TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7481/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...], in data [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Luciano Asaro, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
n persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per casi speciali
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 15 settembre 2025 e memoria del depositata Controparte_2
telematicamente il 19 gennaio 2024.
******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente l'1 giugno 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/25058/Imm/23/Sez.4^”, emesso il 21 aprile 2023 e notificato il 26 maggio 2023, con cui il Questore di Trapani ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 26 luglio 2022, senza nulla dire in merito alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno ex art. 22, comma 12 quater, TUI o del permesso di soggiorno ex art. 17 TUI formulate dall'odierno ricorrente nella memoria presentata, nel corso del medesimo procedimento amministrativo, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato, rilevando che - sebbene in sede di memoria depositata a seguito del preavviso di rigetto avesse formulato domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art 22, comma 12 quater
TUI o del permesso di soggiorno ex art. 17 TUI - il provvedimento impugnato si limita a rigettare la domanda di protezione speciale, facendo riferimento alla sola disciplina di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998.
Ha, inoltre, dedotto l'illegittimità del diniego anche in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia
e la situazione esistente nel Paese d'origine.
In considerazione delle domande formulata nel corso del procedimento amministrativo, il ricorrente ha, quindi, chiesto in ricorso il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi dell'art. 22, commi 12-quater e 12-quinquies, del
T.U.I., ovvero, in subordine, di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ai sensi dell'art. 17 del medesimo Testo Unico.
Il Pubblico Ministero si è rimesso al Tribunale al fine della valutazione della fondatezza del ricorso.
2 Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_2
Questura - si è costituito nel corso del giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso, allegando – alla luce della richiesta precedentemente formulata dal Tribunale - documentazione integrativa.
*****
2. Ciò precisato, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
Si osserva, al riguardo, che, dalle difese delle parti e dalla documentazione dalle stesse depositata, emerge: che il ricorrente, giunto in Italia il 26 gennaio 2020 con visto francese “per soggiorno di breve durata”, in data 26 luglio 2022, dopo il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, ha proposto istanza per il riconoscimento della protezione speciale;
che con provvedimento del 17 marzo 2022, notificato il 23 marzo 2023, la Questura di comunicava allo stesso il CP_1
preavviso di rigetto della predetta richiesta ex art 10 bis L. 241/90 stante il parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
che con memoria difensiva del 24 marzo 2023, trasmessa alla
Questura via pec il 27 marzo 2023, l'odierno ricorrente chiedeva espressamente che il procedimento avviato si concludesse con il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 22, commi 12-quater e 12-quinquies, del T.U.I., ovvero, in subordine, di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ai sensi dell'art. 17 del medesimo
Testo Unico;
che con il provvedimento impugnato con il ricorso in esame la Questura di pur prendendo in considerazione la memoria difensiva dell'odierno CP_1
ricorrente, ha rigettato espressamente l'originaria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, stante il parere negativo della competente
Commissione territoriale, senza nulla dire in merito alle ulteriori domande formulate
3 nel corso del medesimo procedimento amministrativo, domande che devono, quindi, ritenersi implicitamente rigettate.
3. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali di cui all'art. 22, commi
12-quater, del T.U.I., la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si rileva, al riguardo, che ai sensi dell'art. 22, commi 12 quater, quinquies e sexies, del d.lgs. 286/98 – nel testo, anteriore alla relativa abrogazione, ratione temporis applicabile al caso in esame in considerazione della data di presentazione della relativa istanza - è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in favore degli stranieri che si trovano nelle particolari condizioni di sfruttamento lavorativo di cui al comma 12 bis del predetto articolo. Tale permesso è rilasciato dal
Questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro.
Orbene, dalla documentazione depositata in atti emerge che l'odierno ricorrente ha presentato denuncia contro il datore di lavoro ed altri ed ha cooperato nel procedimento penale innanzi alla Procura di Marsala iscritto al n. 4235/2021 contro ignoti per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. (richiamato dal comma 12 bis del predetto art. 22), poi iscritto nel procedimento n. 1067/2022 contro noti, il quale è stato successivamente riunito al preesistente procedimento penale n. 1012/2021 (cfr. querela, verbale di sommarie informazioni del 21 gennaio 2022 e certificato mod. 47 della Procura della Repubblica di Marsala in atti).
A ciò si aggiunge che, su richiesta del ricorrente, già in data 14 giugno 2022 il
Pubblico Ministero presso la Procura di Marsala aveva rilasciato il prescritto nulla osta per il rilascio in favore dell'odierno ricorrente del permesso di soggiorno di cui al citato art. 22 (cfr. allegato 12 al ricorso).
Alla luce delle considerazioni esposte, va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente – il quale ha, peraltro, fornito prova nel corso del giudizio di avere da tempo avviato un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale – ad
4 ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dal previgente art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. 286/98 (la cui disciplina è oggi confluita nell'art. 18 del medesimo testo normativo) in attesa della definizione del suindicato procedimento penale, essendone sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile al caso in esame, i relativi presupposti.
4. L'accoglimento della domanda formulata in via principale in ricorso comporta l'assorbimento di ogni altra domanda ivi formulata in via subordinata.
5. Quanto alle spese, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate e dell'integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, si ravvisano eccezionali motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. 286/98 nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 10 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7481/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...], in data [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Luciano Asaro, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
n persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per casi speciali
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 15 settembre 2025 e memoria del depositata Controparte_2
telematicamente il 19 gennaio 2024.
******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente l'1 giugno 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/25058/Imm/23/Sez.4^”, emesso il 21 aprile 2023 e notificato il 26 maggio 2023, con cui il Questore di Trapani ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 26 luglio 2022, senza nulla dire in merito alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno ex art. 22, comma 12 quater, TUI o del permesso di soggiorno ex art. 17 TUI formulate dall'odierno ricorrente nella memoria presentata, nel corso del medesimo procedimento amministrativo, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato, rilevando che - sebbene in sede di memoria depositata a seguito del preavviso di rigetto avesse formulato domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art 22, comma 12 quater
TUI o del permesso di soggiorno ex art. 17 TUI - il provvedimento impugnato si limita a rigettare la domanda di protezione speciale, facendo riferimento alla sola disciplina di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998.
Ha, inoltre, dedotto l'illegittimità del diniego anche in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia
e la situazione esistente nel Paese d'origine.
In considerazione delle domande formulata nel corso del procedimento amministrativo, il ricorrente ha, quindi, chiesto in ricorso il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi dell'art. 22, commi 12-quater e 12-quinquies, del
T.U.I., ovvero, in subordine, di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ai sensi dell'art. 17 del medesimo Testo Unico.
Il Pubblico Ministero si è rimesso al Tribunale al fine della valutazione della fondatezza del ricorso.
2 Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_2
Questura - si è costituito nel corso del giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso, allegando – alla luce della richiesta precedentemente formulata dal Tribunale - documentazione integrativa.
*****
2. Ciò precisato, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
Si osserva, al riguardo, che, dalle difese delle parti e dalla documentazione dalle stesse depositata, emerge: che il ricorrente, giunto in Italia il 26 gennaio 2020 con visto francese “per soggiorno di breve durata”, in data 26 luglio 2022, dopo il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, ha proposto istanza per il riconoscimento della protezione speciale;
che con provvedimento del 17 marzo 2022, notificato il 23 marzo 2023, la Questura di comunicava allo stesso il CP_1
preavviso di rigetto della predetta richiesta ex art 10 bis L. 241/90 stante il parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
che con memoria difensiva del 24 marzo 2023, trasmessa alla
Questura via pec il 27 marzo 2023, l'odierno ricorrente chiedeva espressamente che il procedimento avviato si concludesse con il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 22, commi 12-quater e 12-quinquies, del T.U.I., ovvero, in subordine, di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ai sensi dell'art. 17 del medesimo
Testo Unico;
che con il provvedimento impugnato con il ricorso in esame la Questura di pur prendendo in considerazione la memoria difensiva dell'odierno CP_1
ricorrente, ha rigettato espressamente l'originaria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, stante il parere negativo della competente
Commissione territoriale, senza nulla dire in merito alle ulteriori domande formulate
3 nel corso del medesimo procedimento amministrativo, domande che devono, quindi, ritenersi implicitamente rigettate.
3. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali di cui all'art. 22, commi
12-quater, del T.U.I., la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si rileva, al riguardo, che ai sensi dell'art. 22, commi 12 quater, quinquies e sexies, del d.lgs. 286/98 – nel testo, anteriore alla relativa abrogazione, ratione temporis applicabile al caso in esame in considerazione della data di presentazione della relativa istanza - è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in favore degli stranieri che si trovano nelle particolari condizioni di sfruttamento lavorativo di cui al comma 12 bis del predetto articolo. Tale permesso è rilasciato dal
Questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro.
Orbene, dalla documentazione depositata in atti emerge che l'odierno ricorrente ha presentato denuncia contro il datore di lavoro ed altri ed ha cooperato nel procedimento penale innanzi alla Procura di Marsala iscritto al n. 4235/2021 contro ignoti per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. (richiamato dal comma 12 bis del predetto art. 22), poi iscritto nel procedimento n. 1067/2022 contro noti, il quale è stato successivamente riunito al preesistente procedimento penale n. 1012/2021 (cfr. querela, verbale di sommarie informazioni del 21 gennaio 2022 e certificato mod. 47 della Procura della Repubblica di Marsala in atti).
A ciò si aggiunge che, su richiesta del ricorrente, già in data 14 giugno 2022 il
Pubblico Ministero presso la Procura di Marsala aveva rilasciato il prescritto nulla osta per il rilascio in favore dell'odierno ricorrente del permesso di soggiorno di cui al citato art. 22 (cfr. allegato 12 al ricorso).
Alla luce delle considerazioni esposte, va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente – il quale ha, peraltro, fornito prova nel corso del giudizio di avere da tempo avviato un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale – ad
4 ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dal previgente art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. 286/98 (la cui disciplina è oggi confluita nell'art. 18 del medesimo testo normativo) in attesa della definizione del suindicato procedimento penale, essendone sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile al caso in esame, i relativi presupposti.
4. L'accoglimento della domanda formulata in via principale in ricorso comporta l'assorbimento di ogni altra domanda ivi formulata in via subordinata.
5. Quanto alle spese, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate e dell'integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, si ravvisano eccezionali motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. 286/98 nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 10 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5