Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2984/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.R.G. 2984/2018 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Barbato C.F._1
Patrizia (C.F.: ) e domiciliato presso lo studio C.F._2
della stessa sito in Mondragone alla via dei Duchi Carafa n. 8;
-attore- contro
(C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Esposito Giuseppe (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito C.F._3
in Caivano (CE) alla Via Braucci,23;
- convenuta-
1
(P.IVA ) in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
dom.ta a Roma in Viale Cesare Pavese,385
-convenuta contumace- nonchè nella qualità di erede di CP_3 NA
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la compagnia assicurativa e Controparte_2 CP_3
, al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni
[...]
patiti in seguito al sinistro stradale occorso in Mondragone il
26/02/2011 alle ore 22.00 circa.
L'attore, conducente del ciclomotore Aprilia Scarabeo targato X3Y35Y, deduceva di essere stato tamponato dalla vettura Volkswagen Lupo Tg.
BJ410GE, condotta da e di proprietà della convenuta NA
, ed assicurato con la compagnia CP_3 Controparte_2
L'impatto, verificatosi per il mancato rispetto dello Stop da parte dell'auto proveniente da Via dei Ciclamini, aveva causato all'attore una
2 frattura del malleolo tibiale sinistro, così come riportato dai sanitari del
P.S. della Clinica Pineta Grande, il tutto documentalmente provato e allegato da documentazione agli atti.
Concludeva per il risarcimento dei danni subiti, quantificati in €
76.071,70 comprensivo di danno biologico, danno morale e personalizzazione oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese e onorari del presente giudizio.
Pur se ritualmente citati i convenuti non si costituivano in giudizio e, come da verbale del 27/03/2019, venivano dichiarati contumaci.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, svolta C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dal , la causa veniva posta in Pt_1
decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda va accolta.
Dalle risultanze istruttorie, ed in particolare la testimonianza del sig. escusso in data 17 settembre 2019 dinanzi è decisiva Testimone_1
per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 2727 c.c.
(presunzioni semplici) ed ex art. 116 c.p.c. (valutazione secondo prudente apprezzamento). Invero, il teste ha riferito di essersi trovato sulla stessa strada del sinistro, ovvero via Amedeo a Mondragone, al momento dell'impatto. Ha dichiarato che: una vettura (identificata come una VW Lupo nera, compatibile con quella oggetto di causa) proveniva da via dei Ciclamini e si immetteva su via Amedeo;
il veicolo non si arrestava allo Stop (confermando quindi l'esistenza della segnaletica verticale); la vettura colpiva il ciclomotore condotto da , Parte_1
3 tamponandolo nella parte posteriore destra, all'altezza della marmitta;
a seguito dell'urto, il motorino cadeva sul lato sinistro e l'attore rimaneva a terra lamentando dolori alla gamba sinistra;
l'orario del sinistro è stato indicato tra le 21.30 e le 22.00, coerente con quanto allegato in citazione.
La deposizione è lineare, dettagliata, e coerente anche con gli accertamenti clinici del CTU. Non emergono incongruenze né contraddizioni. Il teste è terzo estraneo alla lite, non legato da rapporti personali noti con le parti, e la sua presenza casuale sulla scena rafforza l'attendibilità.
Inoltre, il riferimento al segnale di STOP su via dei Ciclamini, che è elemento chiave della responsabilità, ha un rilievo particolare: non si tratta di mera supposizione, ma di riscontro visivo diretto del segnale e del comportamento dell'autovettura.
La testimonianza fornisce un quadro probatorio sufficientemente univoco da fondare l'accertamento della colpa esclusiva del conducente della CP_4
Pertanto, in assenza di elementi contrari, il Tribunale può legittimamente fondare la decisione su questa dichiarazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2054 c.c.
In punto di quantum debeatur, la CTU medico-legale ha costituito un momento istruttorio centrale. Il consulente medico, dr. , ha Persona_2
ricostruito dettagliatamente la sequenza clinico-terapeutica conseguente all'incidente, confermando la diagnosi iniziale di infrazione del malleolo tibiale sinistro e la successiva evoluzione in pseudoartrosi. L'analisi è avvenuta mediante visita diretta dell'attore, esame obiettivo della caviglia
4 e valutazione dell'intera documentazione sanitaria, comprese radiografie, referti specialistici e certificazioni mediche.
L'elaborato ha escluso patologie pregresse e ha riconosciuto la piena congruità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate, sottolineando la presenza di un nesso causale diretto, evidente anche per l'assenza di fattori alternativi.
Il consulente ha concluso per un'invalidità permanente pari al 7%, con periodo di inabilità temporanea totale di 45 giorni, e parziale articolata in
20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%. Nella relazione, inoltre, sono state riconosciute le spese mediche ritenute congrue, pari a
€ 501,04.
In merito all'eventuale applicazione della maggiorazione per personalizzazione del danno biologico permanente, si osserva che, ai sensi dell'art. 138, comma 3, lett. b), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle Assicurazioni Private), tale incremento può essere riconosciuto solo ove ricorrano specifiche e documentate circostanze eccezionali che giustifichino un aumento rispetto alla liquidazione standard tabellare.
Nel caso di specie, non risultano allegati né provati elementi fattuali che consentano di accertare una sofferenza soggettiva di intensità superiore alla media, ovvero un impatto esistenziale peculiare e personalizzato tale da alterare in misura significativa la qualità della vita quotidiana del danneggiato.
In assenza di tale allegazione e prova, non può farsi luogo alla richiesta di maggiorazione, non essendo sufficiente la mera gravità del danno in sé, già contemplata nei valori tabellari.
5 Tale orientamento risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la personalizzazione del danno biologico non può essere automaticamente applicata, ma richiede la dimostrazione di circostanze specifiche e concrete che aggravino la lesione sul piano dinamico- relazionale, altrimenti già compensata dal valore tabellare” (Cass. civ.,
Sez. III, 21 gennaio 2021, n. 1025; conf. Cass. civ., Sez. III, 7 giugno
2018, n. 14530). In assenza di specifica allegazione e idonea documentazione a supporto di un danno da incapacità lavorativa, sia generica che specifica, né risultando provati ulteriori pregiudizi patrimoniali connessi alle lesioni riportate, la somma liquidata a titolo di danno biologico temporaneo e permanente deve ritenersi omnicomprensiva del danno non patrimoniale. Invero, tale danno assorbe, ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale consolidata, sia il pregiudizio dinamico-relazionale, legato alla compromissione delle attività quotidiane e alla qualità della vita, sia quello da sofferenza psico- fisica, salva allegazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare ulteriori voci risarcitorie, qui non riscontrabili.
Alla luce degli acquisiti elementi, è possibile, prendendo in considerazione le tabelle ministeriali, riconoscere in favore dell'istante l'importo complessivo di spese mediche in € 16.802,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con interessi legali con decorrenza dal fatto - sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno - fino alla Pubblicazione della sentenza ,oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo;
così come recentemente affermato dalla
Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, nella
6 quale la Suprema Corte ha ribadito che gli interessi vanno calcolati ovviamente dal momento del fatto illecito ma, soprattutto, ha chiarito che vanno conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme eventualmente pagate a titolo di acconto.
Giova precisare che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. Infatti, la necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del
17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra”.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'integrale accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti dei convenuti.
Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
7 - dichiara la contumacia dei convenuti;
- accoglie la domanda e condanna in solido Controparte_2
e , al pagamento in favore di della somma CP_3 Parte_1
complessiva di € 16.802,16 oltre interessi legali come da parte motiva ed interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.540,00 oltre 850,00 per spese, oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge in favore dell'Avv. Barbato Patrizia antistatario;
- pone le spese di CTU, in solido, definitivamente a carico delle parti convenute.
Lì, 30/04/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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