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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7111/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti Valerio Vegna e Marco Mendola) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Controparte_1
Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 7.756,37, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario,
cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
◊ pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 13/07/2022 il ricorrente, dipendente in pensione della società convenuta, esponeva di essere stato impiegato presso gli stabilimenti di Palermo, dal 1970 al 2001, con mansioni di operaio qualificato;
precisava di avere lavorato, quale saldatore e manutentore, sia a bordo delle navi ormeggiate per la riparazione sia in officina;
deduceva che, successivamente al pensionamento, gli veniva diagnosticata una insufficienza respiratoria cronica in soggetto con asbestosi, patologia certamente causata dall'inalazione di fibre aerodisperse di amianto diffusamente presenti nell'ambiente di lavoro. Tanto
esposto, il ricorrente – previamente accertata la sua esposizione al rischio morbigeno di amianto per un periodo ultraventennale;
previamente accertata la responsabilità della società convenuta nella causazione della patologia sofferta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2087 c.c. - chiedeva condannarsi la medesima al risarcimento del danno biologico subito, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale da valutarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 3/10/2023, la società resistente - eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c. e 420 c.p.c. in ragione della mancata specificazione delle modalità di svolgimento delle mansioni lavorative;
eccepita, altresì, in via
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro preliminare, l'inammissibilità della pretesa risarcitoria stante la copertura assicurativa stabilita dal D. Lgs. n. 38/2000; - chiedeva rigettarsi il ricorso,
variamente argomentando e contestando, in particolare, tanto il danno subito,
quanto il nesso di causalità tra quest'ultimo e l'attività lavorativa prestata.
Invitato il ricorrente a specificare l'eventuale conseguimento di indennizzo , CP_2
istruita la causa attraverso consulenza tecnica d'ufficio e fissata udienza di discussione e decisione, il giudizio, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte, viene quivi deciso con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, non può accogliersi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dalla società resistente, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa nella propria memoria di costituzione, il ricorrente, in ossequio a quanto statuito dall'art. 414 c.p.c., ha sufficientemente esposto i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fondano le domande formulate e ha indicato i mezzi di prova di cui egli intendeva avvalersi, nonché prodotto la documentazione a sostegno della proprie domande.
2. Sempre in via preliminare, in riferimento alla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla società resistente, non nuoce chiarire che il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria - escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno - implica sul piano processuale l'autonomia delle domande proposte nei confronti degli stessi ed impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri (cfr. Cass. n. 20692/2016).
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In tale contesto, quindi, nulla osta all'esame della posizione della sola società
resistente.
3. Nel merito, deve premettersi che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di
natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di
comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che
lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla
salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività
dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore
abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di
avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del
danno”(cfr. Cass., sez. lav., n. 26495 del 19 ottobre 2018).
Aggiungasi che i Giudici di legittimità, pur avendo sottolineato che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, al tempo stesso, hanno precisato ch'essa non è
circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi finalizzata a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità
psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. n. 17334/2012), specificamente pronunciandosi per la raggiunta conoscenza della pericolosità dell'amianto già ai primi anni del
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Novecento (Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass.
n. 17258/2016: tutte citate da Cass. n. 24217/2017).
Effettuata la superiore doverosa premessa, deve osservarsi che, nel caso in esame,
l'esposizione del ricorrente a fibre di amianto durante l'espletamento dell'attività
lavorativa presso i cantieri di Palermo della società convenuta risulta confermata dalla documentazione versata in atti (vedasi dichiarazioni depositate dal CP_2
ricorrente, nelle quali testualmente si legge “Sulla base degli accertamenti
effettuati da questo Istituto, tenuto conto delle informazioni contenute nel
curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso
l'Azienda Fincantieri – CANTIERE NAVALE DI PALERMO – il dipendente sig.
… è stato esposto al rischio amianto per le seguenti mansioni da Parte_1
lui svolte nei reparti e per i periodi sotto indicati …”).
