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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 211/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Urbano, presso il cui studio in Larino (CB), alla via F. Iovine n.11, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._2
Boncristiano, presso il cui studio in Campobasso (CB), alla via Umberto I n.6/c, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024, il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice delegato dal collegio, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti - le quali hanno accettato la proposta conciliativa
(“rilascio dell'abitazione al 01.3.2025”) formulata all'udienza del 18.09.2024 - ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto. È stata altresì disposta la trasmissione degli atti al
P.M., e quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21.03.2024, ha chiesto - a modifica delle condizioni Parte_1
contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di questo Tribunale, n.
415/2020, pubblicata il 02/12/2020 - di accogliere le seguenti conclusioni: “a) revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Larino in via Tito Livio 1, di proprietà esclusiva del signor Parte_1
e ordinare la restituzione all'avente diritto”.
[...]
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha chiesto, nel merito, di rigettare la domanda della ricorrente;
in via subordinata, di assegnare direttamente la casa sita in via Tito Livio n.1 alla figlia maggiorenne con vittoria di spese di giudizio;
in via subordinata, in ordine alle spese, Persona_1
la compensazione integrale delle stesse.
All'udienza del 18.09.2024 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rilascio dell'abitazione al 01.3.2025”.
Alla successiva udienza del 20.11.2024 il dott. Rinaldo D'Alonzo, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti - le quali hanno accettato la suddetta proposta conciliativa - ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto e ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M., e quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda volta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio può, pertanto, essere accolta.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 21.03.2024 da , nato a [...] il [...] nei confronti di Parte_1
, nata a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico CP_1
pagina 2 di 3 Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 24.12.2024
Il Giudice Istruttore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 211/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Urbano, presso il cui studio in Larino (CB), alla via F. Iovine n.11, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._2
Boncristiano, presso il cui studio in Campobasso (CB), alla via Umberto I n.6/c, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024, il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice delegato dal collegio, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti - le quali hanno accettato la proposta conciliativa
(“rilascio dell'abitazione al 01.3.2025”) formulata all'udienza del 18.09.2024 - ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto. È stata altresì disposta la trasmissione degli atti al
P.M., e quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21.03.2024, ha chiesto - a modifica delle condizioni Parte_1
contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di questo Tribunale, n.
415/2020, pubblicata il 02/12/2020 - di accogliere le seguenti conclusioni: “a) revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Larino in via Tito Livio 1, di proprietà esclusiva del signor Parte_1
e ordinare la restituzione all'avente diritto”.
[...]
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha chiesto, nel merito, di rigettare la domanda della ricorrente;
in via subordinata, di assegnare direttamente la casa sita in via Tito Livio n.1 alla figlia maggiorenne con vittoria di spese di giudizio;
in via subordinata, in ordine alle spese, Persona_1
la compensazione integrale delle stesse.
All'udienza del 18.09.2024 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rilascio dell'abitazione al 01.3.2025”.
Alla successiva udienza del 20.11.2024 il dott. Rinaldo D'Alonzo, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti - le quali hanno accettato la suddetta proposta conciliativa - ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto e ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M., e quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda volta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio può, pertanto, essere accolta.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 21.03.2024 da , nato a [...] il [...] nei confronti di Parte_1
, nata a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico CP_1
pagina 2 di 3 Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 24.12.2024
Il Giudice Istruttore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3