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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3461/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3461 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione il 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Miniato (PI), Largo Don Pino Puglisi n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Giani Antonio e Giani
Francesco, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- attore
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CASCINA (PI), Via Belgio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Barsotti Leandro, che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta
nonché contro
Controparte_2
- convenuta contumace
Oggetto: “lesione personale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti della , nonché nei confronti di Controparte_1 chiedendo all'intestato Tribunale l'accertamento dell'esclusiva Controparte_2 responsabilità del conducente dell'autoveicolo Volkswagen Golf targato EH410NA, di proprietà di condotto da e assicurato con la compagnia assicuratrice Controparte_2 Controparte_3
(polizza n. 10793552), nella causazione del sinistro del 12.1.2014, e la conseguente CP_1
condanna delle convenute - in solido tra loro - al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati nella somma di € 54.324,52 a titolo di danno biologico ed € 93.714,28 a titolo di danno patrimoniale, detratto l'acconto ricevuto, per complessivi euro 133.038,80 “o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia”, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, con vittoria di spese e diritti.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto che: - in data 12.01.2014, alle ore 11.45 circa, in Vecchiano (PI), alla guida dell'autocarro Mercedes Sprinter targato BO6987BA di sua proprietà, transitava lungo la Strada Statale Via Aurelia quando, giunto in località La Costanza al Km
345.722, improvvisamente si scontrava con il veicolo Volkswagen Golf targato EH410NA, di proprietà di e condotto nell'occasione da , il quale, colpito da Controparte_2 Controparte_3 malore, provenendo dalla corsia di marcia opposta, invadeva quella percorsa dall'attore; - sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale di Pisa, la quale redigeva relativo verbale dal quale si evince che la responsabilità della verificazione del sinistro è ascrivibile, in via esclusiva, al;
- in CP_3
conseguenza del sinistro, esso attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il Pronto Soccorso ospedale di Pisa dove, effettuati tutti gli accertamenti anche strumentali del caso, veniva formulata la seguente diagnosi: “frattura-lussazione della base del II raggio;
frattura composta del collo del III metatarso;
lussazione del I raggio piede destro;
contusione piede sinistro;
contusioni multiple da mvc…E.O.: arti superiori: piccole ferite superficiali mano sinistra;
arti inferiori: dolore prime dita dei piedi impotenza funzionale. Visita ortopedica lussazione I,II,III raggio piede destro. Cl.: lussazione I MTF piede destro. Si esegue manovra riduttiva con successo.
Tumefazione diffusa del piede destro. Dolore e dolorabilità I,II,III raggio del piede piede sinistro: tumefazione e dolore FU I dito. Piccola escoriazione dorsale mano sinistra. Lieve dolorabilità in sterno-claveare bilaterale. Confezionata a stecca di gesso arto inferiore destro. Consigliato ricovero presso ”; - pertanto, veniva disposto il ricovero presso la Controparte_4 [...] di Pisa, ove gli veniva diagnosticata una “Lussazione della I Controparte_5
metatarso-falangea, frattura pluriframmentaria della base del II metatarso, frattura del collo III metatarso, distacco parcellare della base della falange prossimale del I dito, frattura con minuta del
III distale del cuboide e del III cuneiforme. Paziente policontuso”; - quindi, veniva sottoposto a intervento chirurgico con prescrizione di 30 giorni di riposo e cure;
- in seguito, esso attore si sottoponeva a visite di controllo (in data 29/01/201; 14/02/2014; 23/03/2014; 26/05/2014;
26/08/2014) fino al 24/10/2014, quando veniva dichiarato guarito con postumi di natura permanente quantificati dalla consulenza specialistica medico – legale (dott. nella misura del 11- Persona_1 12%, nonché un'inabilità temporanea totale di giorni 30, un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 45, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 90 e un'inabilità temporanea parziale al
25% di giorni 110; - in conseguenza delle lesioni subite per effetto del sinistro, esso attore è stato costretto ad interrompere la propria attività professionale di trasportatore di merci e persone dall'Ucraina all'Italia e viceversa;
- in conseguenza dell'incapacità lavorativa derivante dalle lesioni riportate, esso attore ha subito un danno patrimoniale per mancato guadagno quantificabile in euro
93.714,28 (reddito percepito l'anno precedente alla verificazione del sinistro); - nonostante la formale richiesta di risarcimento danni inoltrata alla Compagnia Assicuratrice con pec del CP_1
16.01.2014, ad oggi è pervenuta unicamente un'offerta risarcitoria in ordine al danno biologico nella misura € 15.000,00, somma insufficiente a ristorare i danni subiti, trattenuta dall'attore in acconto sul maggior avere;
- con pec del 30.01.2017 è stata inviata alla una proposta di stipula di CP_1
negoziazione assistita, cui non è seguito alcun riscontro.
Si è ritualmente costituita la contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto in relazione alla quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti ed eccependo, inoltre, di aver corrisposto a , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno biologico, la somma complessiva di euro 41.000,00, in quanto, ad integrazione della somma di euro 15.000,00 trattenuta dall'attore in acconto sul maggior avere, la Compagnia ha provveduto a formulare, in data 25.11.2015, una seconda offerta reale, inviando un assegno dell'importo di euro 26.000,00, regolarmente incassato dall'attore. Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda di condanna al risarcimento in quanto infondata.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite CTU medico - legale sulla persona dell'attore (relazione depositata in data 24.02.2022 e successivamente integrata in data 13.11.2023).
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 5.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.09.2024 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Nei fatti, è pacifico che in data 12.01.2014, alle ore 11.45 circa, in Vecchiano (PI), Parte_1
, alla guida dell'autocarro Mercedes Sprinter targato BO6987BA di sua proprietà, transitava
[...]
lungo la Strada Statale Via Aurelia con direzione Pisa-Viareggio, quando, giunto in località La
Costanza al Km 345.722, improvvisamente si è scontrato con il veicolo Volkswagen Golf targato
EH410NA, di proprietà di e condotto da , il quale, provenendo Controparte_2 Controparte_3
dalla corsia di marcia opposta, ha invaso quella percorsa dall'attore.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, quindi, non sono oggetto di contestazione. È stato poi accertato dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul luogo del sinistro (verbale all.
1 allegato all'atto di citazione) che la responsabilità della verificazione del sinistro è ascrivibile, in via esclusiva, alla rimasta contumace, in qualità di proprietaria del veicolo Volkswagen Golf CP_2
targato EH410NA, condotto da il quale ha perso il controllo del veicolo, Controparte_3 invadendo la corsia percorsa dall'attore.
2. Ad essere controversa è invece la debenza delle singole voci di danno per cui Parte_1
ha agito e la loro esatta quantificazione.
3. Quanto al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU medico-legale a firma del dott. sulle quali i CTPP nulla hanno osservato. Per_2
Il CTU nel proprio elaborato - i cui risultati si condividono per la coerenza e completezza del metodo d'indagine, il quale risulta immune da vizi logici o metodologici – ha accertato esiti compatibili con la sintomatologia soggettiva accusata dall'attore consistenti, nel dettaglio, in: “- deambulazione effettuata con piede lievemente extraruotato e rigidità del ginocchio dx;
- aumento perimetrico di cm
0,5 dell'articolazione tibiotarsica e del medio piede destri;
- cicatrice inveterata e discromica di cm
2 sul dorso del piede dx a, livello della base del 1°metatarso ed ulteriori piccole cicatrici sono sul primo e secondo spazio interdigitale;
- volta longitudinale appiattita e dorso del piede rilevato;
- dolorabilità alla digitopressione esercitata sull'articolazione metatarsofalangea delle prime tre dita dx;
- flessione dorsale limitata di circa ¼; plantare di 1/3; - supinazione del piede dx limitata di 1/3 con sensazione dolorosa a livello dell'articolazione mediotarsica;
-movimenti di flesso-estensione attiva e passiva dell'alluce ridotti di 1/3 circa” (pag. 11 e 12 della CTU).
Accertato che le lesioni riscontrate sono eziologicamente riconducibili all'evento traumatico subito dall'attore in occasione del sinistro occorso in data 12.01.2014, il CTU ha acclarato la sussistenza di un danno biologico permanente pari al 12% ed ha quantificato l'invalidità temporanea in complessivi
280 giorni, di cui 70 giorni di ITP al 75%; 150 giorni di ITP al 50% e i rimanenti 60 giorni di ITP al
25%.
Utilizzando le tabelle di Milano per lesioni macro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione
(2024), tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (37 anni) e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene un danno pari a € 44.449,50.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di gennaio 2014, sia pari a euro € 37.072,14 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 30.11.2024, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 49.314,89; a tale importo deve essere detratta la somma di euro 15.000,00 in quanto emerge ex actis (doc. 36 allegato alla memoria ex art 183 comma 6 n. 1 di parte attrice) ed è pacifico fra le parti che detta somma è stata corrisposta dalla Compagnia Assicuratrice e trattenuta dall'attore in acconto sul CP_1
maggior avere.
All'importo sopra indicato deve essere inoltre detratta l'ulteriore somma di euro 26.000,00, corrisposta dalla Compagnia assicuratrice convenuta a titolo di “offerta reale per lesioni al netto dell'acconto”, incassata dall'attore in data 01.12.2015 (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
Le convenute dovranno pertanto corrispondere a la restante somma di euro Parte_1
8.314,89; a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
4. Passando al danno patrimoniale, le spese mediche, sanitarie e riabilitative sostenute dall'attore sono state ritenute rimborsabili dal CTU nella misura di € 2.230,00; e in presenza di idonea documentazione comprovante gli esborsi non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario del giudice.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno (lucro cessante) asseritamente subìto dall'attore per l'anno 2014 a causa dell'inabilità lavorativa riportata all'esito del sinistro.
A sostegno della domanda risarcitoria, la parte attrice ha prodotto in giudizio due Certificati (del
28.07.2015 e del 10.08.2016) emessi dal Servizio Fiscale Statale dell'Ucraina (doc. 30 e 31 allegati all'atto di citazione), da qualificare come atti pubblici esteri in quanto rilasciati dall'autorità ucraina.
In tema di validità degli atti stranieri in Italia, la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 1253/1966, cui ha aderito anche l'Ucraina, concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ha statuito che, per i Paesi aderenti, la legalizzazione degli atti e dei documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita con l'apposizione della "postilla" (o apostille).
Nel caso di specie, stante l'assenza di detta apostilla, la validità dei documenti prodotti non risulta certificata e dunque, a prescindere dalla loro traduzione giurata, deve escludersi l'utilizzabilità degli stessi per scopi legali.
5. In conclusione, la domanda attorea è solo in parte accolta per le ragioni appena esposte;
le spese di lite sono poste solidalmente a carico della compagnia convenuta e della convenuta contumace, in quanto soccombenti, alla luce della recente Cass. civ., Sez. Un. n. 32061 del 31.10.2022, secondo cui la parte attrice/ricorrente non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche se ha vinto parzialmente o per un valore residuo all'oggetto della domanda.
Dette spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022
(considerata l'epoca in cui i difensori hanno concluso la propria attività professionale), tenuto conto del valore della lite (in base al decisum scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese delle CTU espletate sono poste definitivamente a carico della parte convenuta, mentre i costi della traduttrice di lingua ucraina – già liquidati con separato decreto - sono posti a carico dell'attore, soccombente sulla relativa domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea;
ACCERTA la responsabilità di ella causazione del sinistro per cui è causa Controparte_2
in qualità di proprietaria del veicolo ex art 2054 comma 3 c.c.; per l'effetto, CONDANNA in solido (contumace) e Controparte_2 [...] al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
8.314,89 oltre interessi dal giorno del sinistro al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di € 2.230,00 oltre interessi legali dalla domanda a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
CONDANNA le convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 802,00 per spese, euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle convenute;
PONE i costi di traduzione, già liquidati con separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice.
Si comunichi.
Pisa, 4/1/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3461 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 trattenuta in decisione il 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Miniato (PI), Largo Don Pino Puglisi n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Giani Antonio e Giani
Francesco, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- attore
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CASCINA (PI), Via Belgio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Barsotti Leandro, che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta
nonché contro
Controparte_2
- convenuta contumace
Oggetto: “lesione personale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti della , nonché nei confronti di Controparte_1 chiedendo all'intestato Tribunale l'accertamento dell'esclusiva Controparte_2 responsabilità del conducente dell'autoveicolo Volkswagen Golf targato EH410NA, di proprietà di condotto da e assicurato con la compagnia assicuratrice Controparte_2 Controparte_3
(polizza n. 10793552), nella causazione del sinistro del 12.1.2014, e la conseguente CP_1
condanna delle convenute - in solido tra loro - al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati nella somma di € 54.324,52 a titolo di danno biologico ed € 93.714,28 a titolo di danno patrimoniale, detratto l'acconto ricevuto, per complessivi euro 133.038,80 “o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia”, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, con vittoria di spese e diritti.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto che: - in data 12.01.2014, alle ore 11.45 circa, in Vecchiano (PI), alla guida dell'autocarro Mercedes Sprinter targato BO6987BA di sua proprietà, transitava lungo la Strada Statale Via Aurelia quando, giunto in località La Costanza al Km
345.722, improvvisamente si scontrava con il veicolo Volkswagen Golf targato EH410NA, di proprietà di e condotto nell'occasione da , il quale, colpito da Controparte_2 Controparte_3 malore, provenendo dalla corsia di marcia opposta, invadeva quella percorsa dall'attore; - sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale di Pisa, la quale redigeva relativo verbale dal quale si evince che la responsabilità della verificazione del sinistro è ascrivibile, in via esclusiva, al;
- in CP_3
conseguenza del sinistro, esso attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il Pronto Soccorso ospedale di Pisa dove, effettuati tutti gli accertamenti anche strumentali del caso, veniva formulata la seguente diagnosi: “frattura-lussazione della base del II raggio;
frattura composta del collo del III metatarso;
lussazione del I raggio piede destro;
contusione piede sinistro;
contusioni multiple da mvc…E.O.: arti superiori: piccole ferite superficiali mano sinistra;
arti inferiori: dolore prime dita dei piedi impotenza funzionale. Visita ortopedica lussazione I,II,III raggio piede destro. Cl.: lussazione I MTF piede destro. Si esegue manovra riduttiva con successo.
Tumefazione diffusa del piede destro. Dolore e dolorabilità I,II,III raggio del piede piede sinistro: tumefazione e dolore FU I dito. Piccola escoriazione dorsale mano sinistra. Lieve dolorabilità in sterno-claveare bilaterale. Confezionata a stecca di gesso arto inferiore destro. Consigliato ricovero presso ”; - pertanto, veniva disposto il ricovero presso la Controparte_4 [...] di Pisa, ove gli veniva diagnosticata una “Lussazione della I Controparte_5
metatarso-falangea, frattura pluriframmentaria della base del II metatarso, frattura del collo III metatarso, distacco parcellare della base della falange prossimale del I dito, frattura con minuta del
III distale del cuboide e del III cuneiforme. Paziente policontuso”; - quindi, veniva sottoposto a intervento chirurgico con prescrizione di 30 giorni di riposo e cure;
- in seguito, esso attore si sottoponeva a visite di controllo (in data 29/01/201; 14/02/2014; 23/03/2014; 26/05/2014;
26/08/2014) fino al 24/10/2014, quando veniva dichiarato guarito con postumi di natura permanente quantificati dalla consulenza specialistica medico – legale (dott. nella misura del 11- Persona_1 12%, nonché un'inabilità temporanea totale di giorni 30, un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 45, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 90 e un'inabilità temporanea parziale al
25% di giorni 110; - in conseguenza delle lesioni subite per effetto del sinistro, esso attore è stato costretto ad interrompere la propria attività professionale di trasportatore di merci e persone dall'Ucraina all'Italia e viceversa;
- in conseguenza dell'incapacità lavorativa derivante dalle lesioni riportate, esso attore ha subito un danno patrimoniale per mancato guadagno quantificabile in euro
93.714,28 (reddito percepito l'anno precedente alla verificazione del sinistro); - nonostante la formale richiesta di risarcimento danni inoltrata alla Compagnia Assicuratrice con pec del CP_1
16.01.2014, ad oggi è pervenuta unicamente un'offerta risarcitoria in ordine al danno biologico nella misura € 15.000,00, somma insufficiente a ristorare i danni subiti, trattenuta dall'attore in acconto sul maggior avere;
- con pec del 30.01.2017 è stata inviata alla una proposta di stipula di CP_1
negoziazione assistita, cui non è seguito alcun riscontro.
Si è ritualmente costituita la contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto in relazione alla quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti ed eccependo, inoltre, di aver corrisposto a , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno biologico, la somma complessiva di euro 41.000,00, in quanto, ad integrazione della somma di euro 15.000,00 trattenuta dall'attore in acconto sul maggior avere, la Compagnia ha provveduto a formulare, in data 25.11.2015, una seconda offerta reale, inviando un assegno dell'importo di euro 26.000,00, regolarmente incassato dall'attore. Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda di condanna al risarcimento in quanto infondata.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite CTU medico - legale sulla persona dell'attore (relazione depositata in data 24.02.2022 e successivamente integrata in data 13.11.2023).
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 5.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.09.2024 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Nei fatti, è pacifico che in data 12.01.2014, alle ore 11.45 circa, in Vecchiano (PI), Parte_1
, alla guida dell'autocarro Mercedes Sprinter targato BO6987BA di sua proprietà, transitava
[...]
lungo la Strada Statale Via Aurelia con direzione Pisa-Viareggio, quando, giunto in località La
Costanza al Km 345.722, improvvisamente si è scontrato con il veicolo Volkswagen Golf targato
EH410NA, di proprietà di e condotto da , il quale, provenendo Controparte_2 Controparte_3
dalla corsia di marcia opposta, ha invaso quella percorsa dall'attore.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, quindi, non sono oggetto di contestazione. È stato poi accertato dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul luogo del sinistro (verbale all.
1 allegato all'atto di citazione) che la responsabilità della verificazione del sinistro è ascrivibile, in via esclusiva, alla rimasta contumace, in qualità di proprietaria del veicolo Volkswagen Golf CP_2
targato EH410NA, condotto da il quale ha perso il controllo del veicolo, Controparte_3 invadendo la corsia percorsa dall'attore.
2. Ad essere controversa è invece la debenza delle singole voci di danno per cui Parte_1
ha agito e la loro esatta quantificazione.
3. Quanto al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU medico-legale a firma del dott. sulle quali i CTPP nulla hanno osservato. Per_2
Il CTU nel proprio elaborato - i cui risultati si condividono per la coerenza e completezza del metodo d'indagine, il quale risulta immune da vizi logici o metodologici – ha accertato esiti compatibili con la sintomatologia soggettiva accusata dall'attore consistenti, nel dettaglio, in: “- deambulazione effettuata con piede lievemente extraruotato e rigidità del ginocchio dx;
- aumento perimetrico di cm
0,5 dell'articolazione tibiotarsica e del medio piede destri;
- cicatrice inveterata e discromica di cm
2 sul dorso del piede dx a, livello della base del 1°metatarso ed ulteriori piccole cicatrici sono sul primo e secondo spazio interdigitale;
- volta longitudinale appiattita e dorso del piede rilevato;
- dolorabilità alla digitopressione esercitata sull'articolazione metatarsofalangea delle prime tre dita dx;
- flessione dorsale limitata di circa ¼; plantare di 1/3; - supinazione del piede dx limitata di 1/3 con sensazione dolorosa a livello dell'articolazione mediotarsica;
-movimenti di flesso-estensione attiva e passiva dell'alluce ridotti di 1/3 circa” (pag. 11 e 12 della CTU).