Non nuoce ricordare che anche la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 678/2023, ha affermato che: “… In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione
lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a
tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico riferite CP_2
all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui
rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto
all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far
parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex
art. 115 c.p.c., comma 1 …”.
Deve, inoltre, dirsi che il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazioni pienamente condivisibili, ha escluso che il ricorrente sia affetto da asbestosi e ha accertato che il medesimo sia affetto da “placche pleuriche asbesto-correlate",
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscendo, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la malattia riscontrata, e quantificando il consequenziale danno biologico nella misura del 5%.
Ora, se può ritenersi che il ricorrente abbia adempiuto il proprio onere probatorio,
lo stesso non può dirsi della società resistente, la quale, difatti, non ha dimostrato di avere adottato le misure di sicurezza e di protezione richieste dall'ambiente di lavoro per tutelare l'integrità dei suoi dipendenti.
Sul punto, giova rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in
materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi
dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili,
sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante
dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21
del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili
dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è
tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini
dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività
dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia
necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in
positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite degli agenti chimici (cd.
tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il
superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione
prescritte” (Cass., sez. lav., sentenza n. 18503 del 21 settembre 2016); ed ancora che “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora
sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa
per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure
generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo
secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo
l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica
dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il
rischio di eventuali tecnopatie” (Cassazione, 14/05/2014, n. 10425).
Non può ritenersi, per converso, che la società convenuta abbia dimostrato di avere adottato efficaci misure a protezione dei dipendenti, mancando, in verità,
qualsivoglia indicazione in ordine alle caratteristiche tecniche dei vari sistemi di ventilazione o dei dispositivi individuali adottati, al loro numero, alla loro ubicazione, alla capacità concreta di impedire la dispersione nell'aere della polvere e non piuttosto – per ventilazione – la sua diffusione, alla durata del loro funzionamento.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può che accogliersi la domanda attorea atta a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
4. Il relativo ammontare, secondo i consueti criteri civilistici, può calcolarsi utilizzando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, dal momento che ad essa la Corte di Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (ex multis
Cass. n. 20895/2015). Ricordato che la tabella in questione propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva” (opera, in altri termini, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato distintamente liquidati come danno biologico cd. standard, danno biologico cd. personalizzato per particolari condizioni soggettive, danno morale, cfr. la Nota esplicativa dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano), nella specie, in ragione dell'accertata invalidità e dell'entità del danno biologico siccome congruamente quantificat0 dal nominato
CTU (5%), nonché dell'età del ricorrente al momento dell'insorgenza delle placche nel 2019 (71 anni), facendo applicazione della tabella milanese quale aggiornata nel 2024, può liquidarsi l'importo di euro 7.075,00 in valuta attuale quale ristoro alle conseguenze della lesione subìta in termini “medi”, non potendosi apprezzare
– in ragione delle generiche deduzioni del ricorso - specifici e concreti elementi che consentano una maggiore “personalizzazione”.
Nulla potendo l' accordare al ricorrente, poiché la relativa copertura si CP_2
estende ai danni biologici pari o superiori al 6%, non occorrerà procedere ad alcuno scomputo, dal risarcimento sopra liquidato, dell'importo di omogenee prestazioni conseguite o conseguibili dal ricorrente. CP_2
5. Le somme sin qui liquidate non comprendono l'ulteriore e diversa componente di danno rappresentata dalla mancata disponibilità della somma dovuta in relazione al ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso e per esso, sulla scorta dell'intervento delle S.U. della
Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, può farsi ricorso al calcolo degli
“interessi compensativi”. E dunque devalutando la somma di euro 7.075,00 alla data dell'insorgenza della malattia (febbraio 2019), rivalutando la somma devalutata (euro 5.975,51), anno per anno ed applicando alla stessa, via via
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rivalutata, il saggio legale d'interesse si ottiene la complessiva somma di euro
7.756,37 (di cui euro 681,37 a titolo di interessi), sulla quale decorreranno gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo.
6. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza, tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 5.200,01.
