuovo immobile a seguito della vendita del tetto Parte_1 familiare. Entrambe le parti dell'odierno giudizio s'impegnano, entro il rogito, ad asportare dalla casa familiare i propri effetti personali ancora presenti in casa, nonché, gli arredi e i corredi di loro esclusiva proprietà.
8. I corredi presenti nella casa coniugale verranno divisi tra il sig. e la sig.ra Parte_1 in base al titolo di proprietà; ove i coniugi non dovessero riuscire a risalire al titolo di Pt_2 proprietà, i beni verranno divisi pariteticamente tra le parti.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
10. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
11. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Milano, il 24 giugno 2003
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG