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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1016/2019 depositato il 12/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2704/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 18/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120004932336 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120004932336 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, notificato in data 12 Febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate - DP di
Siracusa impugnava la sentenza n. 2704/04/2018 della CTP di Siracusa, che aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado per intervenuta definizione (accertamento con adesione) della cartella di pagamento n. 29820120004932336 (IRPEF/IVA anno 2008).
L'Amministrazione Finanziaria censurava la pronuncia di prime cure per travisamento dei fatti, eccependo l'inesistenza giuridica dell'atto di adesione n. TY7A1B900107/2014 e l'inammissibilità dello strumento deflativo in fase di riscossione da controllo automatizzato.
Si costituivano gli eredi di Nominativo_1 (sig.ri Resistente_3, Resistente_2 e -
Resistente_1 ), resistendo all'appello. La difesa degli appellati confermava l'esistenza e la validità dell'atto di adesione e la tempestività della dichiarazione integrativa a favore del contribuente, invocando i principi di buona fede e affidamento (art. 97 Cost.).
Si costituiva altresì Riscossione Sicilia S.p.A., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi sostanziali dedotti, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione passiva di Riscossione Sicilia S.p.A.
La Corte rigetta l'eccezione preliminare sollevata da Riscossione Sicilia S.p.A.. posto che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra Ente creditore e Agente della riscossione se si contestano vizi propri della cartella o il merito della pretesa.
2. Sull'atto di adesione e l'estinzione del giudizio
Nel merito, la Corte deve valutare se la sentenza di primo grado abbia correttamente dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione con adesione.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta (segnatamente l'All. 1 e 2 del fascicolo di parte appellata), emerge che l'atto n. TY7A1B900107/2014, sebbene irritualmente emesso in una fase avanzata della riscossione, reca la sottoscrizione di entrambe le parti e riconosce l'azzeramento della pretesa tributaria originaria.
Ciò posto, l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito prova sufficiente del presunto
"refuso" o errore materiale, né ha esperito i rimedi correttivi previsti dall'ordinamento per la rettifica della sentenza di primo grado. L'esistenza di un atto bilaterale di riconoscimento dell'insussistenza del credito prevale sulle eccezioni di tardività sollevate dall'ADE in sede di appello. La sentenza di primo grado, pur con motivazione sintetica, ha correttamente rilevato la cessazione della materia del contendere. Il principio di buona fede e l'affidamento del contribuente (art. 97 e 53 Cost.) impongono che l'Ufficio rispetti i propri atti formali, anche se proceduralmente non ortodossi. (1.2.4)
3. Sulle spese di giudizio
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, nella misura liquidata nel dispositivo. Le spese relative alla posizione di Riscossione Sicilia S.p.A. sono compensate tra le parti stante la natura processuale dell'eccezione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto:
• RIGETTA l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Siracusa;
• CONFERMA integralmente la sentenza della CTP di Siracusa n. 2704/04/2018;
• Nominativo_1 CONDANNA l'Agenzia delle Entrate a rifondere agli eredi di le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario), da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Siracusa il 7 ottobre 2024
Presidente est.
Dott. Nunzio Cacciato
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1016/2019 depositato il 12/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2704/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 18/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120004932336 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120004932336 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, notificato in data 12 Febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate - DP di
Siracusa impugnava la sentenza n. 2704/04/2018 della CTP di Siracusa, che aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado per intervenuta definizione (accertamento con adesione) della cartella di pagamento n. 29820120004932336 (IRPEF/IVA anno 2008).
L'Amministrazione Finanziaria censurava la pronuncia di prime cure per travisamento dei fatti, eccependo l'inesistenza giuridica dell'atto di adesione n. TY7A1B900107/2014 e l'inammissibilità dello strumento deflativo in fase di riscossione da controllo automatizzato.
Si costituivano gli eredi di Nominativo_1 (sig.ri Resistente_3, Resistente_2 e -
Resistente_1 ), resistendo all'appello. La difesa degli appellati confermava l'esistenza e la validità dell'atto di adesione e la tempestività della dichiarazione integrativa a favore del contribuente, invocando i principi di buona fede e affidamento (art. 97 Cost.).
Si costituiva altresì Riscossione Sicilia S.p.A., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi sostanziali dedotti, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione passiva di Riscossione Sicilia S.p.A.
La Corte rigetta l'eccezione preliminare sollevata da Riscossione Sicilia S.p.A.. posto che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra Ente creditore e Agente della riscossione se si contestano vizi propri della cartella o il merito della pretesa.
2. Sull'atto di adesione e l'estinzione del giudizio
Nel merito, la Corte deve valutare se la sentenza di primo grado abbia correttamente dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione con adesione.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta (segnatamente l'All. 1 e 2 del fascicolo di parte appellata), emerge che l'atto n. TY7A1B900107/2014, sebbene irritualmente emesso in una fase avanzata della riscossione, reca la sottoscrizione di entrambe le parti e riconosce l'azzeramento della pretesa tributaria originaria.
Ciò posto, l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito prova sufficiente del presunto
"refuso" o errore materiale, né ha esperito i rimedi correttivi previsti dall'ordinamento per la rettifica della sentenza di primo grado. L'esistenza di un atto bilaterale di riconoscimento dell'insussistenza del credito prevale sulle eccezioni di tardività sollevate dall'ADE in sede di appello. La sentenza di primo grado, pur con motivazione sintetica, ha correttamente rilevato la cessazione della materia del contendere. Il principio di buona fede e l'affidamento del contribuente (art. 97 e 53 Cost.) impongono che l'Ufficio rispetti i propri atti formali, anche se proceduralmente non ortodossi. (1.2.4)
3. Sulle spese di giudizio
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, nella misura liquidata nel dispositivo. Le spese relative alla posizione di Riscossione Sicilia S.p.A. sono compensate tra le parti stante la natura processuale dell'eccezione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto:
• RIGETTA l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Siracusa;
• CONFERMA integralmente la sentenza della CTP di Siracusa n. 2704/04/2018;
• Nominativo_1 CONDANNA l'Agenzia delle Entrate a rifondere agli eredi di le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario), da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Siracusa il 7 ottobre 2024
Presidente est.
Dott. Nunzio Cacciato