◊
Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7111/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti Valerio Vegna e Marco Mendola) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Controparte_1
Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 7.756,37, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario,
cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
◊ pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 13/07/2022 il ricorrente, dipendente in pensione della società convenuta, esponeva di essere stato impiegato presso gli stabilimenti di Palermo, dal 1970 al 2001, con mansioni di operaio qualificato;
precisava di avere lavorato, quale saldatore e manutentore, sia a bordo delle navi ormeggiate per la riparazione sia in officina;
deduceva che, successivamente al pensionamento, gli veniva diagnosticata una insufficienza respiratoria cronica in soggetto con asbestosi, patologia certamente causata dall'inalazione di fibre aerodisperse di amianto diffusamente presenti nell'ambiente di lavoro. Tanto
esposto, il ricorrente – previamente accertata la sua esposizione al rischio morbigeno di amianto per un periodo ultraventennale;
previamente accertata la responsabilità della società convenuta nella causazione della patologia sofferta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2087 c.c. - chiedeva condannarsi la medesima al risarcimento del danno biologico subito, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale da valutarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 3/10/2023, la società resistente - eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c. e 420 c.p.c. in ragione della mancata specificazione delle modalità di svolgimento delle mansioni lavorative;
eccepita, altresì, in via
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro preliminare, l'inammissibilità della pretesa risarcitoria stante la copertura assicurativa stabilita dal D. Lgs. n. 38/2000; - chiedeva rigettarsi il ricorso,
variamente argomentando e contestando, in particolare, tanto il danno subito,
quanto il nesso di causalità tra quest'ultimo e l'attività lavorativa prestata.
Invitato il ricorrente a specificare l'eventuale conseguimento di indennizzo , CP_2
istruita la causa attraverso consulenza tecnica d'ufficio e fissata udienza di discussione e decisione, il giudizio, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte, viene quivi deciso con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, non può accogliersi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dalla società resistente, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa nella propria memoria di costituzione, il ricorrente, in ossequio a quanto statuito dall'art. 414 c.p.c., ha sufficientemente esposto i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fondano le domande formulate e ha indicato i mezzi di prova di cui egli intendeva avvalersi, nonché prodotto la documentazione a sostegno della proprie domande.
2. Sempre in via preliminare, in riferimento alla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla società resistente, non nuoce chiarire che il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria - escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno - implica sul piano processuale l'autonomia delle domande proposte nei confronti degli stessi ed impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri (cfr. Cass. n. 20692/2016).
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In tale contesto, quindi, nulla osta all'esame della posizione della sola società
resistente.
3. Nel merito, deve premettersi che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di
natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di
comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che
lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla
salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività
dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore
abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di
avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del
danno”(cfr. Cass., sez. lav., n. 26495 del 19 ottobre 2018).
Aggiungasi che i Giudici di legittimità, pur avendo sottolineato che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, al tempo stesso, hanno precisato ch'essa non è
circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi finalizzata a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità
psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. n. 17334/2012), specificamente pronunciandosi per la raggiunta conoscenza della pericolosità dell'amianto già ai primi anni del
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Novecento (Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass.
n. 17258/2016: tutte citate da Cass. n. 24217/2017).
Effettuata la superiore doverosa premessa, deve osservarsi che, nel caso in esame,
l'esposizione del ricorrente a fibre di amianto durante l'espletamento dell'attività
lavorativa presso i cantieri di Palermo della società convenuta risulta confermata dalla documentazione versata in atti (vedasi dichiarazioni depositate dal CP_2
ricorrente, nelle quali testualmente si legge “Sulla base degli accertamenti
effettuati da questo Istituto, tenuto conto delle informazioni contenute nel
curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso
l'Azienda Fincantieri – CANTIERE NAVALE DI PALERMO – il dipendente sig.
… è stato esposto al rischio amianto per le seguenti mansioni da Parte_1
lui svolte nei reparti e per i periodi sotto indicati …”).
Non nuoce ricordare che anche la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 678/2023, ha affermato che: “… In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione
lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a
tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico riferite CP_2
all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui
rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto
all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far
parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex
art. 115 c.p.c., comma 1 …”.
Deve, inoltre, dirsi che il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazioni pienamente condivisibili, ha escluso che il ricorrente sia affetto da asbestosi e ha accertato che il medesimo sia affetto da “placche pleuriche asbesto-correlate",
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscendo, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la malattia riscontrata, e quantificando il consequenziale danno biologico nella misura del 5%.
Ora, se può ritenersi che il ricorrente abbia adempiuto il proprio onere probatorio,
lo stesso non può dirsi della società resistente, la quale, difatti, non ha dimostrato di avere adottato le misure di sicurezza e di protezione richieste dall'ambiente di lavoro per tutelare l'integrità dei suoi dipendenti.
Sul punto, giova rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in
materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi
dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili,
sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante
dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21
del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili
dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è
tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini
dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività
dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia
necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in
positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite degli agenti chimici (cd.
tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il
superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione
prescritte” (Cass., sez. lav., sentenza n. 18503 del 21 settembre 2016); ed ancora che “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora
sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa
per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure
generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo
secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo
l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica
dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il
rischio di eventuali tecnopatie” (Cassazione, 14/05/2014, n. 10425).
Non può ritenersi, per converso, che la società convenuta abbia dimostrato di avere adottato efficaci misure a protezione dei dipendenti, mancando, in verità,
qualsivoglia indicazione in ordine alle caratteristiche tecniche dei vari sistemi di ventilazione o dei dispositivi individuali adottati, al loro numero, alla loro ubicazione, alla capacità concreta di impedire la dispersione nell'aere della polvere e non piuttosto – per ventilazione – la sua diffusione, alla durata del loro funzionamento.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può che accogliersi la domanda attorea atta a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
4. Il relativo ammontare, secondo i consueti criteri civilistici, può calcolarsi utilizzando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, dal momento che ad essa la Corte di Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (ex multis
Cass. n. 20895/2015). Ricordato che la tabella in questione propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva” (opera, in altri termini, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato distintamente liquidati come danno biologico cd. standard, danno biologico cd. personalizzato per particolari condizioni soggettive, danno morale, cfr. la Nota esplicativa dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano), nella specie, in ragione dell'accertata invalidità e dell'entità del danno biologico siccome congruamente quantificat0 dal nominato
CTU (5%), nonché dell'età del ricorrente al momento dell'insorgenza delle placche nel 2019 (71 anni), facendo applicazione della tabella milanese quale aggiornata nel 2024, può liquidarsi l'importo di euro 7.075,00 in valuta attuale quale ristoro alle conseguenze della lesione subìta in termini “medi”, non potendosi apprezzare
– in ragione delle generiche deduzioni del ricorso - specifici e concreti elementi che consentano una maggiore “personalizzazione”.
Nulla potendo l' accordare al ricorrente, poiché la relativa copertura si CP_2
estende ai danni biologici pari o superiori al 6%, non occorrerà procedere ad alcuno scomputo, dal risarcimento sopra liquidato, dell'importo di omogenee prestazioni conseguite o conseguibili dal ricorrente. CP_2
5. Le somme sin qui liquidate non comprendono l'ulteriore e diversa componente di danno rappresentata dalla mancata disponibilità della somma dovuta in relazione al ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso e per esso, sulla scorta dell'intervento delle S.U. della
Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, può farsi ricorso al calcolo degli
“interessi compensativi”. E dunque devalutando la somma di euro 7.075,00 alla data dell'insorgenza della malattia (febbraio 2019), rivalutando la somma devalutata (euro 5.975,51), anno per anno ed applicando alla stessa, via via
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rivalutata, il saggio legale d'interesse si ottiene la complessiva somma di euro
7.756,37 (di cui euro 681,37 a titolo di interessi), sulla quale decorreranno gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo.
6. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza, tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 5.200,01.
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Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro