Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4968/2024 V.G. R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pinca, come da mandato in atti e [...] Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mauro Falangone, come da mandato in atti;
Parte 2
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.12.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Pt 1 e il Pt 2 unitisi in matrimonio in data 20.4.2002, hanno generato due figli, nati, rispettivamente, in data 13.11.2003 e in data 22.3.2010; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n. 4335/2023 del 27.3.2023 R.G. n. 9131/2022.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.12.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno separati, restando liberi di vivere per proprio conto, indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro e nel luogo che riterranno più opportuno;
2. L'abitazione coniugale, di proprietà della madre del Pt 2 sita in Nardò alla via vicolo lungo n.25, resta assegnata alla moglie che, ivi vivrà insieme al figlio minore, previa asportazione degli effetti personali del marito;
il marito continuerà ad occupare la porzione di immobile costituita da camera e bagno divisa dall'abitazione principale e dotata di autonomo accesso;
Gli arredi verranno divisi equamente
3. La sig.ra Pt 1 troverà una diversa sistemazione abitativa per sé e per il figlio minore obbligatoriamente nel termine di anni due dalla data di presentazione del presente divorzio congiunto, liberando di fatto l'immobile attualmente occupato senza la necessità di attendere la maggiore età oppure l'autosufficienza economica del figlio;
4. Il figlio minore PE è assegnato in affido condiviso ad entrambi i coniugi, mentre l'altra figlia ER 2 è oramai maggiorenne;
5. Quest'ultima svolge attività lavorativa di barista in Matera ed è economicamente autosufficiente;
6. Il figlio minore ER 1 permarrà stabilmente con la madre presso l'abitazione coniugale, con facoltà per il padre di visitarlo quando vorrà - previa idonea comunicazione e di tenerlo con sé
-
continuativamente nei fine settimana - a settimane alterne - dalle ore 13.30 del Sabato alle ore 22.00 della Domenica e nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00; nell'ipotesi di oggettiva impossibilità del genitore di tenere con sé il figlio nei giorni anzidetti e previo accordo con la madre, il padre potrà tenere il figlio con sé in altro giorno della settimana con medesimo orario;
il padre inoltre potrà tenere il figlio in occasione delle giornate festive di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale possa trascorrere con lo stesso il giorno di Pasqua e viceversa;
il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio durante le ferie estive per giorni 15 continuativi da determinarsi di comune accordo;
7. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
8. Il marito contribuirà al mantenimento del figlio minore ER 1 con il versamento mensile di
€.150,00 - al netto dell'assegno unico - somma che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT ogni dodici mesi a decorrere dall'udienza presidenziale, oltre al pagamento della metà delle spese mediche specialistiche e scolastiche come da protocollo;
9. I coniugi si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo. Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 20.4.2002 in
Galatone (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2002 n. 12 Parte II Serie
A, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 8.1.2024
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)