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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2024, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
-PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Unico Dott.SS Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5590/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Assuntina;
Parte_1
- A T T R I C E -
E rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Pettoruto Domenico Savio;
- C O N V E N U T A -
Conclusioni delle parti
Per la (attrice): “l'avv. Bruno Assuntina nell'impugnativa di tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto, prodotto, eccepito e concluso, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento”;
Per (convenuta): “l'avv. Pettoruto precisa le proprie Parte_2 conclusioni nel modo che segue: Voglia L'On Presidente del Tribunale adito rigettando ogni avversa deduzione eccezione e conclusione così decidere: 1) in via preliminare: Dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito, e dichiarare la competenza della Sezione specializzata agraria- per l'effetto condannare la sig. attrice al pagamento delle spese e competenze per questa fase di giudizio Parte_1 da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte convenuta. 2) Nel merito. Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatti e diritto. 3) In via riconvenzionale dichiarare la sig.ra Parte_1 inadempiente del contratto concluso con la , per non aver consentito l'accesso Controparte_1 nei terreni dell' attrice da metà gennaio 2021 a metà febbraio 2021 e pertanto condannare la steSS al pagamento dei danni causati alla società , Nella misura 5.000,00 euro o in quella che Controparte_1
l'On presidente adito riterrà di giustizia;
- condannare la sig. al pagamento della somma di Parte_1 euro 1.400,00 a titolo di restituzione della caparra confirmatoria di cui al contratto del 23.9.2020;-
1 Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio Parte_1 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Motivi della decisione - FATTO E DIRITTO
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.09.2021 la conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_2 lamentando il colpevole ritardo da parte della convenuta nella raccolta degli agrumi, oggetto del contratto di vendita di agrumi su pianta stipulato tra le predette aziende in data 23.09.2020, con il quale l'odierna convenuta assumeva su di sé la responsabilità e gli oneri del raccolto di tutto il prodotto presente sui fondi dell'attrice.
Segnatamente l'attrice rappresentava che la Parte_2
[... nonostante la nota del 23.03.2021 contenente la diffida a raccogliere l'intero raccolto, eseguiva il lavoro solo parzialmente, lasciando sulle piante un quantitativo di merce pari a 6.400,00 kg, come risultante dalla relazione tecnica di parte a firma del Dott. , ove si rilevava: “nei terreni di proprietà Persona_1 dell'attrice, la produzione unitaria di arance è di 65 kg per pianta, con una produzione stimata di:
2.000 piante (qualità navel e tarocco) x65 kg=130.000 kg;
700 piante (agrumeto giovane SARA 75) x40 kg
=28.000 kg;
1.300 piante (clementino) x 65 kg=84.500 kg. Produzione stimata con tutto il prodotto presente sulla pianta 242.500 kg;
242.500 - 6.400= 236.100 kg;
236.100 x 0,25 €= 59.025,00 €”.
Sulla base dei calcoli effettuati dal consulente di parte, l'attrice lamentava di avere subito un danno pari ad
€ 59.025,00 (importo relativo al quantitativo di agrumi rimasto invenduto, pari a kg 236.100,00, sulla base del prezzo concordato di euro 0,25 al kg), tenuto conto dell'impossibilità di vendere a terzi autonomamente il prodotto non raccolto dalla convenuta poiché nelle more lo stesso era divenuto “qualitativamente non più vendibile”. Rappresentava, inoltre, che a causa dell'inadempimento dell'obbligo contrattualmente posto in capo alla convenuta, la ditta attrice subiva una perdita di produzione per l'annata agraria 2021 pari al 25% rispetto alla precedente, segnatamente “pari a € 15.156,25 ovvero 60.625 kg. (pari al 25% di 242.500 kg) moltiplicato € 0,25”.
Alla luce di quanto sinora esposto, la rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia Parte_1
l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - condannare la convenuta in p.l.r.p.t., al pagamento dell'importo di euro 74.181,25 Parte_2
(ovvero euro 59.025,00 + euro 15.156,25) come specificato in premeSS, a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice a seguito dei fatti sopra rappresentati;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 01.12.2021 la si costituiva nel presente giudizio, Parte_2 spiegando domanda riconvenzionale. In via preliminare e principale, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito, ritenendo sussistente la competenza funzionale ed inderogabile della Sezione
2 Specializzata Agraria, stante la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla attrice relativamente Pt_1 all'inadempimento del contratto agrario oggetto di causa.
In via subordinata, deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale e, richiamando il tenore letterale della scrittura privata del 23.09.2020 (“La ditta Parte_1 vende alla ditta una partita di agrumi, qualità e , a Parte_2 Org_1 Org_2 Org_3 peso, e che la si assume la responsabilità e gli oneri inerenti l'operazione di raccolta. Il Parte_2 prezzo della vendita è di euro 0,25 al Kg di prodotto. A titolo di caparra vengono versati euro 3.000,00 che verranno defalcate sull'ultima pesata.”), asseriva che il contratto concluso tra le parti in causa dovesse essere qualificato quale contratto di compravendita di agrumi c.d. “a peso” (a misurazione a quintale del prodotto raccolto, vendibile e commercializzabile esclusi gli scarti fisiologici della pianta) e non come un contratto di compravendita di merce c.d. “a blocco”. Sul punto, rilevava inoltre che nel contratto di compravendita di agrumi c.d. “a peso” il venditore trasferisce la proprietà della merce solo a seguito della separazione materiale del prodotto dalla pianta, dopo che l'acquirente abbia eseguito le operazioni di raccolta;
mentre, nel contratto di compravendita di merce c.d. “a blocco” l'acquirente acquista con effetto immediato tutta la produzione esistente su un terreno, ovvero la proprietà della merce si trasferisce dal venditore all'acquirente per effetto del semplice consenso, senza bisogno di specifica individuazione della merce.
Alla luce di ciò, asseriva di aver correttamente adempiuto all'onere posto in capo alla steSS, avendo provveduto alla raccolta di tutta la merce vendibile presente sui terreni di proprietà della Parte_1
e di aver autonomamente eseguito le operazioni assumendosi l'onere di ingaggiare operai e mettere
[...]
a disposizione i propri mezzi.
Proseguendo, la ditta convenuta precisava che il predetto contratto non indicava alcuna data di inizio né di termine per le operazioni di raccolta, non essendo l'indicazione del predetto termine un elemento tipico del contratto c.d. “a peso”; che la merce oggetto del contratto giungeva a maturazione per la raccolta, divenendo vendibile, nel mese di dicembre 2020-inizio gennaio 2021; che - a causa dell'arresto del mercato degli agrumi verificatosi durante il predetto lasso temporale - procedeva ad informare l'attrice dell'impossibilità di procedere alla raccolta dei prodotti;
che a metà del mese di gennaio 2021 nonostante le criticità delle condizioni di mercato, richiedeva all'attrice di poter raccogliere la merce che risultava vendibile in quel momento;
che la ditta attrice pretendeva di procedere alla raccolta di tutta la merce, senza alcuna distinzione, e negava l'ingresso nei propri terreni agli operai impiegati per le operazioni di raccolta, comportando tale divieto di accesso “il trascorrere del tempo utile per la raccolta degli agrumi, causando un danno alla di mancata raccolta della merce che poteva essere raccolta già da metà Controparte_1 gennaio”; che solo dalla metà di febbraio 2021 la ditta attrice permetteva alla steSS di procedere alle operazioni di raccolta.
La convenuta evidenziava ancora che il Parte_2 contratto in oggetto non riportava il numero specifico di piante presenti sui terreni della Parte_1 né la quantità di chilogrammi di frutta presenti sulle piante;
nonché affermava che il contratto per cui è
3 causa non impegnava la steSS alla raccolta di tutti i frutti pendenti al momento della maturazione che si trovavano sui fondi della ditta attrice e che gran parte degli stessi presentavano nel periodo di maturazione da fine dicembre 2020 e inizio gennaio 2021 diversi attacchi patogeni.
La contestava, inoltre, la perizia di parte Parte_2 attrice, in quanto la steSS non era stata notificata alla società convenuta né prima né al momento della notifica dell'atto di citazione;
disconosceva i calcoli ivi indicati, atteso che con il contratto di compravendita oggetto di causa si obbligava con oneri di assunzione di manodopera alla raccolta della frutta ovviamente vendibile e commerciabile, e non alla raccolta “senza selezione” alcuna della merce presente su tutte le piante esistenti sui fondi della compresi gli scarti che fisiologicamente le Parte_1 piante producono e che ovviamente non sono commerciabili.
Infine, formulava domanda riconvenzionale, osservando che il contratto in oggetto prevedeva il versamento di una caparra confirmatoria di € 3.000,00 da sottrarre all'ultima pesata;
che la Parte_1 emetteva fattura di importo pari ad € 1.600,00; che, in virtù di quanto disposto nel contratto concluso in data 02.09.2021, la avrebbe dovuto restituire la somma di € 1.400,00; che Parte_1 trattandosi di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., qualora la parte che l'ha versata si rende inadempiente agli obblighi assunti, controparte può scegliere di recedere dal contratto - trattenendo definitivamente la caparra ricevuta a titolo di risarcimento del danno - ovvero optare per l'esecuzione del contratto;
che, nel caso di specie, avendo la steSS proceduto alla raccolta della merce nel febbraio 2021, è possibile dedurre che la optava per l'esecuzione del contratto. Deduceva, pertanto, che la ditta Parte_1 attrice, avendole impedito di procedere alla raccolta degli agrumi da metà gennaio a metà febbraio 2021, si rendeva inadempiente della esecuzione del contratto stipulato il 23.9.2020, “determinando in tal modo un danno alla consistente nel mancato guadagno derivante da una diminuzione della Controparte_1 quantità di agrumi raccolti per via del naturale deterioramento della merce, a causa dell'impedimento di accesso nei terreni della di propri mezzi e operai”; e che, pertanto, tale danno ammontava a Parte_1 circa € 5.000,00 a titolo di mancato guadagno, “considerato un ricavo, sottratti i costi di acquisto, dalla vendita degli agrumi, sui mercati all'ingrosso da metà gennaio 2021 fino a metà febbraio 2021, di €. 0.50, Org_ come evincile dai dati pubblicati” ed allegati alla comparsa di costituzione.
Tanto premesso, la società in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 concludeva chiedendo al Tribunale adito di voler: “1) In via preliminare: - Dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito, e la competenza della Sezione Specializzata Agraria. - Condannare la ditta
al pagamento delle spese e competenze per questa fase di giudizio, da distrarsi in favore del Parte_1 sottoscritto difensore antistatario. - In via subordinata. 2) Nel merito: - Rigettare la domanda attrice di richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni di cui al presente atto;
3) In via riconvenzionale - dichiarare la ditta in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 inadempiente al contratto concluso con la società per non aver consentito l'ingresso Controparte_1 nei terreni della società attrice da metà gennaio 2021 fino a metà febbraio 2021 e pertanto condannare la steSS al pagamento dei danni causati alla Società nella misura di Euro 5.000,00; - condannare Pt_2
4 la ditta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di €. 1.400,00 a titolo di Parte_1 restituzione della caparra confirmatoria di cui al contratto del 23.9.2020 per i motivi indicati nel presente atto. - Condannare la ditta al pagamento delle spese e competenze del presente grado di Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'udienza di prima comparizione del 23.12.2021 il Giudice si riservava in ordine alla eccezione preliminare rilevata dalla società convenuta.
A scioglimento della riserva pronunciata alla predetta udienza, il P.I. rigettava allo stato l'eccezione di incompetenza e rinviava la causa all'udienza del 05.05.2022 per i provvedimenti conseguenziali, disponendo lo svolgimento dell'udienza con modalità telematiche.
All'udienza del 01.12.2022, a seguito della rimessione in termini delle parti in relazione al deposito delle memorie istruttorie, il P.I. si riservava in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.
A scioglimento della riserva assunta, il P.I., con provvedimento del 21.12.2022, ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 23.02.2023 per l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice, nonché al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
All'udienza del 23.03.2023 venivano escussi il teste di parte attrice, il dott. , e il sig. Persona_1
, teste di parte convenuta. Testimone_1
All'udienza del 20.04.2023 veniva escusso il sig. , teste di parte convenuta. Testimone_2
All'udienza dell'01.06.2023 venivano escussi i testi , teste di parte attrice, e , Testimone_3 Testimone_4 teste di parte convenuta.
L'udienza del 05.10.2023 veniva rinviata, stante l'impedimento del teste a comparire.
All'udienza del 2.11.2023 veniva escusso il sig. , teste di parte convenuta. Testimone_1
Con ordinanza del 10.11.2023, il P.I. rigettava l'istanza di CTU formulata dall'attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.2.2024, il P.I. riservava la causa per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'eccezione preliminare di incompetenza per materia.
Venendo ad esaminare l'eccezione preliminare rilevata dalla società convenuta di incompetenza del
Tribunale Ordinario di Taranto in favore della competenza funzionale inderogabile della Sezione
Specializzata Agraria di questo Tribunale, la steSS va respinta in quanto l'oggetto della pretesa non attiene a contratti agrari in senso stretto sottoposti alla speciale normativa, ma consiste in un ordinario contratto di compravendita di prodotti agricoli, pacificamente attribuito alla competenza del giudice ordinario1.
Peraltro, la relativa eccezione risulta rilevata in modo generico e come tale è inammissibile 2.
3. Il merito della controversia.
Alla luce delle ricostruzioni operate da entrambe le parti, della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata, occorre preliminarmente individuare i fatti da ritenersi accertati e segnatamente:
• con il contratto di vendita di agrumi sulla pianta concluso con scrittura privata sottoscritta in
Palagiano in data 23.09.2020, la sig.ra vendeva alla ditta Parte_1 Parte_2
l'intero raccolto di agrumi di qualità arance e presente sul fondo di
[...] Org_1 Org_2 Org_3 proprietà della prima;
• con il predetto contratto la società assumeva espreSSmente su di sé Parte_2 tutta la responsabilità e gli oneri inerenti l'operazione di raccolta della merce acquistata su pianta;
• il prezzo della vendita veniva pattuito in € 0,25 al kg di prodotto;
• a titolo di caparra veniva versata dalla società acquirente la somma di € 3.000,00, da defalcare sull'ultima pesata;
• come espreSSmente dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta, la società Pt_2 informava la ditta di non poter procedere alla raccolta della merce nel mese di Parte_1 dicembre 2020 e nei primi giorni del mese di gennaio 2021, stante l'arresto del mercato degli agrumi verificatosi in quel periodo, che aveva provocato una drastica riduzione dei prezzi;
• con comunicazione del 18.01.2021 l'Avv. Bruno, in nome e per conto della ditta Parte_1 intimava alla di procedere alla raccolta dell'intera partita di agrumi, di Parte_2 tutte le specie/qualità senza selezione alcuna dello stesso prodotto, come da contratto di vendita sottoscritto dalle parti in oggetto in data 23.09.2020, e al rispetto delle condizioni ivi riportate, entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione steSS, e in mancanza, dato il lungo tempo trascorso, rappresentava la volontà della sig.ra di liberarsi dal contratto e di adire le Pt_1 competenti autorità giudiziarie, con espreSS riserva di agire per i danni già subiti per il ritardo nella raccolta;
• con comunicazione del 19.01.2021 la ditta inviava e diffidava la ditta Parte_2 [...]
e la sig.ra ad adempiere al contratto stipulato in data 23.9.2020, nello Parte_3 Parte_1 specifico di consentirle di poter adempiere alla raccolta della merce vendibile in quel momento, con propri mezzi e persone;
• Con missiva del 23.03.2021, l'Avv. Bruno, in nome e per conto della ditta diffidava Parte_1 la società convenuta ad adempiere la prestazione consistente nella raccolta degli agrumi, ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 c.c., non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della missiva, con
disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato
a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario).”; Cass. Civ., sent. 30.06.2011, n. 14461. 6 l'avvertimento che decorso inutilmente tale termine, il contratto si sarebbe inteso risolto con ogni conseguenza di legge;
• la raccolta degli agrumi oggetto di compravendita avveniva a marzo 2021 ed in modo solo parziale;
• in data 30.03.2021 la emetteva alla fattura di € Parte_1 Parte_2
1.600,00 recante i seguenti dati: causale (vendita arance 315), quantità (6.400,00), prezzo unitario
(0,24039);
• con comunicazione del 20.04.2021 - avente come oggetto RISOLUZIONE CONTRATTO - la ditta intimava alla sig.ra di restituire, entro 10 giorni dal ricevimento della Parte_2 Pt_1 comunicazione steSS, l'importo di € 1.562,31 derivante dalla differenza tra l'assegno di € 3.000,00 corrisposto all'atto della stipula del contratto e la somma di € 1437,69 di cui alla fattura 1/a del
30.03.2021;
• in risposta alle comunicazioni del 20.04.2021 e 23.04.2021, con comunicazione del 23.04.2021,
l'Avv. Bruno, in nome e per conto della ditta contestava il contenuto di quanto Parte_1 asserito dalla società , intimandole il pagamento degli importi così come da Parte_2 fatture senza alcuna decurtazione degli stessi o, addirittura, restituzione di somme. Rappresentava la volontà della sig.ra di volere ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del Pt_1 contratto sottoscritto, dato l'invecchiamento e la caduta a terra dei frutti nell'arco di 7 mesi e il mancato trattamento delle piante nei mesi precedenti per la presenza dei frutti sulle stesse.
Orbene, da tale ricostruzione, fondata sui dati oggettivamente emersi nel corso del giudizio, dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, in punto di qualificazione dell'oggetto della controversia, il contratto intercorso tra le parti, di cui entrambe lamentano l'inadempimento, deve essere correttamente inquadrato nella fattispecie della vendita di cosa futura.
Le fonti normative del contratto avente ad oggetto beni futuri, tra cui rientrano i frutti naturali, sono rappresentate dagli articoli 820, 821 e 1472 del codice civile.
Ai sensi dell'art. 820, c.c., "Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.
Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni".
L'art. 821 del c.c. dispone che “I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
7 I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.”.
L'art. 1348 c.c. dispone infine che “La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge”.
Il contratto di cosa futura può avere ad oggetto beni soggettivamente futuri, ovvero beni esistenti in rerum natura ma non facenti parte del patrimonio del disponente, che tuttavia si prevede che in seguito poSSno appartenergli, nonché beni oggettivamente futuri, ovvero beni che non esistono nel patrimonio né del disponente né di altra persona, ma di cui si prevede la futura esistenza in rerum natura.
In tali casi, non si configura un negozio in via di formazione, né un contratto sotto condizione sospensiva, bensì un contratto efficace sin dalla sua stipulazione, che tuttavia impegna la parte ad adoperarsi al fine di procurare all'altra parte la venuta ad esistenza della cosa, obbligo la cui violazione comporta un inadempimento contrattuale.
In generale, quindi, si può ritenere valido il contratto avente ad oggetto un bene inesistente, qualora lo stesso sia stato concluso nella consapevolezza delle parti dell'attuale inesistenza del bene e sul presupposto della sua esistenza futura. Al contrario, il contratto avente oggetto cose totalmente inesistenti in natura o attività materialmente irrealizzabili è affetto da nullità per impossibilità materiale della prestazione.
Per quanto qui di interesse, si osserva che nella vendita di cosa futura, disciplinata dall'art. 1472 del c.c.
("Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati."), di regola, l'alienante è tenuto a far sì che si realizzi l'acquisto in capo all'acquirente, secondo la comune regola che impegna il venditore a fare acquistare al compratore il diritto, laddove l'acquisto non sia effetto immediato del contratto. Da ciò ne consegue che il contratto avente ad oggetto un bene futuro è un contratto con effetti reali differiti, in quanto - nelle more della venuta ad esistenza del bene - pone esclusivamente in capo all'alienante l'obbligo di far conseguire all'avente causa la proprietà del bene.
La norma, peraltro, specifica che laddove la cosa futura consista in alberi o frutti, anche se al momento della sottoscrizione del contratto gli stessi risultino visibili e tangibili, essi sono da considerarsi un tutt'uno con la cosa (la pianta, il terreno) fino a quando non sono raccolti.
È possibile, tuttavia, che non sia ravvisabile in capo all'alienante l'obbligo di produzione del bene futuro da prestare. Sul punto, occorre rilevare che, alla luce di quanto disposto dal secondo comma della disposizione in esame, possono ricorrere due fattispecie differenti di vendita di cosa futura.
Segnatamente, qualora le parti abbiano inteso concludere un contratto non aleatorio che definisce con certezza il diritto alla prestazione e l'entità di eSS (cd. contratto emptio rei speratae), il rischio della mancata produzione del bene grava sul venditore, per cui in caso di mancata venuta ad esistenza del bene il contratto è nullo e il venditore non ha diritto alla controprestazione.
Al contrario, qualora le parti abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, il rischio della venuta ad esistenza della cosa grava sull'acquirente (cd. contratto emptio spei). Da ciò ne consegue che la mancata
8 produzione del bene non inficia la validità e l'efficacia del contratto, ma l'acquirente è tenuto in ogni caso ad eseguire la controprestazione, pur senza ricevere la prestazione dell'altra parte.
Facendo applicazione del secondo comma dell'art. 1472 c.c. alle fattispecie di vendita a pianta, si precisa quanto segue.
Se nel contratto il compratore si assume il rischio - per qualsiasi causa - che il prodotto non venga ad esistenza o venga ad esistenza in quantità notevolmente inferiore a quella prevedibile, il contratto sarà pienamente valido e il compratore dovrà corrispondere l'intera somma pattuita (vendita a corpo).
Diversamente, se nel contratto è indicato che la vendita è a misura o non è indicato nulla in tal senso, il contratto produrrà i suoi effetti esclusivamente alla raccolta dei frutti. Pertanto, nel caso di vendita a misura il compratore corrisponderà solo il valore concordato in funzione della quantità e qualità del raccolto. In caso di perdita del raccolto, il contratto sarà nullo per impossibilità dell'oggetto.
Tra i principali problemi che si pongono in relazione al contratto di vendita di cosa futura non aleatorio, vi è quello di stabilire le conseguenze che producono la mancata venuta ad esistenza della cosa dedotta in contratto come futura o la venuta ad esistenza della cosa in termini quantitativamente o qualitativamente inferiori rispetto alle aspettative.
Il secondo comma della disposizione in esame prevede testualmente la nullità, disponendo che “Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza”, seppure non mancano dubbi interpretativi circa l'applicabilità di tale causa di invalidità del contratto, di norma collegata a vizi genetici del negozio 3.
Tanto premesso, in materia di emptio spei speratae ex art. 1472, secondo comma, c.c., tenuto conto delle considerazioni sopra formulate in merito all'obbligazione e al rischio a carico del venditore, quanto alla ripartizione dell'onere della prova si deve presumere - ai sensi dell'art. 1218 c.c. - la responsabilità del medesimo, sul quale grava l'onere di provare che la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile ovvero che l'obbligazione di tagliare e separare i frutti dall'albero fosse, per accordi intercorsi fra le parti, posta a carico del compratore 4.
3.1. LA DOMANDA ATTOREA.
Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda di risarcimento avanzata dalla ditta attrice è Parte_1 solo parzialmente fondata, per i motivi che si andranno qui di seguito ad esplicitare.
Come chiaramente evincibile dalla lettura della scrittura privata inter partes del 23.09.2020, il contratto intercorso tra le parti, da qualificarsi come vendita di bene futuro, aveva ad oggetto la vendita di tutti i frutti presenti sul fondo di proprietà della ditta con l'effetto che il trasferimento della proprietà della Pt_1 merce avviene a seguito della separazione materiale del prodotto dalla pianta, ovvero nel momento in cui l'acquirente esegue, come contrattualmente convenuto, le operazioni di raccolta, previa selezione della merce vendibile e commercializzabile, con esclusione degli scarti fisiologici della pianta.
La società venditrice ha assolto, invero, all'onere probatorio su di lei incombente, avendo dimostrato, e essendo del resto incontestato, che l'obbligazione di tagliare e separare i frutti dell'albero era posta a carico del compratore, come risulta dal chiaro tenore letterale del contratto.
In considerazione di quanto emerso dall'istruttoria espletata, tenuto conto altresì di quanto dichiarato dalle stesse parti in causa, è da ritenersi accertato che la merce oggetto della compravendita (mandarini e arance)
è venuta ad esistenza sin dal mese di dicembre 2020 e che tuttavia la separazione dei frutti dall'albero, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà in capo alla ditta convenuta, è iniziata in quel periodo con la raccolta parziale delle clementine, ma è stata successivamente sospesa per riprendere solo a decorrere dalla metà del mese di febbraio 2021 con la raccolta delle arance.
Sulla scorta di quanto rappresentato nella comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto altresì del tenore letterale delle circostanze di prova nn. 4 e 55, sub e)6 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., la convenuta compratrice ha invero ammesso di non aver tempestivamente provveduto alla raccolta dei frutti (arance) tra dicembre 2020 ed inizio gennaio 2021, perché era in corso un blocco dei mercati, che aveva determinato una forte contrazione dei prezzi, quindi per ragioni di carattere commerciale.
Le dichiarazioni rese sul punto dalla titolare della ditta attrice in sede di interrogatorio formale, hanno invero trovato riscontro in quelle dei testi addotti dalla steSS parte convenuta.
La sig.ra titolare della ditta attrice, in sede di interrogatorio formale espletato all'udienza del Parte_1
23.02.2023, in merito alla circostanza n.1 della memoria di parte convenuta (“Vero che la società
Cannizzofrutta acquirente ha adempiuto alle operazioni di raccolta di tutta la merce vendibile presente sui terreni della ditta ?”) rispondeva che la società “non ha raccolto la merce presso i Parte_1 Pt_2 terreni della ditta Contesto il termine vendibile riportato nella circostanza in quanto la merce è Pt_1 stata visionata dalla controparte e accettata così come si presentava e pertanto abbiamo sottoscritto il
venditore, giacché grava su di esso, salvo patto contrario, l'obbligazione di separazione dei frutti dalla cosa principale che si trovi nel suo dominio e possesso e, dunque, nella sua disponibilità giuridica e materiale.”). 5 4) “Vero che la società vi ha informato che non poteva procedere alla raccolta tra dicembre ed inizio Pt_2 gennaio 2021 perché era in corso un blocco dei mercati che non consentivano la vendita della merce sui mercati?” 5) “Vero che la società a metà gennaio 2021 Vi ha chiesto, sebbene ancora le condizioni di mercato fossero Pt_2 critiche, di procedere alla raccolta della merce vendibile in quel momento?” 6 E) “Vero che la società ha informato la ditta che era impossibilitato a procedere alla Parte_2 Parte_1 raccolta della merce tra dicembre ed inizio gennaio perché era in corso un blocco dei mercati che impediva la vendita della merce sui mercati?” 10 contratto. Preciso che la predetta merce non è mai stata contestata formalmente sulla vendibilità ma ha sempre contestato la raccolta della merce asserendo che non c'era mercato. Preciso che non ricordo che abbia mai contestato verbalmente la vendibilità o meno della merce”.
In merito alla circostanza n. 4 della memoria di parte convenuta (“Vero che la società vi ha Pt_2 informato della impossibilità di procedere alla raccolta tra dicembre ed inizio gennaio 2021 perché era in corso un blocco dei mercati che impedivano la vendita della merce sui mercati?”) dichiarava quanto segue:
“come già ho risposto precedentemente, la non raccoglieva perché non c'era mercato”. Parte_2
All'udienza dell'01.06.2023 il sig. - sentito come teste di parte convenuta - ha dichiarato Testimone_4 quanto segue. In merito alla circostanza sub c) della memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta (“Vero che dai primi giorni del mese di gennaio gli agrumi erano affetti da attacchi patogeni?”) rispondeva: “Confermo che a Gennaio 2021 i prodotti erano affetti da attacchi patogeni. Tanto so perché sono andato presso i terreni della sig.ra su richiesta di . In merito alla circostanza sub e), ha tuttavia Parte_1 Parte_2 confermato che “la società ha informato la ditta , che era impossibilitato a Parte_2 Parte_1 procedere alla raccolta della merce tra dicembre ed inizio gennaio perché era in corso un blocco dei mercati che impediva la vendita della merce sui mercati”, precisando che “a causa del c.d. maldacqua e della allupatura, cioè quando marciva il prodotto, poiché sul mercato arrivavano prodotti invendibili, era stato detto a tutti gli agricoltori di aspettare di far cadere il prodotto per terra e di attendere la ripresa delle piante al fine di proporre sul mercato merce buona. Tanto so che si verificava sui terreni della sig.ra
. Aggiungo che la mia presenza sui terreni sia al momento della maturazione del prodotto, che Parte_1 successivamente alla verifica delle eventuali raccolte, dove constatavo che non era ancora pronto per la raccolta, avveniva perché ero stato presente al contratto e quindi testimone dell'accordo tra le parti. Ero sempre presente quindi mi sono trovato anche quando la ha informato la sig.ra Controparte_1
di essere impossibilita a procedere alla raccolta.”. Parte_1
Alla luce di quanto in precedenza esposto, la , come dalla steSS indicato nella comparsa di Controparte_1 costituzione, informava la ditta di non poter procedere alla raccolta della merce nel mese di Parte_1 dicembre 2020 e nei primi giorni del mese di gennaio 2021, stante il forte arresto del mercato degli agrumi che aveva provocato una drastica riduzione dei prezzi; successivamente la ditta Parte_1 intimava alla di procedere alla raccolta dell'intera partita di agrumi, di tutte le Parte_2 specie/qualità senza selezione alcuna dello stesso prodotto (si vd. comunicazione del 18.01.2021); la ditta chiedeva alla sig.ra di consentirle di provvedere alla raccolta della Parte_2 Parte_1 merce vendibile in quel momento, con propri mezzi e persone (si vd. comunicazione del 19.01.2021).
È incontestato, quindi, che i motivi economici legati al blocco dei mercati abbiano spinto la convenuta a temporeggiare nelle operazioni di raccolta, al fine di aspettare l'eventuale ripresa del mercato degli agrumi.
Sul punto si rileva che il rischio di mercato è un rischio economico che ogni impresa si addoSS dal momento dell'avvio dell'attività imprenditoriale nel corso di tutta la gestione della steSS. Rientra nella macrocategoria dei rischi di impresa, i quali dipendono da variabili non controllabili dall'imprenditore su cui non ha la facoltà né la possibilità di intervenire. Segnatamente, il rischio di mercato è una componente
11 dell'impresa steSS che dipende dalle variabili macroeconomiche del territorio in cui l'azienda presta la sua attività continuativa. La variabilità della domanda su un determinato prodotto, come accaduto nel caso di specie, è un rischio di cui l'imprenditore deve tener conto, per scongiurare il rischio del verificarsi di un tracollo delle vendite previste e trasformarsi in un mancato guadagno ed un eccesso di magazzino.
In tale ottica, il titolare della società convenuta essendo tenuta ad analizzare i Parte_2 rischi connessi alla gestione dell'attività imprenditoriale, ben avrebbe potuto elaborare delle strategie d'azione e a porre in essere determinati comportamenti atti a mitigare le conseguenze negative del blocco dei mercati degli agrumi, ovvero chiedere alla controparte una modifica del contenuto del regolamento contrattuale, ovvero la risoluzione del contratto in essere se divenuto troppo oneroso o ancora procedere alla stipula di un contratto assicurativo atto a coprire l'esposizione aziendale al verificarsi di tale evento avverso.
È escluso invece che poSS addoSSre all'altro contraente, nella specie la ditta cedente, il rischio consistente nelle fluttuazioni del mercato relative ai prezzi dei frutti acquistati sulla pianta, di talché valutata la non convenienza della raccolta, poSS esimersi dagli obblighi contrattuali, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede cui deve costantemente uniformarsi il comportamento delle parti del contratto anche nella fase esecutiva dello stesso.
D'altronde, quanto alla contestata vendibilità del prodotto, non è documentalmente dimostrato che nel primo periodo di maturazione (fine dicembre-inizio gennaio) i frutti pendenti presentassero difetti tali da renderli non commerciabili, in quanto le foto allegate alla comparsa di costituzione (allegato n. 5), che si assume ritraggano i frutti del fondo della ttaccati da agenti patogeni, non riportano alcuna data, dunque Pt_1 non vi è certezza né del luogo né dell'epoca cui si riferiscono, non potendosi escludere che siano state effettuate molto tempo dopo il periodo di normale raccolta dei frutti (dicembre-gennaio), quando il ritardo nella raccolta ne aveva effettivamente determinato il deterioramento.
Peraltro, atteso che il rimedio della garanzia per vizi, apprestato dall'art. 1490 c.c. a tutela del compratore, opera anche nell'ipotesi di vendita di cosa futura (v. CaSSzione civile, Sez. II, sentenza n. 5202 del 7 marzo
2007), la società avrebbe dovuto tempestivamente denunciare i difetti del Parte_2 prodotto e agire, se del caso, per la risoluzione del contratto, mentre per sua steSS ammissione la mancata raccolta delle arance era stata determinata dal crollo dei prezzi degli agrumi sul mercato, circostanza in alcun modo ascrivibile a responsabilità della parte venditrice, in quanto evento riferibile, come già evidenziato, al rischio di impresa.
Nel caso di specie la società ha, invece, chiaramente manifestato la volontà di Parte_2 dare esecuzione al contratto stipulato con la ditta avendo effettivamente dato inizio alle operazioni Pt_1 di raccolta completate nel mese di febbraio 2021, con l'effetto che, essendo contrattualmente poste a carico della società acquirente le operazioni di raccolta dei frutti venduti, deve reputarsi che il rischio del deterioramento fosse originariamente posto a carico o quantomeno transitato nel momento dell'inizio della raccolta a carico della parte acquirente.
12 Conclusivamente, si ritiene che il comportamento della società convenuta sia stato inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto sottoscritto in data 23.09.2020, con il quale assumeva su di sé la responsabilità e gli oneri del raccolto di tutto il prodotto presente sui fondi dell'attrice sig.ra Pt_1
Tale inadempimento è nella specie consistito nel colpevolmente ritardare da parte della società convenuta la raccolta dei prodotti agricoli dal fondo della ditta anche quando il frutto aveva raggiunto la Pt_1 maturazione, senza che ne sia stata dimostrata la effettiva invendibilità ma esclusivamente sulla scorta di valutazioni commerciali, determinate dalla contrazione del prezzo degli agrumi sul mercato, che rendeva le condizioni contrattuali pattuite non più convenienti per l'acquirente.
Tanto ha determinato un danno alla ditta veditrice, in quanto la permanenza sulla pianta dei frutti maturi avrebbe comportato la prosecuzione di un processo fisiologico che ha ridotto la qualità dei prodotti e ha esposto la pianta e i suoi frutti ad attacchi parassitari, secondo quanto lamentato dalla attrice.
La parte compratrice deve, pertanto, essere ritenuta responsabile dei danni prodottisi a causa dell'intempestiva raccolta dei frutti presenti sui terreni della ditta in quanto il lasso di tempo Parte_1 trascorso - dalla maturazione dei frutti (fine dicembre 2020) al momento in cui la steSS convenuta ha manifestato la volontà di procedere alla raccolta della merce vendibile (metà gennaio 2021) - ha determinato un danno che deve essere addoSSto esclusivamente alla sua condotta colpevole e all'ingiustificato ritardo nella raccolta.
Tuttavia la pretesa risarcitoria debba essere ridotta in ragione della condotta colposa dell'attrice che ha concorso a determinare il danno lamentato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1227 c.c..
Sul punto si rileva che sulla venditrice-creditrice incombeva il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del già richiamato dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (1175 c.c.).
Alla luce di quanto emerso dalle testimonianze assunte, risulta invero che a partire dalla metà di gennaio sino alla metà di febbraio 2021, la sig.ra negava immotivatamente agli operai della Pt_1 CP_1
di entrare nei propri terreni e di procedere alla raccolta di alcuni prodotti.
[...]
Di centrale rilievo sono sul punto le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta sigg.ri Testimone_1
(figlio del titolare della società convenuta), , , (padre del Testimone_2 Testimone_4 Testimone_1 titolare della società convenuta).
All'udienza del 23.03.2023, il sig. , figlio di , titolare della società Testimone_1 Parte_2 convenuta, interrogato dal Giudice ha dichiarato quanto segue. In merito alla circostanza sub f) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la società a metà gennaio 2021 ha Parte_2 chiesto alla ditta , di procedere alla raccolta della merce, e che la società si è rifiutata Parte_1 Pt_1 di consentire l'ingresso nei terreni di mezzi e operai della società , perché voleva che la Parte_2
procedesse alla raccolta della merce senza selezione alcuna?” – rispondeva: “In ordine alla Parte_2 circostanza sub f) della memoria istruttoria di parte convenuta posso dire che all'inizio di gennaio siamo andati nel terreno dei per raccogliere le clementine ed era un disastro, i frutti erano per terra già Pt_3
13 marci e sugli alberi c'erano pochi frutti che abbiamo raccolto, che non erano in buone condizioni, non erano commerciabili perché erano tutti macchiati. Preciso che eravamo dodici o tredici persone, operai addetti alla raccolta, e in quell'occasione abbiamo raccolto circa 12 o 13 quintali di clementine, che abbiamo pagato regolarmente alla ditta Aggiungo che i frutti raccolti in buona parte sono stati Pt_3 gettati. Vista la situazione abbiamo parlato con la Dr.SS alla presenza dell'Ing. Pt_1 Testimone_3 suo fratello, nonché socio della ditta dicendole che vista la situazione era opportuno procedere Pt_3 con la raccolta delle arance, visto che già una buona parte di frutti era per terra. In quell'occasione la
Dr.SS non ci consentiva di raccogliere le arance e non ci fece accedere agli appezzamenti, Parte_1 benché fossimo pronti con gli operari per farlo. Preciso che ci ha tenuti fermi per circa un mese, dalla metà di gennaio alla metà di febbraio. La ragione per cui la Dr.SS non ci ha consentito di Pt_1 raccogliere le arance dipendeva dalla pretesa di raccogliere le clementine. Posso dire che i mandarini dei terreni della Dr.SS non erano commerciabili quelli della ditta solo in parte”. Pt_1 Pt_3
In merito alla circostanza sub g) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la ditta Pt_1 ha consentito l'ingresso presso i propri terreni alla società dopo la metà di febbraio 2021
[...] Pt_2 al fine di procedere alla raccolta della merce?” – rispondeva: “In ordine al quesito g) della memoria istruttoria di parte convenuta posso confermarlo e ribadire che siamo rimasti fermi per volontà della Dr.SS per un mese, impedendoci la raccolta sia del navellino che del tarocco”. Pt_1
In merito alla circostanza sub h) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la ditta Pt_1 ha emesso fattura il 30.3.2021 per un importo di €. 1.600,00 nei confronti della
[...] Parte_2 per il pagamento della merce acquistata?” – rispondeva: “Confermo la circostanza sub h) della memoria istruttoria della convenuta e ricordo che abbiamo raccolto circa 60/65 quintali di prodotto, il navellino che è dei terreni della Dr.SS non dei I La Dr.SS ha terreni a coltura arance Pt_1 Pt_3 Pt_1 navellino/navel e clementine, in misura minore”.
All'udienza del 20.04.2023 il sig. ha precisato di aver personalmente provveduto alle Testimone_2 operazioni di raccolta, essendo dipendente della , con funzioni raccolta, Parte_2 carico e scarico merce, nonché pesatura della merce.
In merito alla circostanza sub f) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la società
a metà gennaio 2021 ha chiesto alla ditta , di procedere alla raccolta della Parte_2 Parte_1 merce, e che la società si è rifiutata di consentire l'ingresso nei terreni di mezzi e operai della Pt_1 società , perché voleva che la procedesse alla raccolta della merce senza Parte_2 Parte_2 selezione alcuna?” – rispondeva: “Confermo la circostanza della lettera F della memoria istruttoria di parte convenuta. Preciso che il titolare mentre eravamo sull'appezzamento dei ci disse Parte_2 Pt_3 che dovevamo portarci nelle terre della Dr.SS per procedere alla raccolta delle arance. Giunti sul Pt_1 posto notai che la cominciò a discutere con per impedire il nostro accesso alle terre, poi Pt_1 Pt_2 lui venne da noi e ci disse che non ci facevano accedere e che dovevamo darci indietro e ce ne andammo.
Rimanemmo fermi per circa un mese”.
14 In merito alla circostanza sub g) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta, confermava che “la ditta
ha consentito l'ingresso presso i propri terreni alla società dopo la metà di febbraio Parte_1 Pt_2
2021 al fine di procedere alla raccolta della merce”, aggiungendo quanto segue: “a febbraio raccogliemmo dalle terre della Dr. , circa una seSSntina di quintali”. Parte_4
All'udienza dell'1.06.2023 il teste ha dichiarato quanto segue: “Sono indifferente rispetto Testimone_4 alle parti in giudizio, anche se preciso che la si avvale della mia competenza ed Parte_2 esperienza in termini di valutazione dei prodotti, e ho anche curato la stesura di relazioni valutative, e a volta la ritira i prodotti dai miei terreni con applicazione del prezzo aperto… Rispetto alla sig.ra Pt_2
, (i rapporti) erano buoni sino al precedente contratto, mentre rispetto al contratto di cui si Parte_1 discute i rapporti sono cambiati”.
In merito alla circostanza sub f) della memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta confermava, in quanto presente, che “la società a metà gennaio 2021 ha chiesto alla ditta di Parte_2 Parte_1 procedere alla raccolta della merce, e che la società si è rifiutata di consentire l'ingresso nei Pt_1 terreni di mezzi e operai della società , perché voleva che la procedesse alla Parte_2 Parte_2 raccolta della merce senza selezione alcuna”. Aggiungeva quanto segue: “Ero presente sempre a tutti gli accessi di tutti i terreni della dott.SS perché avevo assistito al contratto, intervenivo perché Parte_1 ero da garante per gli impegni contrattuali. Preciso che ero presente quando la dott.SS ha impedito Pt_1
l'accesso. Stavamo per entrare quando è arrivata la dott.SS che diceva di sospendere la raccolta Pt_1 delle arance e ci diceva di andare a raccogliere le clementine. Allora io dicevo che le non erano Org_2 messe bene e non si potevano raccogliere per problemi di attacchi patogeni e le dissi di salvare le arance perché stavano per cadere per terra, ma lei era arrabbiatissima, parlò un po' e decidemmo di andare via perché ci determinammo ad andare via perché mentre la dott.SS si allontanava ci disse che doveva andare dai carabinieri se non si andava a raccogliere i Non ricordo chi altro ci fosse insieme a Org_2 me, si creò confusione e gli operai volevano andare via. La dott.SS ci disse di andare via dal terreno Pt_1 perché stava andando dai carabinieri e ci disse di andarcene”; “Ricordo che quel giorno era Pt_2 presente mio figlio in qualità di trattorista operaio”. Testimone_2
In merito alla circostanza sub g) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la ditta Pt_1 ha consentito l'ingresso presso i propri terreni alla società dopo la metà di febbraio 2021
[...] Pt_2 al fine di procedere alla raccolta della merce?” – la confermava aggiungendo quanto segue: “ero sempre presente per le ragioni che ho chiarito prima come testimone del contratto”.
All'udienza del 2.11.2023 è stato sentito il sig. , padre del sig. , legale Testimone_1 Parte_2 rappresentante della società convenuta, il quale ha dichiarato di collaborare con suo figlio nella gestione della sua attività ma non di essere suo dipendente.
In merito alla circostanza sub f) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la società
a metà gennaio 2021 ha chiesto alla ditta , di procedere alla raccolta della Parte_2 Parte_1 merce, e che la società si è rifiutata di consentire l'ingresso nei terreni di mezzi e operai della Pt_1 società , perché voleva che la procedesse alla raccolta della merce senza Parte_2 Parte_2
15 selezione alcuna?” – rispondeva: “Confermo la circostanza sub f) di cui alla seconda memoria ex art 183,
VI co. c.p.c. di parte convenuta. Aggiungo che volevamo precedere con la raccolta delle arance - tarocco - perché erano ancora vendibili, commerciabili, invece, la dottoreSS voleva che raccogliessimo i Org_2 che erano già andati, infatti, avevo già provato a raccoglierli ma non erano buoni. Perciò la dottoreSS non si ha fatto accedere ai terreni perché voleva che raccogliessimo prima i e dopo le arance, ma Org_2 in tal modo avremmo rischiato che le arance che erano ancora commerciabili andassero perse. Dopo pochi giorni la Dr.SS ci ha fatto contattare dal fratello per chiederci di andare sui terreni e Pt_1 raccogliere le arance visto che stavano andando a male anche quelle e noi simo andati a raccogliere, abbiamo gettato delle arance perché non erano più buone, erano gonfie per l'acqua e ciononostante ho pagato i prodotti che ha gettato. Preciso che il pagamento dei prodotti a cui ho appena fatto riferimento è avvenuto da parte della società di mio figlio, non ho pagato io personalmente, ho fatto io stesso l'assegno e
l'ho firmato. Ricordo che all'epoca facemmo delle foto delle piante e dei frutti ma non sono certo che si tratti di quelle che mi vengono mostrate, non mi ricordo.”.
Alla luce di quanto esposto dall'istruttoria espletata si ritiene di poter ricostruire i fatti nel senso che la Pt_1 intimava alla di procedere alla raccolta di tutta la merce esistente sui terreni di sua
[...] Controparte_1 proprietà, comunicando agli operai della Cannizzo di sospendere la raccolta delle arance e proseguire nella raccolta delle clementine;
la società chiedeva invece di procedere alla raccolta delle arance Pt_2
(qualità navel e ), rifiutandosi di raccogliere anche i frutti ormai deteriorati e non più vendibili (le Org_3
), in quanto non raccolti tempestivamente dalla società convenuta in ragione del crollo dei prezzi Org_2 sul mercato e quindi della non convenienza degli accordi contrattuali;
a sostegno della sua richiesta la società rappresentava alla sig.ra che sarebbe stato preferibile procedere prima con la Pt_2 Pt_1 raccolta delle arance, le quali in quel momento si trovavano ancora in buono stato, in quanto in caso contrario, qualora avessero iniziato a raccogliere anche le clementine, ormai invedibili, avrebbero rischiato di perdere anche l'intera partita di arance, a causa delle condizioni climatiche che avevano intereSSto la stagione invernale;
per la ferma opposizione della venditrice, solo dalla metà di febbraio la società Cannizzo procedeva alle operazioni di raccolta degli agrumi che si concludevano nel mese di marzo 2021.
Il divieto opposto dalla venditrice a consentire l'accesso dei dipendenti della sul fondo di sua Pt_2 proprietà determinava il trascorrere del tempo utile per la raccolta degli agrumi ancora in buono stato, causando un danno che deve essere esclusivamente imputato alla prima, in quanto la steSS avrebbe potuto evitarlo utilizzando l'ordinaria diligenza.
Tenuto conto della colpa grave che caratterizza la condotta ingiustificata della la quale ben Parte_1 avrebbe potuto consentire alla di procedere alla raccolta degli agrumi in buono stato Pt_2 Org_1
e ), in considerazione delle conseguenze negative che ne sono derivate, atteso che l'eccessiva Org_3 maturazione dei frutti ha portato al deterioramento degli stessi e alla esposizione ad attacchi patogeni, si ritiene che il risarcimento del danno debba essere determinato escludendo dall'importo richiesto quello relativo alla parziale raccolta degli agrumi, avendo la steSS con la sua condotta ostativa ingiustificata concorso a determinare il danno.
16 In ordine al quantum del risarcimento, la ditta attrice ha chiesto la condanna della convenuta
[...] al pagamento dell'importo di € 74.181,25 (€ 59.025,00 + € 15.156,25), sulla Parte_2 scorta delle considerazioni di cui alla relazione tecnica di parte attrice a firma del dott. agr. Per_1
.
[...]
Nella sua relazione il CTP ha determinato sulla scorta della produzione unitaria delle piante presenti nei terreni di proprietà dell'attrice, la presumibile produzione dell'intera piantagione nella misura complessiva di
242.500 kg, e precisamente:
- 2.000 piante (qualità navel e tarocco) x 65 kg = 130.000 kg;
- 700 piante (agrumeto giovane SARA 65) x40 kg = 28.000 kg;
- 1.300 piante (clementino) x 65 kg = 84.500 kg.
Pertanto, la ditta attrice lamenta di aver subito un danno pari ad € 59.025,00, importo ottenuto moltiplicando il quantitativo di agrumi rimasto invenduto, pari a 236.100,00 kg (242.500 kg – 6.400 kg = 236.100,00 kg) per il prezzo concordato (€ 0,25 al kg).
L'attrice, inoltre, asserendo di aver subito una perdita di produzione per l'annata agraria in corso pari al 25% rispetto a quella precedente, ha chiesto altresì la condanna al pagamento dell'importo pari ad € 15.156,25, ottenuto moltiplicando la quantità di 60.625 kg (il 25% della produzione unitaria delle piante presenti, ovvero di 242.500 kg) per € 0,25.
Si ritiene che nella quantificazione del risarcimento dovuto, nei termini che seguono, poSSno essere utilizzate i dati indicati dal CTP circa il numero delle piante presenti sul fondo e la ordinaria produzione dell'agrumeto di proprietà della ditta elementi che non sono stati espreSSmente contestati dalla Pt_1 società convenuta.
Il quantitativo di agrumi rimasto invenduto può essere pertanto rideterminato in 78.100 kg, quantità ottenuta sottraendo dalla stimata quantità di agrumi presente sugli appezzamenti dell'attrice (242.500 Kg) le seguenti unità:
- 28.000 kg relativi all'agrumeto giovane SARA 75, poiché non rientrante nella partita di agrumi oggetto del contratto;
- 130.000 kg relativi alle arance varietà CC e , la cui mancata raccolta deve imputarsi alla Parte_5 condotta gravemente colpevole della steSS venditrice, per quanto in precedenza osservato;
- 6.400 kg, ovvero la quantità di merce raccolta e già pagata, come da fattura in atti.
Il danno da mancato guadagno deve pertanto essere determinato in € 19.525,00, ottenuto moltiplicando il quantitativo di agrumi non raccolto (78.100 kg) per il prezzo concordato (€ 0,25 al kg).
Quanto ai danni permanenti lamentati alla piantagione per effetto della ritardata raccolta, non vi sono elementi per valutare e quantificare adeguatamente i danni che si assumono subiti dalla attrice, la quale avrebbe dovuto a suo tempo promuovere un accertamento tecnico preventivo al fine di documentare tali danni, atteso il verosimile mutamento dei luoghi e la sostanziale impossibilità di valutarli a distanza di un notevole lasso temporale.
17
3.2. LA DOMANDA RICONVENZIONALE.
Si ritiene di non poter accogliere la domanda riconvenzionale dalla società convenuta, in quanto il mancato guadagno derivante da una diminuzione della quantità delle arance raccolte per via del naturale deterioramento della merce avvenuto nel lasso temporale corrispondente al periodo in cui le era impedito l'accesso nei terreni della non è stato sufficientemente e adeguatamente dimostrato. Parte_1
3.3. LA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLA CAPARRA.
La convenuta ha chiesto al Tribunale adito di condannare la ditta in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., al pagamento della somma di € 1.400,00 a titolo di restituzione della caparra confirmatoria di cui al contratto del 23.9.2020.
Sul punto, si rileva che al momento della conclusione del contratto la società versava a titolo di Pt_2 caparra la somma di € 3.000,00. Dalla lettura del contratto emerge che le parti pattuivano che la somma corrisposta a titolo di caparra dovesse essere defalcata dall'ultima pesata relativa alla raccolta degli agrumi compravenduti. Nel caso di specie, la somma versata a titolo di caparra deve essere restituita alla parte compratrice, a titolo di indebito. Pt_ Conclusivamente, atteso che la società -come da fattura in atti- corrispondeva alla la Pt_2 Pt_1 somma di € 1.600,00 quale corrispettivo degli agrumi acquistati, l'attrice va condannata alla restituzione della somma di € 1.400,00, ottenuta dalla differenza tra la somma versata a titolo di caparra e l'importo corrisposto a titolo di prezzo.
Conclusivamente, la società convenuta sarà tenuta a versare in favore della attrice, per le causali di cui alla presente motivazione, la somma di € 18,125,00, importo ottenuto sottraendo dall'originaria somma quantificata a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.400,00, ottenuta dalla differenza tra la somma versata a titolo di caparra e l'importo corrisposto a titolo di prezzo.
4. LE SPESE.
Ricorrono giustificati motivi, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, per pronunciare la condanna della società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nella misura della metà, compensandole per la restante parte.
PTM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.SS
Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando sulla domanda così statuisce:
1) In parziale accoglimento della domanda, condanna la società convenuta
[...] in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento Parte_2 del danno da inadempimento contrattuale, che quantifica nella misura di € 19.525,00, in favore della
; Parte_1
2) Condanna la a restituire la somma di € 1.400,00, versata a titolo di caparra Parte_1 dalla società convenuta in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t.;
3) Rigetta ogni altra domanda;
18 4) Condanna la società convenuta in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge, nella misura della metà, compensandola per la restante parte.
Taranto, lì 27.05.2024
Il Presidente (dott. S. D'Errico)
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'unico riferimento normativo risiede nell'art. 56 della legge 203/1982, che sancisce l'inapplicabilità della legge per la “vendita stagionale di erbe, fattispecie comunque diversa dal contratto di vendita disciplinato dagli art.1470 e successivi del Codice Civile, attenendo ai contratti di utilizzazione delle erbe nei quali sia previsto il godimento del fondo come cosa produttiva. 2 Si veda Cass., 08.08.1997, n. 7358 “Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria (da ultimo prevista, in via generale, dalla l. n. 29 del 1990) è neceSSrio e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che 5 3 La dottrina rileva invero che la tesi della nullità non sia del tutto condivisibile, in quanto è neceSSrio superare il dato letterale, partendo dal rilievo secondo cui la nullità si ricollega secondo i principi generali a fattori coevi al contratto e non a fattori sopravvenuti, i quali, invece, danno normalmente luogo al rimedio della risoluzione. Secondo tale tesi, coerentemente alla ricostruzione della vendita di cosa futura come contratto ad effetti reali differiti, occorre pertanto operare una netta distinzione, nella ipotesi di mancata venuta a esistenza della cosa, tra due diverse ipotesi, aventi differente disciplina. Nella prima fattispecie, la mancata venuta ad esistenza della cosa dipende da un contegno o, comunque, da una causa imputabile al venditore;
in tal caso ricorre un inadempimento in senso tecnico, relativo all'obbligo di far acquistare la cosa all'acquirente, da cui consegue la possibilità per l'acquirente di agire con l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.. Nella seconda ipotesi, la mancata venuta ad esistenza dipende dall'impossibilità della prestazione determinata da una causa non imputabile al venditore medesimo, con conseguente possibilità di applicare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.. 4 Sul punto si veda Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 14461 del 30 giugno 2011, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per inesistenza dell'oggetto, la compravendita di frutti pendenti da un agrumeto mai venuti a maturazione a causa di gelate, affermando quanto segue: “Nell'ipotesi prevista dall'art. 1472 cod. civ. la vendita è soggetta alla "condicio iuris" della venuta ad esistenza della cosa alienata, la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento, bensì la sua nullità per mancanza dell'oggetto. E poiché, ove si tratti dei frutti naturali della cosa, il paSSggio di proprietà avviene, a mente dell'art. 821 c.c., con la separazione dei primi dalla seconda, ne consegue che il rischio del verificarsi di eventi che impediscano la venuta ad esistenza dei frutti naturali della cosa, al pari del rischio della mancata venuta ad esistenza di quest'ultima, è a carico del
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
-PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Unico Dott.SS Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5590/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Assuntina;
Parte_1
- A T T R I C E -
E rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Pettoruto Domenico Savio;
- C O N V E N U T A -
Conclusioni delle parti
Per la (attrice): “l'avv. Bruno Assuntina nell'impugnativa di tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto, prodotto, eccepito e concluso, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento”;
Per (convenuta): “l'avv. Pettoruto precisa le proprie Parte_2 conclusioni nel modo che segue: Voglia L'On Presidente del Tribunale adito rigettando ogni avversa deduzione eccezione e conclusione così decidere: 1) in via preliminare: Dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito, e dichiarare la competenza della Sezione specializzata agraria- per l'effetto condannare la sig. attrice al pagamento delle spese e competenze per questa fase di giudizio Parte_1 da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte convenuta. 2) Nel merito. Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatti e diritto. 3) In via riconvenzionale dichiarare la sig.ra Parte_1 inadempiente del contratto concluso con la , per non aver consentito l'accesso Controparte_1 nei terreni dell' attrice da metà gennaio 2021 a metà febbraio 2021 e pertanto condannare la steSS al pagamento dei danni causati alla società , Nella misura 5.000,00 euro o in quella che Controparte_1
l'On presidente adito riterrà di giustizia;
- condannare la sig. al pagamento della somma di Parte_1 euro 1.400,00 a titolo di restituzione della caparra confirmatoria di cui al contratto del 23.9.2020;-
1 Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio Parte_1 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Motivi della decisione - FATTO E DIRITTO
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.09.2021 la conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_2 lamentando il colpevole ritardo da parte della convenuta nella raccolta degli agrumi, oggetto del contratto di vendita di agrumi su pianta stipulato tra le predette aziende in data 23.09.2020, con il quale l'odierna convenuta assumeva su di sé la responsabilità e gli oneri del raccolto di tutto il prodotto presente sui fondi dell'attrice.