Accertato che le lesioni riscontrate sono eziologicamente riconducibili all'evento traumatico subito dall'attore in occasione del sinistro occorso in data 12.01.2014, il CTU ha acclarato la sussistenza di un danno biologico permanente pari al 12% ed ha quantificato l'invalidità temporanea in complessivi
280 giorni, di cui 70 giorni di ITP al 75%; 150 giorni di ITP al 50% e i rimanenti 60 giorni di ITP al
25%.
Utilizzando le tabelle di Milano per lesioni macro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione
(2024), tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (37 anni) e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene un danno pari a € 44.449,50.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di gennaio 2014, sia pari a euro € 37.072,14 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 30.11.2024, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 49.314,89; a tale importo deve essere detratta la somma di euro 15.000,00 in quanto emerge ex actis (doc. 36 allegato alla memoria ex art 183 comma 6 n. 1 di parte attrice) ed è pacifico fra le parti che detta somma è stata corrisposta dalla Compagnia Assicuratrice e trattenuta dall'attore in acconto sul CP_1
maggior avere.
All'importo sopra indicato deve essere inoltre detratta l'ulteriore somma di euro 26.000,00, corrisposta dalla Compagnia assicuratrice convenuta a titolo di “offerta reale per lesioni al netto dell'acconto”, incassata dall'attore in data 01.12.2015 (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
Le convenute dovranno pertanto corrispondere a la restante somma di euro Parte_1
8.314,89; a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
4. Passando al danno patrimoniale, le spese mediche, sanitarie e riabilitative sostenute dall'attore sono state ritenute rimborsabili dal CTU nella misura di € 2.230,00; e in presenza di idonea documentazione comprovante gli esborsi non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario del giudice.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno (lucro cessante) asseritamente subìto dall'attore per l'anno 2014 a causa dell'inabilità lavorativa riportata all'esito del sinistro.
A sostegno della domanda risarcitoria, la parte attrice ha prodotto in giudizio due Certificati (del
28.07.2015 e del 10.08.2016) emessi dal Servizio Fiscale Statale dell'Ucraina (doc. 30 e 31 allegati all'atto di citazione), da qualificare come atti pubblici esteri in quanto rilasciati dall'autorità ucraina.
In tema di validità degli atti stranieri in Italia, la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 1253/1966, cui ha aderito anche l'Ucraina, concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ha statuito che, per i Paesi aderenti, la legalizzazione degli atti e dei documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita con l'apposizione della "postilla" (o apostille).
Nel caso di specie, stante l'assenza di detta apostilla, la validità dei documenti prodotti non risulta certificata e dunque, a prescindere dalla loro traduzione giurata, deve escludersi l'utilizzabilità degli stessi per scopi legali.
5. In conclusione, la domanda attorea è solo in parte accolta per le ragioni appena esposte;
le spese di lite sono poste solidalmente a carico della compagnia convenuta e della convenuta contumace, in quanto soccombenti, alla luce della recente Cass. civ., Sez. Un. n. 32061 del 31.10.2022, secondo cui la parte attrice/ricorrente non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche se ha vinto parzialmente o per un valore residuo all'oggetto della domanda.
Dette spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022
(considerata l'epoca in cui i difensori hanno concluso la propria attività professionale), tenuto conto del valore della lite (in base al decisum scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese delle CTU espletate sono poste definitivamente a carico della parte convenuta, mentre i costi della traduttrice di lingua ucraina – già liquidati con separato decreto - sono posti a carico dell'attore, soccombente sulla relativa domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea;
ACCERTA la responsabilità di ella causazione del sinistro per cui è causa Controparte_2
in qualità di proprietaria del veicolo ex art 2054 comma 3 c.c.; per l'effetto, CONDANNA in solido (contumace) e Controparte_2 [...] al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
8.314,89 oltre interessi dal giorno del sinistro al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di € 2.230,00 oltre interessi legali dalla domanda a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
CONDANNA le convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 802,00 per spese, euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle convenute;
PONE i costi di traduzione, già liquidati con separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice.
Si comunichi.
Pisa, 4/1/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino