Articolo 11 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 10Articolo 12
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11 maggio 1966
Art. 11.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1966, in lire 12 milioni.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966