Segnatamente l'attrice rappresentava che la Parte_2
[... nonostante la nota del 23.03.2021 contenente la diffida a raccogliere l'intero raccolto, eseguiva il lavoro solo parzialmente, lasciando sulle piante un quantitativo di merce pari a 6.400,00 kg, come risultante dalla relazione tecnica di parte a firma del Dott. , ove si rilevava: “nei terreni di proprietà Persona_1 dell'attrice, la produzione unitaria di arance è di 65 kg per pianta, con una produzione stimata di:
2.000 piante (qualità navel e tarocco) x65 kg=130.000 kg;
700 piante (agrumeto giovane SARA 75) x40 kg
=28.000 kg;
1.300 piante (clementino) x 65 kg=84.500 kg. Produzione stimata con tutto il prodotto presente sulla pianta 242.500 kg;
242.500 - 6.400= 236.100 kg;
236.100 x 0,25 €= 59.025,00 €”.
Sulla base dei calcoli effettuati dal consulente di parte, l'attrice lamentava di avere subito un danno pari ad
€ 59.025,00 (importo relativo al quantitativo di agrumi rimasto invenduto, pari a kg 236.100,00, sulla base del prezzo concordato di euro 0,25 al kg), tenuto conto dell'impossibilità di vendere a terzi autonomamente il prodotto non raccolto dalla convenuta poiché nelle more lo stesso era divenuto “qualitativamente non più vendibile”. Rappresentava, inoltre, che a causa dell'inadempimento dell'obbligo contrattualmente posto in capo alla convenuta, la ditta attrice subiva una perdita di produzione per l'annata agraria 2021 pari al 25% rispetto alla precedente, segnatamente “pari a € 15.156,25 ovvero 60.625 kg. (pari al 25% di 242.500 kg) moltiplicato € 0,25”.
Alla luce di quanto sinora esposto, la rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia Parte_1
l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - condannare la convenuta in p.l.r.p.t., al pagamento dell'importo di euro 74.181,25 Parte_2
(ovvero euro 59.025,00 + euro 15.156,25) come specificato in premeSS, a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice a seguito dei fatti sopra rappresentati;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 01.12.2021 la si costituiva nel presente giudizio, Parte_2 spiegando domanda riconvenzionale. In via preliminare e principale, eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito, ritenendo sussistente la competenza funzionale ed inderogabile della Sezione
2 Specializzata Agraria, stante la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla attrice relativamente Pt_1 all'inadempimento del contratto agrario oggetto di causa.
In via subordinata, deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale e, richiamando il tenore letterale della scrittura privata del 23.09.2020 (“La ditta Parte_1 vende alla ditta una partita di agrumi, qualità e , a Parte_2 Org_1 Org_2 Org_3 peso, e che la si assume la responsabilità e gli oneri inerenti l'operazione di raccolta. Il Parte_2 prezzo della vendita è di euro 0,25 al Kg di prodotto. A titolo di caparra vengono versati euro 3.000,00 che verranno defalcate sull'ultima pesata.”), asseriva che il contratto concluso tra le parti in causa dovesse essere qualificato quale contratto di compravendita di agrumi c.d. “a peso” (a misurazione a quintale del prodotto raccolto, vendibile e commercializzabile esclusi gli scarti fisiologici della pianta) e non come un contratto di compravendita di merce c.d. “a blocco”. Sul punto, rilevava inoltre che nel contratto di compravendita di agrumi c.d. “a peso” il venditore trasferisce la proprietà della merce solo a seguito della separazione materiale del prodotto dalla pianta, dopo che l'acquirente abbia eseguito le operazioni di raccolta;
mentre, nel contratto di compravendita di merce c.d. “a blocco” l'acquirente acquista con effetto immediato tutta la produzione esistente su un terreno, ovvero la proprietà della merce si trasferisce dal venditore all'acquirente per effetto del semplice consenso, senza bisogno di specifica individuazione della merce.
Alla luce di ciò, asseriva di aver correttamente adempiuto all'onere posto in capo alla steSS, avendo provveduto alla raccolta di tutta la merce vendibile presente sui terreni di proprietà della Parte_1
e di aver autonomamente eseguito le operazioni assumendosi l'onere di ingaggiare operai e mettere
[...]
a disposizione i propri mezzi.
Proseguendo, la ditta convenuta precisava che il predetto contratto non indicava alcuna data di inizio né di termine per le operazioni di raccolta, non essendo l'indicazione del predetto termine un elemento tipico del contratto c.d. “a peso”; che la merce oggetto del contratto giungeva a maturazione per la raccolta, divenendo vendibile, nel mese di dicembre 2020-inizio gennaio 2021; che - a causa dell'arresto del mercato degli agrumi verificatosi durante il predetto lasso temporale - procedeva ad informare l'attrice dell'impossibilità di procedere alla raccolta dei prodotti;
che a metà del mese di gennaio 2021 nonostante le criticità delle condizioni di mercato, richiedeva all'attrice di poter raccogliere la merce che risultava vendibile in quel momento;
che la ditta attrice pretendeva di procedere alla raccolta di tutta la merce, senza alcuna distinzione, e negava l'ingresso nei propri terreni agli operai impiegati per le operazioni di raccolta, comportando tale divieto di accesso “il trascorrere del tempo utile per la raccolta degli agrumi, causando un danno alla di mancata raccolta della merce che poteva essere raccolta già da metà Controparte_1 gennaio”; che solo dalla metà di febbraio 2021 la ditta attrice permetteva alla steSS di procedere alle operazioni di raccolta.
La convenuta evidenziava ancora che il Parte_2 contratto in oggetto non riportava il numero specifico di piante presenti sui terreni della Parte_1 né la quantità di chilogrammi di frutta presenti sulle piante;
nonché affermava che il contratto per cui è
3 causa non impegnava la steSS alla raccolta di tutti i frutti pendenti al momento della maturazione che si trovavano sui fondi della ditta attrice e che gran parte degli stessi presentavano nel periodo di maturazione da fine dicembre 2020 e inizio gennaio 2021 diversi attacchi patogeni.
La contestava, inoltre, la perizia di parte Parte_2 attrice, in quanto la steSS non era stata notificata alla società convenuta né prima né al momento della notifica dell'atto di citazione;
disconosceva i calcoli ivi indicati, atteso che con il contratto di compravendita oggetto di causa si obbligava con oneri di assunzione di manodopera alla raccolta della frutta ovviamente vendibile e commerciabile, e non alla raccolta “senza selezione” alcuna della merce presente su tutte le piante esistenti sui fondi della compresi gli scarti che fisiologicamente le Parte_1 piante producono e che ovviamente non sono commerciabili.
Infine, formulava domanda riconvenzionale, osservando che il contratto in oggetto prevedeva il versamento di una caparra confirmatoria di € 3.000,00 da sottrarre all'ultima pesata;
che la Parte_1 emetteva fattura di importo pari ad € 1.600,00; che, in virtù di quanto disposto nel contratto concluso in data 02.09.2021, la avrebbe dovuto restituire la somma di € 1.400,00; che Parte_1 trattandosi di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., qualora la parte che l'ha versata si rende inadempiente agli obblighi assunti, controparte può scegliere di recedere dal contratto - trattenendo definitivamente la caparra ricevuta a titolo di risarcimento del danno - ovvero optare per l'esecuzione del contratto;
che, nel caso di specie, avendo la steSS proceduto alla raccolta della merce nel febbraio 2021, è possibile dedurre che la optava per l'esecuzione del contratto. Deduceva, pertanto, che la ditta Parte_1 attrice, avendole impedito di procedere alla raccolta degli agrumi da metà gennaio a metà febbraio 2021, si rendeva inadempiente della esecuzione del contratto stipulato il 23.9.2020, “determinando in tal modo un danno alla consistente nel mancato guadagno derivante da una diminuzione della Controparte_1 quantità di agrumi raccolti per via del naturale deterioramento della merce, a causa dell'impedimento di accesso nei terreni della di propri mezzi e operai”; e che, pertanto, tale danno ammontava a Parte_1 circa € 5.000,00 a titolo di mancato guadagno, “considerato un ricavo, sottratti i costi di acquisto, dalla vendita degli agrumi, sui mercati all'ingrosso da metà gennaio 2021 fino a metà febbraio 2021, di €. 0.50, Org_ come evincile dai dati pubblicati” ed allegati alla comparsa di costituzione.
Tanto premesso, la società in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 concludeva chiedendo al Tribunale adito di voler: “1) In via preliminare: - Dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito, e la competenza della Sezione Specializzata Agraria. - Condannare la ditta
al pagamento delle spese e competenze per questa fase di giudizio, da distrarsi in favore del Parte_1 sottoscritto difensore antistatario. - In via subordinata. 2) Nel merito: - Rigettare la domanda attrice di richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni di cui al presente atto;
3) In via riconvenzionale - dichiarare la ditta in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 inadempiente al contratto concluso con la società per non aver consentito l'ingresso Controparte_1 nei terreni della società attrice da metà gennaio 2021 fino a metà febbraio 2021 e pertanto condannare la steSS al pagamento dei danni causati alla Società nella misura di Euro 5.000,00; - condannare Pt_2
4 la ditta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di €. 1.400,00 a titolo di Parte_1 restituzione della caparra confirmatoria di cui al contratto del 23.9.2020 per i motivi indicati nel presente atto. - Condannare la ditta al pagamento delle spese e competenze del presente grado di Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'udienza di prima comparizione del 23.12.2021 il Giudice si riservava in ordine alla eccezione preliminare rilevata dalla società convenuta.
A scioglimento della riserva pronunciata alla predetta udienza, il P.I. rigettava allo stato l'eccezione di incompetenza e rinviava la causa all'udienza del 05.05.2022 per i provvedimenti conseguenziali, disponendo lo svolgimento dell'udienza con modalità telematiche.
All'udienza del 01.12.2022, a seguito della rimessione in termini delle parti in relazione al deposito delle memorie istruttorie, il P.I. si riservava in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.
A scioglimento della riserva assunta, il P.I., con provvedimento del 21.12.2022, ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 23.02.2023 per l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice, nonché al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
All'udienza del 23.03.2023 venivano escussi il teste di parte attrice, il dott. , e il sig. Persona_1
, teste di parte convenuta. Testimone_1
All'udienza del 20.04.2023 veniva escusso il sig. , teste di parte convenuta. Testimone_2
All'udienza dell'01.06.2023 venivano escussi i testi , teste di parte attrice, e , Testimone_3 Testimone_4 teste di parte convenuta.
L'udienza del 05.10.2023 veniva rinviata, stante l'impedimento del teste a comparire.
All'udienza del 2.11.2023 veniva escusso il sig. , teste di parte convenuta. Testimone_1
Con ordinanza del 10.11.2023, il P.I. rigettava l'istanza di CTU formulata dall'attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.2.2024, il P.I. riservava la causa per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'eccezione preliminare di incompetenza per materia.
Venendo ad esaminare l'eccezione preliminare rilevata dalla società convenuta di incompetenza del
Tribunale Ordinario di Taranto in favore della competenza funzionale inderogabile della Sezione
Specializzata Agraria di questo Tribunale, la steSS va respinta in quanto l'oggetto della pretesa non attiene a contratti agrari in senso stretto sottoposti alla speciale normativa, ma consiste in un ordinario contratto di compravendita di prodotti agricoli, pacificamente attribuito alla competenza del giudice ordinario1.
Peraltro, la relativa eccezione risulta rilevata in modo generico e come tale è inammissibile 2.
3. Il merito della controversia.
Alla luce delle ricostruzioni operate da entrambe le parti, della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata, occorre preliminarmente individuare i fatti da ritenersi accertati e segnatamente:
• con il contratto di vendita di agrumi sulla pianta concluso con scrittura privata sottoscritta in
Palagiano in data 23.09.2020, la sig.ra vendeva alla ditta Parte_1 Parte_2
l'intero raccolto di agrumi di qualità arance e presente sul fondo di
[...] Org_1 Org_2 Org_3 proprietà della prima;
• con il predetto contratto la società assumeva espreSSmente su di sé Parte_2 tutta la responsabilità e gli oneri inerenti l'operazione di raccolta della merce acquistata su pianta;
• il prezzo della vendita veniva pattuito in € 0,25 al kg di prodotto;
• a titolo di caparra veniva versata dalla società acquirente la somma di € 3.000,00, da defalcare sull'ultima pesata;
• come espreSSmente dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta, la società Pt_2 informava la ditta di non poter procedere alla raccolta della merce nel mese di Parte_1 dicembre 2020 e nei primi giorni del mese di gennaio 2021, stante l'arresto del mercato degli agrumi verificatosi in quel periodo, che aveva provocato una drastica riduzione dei prezzi;
• con comunicazione del 18.01.2021 l'Avv. Bruno, in nome e per conto della ditta Parte_1 intimava alla di procedere alla raccolta dell'intera partita di agrumi, di Parte_2 tutte le specie/qualità senza selezione alcuna dello stesso prodotto, come da contratto di vendita sottoscritto dalle parti in oggetto in data 23.09.2020, e al rispetto delle condizioni ivi riportate, entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione steSS, e in mancanza, dato il lungo tempo trascorso, rappresentava la volontà della sig.ra di liberarsi dal contratto e di adire le Pt_1 competenti autorità giudiziarie, con espreSS riserva di agire per i danni già subiti per il ritardo nella raccolta;
• con comunicazione del 19.01.2021 la ditta inviava e diffidava la ditta Parte_2 [...]
e la sig.ra ad adempiere al contratto stipulato in data 23.9.2020, nello Parte_3 Parte_1 specifico di consentirle di poter adempiere alla raccolta della merce vendibile in quel momento, con propri mezzi e persone;
• Con missiva del 23.03.2021, l'Avv. Bruno, in nome e per conto della ditta diffidava Parte_1 la società convenuta ad adempiere la prestazione consistente nella raccolta degli agrumi, ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 c.c., non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della missiva, con
disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato
a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario).”; Cass. Civ., sent. 30.06.2011, n. 14461. 6 l'avvertimento che decorso inutilmente tale termine, il contratto si sarebbe inteso risolto con ogni conseguenza di legge;
• la raccolta degli agrumi oggetto di compravendita avveniva a marzo 2021 ed in modo solo parziale;
• in data 30.03.2021 la emetteva alla fattura di € Parte_1 Parte_2
1.600,00 recante i seguenti dati: causale (vendita arance 315), quantità (6.400,00), prezzo unitario
(0,24039);
• con comunicazione del 20.04.2021 - avente come oggetto RISOLUZIONE CONTRATTO - la ditta intimava alla sig.ra di restituire, entro 10 giorni dal ricevimento della Parte_2 Pt_1 comunicazione steSS, l'importo di € 1.562,31 derivante dalla differenza tra l'assegno di € 3.000,00 corrisposto all'atto della stipula del contratto e la somma di € 1437,69 di cui alla fattura 1/a del
30.03.2021;
• in risposta alle comunicazioni del 20.04.2021 e 23.04.2021, con comunicazione del 23.04.2021,
l'Avv. Bruno, in nome e per conto della ditta contestava il contenuto di quanto Parte_1 asserito dalla società , intimandole il pagamento degli importi così come da Parte_2 fatture senza alcuna decurtazione degli stessi o, addirittura, restituzione di somme. Rappresentava la volontà della sig.ra di volere ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del Pt_1 contratto sottoscritto, dato l'invecchiamento e la caduta a terra dei frutti nell'arco di 7 mesi e il mancato trattamento delle piante nei mesi precedenti per la presenza dei frutti sulle stesse.
Orbene, da tale ricostruzione, fondata sui dati oggettivamente emersi nel corso del giudizio, dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, in punto di qualificazione dell'oggetto della controversia, il contratto intercorso tra le parti, di cui entrambe lamentano l'inadempimento, deve essere correttamente inquadrato nella fattispecie della vendita di cosa futura.
Le fonti normative del contratto avente ad oggetto beni futuri, tra cui rientrano i frutti naturali, sono rappresentate dagli articoli 820, 821 e 1472 del codice civile.
Ai sensi dell'art. 820, c.c., "Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.
Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni".
L'art. 821 del c.c. dispone che “I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
7 I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.”.
L'art. 1348 c.c. dispone infine che “La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge”.
Il contratto di cosa futura può avere ad oggetto beni soggettivamente futuri, ovvero beni esistenti in rerum natura ma non facenti parte del patrimonio del disponente, che tuttavia si prevede che in seguito poSSno appartenergli, nonché beni oggettivamente futuri, ovvero beni che non esistono nel patrimonio né del disponente né di altra persona, ma di cui si prevede la futura esistenza in rerum natura.
In tali casi, non si configura un negozio in via di formazione, né un contratto sotto condizione sospensiva, bensì un contratto efficace sin dalla sua stipulazione, che tuttavia impegna la parte ad adoperarsi al fine di procurare all'altra parte la venuta ad esistenza della cosa, obbligo la cui violazione comporta un inadempimento contrattuale.
In generale, quindi, si può ritenere valido il contratto avente ad oggetto un bene inesistente, qualora lo stesso sia stato concluso nella consapevolezza delle parti dell'attuale inesistenza del bene e sul presupposto della sua esistenza futura. Al contrario, il contratto avente oggetto cose totalmente inesistenti in natura o attività materialmente irrealizzabili è affetto da nullità per impossibilità materiale della prestazione.
Per quanto qui di interesse, si osserva che nella vendita di cosa futura, disciplinata dall'art. 1472 del c.c.
("Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati."), di regola, l'alienante è tenuto a far sì che si realizzi l'acquisto in capo all'acquirente, secondo la comune regola che impegna il venditore a fare acquistare al compratore il diritto, laddove l'acquisto non sia effetto immediato del contratto. Da ciò ne consegue che il contratto avente ad oggetto un bene futuro è un contratto con effetti reali differiti, in quanto - nelle more della venuta ad esistenza del bene - pone esclusivamente in capo all'alienante l'obbligo di far conseguire all'avente causa la proprietà del bene.
La norma, peraltro, specifica che laddove la cosa futura consista in alberi o frutti, anche se al momento della sottoscrizione del contratto gli stessi risultino visibili e tangibili, essi sono da considerarsi un tutt'uno con la cosa (la pianta, il terreno) fino a quando non sono raccolti.
È possibile, tuttavia, che non sia ravvisabile in capo all'alienante l'obbligo di produzione del bene futuro da prestare. Sul punto, occorre rilevare che, alla luce di quanto disposto dal secondo comma della disposizione in esame, possono ricorrere due fattispecie differenti di vendita di cosa futura.
Segnatamente, qualora le parti abbiano inteso concludere un contratto non aleatorio che definisce con certezza il diritto alla prestazione e l'entità di eSS (cd. contratto emptio rei speratae), il rischio della mancata produzione del bene grava sul venditore, per cui in caso di mancata venuta ad esistenza del bene il contratto è nullo e il venditore non ha diritto alla controprestazione.
Al contrario, qualora le parti abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, il rischio della venuta ad esistenza della cosa grava sull'acquirente (cd. contratto emptio spei). Da ciò ne consegue che la mancata
8 produzione del bene non inficia la validità e l'efficacia del contratto, ma l'acquirente è tenuto in ogni caso ad eseguire la controprestazione, pur senza ricevere la prestazione dell'altra parte.
Facendo applicazione del secondo comma dell'art. 1472 c.c. alle fattispecie di vendita a pianta, si precisa quanto segue.
Se nel contratto il compratore si assume il rischio - per qualsiasi causa - che il prodotto non venga ad esistenza o venga ad esistenza in quantità notevolmente inferiore a quella prevedibile, il contratto sarà pienamente valido e il compratore dovrà corrispondere l'intera somma pattuita (vendita a corpo).
Diversamente, se nel contratto è indicato che la vendita è a misura o non è indicato nulla in tal senso, il contratto produrrà i suoi effetti esclusivamente alla raccolta dei frutti. Pertanto, nel caso di vendita a misura il compratore corrisponderà solo il valore concordato in funzione della quantità e qualità del raccolto. In caso di perdita del raccolto, il contratto sarà nullo per impossibilità dell'oggetto.
Tra i principali problemi che si pongono in relazione al contratto di vendita di cosa futura non aleatorio, vi è quello di stabilire le conseguenze che producono la mancata venuta ad esistenza della cosa dedotta in contratto come futura o la venuta ad esistenza della cosa in termini quantitativamente o qualitativamente inferiori rispetto alle aspettative.
Il secondo comma della disposizione in esame prevede testualmente la nullità, disponendo che “Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza”, seppure non mancano dubbi interpretativi circa l'applicabilità di tale causa di invalidità del contratto, di norma collegata a vizi genetici del negozio 3.
Tanto premesso, in materia di emptio spei speratae ex art. 1472, secondo comma, c.c., tenuto conto delle considerazioni sopra formulate in merito all'obbligazione e al rischio a carico del venditore, quanto alla ripartizione dell'onere della prova si deve presumere - ai sensi dell'art. 1218 c.c. - la responsabilità del medesimo, sul quale grava l'onere di provare che la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile ovvero che l'obbligazione di tagliare e separare i frutti dall'albero fosse, per accordi intercorsi fra le parti, posta a carico del compratore 4.
3.1. LA DOMANDA ATTOREA.
Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda di risarcimento avanzata dalla ditta attrice è Parte_1 solo parzialmente fondata, per i motivi che si andranno qui di seguito ad esplicitare.
Come chiaramente evincibile dalla lettura della scrittura privata inter partes del 23.09.2020, il contratto intercorso tra le parti, da qualificarsi come vendita di bene futuro, aveva ad oggetto la vendita di tutti i frutti presenti sul fondo di proprietà della ditta con l'effetto che il trasferimento della proprietà della Pt_1 merce avviene a seguito della separazione materiale del prodotto dalla pianta, ovvero nel momento in cui l'acquirente esegue, come contrattualmente convenuto, le operazioni di raccolta, previa selezione della merce vendibile e commercializzabile, con esclusione degli scarti fisiologici della pianta.
La società venditrice ha assolto, invero, all'onere probatorio su di lei incombente, avendo dimostrato, e essendo del resto incontestato, che l'obbligazione di tagliare e separare i frutti dell'albero era posta a carico del compratore, come risulta dal chiaro tenore letterale del contratto.
In considerazione di quanto emerso dall'istruttoria espletata, tenuto conto altresì di quanto dichiarato dalle stesse parti in causa, è da ritenersi accertato che la merce oggetto della compravendita (mandarini e arance)
è venuta ad esistenza sin dal mese di dicembre 2020 e che tuttavia la separazione dei frutti dall'albero, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà in capo alla ditta convenuta, è iniziata in quel periodo con la raccolta parziale delle clementine, ma è stata successivamente sospesa per riprendere solo a decorrere dalla metà del mese di febbraio 2021 con la raccolta delle arance.
Sulla scorta di quanto rappresentato nella comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto altresì del tenore letterale delle circostanze di prova nn. 4 e 55, sub e)6 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., la convenuta compratrice ha invero ammesso di non aver tempestivamente provveduto alla raccolta dei frutti (arance) tra dicembre 2020 ed inizio gennaio 2021, perché era in corso un blocco dei mercati, che aveva determinato una forte contrazione dei prezzi, quindi per ragioni di carattere commerciale.
Le dichiarazioni rese sul punto dalla titolare della ditta attrice in sede di interrogatorio formale, hanno invero trovato riscontro in quelle dei testi addotti dalla steSS parte convenuta.
La sig.ra titolare della ditta attrice, in sede di interrogatorio formale espletato all'udienza del Parte_1
23.02.2023, in merito alla circostanza n.1 della memoria di parte convenuta (“Vero che la società
Cannizzofrutta acquirente ha adempiuto alle operazioni di raccolta di tutta la merce vendibile presente sui terreni della ditta ?”) rispondeva che la società “non ha raccolto la merce presso i Parte_1 Pt_2 terreni della ditta Contesto il termine vendibile riportato nella circostanza in quanto la merce è Pt_1 stata visionata dalla controparte e accettata così come si presentava e pertanto abbiamo sottoscritto il
venditore, giacché grava su di esso, salvo patto contrario, l'obbligazione di separazione dei frutti dalla cosa principale che si trovi nel suo dominio e possesso e, dunque, nella sua disponibilità giuridica e materiale.”). 5 4) “Vero che la società vi ha informato che non poteva procedere alla raccolta tra dicembre ed inizio Pt_2 gennaio 2021 perché era in corso un blocco dei mercati che non consentivano la vendita della merce sui mercati?” 5) “Vero che la società a metà gennaio 2021 Vi ha chiesto, sebbene ancora le condizioni di mercato fossero Pt_2 critiche, di procedere alla raccolta della merce vendibile in quel momento?” 6 E) “Vero che la società ha informato la ditta che era impossibilitato a procedere alla Parte_2 Parte_1 raccolta della merce tra dicembre ed inizio gennaio perché era in corso un blocco dei mercati che impediva la vendita della merce sui mercati?” 10 contratto. Preciso che la predetta merce non è mai stata contestata formalmente sulla vendibilità ma ha sempre contestato la raccolta della merce asserendo che non c'era mercato. Preciso che non ricordo che abbia mai contestato verbalmente la vendibilità o meno della merce”.
In merito alla circostanza n. 4 della memoria di parte convenuta (“Vero che la società vi ha Pt_2 informato della impossibilità di procedere alla raccolta tra dicembre ed inizio gennaio 2021 perché era in corso un blocco dei mercati che impedivano la vendita della merce sui mercati?”) dichiarava quanto segue:
“come già ho risposto precedentemente, la non raccoglieva perché non c'era mercato”. Parte_2
All'udienza dell'01.06.2023 il sig. - sentito come teste di parte convenuta - ha dichiarato Testimone_4 quanto segue. In merito alla circostanza sub c) della memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta (“Vero che dai primi giorni del mese di gennaio gli agrumi erano affetti da attacchi patogeni?”) rispondeva: “Confermo che a Gennaio 2021 i prodotti erano affetti da attacchi patogeni. Tanto so perché sono andato presso i terreni della sig.ra su richiesta di . In merito alla circostanza sub e), ha tuttavia Parte_1 Parte_2 confermato che “la società ha informato la ditta , che era impossibilitato a Parte_2 Parte_1 procedere alla raccolta della merce tra dicembre ed inizio gennaio perché era in corso un blocco dei mercati che impediva la vendita della merce sui mercati”, precisando che “a causa del c.d. maldacqua e della allupatura, cioè quando marciva il prodotto, poiché sul mercato arrivavano prodotti invendibili, era stato detto a tutti gli agricoltori di aspettare di far cadere il prodotto per terra e di attendere la ripresa delle piante al fine di proporre sul mercato merce buona. Tanto so che si verificava sui terreni della sig.ra
. Aggiungo che la mia presenza sui terreni sia al momento della maturazione del prodotto, che Parte_1 successivamente alla verifica delle eventuali raccolte, dove constatavo che non era ancora pronto per la raccolta, avveniva perché ero stato presente al contratto e quindi testimone dell'accordo tra le parti. Ero sempre presente quindi mi sono trovato anche quando la ha informato la sig.ra Controparte_1
di essere impossibilita a procedere alla raccolta.”. Parte_1
Alla luce di quanto in precedenza esposto, la , come dalla steSS indicato nella comparsa di Controparte_1 costituzione, informava la ditta di non poter procedere alla raccolta della merce nel mese di Parte_1 dicembre 2020 e nei primi giorni del mese di gennaio 2021, stante il forte arresto del mercato degli agrumi che aveva provocato una drastica riduzione dei prezzi; successivamente la ditta Parte_1 intimava alla di procedere alla raccolta dell'intera partita di agrumi, di tutte le Parte_2 specie/qualità senza selezione alcuna dello stesso prodotto (si vd. comunicazione del 18.01.2021); la ditta chiedeva alla sig.ra di consentirle di provvedere alla raccolta della Parte_2 Parte_1 merce vendibile in quel momento, con propri mezzi e persone (si vd. comunicazione del 19.01.2021).
È incontestato, quindi, che i motivi economici legati al blocco dei mercati abbiano spinto la convenuta a temporeggiare nelle operazioni di raccolta, al fine di aspettare l'eventuale ripresa del mercato degli agrumi.
Sul punto si rileva che il rischio di mercato è un rischio economico che ogni impresa si addoSS dal momento dell'avvio dell'attività imprenditoriale nel corso di tutta la gestione della steSS. Rientra nella macrocategoria dei rischi di impresa, i quali dipendono da variabili non controllabili dall'imprenditore su cui non ha la facoltà né la possibilità di intervenire. Segnatamente, il rischio di mercato è una componente
11 dell'impresa steSS che dipende dalle variabili macroeconomiche del territorio in cui l'azienda presta la sua attività continuativa. La variabilità della domanda su un determinato prodotto, come accaduto nel caso di specie, è un rischio di cui l'imprenditore deve tener conto, per scongiurare il rischio del verificarsi di un tracollo delle vendite previste e trasformarsi in un mancato guadagno ed un eccesso di magazzino.
In tale ottica, il titolare della società convenuta essendo tenuta ad analizzare i Parte_2 rischi connessi alla gestione dell'attività imprenditoriale, ben avrebbe potuto elaborare delle strategie d'azione e a porre in essere determinati comportamenti atti a mitigare le conseguenze negative del blocco dei mercati degli agrumi, ovvero chiedere alla controparte una modifica del contenuto del regolamento contrattuale, ovvero la risoluzione del contratto in essere se divenuto troppo oneroso o ancora procedere alla stipula di un contratto assicurativo atto a coprire l'esposizione aziendale al verificarsi di tale evento avverso.
È escluso invece che poSS addoSSre all'altro contraente, nella specie la ditta cedente, il rischio consistente nelle fluttuazioni del mercato relative ai prezzi dei frutti acquistati sulla pianta, di talché valutata la non convenienza della raccolta, poSS esimersi dagli obblighi contrattuali, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede cui deve costantemente uniformarsi il comportamento delle parti del contratto anche nella fase esecutiva dello stesso.
D'altronde, quanto alla contestata vendibilità del prodotto, non è documentalmente dimostrato che nel primo periodo di maturazione (fine dicembre-inizio gennaio) i frutti pendenti presentassero difetti tali da renderli non commerciabili, in quanto le foto allegate alla comparsa di costituzione (allegato n. 5), che si assume ritraggano i frutti del fondo della ttaccati da agenti patogeni, non riportano alcuna data, dunque Pt_1 non vi è certezza né del luogo né dell'epoca cui si riferiscono, non potendosi escludere che siano state effettuate molto tempo dopo il periodo di normale raccolta dei frutti (dicembre-gennaio), quando il ritardo nella raccolta ne aveva effettivamente determinato il deterioramento.
Peraltro, atteso che il rimedio della garanzia per vizi, apprestato dall'art. 1490 c.c. a tutela del compratore, opera anche nell'ipotesi di vendita di cosa futura (v. CaSSzione civile, Sez. II, sentenza n. 5202 del 7 marzo
2007), la società avrebbe dovuto tempestivamente denunciare i difetti del Parte_2 prodotto e agire, se del caso, per la risoluzione del contratto, mentre per sua steSS ammissione la mancata raccolta delle arance era stata determinata dal crollo dei prezzi degli agrumi sul mercato, circostanza in alcun modo ascrivibile a responsabilità della parte venditrice, in quanto evento riferibile, come già evidenziato, al rischio di impresa.
Nel caso di specie la società ha, invece, chiaramente manifestato la volontà di Parte_2 dare esecuzione al contratto stipulato con la ditta avendo effettivamente dato inizio alle operazioni Pt_1 di raccolta completate nel mese di febbraio 2021, con l'effetto che, essendo contrattualmente poste a carico della società acquirente le operazioni di raccolta dei frutti venduti, deve reputarsi che il rischio del deterioramento fosse originariamente posto a carico o quantomeno transitato nel momento dell'inizio della raccolta a carico della parte acquirente.
12 Conclusivamente, si ritiene che il comportamento della società convenuta sia stato inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto sottoscritto in data 23.09.2020, con il quale assumeva su di sé la responsabilità e gli oneri del raccolto di tutto il prodotto presente sui fondi dell'attrice sig.ra Pt_1
Tale inadempimento è nella specie consistito nel colpevolmente ritardare da parte della società convenuta la raccolta dei prodotti agricoli dal fondo della ditta anche quando il frutto aveva raggiunto la Pt_1 maturazione, senza che ne sia stata dimostrata la effettiva invendibilità ma esclusivamente sulla scorta di valutazioni commerciali, determinate dalla contrazione del prezzo degli agrumi sul mercato, che rendeva le condizioni contrattuali pattuite non più convenienti per l'acquirente.
Tanto ha determinato un danno alla ditta veditrice, in quanto la permanenza sulla pianta dei frutti maturi avrebbe comportato la prosecuzione di un processo fisiologico che ha ridotto la qualità dei prodotti e ha esposto la pianta e i suoi frutti ad attacchi parassitari, secondo quanto lamentato dalla attrice.
La parte compratrice deve, pertanto, essere ritenuta responsabile dei danni prodottisi a causa dell'intempestiva raccolta dei frutti presenti sui terreni della ditta in quanto il lasso di tempo Parte_1 trascorso - dalla maturazione dei frutti (fine dicembre 2020) al momento in cui la steSS convenuta ha manifestato la volontà di procedere alla raccolta della merce vendibile (metà gennaio 2021) - ha determinato un danno che deve essere addoSSto esclusivamente alla sua condotta colpevole e all'ingiustificato ritardo nella raccolta.
Tuttavia la pretesa risarcitoria debba essere ridotta in ragione della condotta colposa dell'attrice che ha concorso a determinare il danno lamentato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1227 c.c..
Sul punto si rileva che sulla venditrice-creditrice incombeva il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del già richiamato dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (1175 c.c.).
Alla luce di quanto emerso dalle testimonianze assunte, risulta invero che a partire dalla metà di gennaio sino alla metà di febbraio 2021, la sig.ra negava immotivatamente agli operai della Pt_1 CP_1
di entrare nei propri terreni e di procedere alla raccolta di alcuni prodotti.
[...]
Di centrale rilievo sono sul punto le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta sigg.ri Testimone_1
(figlio del titolare della società convenuta), , , (padre del Testimone_2 Testimone_4 Testimone_1 titolare della società convenuta).
All'udienza del 23.03.2023, il sig. , figlio di , titolare della società Testimone_1 Parte_2 convenuta, interrogato dal Giudice ha dichiarato quanto segue. In merito alla circostanza sub f) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la società a metà gennaio 2021 ha Parte_2 chiesto alla ditta , di procedere alla raccolta della merce, e che la società si è rifiutata Parte_1 Pt_1 di consentire l'ingresso nei terreni di mezzi e operai della società , perché voleva che la Parte_2
procedesse alla raccolta della merce senza selezione alcuna?” – rispondeva: “In ordine alla Parte_2 circostanza sub f) della memoria istruttoria di parte convenuta posso dire che all'inizio di gennaio siamo andati nel terreno dei per raccogliere le clementine ed era un disastro, i frutti erano per terra già Pt_3
13 marci e sugli alberi c'erano pochi frutti che abbiamo raccolto, che non erano in buone condizioni, non erano commerciabili perché erano tutti macchiati. Preciso che eravamo dodici o tredici persone, operai addetti alla raccolta, e in quell'occasione abbiamo raccolto circa 12 o 13 quintali di clementine, che abbiamo pagato regolarmente alla ditta Aggiungo che i frutti raccolti in buona parte sono stati Pt_3 gettati. Vista la situazione abbiamo parlato con la Dr.SS alla presenza dell'Ing. Pt_1 Testimone_3 suo fratello, nonché socio della ditta dicendole che vista la situazione era opportuno procedere Pt_3 con la raccolta delle arance, visto che già una buona parte di frutti era per terra. In quell'occasione la
Dr.SS non ci consentiva di raccogliere le arance e non ci fece accedere agli appezzamenti, Parte_1 benché fossimo pronti con gli operari per farlo. Preciso che ci ha tenuti fermi per circa un mese, dalla metà di gennaio alla metà di febbraio. La ragione per cui la Dr.SS non ci ha consentito di Pt_1 raccogliere le arance dipendeva dalla pretesa di raccogliere le clementine. Posso dire che i mandarini dei terreni della Dr.SS non erano commerciabili quelli della ditta solo in parte”. Pt_1 Pt_3
In merito alla circostanza sub g) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la ditta Pt_1 ha consentito l'ingresso presso i propri terreni alla società dopo la metà di febbraio 2021
[...] Pt_2 al fine di procedere alla raccolta della merce?” – rispondeva: “In ordine al quesito g) della memoria istruttoria di parte convenuta posso confermarlo e ribadire che siamo rimasti fermi per volontà della Dr.SS per un mese, impedendoci la raccolta sia del navellino che del tarocco”. Pt_1
In merito alla circostanza sub h) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la ditta Pt_1 ha emesso fattura il 30.3.2021 per un importo di €. 1.600,00 nei confronti della
[...] Parte_2 per il pagamento della merce acquistata?” – rispondeva: “Confermo la circostanza sub h) della memoria istruttoria della convenuta e ricordo che abbiamo raccolto circa 60/65 quintali di prodotto, il navellino che è dei terreni della Dr.SS non dei I La Dr.SS ha terreni a coltura arance Pt_1 Pt_3 Pt_1 navellino/navel e clementine, in misura minore”.
All'udienza del 20.04.2023 il sig. ha precisato di aver personalmente provveduto alle Testimone_2 operazioni di raccolta, essendo dipendente della , con funzioni raccolta, Parte_2 carico e scarico merce, nonché pesatura della merce.
In merito alla circostanza sub f) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la società
a metà gennaio 2021 ha chiesto alla ditta , di procedere alla raccolta della Parte_2 Parte_1 merce, e che la società si è rifiutata di consentire l'ingresso nei terreni di mezzi e operai della Pt_1 società , perché voleva che la procedesse alla raccolta della merce senza Parte_2 Parte_2 selezione alcuna?” – rispondeva: “Confermo la circostanza della lettera F della memoria istruttoria di parte convenuta. Preciso che il titolare mentre eravamo sull'appezzamento dei ci disse Parte_2 Pt_3 che dovevamo portarci nelle terre della Dr.SS per procedere alla raccolta delle arance. Giunti sul Pt_1 posto notai che la cominciò a discutere con per impedire il nostro accesso alle terre, poi Pt_1 Pt_2 lui venne da noi e ci disse che non ci facevano accedere e che dovevamo darci indietro e ce ne andammo.
Rimanemmo fermi per circa un mese”.
14 In merito alla circostanza sub g) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta, confermava che “la ditta
ha consentito l'ingresso presso i propri terreni alla società dopo la metà di febbraio Parte_1 Pt_2
2021 al fine di procedere alla raccolta della merce”, aggiungendo quanto segue: “a febbraio raccogliemmo dalle terre della Dr. , circa una seSSntina di quintali”. Parte_4
All'udienza dell'1.06.2023 il teste ha dichiarato quanto segue: “Sono indifferente rispetto Testimone_4 alle parti in giudizio, anche se preciso che la si avvale della mia competenza ed Parte_2 esperienza in termini di valutazione dei prodotti, e ho anche curato la stesura di relazioni valutative, e a volta la ritira i prodotti dai miei terreni con applicazione del prezzo aperto… Rispetto alla sig.ra Pt_2
, (i rapporti) erano buoni sino al precedente contratto, mentre rispetto al contratto di cui si Parte_1 discute i rapporti sono cambiati”.
In merito alla circostanza sub f) della memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta confermava, in quanto presente, che “la società a metà gennaio 2021 ha chiesto alla ditta di Parte_2 Parte_1 procedere alla raccolta della merce, e che la società si è rifiutata di consentire l'ingresso nei Pt_1 terreni di mezzi e operai della società , perché voleva che la procedesse alla Parte_2 Parte_2 raccolta della merce senza selezione alcuna”. Aggiungeva quanto segue: “Ero presente sempre a tutti gli accessi di tutti i terreni della dott.SS perché avevo assistito al contratto, intervenivo perché Parte_1 ero da garante per gli impegni contrattuali. Preciso che ero presente quando la dott.SS ha impedito Pt_1
l'accesso. Stavamo per entrare quando è arrivata la dott.SS che diceva di sospendere la raccolta Pt_1 delle arance e ci diceva di andare a raccogliere le clementine. Allora io dicevo che le non erano Org_2 messe bene e non si potevano raccogliere per problemi di attacchi patogeni e le dissi di salvare le arance perché stavano per cadere per terra, ma lei era arrabbiatissima, parlò un po' e decidemmo di andare via perché ci determinammo ad andare via perché mentre la dott.SS si allontanava ci disse che doveva andare dai carabinieri se non si andava a raccogliere i Non ricordo chi altro ci fosse insieme a Org_2 me, si creò confusione e gli operai volevano andare via. La dott.SS ci disse di andare via dal terreno Pt_1 perché stava andando dai carabinieri e ci disse di andarcene”; “Ricordo che quel giorno era Pt_2 presente mio figlio in qualità di trattorista operaio”. Testimone_2
In merito alla circostanza sub g) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la ditta Pt_1 ha consentito l'ingresso presso i propri terreni alla società dopo la metà di febbraio 2021
[...] Pt_2 al fine di procedere alla raccolta della merce?” – la confermava aggiungendo quanto segue: “ero sempre presente per le ragioni che ho chiarito prima come testimone del contratto”.
All'udienza del 2.11.2023 è stato sentito il sig. , padre del sig. , legale Testimone_1 Parte_2 rappresentante della società convenuta, il quale ha dichiarato di collaborare con suo figlio nella gestione della sua attività ma non di essere suo dipendente.
In merito alla circostanza sub f) della memoria istruttoria n.2 di parte convenuta – “Vero che la società
a metà gennaio 2021 ha chiesto alla ditta , di procedere alla raccolta della Parte_2 Parte_1 merce, e che la società si è rifiutata di consentire l'ingresso nei terreni di mezzi e operai della Pt_1 società , perché voleva che la procedesse alla raccolta della merce senza Parte_2 Parte_2
15 selezione alcuna?” – rispondeva: “Confermo la circostanza sub f) di cui alla seconda memoria ex art 183,
VI co. c.p.c. di parte convenuta. Aggiungo che volevamo precedere con la raccolta delle arance - tarocco - perché erano ancora vendibili, commerciabili, invece, la dottoreSS voleva che raccogliessimo i Org_2 che erano già andati, infatti, avevo già provato a raccoglierli ma non erano buoni. Perciò la dottoreSS non si ha fatto accedere ai terreni perché voleva che raccogliessimo prima i e dopo le arance, ma Org_2 in tal modo avremmo rischiato che le arance che erano ancora commerciabili andassero perse. Dopo pochi giorni la Dr.SS ci ha fatto contattare dal fratello per chiederci di andare sui terreni e Pt_1 raccogliere le arance visto che stavano andando a male anche quelle e noi simo andati a raccogliere, abbiamo gettato delle arance perché non erano più buone, erano gonfie per l'acqua e ciononostante ho pagato i prodotti che ha gettato. Preciso che il pagamento dei prodotti a cui ho appena fatto riferimento è avvenuto da parte della società di mio figlio, non ho pagato io personalmente, ho fatto io stesso l'assegno e
l'ho firmato. Ricordo che all'epoca facemmo delle foto delle piante e dei frutti ma non sono certo che si tratti di quelle che mi vengono mostrate, non mi ricordo.”.
Alla luce di quanto esposto dall'istruttoria espletata si ritiene di poter ricostruire i fatti nel senso che la Pt_1 intimava alla di procedere alla raccolta di tutta la merce esistente sui terreni di sua
[...] Controparte_1 proprietà, comunicando agli operai della Cannizzo di sospendere la raccolta delle arance e proseguire nella raccolta delle clementine;
la società chiedeva invece di procedere alla raccolta delle arance Pt_2
(qualità navel e ), rifiutandosi di raccogliere anche i frutti ormai deteriorati e non più vendibili (le Org_3
), in quanto non raccolti tempestivamente dalla società convenuta in ragione del crollo dei prezzi Org_2 sul mercato e quindi della non convenienza degli accordi contrattuali;
a sostegno della sua richiesta la società rappresentava alla sig.ra che sarebbe stato preferibile procedere prima con la Pt_2 Pt_1 raccolta delle arance, le quali in quel momento si trovavano ancora in buono stato, in quanto in caso contrario, qualora avessero iniziato a raccogliere anche le clementine, ormai invedibili, avrebbero rischiato di perdere anche l'intera partita di arance, a causa delle condizioni climatiche che avevano intereSSto la stagione invernale;
per la ferma opposizione della venditrice, solo dalla metà di febbraio la società Cannizzo procedeva alle operazioni di raccolta degli agrumi che si concludevano nel mese di marzo 2021.
Il divieto opposto dalla venditrice a consentire l'accesso dei dipendenti della sul fondo di sua Pt_2 proprietà determinava il trascorrere del tempo utile per la raccolta degli agrumi ancora in buono stato, causando un danno che deve essere esclusivamente imputato alla prima, in quanto la steSS avrebbe potuto evitarlo utilizzando l'ordinaria diligenza.
Tenuto conto della colpa grave che caratterizza la condotta ingiustificata della la quale ben Parte_1 avrebbe potuto consentire alla di procedere alla raccolta degli agrumi in buono stato Pt_2 Org_1
e ), in considerazione delle conseguenze negative che ne sono derivate, atteso che l'eccessiva Org_3 maturazione dei frutti ha portato al deterioramento degli stessi e alla esposizione ad attacchi patogeni, si ritiene che il risarcimento del danno debba essere determinato escludendo dall'importo richiesto quello relativo alla parziale raccolta degli agrumi, avendo la steSS con la sua condotta ostativa ingiustificata concorso a determinare il danno.
16 In ordine al quantum del risarcimento, la ditta attrice ha chiesto la condanna della convenuta
[...] al pagamento dell'importo di € 74.181,25 (€ 59.025,00 + € 15.156,25), sulla Parte_2 scorta delle considerazioni di cui alla relazione tecnica di parte attrice a firma del dott. agr. Per_1
.
[...]
Nella sua relazione il CTP ha determinato sulla scorta della produzione unitaria delle piante presenti nei terreni di proprietà dell'attrice, la presumibile produzione dell'intera piantagione nella misura complessiva di
242.500 kg, e precisamente:
- 2.000 piante (qualità navel e tarocco) x 65 kg = 130.000 kg;
- 700 piante (agrumeto giovane SARA 65) x40 kg = 28.000 kg;
- 1.300 piante (clementino) x 65 kg = 84.500 kg.
Pertanto, la ditta attrice lamenta di aver subito un danno pari ad € 59.025,00, importo ottenuto moltiplicando il quantitativo di agrumi rimasto invenduto, pari a 236.100,00 kg (242.500 kg – 6.400 kg = 236.100,00 kg) per il prezzo concordato (€ 0,25 al kg).
L'attrice, inoltre, asserendo di aver subito una perdita di produzione per l'annata agraria in corso pari al 25% rispetto a quella precedente, ha chiesto altresì la condanna al pagamento dell'importo pari ad € 15.156,25, ottenuto moltiplicando la quantità di 60.625 kg (il 25% della produzione unitaria delle piante presenti, ovvero di 242.500 kg) per € 0,25.
Si ritiene che nella quantificazione del risarcimento dovuto, nei termini che seguono, poSSno essere utilizzate i dati indicati dal CTP circa il numero delle piante presenti sul fondo e la ordinaria produzione dell'agrumeto di proprietà della ditta elementi che non sono stati espreSSmente contestati dalla Pt_1 società convenuta.
Il quantitativo di agrumi rimasto invenduto può essere pertanto rideterminato in 78.100 kg, quantità ottenuta sottraendo dalla stimata quantità di agrumi presente sugli appezzamenti dell'attrice (242.500 Kg) le seguenti unità:
- 28.000 kg relativi all'agrumeto giovane SARA 75, poiché non rientrante nella partita di agrumi oggetto del contratto;
- 130.000 kg relativi alle arance varietà CC e , la cui mancata raccolta deve imputarsi alla Parte_5 condotta gravemente colpevole della steSS venditrice, per quanto in precedenza osservato;
- 6.400 kg, ovvero la quantità di merce raccolta e già pagata, come da fattura in atti.
Il danno da mancato guadagno deve pertanto essere determinato in € 19.525,00, ottenuto moltiplicando il quantitativo di agrumi non raccolto (78.100 kg) per il prezzo concordato (€ 0,25 al kg).
Quanto ai danni permanenti lamentati alla piantagione per effetto della ritardata raccolta, non vi sono elementi per valutare e quantificare adeguatamente i danni che si assumono subiti dalla attrice, la quale avrebbe dovuto a suo tempo promuovere un accertamento tecnico preventivo al fine di documentare tali danni, atteso il verosimile mutamento dei luoghi e la sostanziale impossibilità di valutarli a distanza di un notevole lasso temporale.
17
3.2. LA DOMANDA RICONVENZIONALE.
Si ritiene di non poter accogliere la domanda riconvenzionale dalla società convenuta, in quanto il mancato guadagno derivante da una diminuzione della quantità delle arance raccolte per via del naturale deterioramento della merce avvenuto nel lasso temporale corrispondente al periodo in cui le era impedito l'accesso nei terreni della non è stato sufficientemente e adeguatamente dimostrato. Parte_1
3.3. LA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLA CAPARRA.
La convenuta ha chiesto al Tribunale adito di condannare la ditta in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., al pagamento della somma di € 1.400,00 a titolo di restituzione della caparra confirmatoria di cui al contratto del 23.9.2020.
Sul punto, si rileva che al momento della conclusione del contratto la società versava a titolo di Pt_2 caparra la somma di € 3.000,00. Dalla lettura del contratto emerge che le parti pattuivano che la somma corrisposta a titolo di caparra dovesse essere defalcata dall'ultima pesata relativa alla raccolta degli agrumi compravenduti. Nel caso di specie, la somma versata a titolo di caparra deve essere restituita alla parte compratrice, a titolo di indebito. Pt_ Conclusivamente, atteso che la società -come da fattura in atti- corrispondeva alla la Pt_2 Pt_1 somma di € 1.600,00 quale corrispettivo degli agrumi acquistati, l'attrice va condannata alla restituzione della somma di € 1.400,00, ottenuta dalla differenza tra la somma versata a titolo di caparra e l'importo corrisposto a titolo di prezzo.
Conclusivamente, la società convenuta sarà tenuta a versare in favore della attrice, per le causali di cui alla presente motivazione, la somma di € 18,125,00, importo ottenuto sottraendo dall'originaria somma quantificata a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.400,00, ottenuta dalla differenza tra la somma versata a titolo di caparra e l'importo corrisposto a titolo di prezzo.
4. LE SPESE.
Ricorrono giustificati motivi, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, per pronunciare la condanna della società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nella misura della metà, compensandole per la restante parte.
PTM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.SS
Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando sulla domanda così statuisce:
1) In parziale accoglimento della domanda, condanna la società convenuta
[...] in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento Parte_2 del danno da inadempimento contrattuale, che quantifica nella misura di € 19.525,00, in favore della
; Parte_1
2) Condanna la a restituire la somma di € 1.400,00, versata a titolo di caparra Parte_1 dalla società convenuta in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t.;
3) Rigetta ogni altra domanda;
18 4) Condanna la società convenuta in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge, nella misura della metà, compensandola per la restante parte.
Taranto, lì 27.05.2024
Il Presidente (dott. S. D'Errico)
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'unico riferimento normativo risiede nell'art. 56 della legge 203/1982, che sancisce l'inapplicabilità della legge per la “vendita stagionale di erbe, fattispecie comunque diversa dal contratto di vendita disciplinato dagli art.1470 e successivi del Codice Civile, attenendo ai contratti di utilizzazione delle erbe nei quali sia previsto il godimento del fondo come cosa produttiva. 2 Si veda Cass., 08.08.1997, n. 7358 “Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria (da ultimo prevista, in via generale, dalla l. n. 29 del 1990) è neceSSrio e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che 5 3 La dottrina rileva invero che la tesi della nullità non sia del tutto condivisibile, in quanto è neceSSrio superare il dato letterale, partendo dal rilievo secondo cui la nullità si ricollega secondo i principi generali a fattori coevi al contratto e non a fattori sopravvenuti, i quali, invece, danno normalmente luogo al rimedio della risoluzione. Secondo tale tesi, coerentemente alla ricostruzione della vendita di cosa futura come contratto ad effetti reali differiti, occorre pertanto operare una netta distinzione, nella ipotesi di mancata venuta a esistenza della cosa, tra due diverse ipotesi, aventi differente disciplina. Nella prima fattispecie, la mancata venuta ad esistenza della cosa dipende da un contegno o, comunque, da una causa imputabile al venditore;
in tal caso ricorre un inadempimento in senso tecnico, relativo all'obbligo di far acquistare la cosa all'acquirente, da cui consegue la possibilità per l'acquirente di agire con l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.. Nella seconda ipotesi, la mancata venuta ad esistenza dipende dall'impossibilità della prestazione determinata da una causa non imputabile al venditore medesimo, con conseguente possibilità di applicare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.. 4 Sul punto si veda Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 14461 del 30 giugno 2011, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per inesistenza dell'oggetto, la compravendita di frutti pendenti da un agrumeto mai venuti a maturazione a causa di gelate, affermando quanto segue: “Nell'ipotesi prevista dall'art. 1472 cod. civ. la vendita è soggetta alla "condicio iuris" della venuta ad esistenza della cosa alienata, la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento, bensì la sua nullità per mancanza dell'oggetto. E poiché, ove si tratti dei frutti naturali della cosa, il paSSggio di proprietà avviene, a mente dell'art. 821 c.c., con la separazione dei primi dalla seconda, ne consegue che il rischio del verificarsi di eventi che impediscano la venuta ad esistenza dei frutti naturali della cosa, al pari del rischio della mancata venuta ad esistenza di quest'ultima, è a carico del
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