Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dr. Alberto Iachini Bellisarii ConIGliere
Dr. Federico Ria ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado n. 29/2024 RG, vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Antonello Salce, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Pescara, Via Pietro Nenni n.16/4, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
e in persona dell'amministratore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art.83, III
comma, c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
Studio di quest'ultimo in Pescara Piazza F.P. D'Angelosante n.6 ( già via Mazzarino n.8);
APPELLATO
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 955/2023 Reg. Sent, relativa al procedimento civile iscritto al n° 1117/2019 pubblicata in data 4/7/2023, avente ad oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: conclusioni non precisate nel termine assegnato.
per parte appellata: “nel merito: rigettare la domanda attrice siccome totalmente infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza. Con
vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse condannare il all'esecuzione delle opere CP_1
necessarie per la definitiva eliminazione dei fenomeni dannosi riscontrati in sede di
ATP, dovranno essere stralciate le opere di adeguamento e/o rifacimento dei solai, che sono a carico delle proprietà esclusive dei condomini, e più in generale di tutte quelle opere di pertinenza di tali proprietà, con rigetto della richiesta di risarcimento del danno per tutto quanto esposto;
in via ancor più subordinata: ridurre il risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art.1227 C.C. avendo il ricorrente contribuito alla causazione degli asseriti danni. Il tutto, sempre, con vittoria di spese. in via istruttoria: si opus sit,
ammettere C.T.U.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ebbe così a decidere:
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1117/2019 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA
il ricorso
CONDANNA
il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che liquida in € CP_1
7.616,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come analiticamente esposti dal Primo Giudice.
“1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 12.3.2019 , Parte_1
proprietario di un appartamento posto al primo piano dell'immobile (ex IACP) sito in
Pescara, Via Luca da Penne – Via F. Tedesco, facente parte del Condominio VIA LUCA
DA PENNE 6 PESCARA, ha chiesto la condanna del Condominio al risarcimento dei danni da lui subiti a causa delle lesioni riportate dalla muratura portante dell'edificio,
tali da riflettersi anche all'interno dell'appartamento del ricorrente, dove si era verificato il distacco della parete perimetrale lato sud, con conseguenti infiltrazioni d'acqua nel bagno e lesioni all'altezza del solaio di copertura, lungo tutta la parete perimetrale che affaccia su Via Tedesco.
2.Al manifestarsi dei fenomeni sopra descritti l'arch. , allora comproprietario Pt_1
e occupante esclusivo dell'appartamento, aveva tempestivamente segnalato il problema all'amministratrice di condominio, chiedendo la convocazione dell'assemblea, al fine di deliberare la nomina di un tecnico per accertare l'origine dei fenomeni fessurativi e infiltrativi ed individuare i lavori necessari per impedire l'ulteriore deterioramento dell'immobile. Nonostante l'evidenza della situazione,
l'assemblea di condominio non aveva ritenuto opportuno deliberare alcun tipo di intervento.
Nel corso degli anni la situazione era peggiorata ulteriormente e solo nel febbraio 2012
l'assemblea condominiale aveva deliberato di dare incarico all'ing. di CP_2
redigere una perizia sullo stato dell'immobile (doc. 3). In data 05.06.2012, prima ancora che il tecnico incaricato dal eseguisse il sopralluogo, si era CP_1
verificato il crollo del solaio di calpestio all'interno dell'appartamento occupato dalla
IG.ra , attiguo a quello del ricorrente, con caduta di materiali nel bagno CP_3
dell'appartamento sottostante, occupato dalla IG.ra . Parte_2
Lo stesso giorno, a seguito di tale crollo, erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Pescara,
che avevano ordinato l'immediato puntellamento del solaio del bagno interessato dal crollo e, nel successivo fonogramma inviato all'amministratrice di condominio,
evidenziata la necessita di “… far eseguire verifica, da parte di tecnico qualificato ed abilitato, dei solai di copertura di tutti i locali posti a piano terra, al fine di definire l'effettivo stato del dissesto e predisporre i conseguenti lavori di ripristino,
risanamento, consolidamento o messa in sicurezza, anche mediante la realizzazione di opere provvisorie di sostegno”.
Il giorno successivo al crollo era intervenuto l'arch. delegato dall'ing. Per_1
unitamente all'arch. della per effettuare il sopralluogo CP_2 Per_2 CP_4
disposto dall'assemblea di condominio e prescritto dai Vigili del Fuoco di Pescara.
All'esito del sopralluogo l'arch. aveva inviato all'amministratrice di condominio Per_1
l'elenco delle prove tecniche necessarie per effettuare un serio monitoraggio dello stato dell'intero immobile, accompagnato dal relativo preventivo (doc. 5).
L'assemblea di condominio non aveva autorizzato le prove tecniche proposte dall'arch.
ed affidato un nuovo incarico all'ing. e all'ing. Per_1 ESimone_1 [...]
per effettuare sondaggi sui solai (doc. 6). Persona_3
I periti avevano redatto più relazioni, ciascuna in corrispondenza delle verifiche alle quali avevano periodicamente sottoposto l'immobile oggetto di accertamento (doc. 7).
Le conclusioni dei tecnici incaricati dal erano state contestate dall'ing. CP_1 [...]
, tecnico nominato dal ricorrente (doc. 8). Per_4
3.Il ricorrente, unitamente agli altri comproprietari dell'immobile, avendo interesse ad accertare in via definitiva ed urgente, anche al fine di evitare l'ulteriore aggravarsi della situazione di dissesto in atto, lo stato in cui versava l'immobile di loro proprietà, con particolare riferimento ai solai, alle lesioni e alle infiltrazioni, allo scopo di determinare entità, natura e cause dei fenomeni fessurativi e infiltrativi presenti all'interno dell'unità abitativa ed individuare le soluzioni idonee per eliminare le problematiche ed i danni riscontrati, avevano promosso giudizio di ATP, iscritto al n. 2375/2014 (doc.
9).
4.Il Tribunale di Pescara aveva nominato come CTU l'ing. che, con Persona_5
relazione depositata il 10.09.2014 (doc. 10), confermata anche a seguito delle osservazioni critiche formulate dall'ing. CTP del Condominio, aveva Tes_1
evidenziato che:
a) sono presenti diverse lesioni ed evidenti segni che indicano situazioni di umidità
pregressa nell'appartamento dei;
Pt_1
b) le fessurazioni riscontrate nelle murature dei setti portanti, nei solai di primo e secondo livello e nelle tramezzature interne derivano da diverse cause, spesso anche concomitanti tra loro, quali vetustà, carenza di manutenzione, cedimenti differenziali indotti dalle modifiche progressive della situazione dei fondali di appoggio delle fondazioni, sopraggiunti movimenti tellurici, infiltrazioni d'acqua dall'area esterna e dal sottosuolo;
c) la struttura dell'edificio presenta una condizione di precario equilibrio che ha comportato e potrebbe comportare nuovi e progressivi fenomeni fessurativi;
d) per quanto riguarda la situazione attuale e a breve termine dell'edificio, occorre che il predisponga con urgenza un piano di manutenzione che, oltre a CP_1 garantire gli interventi, preveda anche il monitoraggio accurato degli elementi strutturali;
per quanto riguarda la situazione dell'edificio a medio termine è necessario che il condominio programmi in un tempo massimo di anni due un intervento di miglioramento strutturale atto ad aumentare la sicurezza strutturale esistente;
e) l'esecuzione dei lavori strutturali, la cui ultimazione si ritiene non possa superare i cinque anni, dovranno prevedere: Esecuzione di sottofondazioni con opere in c.a. e micropali;
Armatura dei sette murari portanti con reti elettrosaldate, con catene e/o tiranti;
Adeguamento e/o rifacimento dei solai;
f) i costi dell'intervento ammontano a circa € 158.000,00;
g) le opere da eseguire per il ripristino all'interno del vano bagno (spicconamento intonaci deteriorati e trasporto a rifiuto;
rimozione dei rivestimenti murali lesionati e distaccati, rimozione dei sanitari e trasporto a rifiuto;
realizzazione di nuovo intonaco cementizio e successiva rasatura;
posa in opera di nuovo rivestimento murale e successivo ripristino dei sanitari;
ritinteggiatura vano bagno) ammontano ad €
2.500,00, oltre iva a corpo;
h) i lavori deliberati dal nell'assemblea straordinaria del 18.3.2014, relativi CP_1
alla sistemazione della facciata lato proprietà non sono idonei per risolvere la Pt_1
problematica strutturale legata alla staticità dell'immobile.
5.Con missiva inviata a mezzo fax in data 30.1.2015 (doc. 11) il difensore del ricorrente,
richiamando quanto accertato dal CTU, aveva invitato il Condominio a deliberare l'esecuzione dei lavori di manutenzione nei termini indicati dal CTU, conferendo incarico ad un professionista diverso dagli ing. e CTP del Persona_3 Tes_1
Condominio nel procedimento di ATP, per la progettazione, programmazione e direzione degli interventi di manutenzione.
Aveva inoltre chiesto il rimborso delle spese sostenute per la procedura di ATP ed il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, per il mancato utilizzo dell'immobile, così
come accertato dal CTU.
6.L'assemblea condominiale, tenuto conto delle osservazioni dell'ing. Tes_1
aveva deliberato di non dare esecuzione ai lavori di manutenzione nei termini indicati dall'ing. , ribadendo la necessità di dar corso ai lavori già deliberati ed affidati Per_5
alla impresa nell'assemblea del 18.3.2014 (doc. 12). CP_5
7.Con missiva del 3.3.2015 il legale del ricorrente si era rivolto al Sindaco del
[...]
ed al Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara sollecitando un pronto CP_6
intervento, finalizzato mettere in sicurezza l'immobile e le persone ivi residenti (doc.
13).
Il preso atto della relazione tecnica dell'ing. , aveva Controparte_6 Per_5
diffidato l'amministratore del Condominio ad attivarsi per far predisporre, ad un tecnico, un piano di manutenzione del fabbricato, che prevedesse un monitoraggio degli elementi strutturali, con cadenza semestrale, nonché ad intervenire, in caso di pericolo, all'immediata messa in sicurezza degli appartamenti (doc. 14). Nell'inerzia del Condominio il ricorrente aveva avviato una procedura di mediazione che si era conclusa in data 11.06.2018 con esito negativo.
8.
Considerato che
il non aveva inteso dar seguito ai lavori indicati dall'ing. CP_1
, il ricorrente aveva incardinato il presente giudizio con il quale aveva chiesto Per_5
la definitiva eliminazione degli inconvenienti presenti all'interno dell'immobile di sua proprietà, descritti dal CTU in sede di ATP (lesioni, umidità, presenza di uno stato fessurativo di non trascurabile importanza sulle pareti esterne corrispondenti all'appartamento del ricorrente) le cui cause erano state rinvenute dal perito nel deterioramento progressivo dei solai, nelle modifiche della situazione dei fondali di appoggio delle fondazioni, nel deterioramento progressivo dei setti murari.
Nel presente giudizio aveva chiesto la condanna del , ex art. 2051 c.c., al CP_1
risarcimento dei danni da lui subiti e quantificati dall'ing. in € 2500,00 + Iva a Per_5
corpo, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla realizzazione delle opere indicate dal
CTU per la definitiva risoluzione delle problematiche riscontrate all'interno dell'appartamento dell'istante.
Aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento e/o diminuzione di valore dell'immobile, nonché il risarcimento del danno conseguente al mancato o comunque al ridotto godimento dello stesso per oltre 8 anni, in conseguenza dei gravi inconvenienti riscontrati. Vinte le spese anche della fase di ATP.
9. Il si era costituito contestando Controparte_7
l'ammissibilità del rito sommario, scelto dal ricorrente, considerato che il presente giudizio non poteva essere definito allo stato degli atti, con un'istruttoria marginale,
posto che le ragioni di entrambe le parti dovevano trovare adeguata conferma, previo svolgimento di indagini tecniche e prove testimoniali.
Con riferimento all'utilizzabilità della CTU, redatta in fase di ATP, aveva evidenziato che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose.
Aveva poi evidenziato che le problematiche dell'immobile, di proprietà del ricorrente,
avevano formato oggetto, sin dal mese di luglio 2011 di relazione tecnica a firma dell'ing. al quale l'amministratore pro tempore del Condominio, a Tes_1
seguito delle segnalazioni del , aveva affidato l'incarico di determinare le Pt_1
cause delle infiltrazioni.
Successivamente, l'assemblea condominiale aveva dato incarico all'ing. Tes_1
di eseguire indagini specifiche per verificare la situazione dell'intero fabbricato. Erano
stati eseguiti rilievi termografici e ripetute prove di carico, effettuate dalla ditta
ZO ES di UL, dalle quali era emerso che il fabbricato, pur essendo stato realizzato negli anni 50, presentava un discreto stato di conservazione e, soprattutto,
non evidenziava segni evidenti di pericolo imminente.
Tali giudizi erano stati confermati dai Vigili del Fuoco e dal , a vario Controparte_6
titolo intervenuti nella vicenda, nei provvedimenti di archiviazione che avevano chiuso le istruttorie. Nel corso degli anni l'ing. aveva provveduto a monitorare il fabbricato, Tes_1
redigendo periodicamente relazioni tecniche, portate puntualmente all'attenzione dell'assemblea.
Nell'ultima relazione del 13.07.2017 il tecnico, a seguito delle indagini condotte nel corso di ben 6 anni (nel corso dei quali erano stati effettuati lavori di scavo, per la verifica delle fondazioni, eseguiti e concordati alla presenza dei tecnici di parte del e del ricorrente), aveva ribadito che le fondazioni del fabbricato di CP_1 [...]
non presentavano lesioni o cedimenti tali da lasciar intuire Controparte_7
problemi idonei ad interessare le strutture portanti del fabbricato.
Tale giudizio non era stato contestato dall'Ing. , tecnico di parte del Persona_4
. Pt_1
Con riferimento al cosiddetto “crollo” del solaio di calpestio, verificatosi all'interno dell'appartamento occupato dalla IG.ra consistito nel solo scollamento CP_3
dell'intonaco, aveva precisato che tale evento aveva avuto origine non da cause strutturali, ma da infiltrazioni provenienti da un discendente di scolo e che le spese erano state ripartite fra i soli proprietari delle due unità interessate.
10.L'assemblea condominiale, rassicurata dalle relazioni del proprio consulente, aveva ritenuto di non ottemperare alle prescrizioni indicate dall' ing. , che aveva Per_5
svolto la propria attività solo in funzione delle relazioni depositate nel fascicolo di causa, senza altri approfondimenti, con la sola eccezione di uno scavo effettuato nel giardino in via Luca Da Penne, di non precisata proprietà. Il CTU aveva inoltre limitato le proprie indagini alle uniche due unità immobiliari in cui erano state effettuate scarse manutenzioni, senza considerare le restanti sei unità
immobiliari.
Aveva inoltre omesso di considerare che il quadro fessurativo esterno è localizzato maggiormente sul fabbricato corrispondente alla colonna Piselli/Cercone e si riflette in minima parte sulla porzione di fabbricato oggetto di analisi.
Aveva evidenziato, nell'appartamento sito al piano terra, abitato dai IG.ri Parte_3
una situazione di degrado delle murature a livello pavimento che, pur
[...]
apparendo al momento asciutte, presentavano segni derivanti da risalita di acqua dal basso.
Aveva però omesso di evidenziare che i muri erano asciutti e che l'esame era stato effettuato dopo che il aveva eliminato i problemi dell'area di Controparte_6
sedime del fabbricato, con il rifacimento delle fogne. Gli scricchiolii riferiti dal Pt_1
non erano stati mai accertati.
Inoltre, i crolli improvvisi sono anticipati da scricchiolii, ma non diluiti in un intervallo temporale lungo anni.
11.ll aveva censurato le conclusioni riportate a pag. 15 della relazione CP_1
del CTU, considerato che l'evolversi dei richiamati cedimenti differenziali in fondazione, non era mai stato verificato, anche perché i ricorrenti si erano opposti, in una riunione di condominio, alla posa in opera di vetrini per l'analisi dell'evoluzione delle lesioni. Quanto agli interventi strutturali che, secondo il CTU, dovevano essere effettuati sull'intero edificio, aveva evidenziato che si tratta di rilievi che non erano stati preceduti da accertamenti direttamente svolti dal CTU e che non rientravano nei quesiti formulati al perito.
Con riferimento all'adeguamento ed al rifacimento dei solai, aveva evidenziato che trattasi di spesa che non potrebbe mai essere posta a carico del , CP_1
costituendo onere che grava sui proprietari degli appartamenti posti in colonna uno sopra l'altro, trattandosi di solai che fungono da calpestio e copertura di porzioni di proprietà esclusiva.
11.Il ricorrente, che aveva impedito all'impresa deIGnata dall'assemblea di eseguire nel suo appartamento i lavori deliberati, aveva sicuramente concorso all'aggravamento del danno, non avendo mai provveduto alla manutenzione del proprio appartamento,
che il CTU aveva descritto in stato di evidente degrado.
12.Il aveva inoltre dedotto che, primavera del 2016, il ricorrente aveva CP_1
eseguito, senza comunicazione alcuna, lavori di manutenzione straordinaria del suo appartamento che ne avevano comportato una modifica radicale, con ciò
sconfessando il suo stesso consulente ing. che, nella perizia del Persona_4
12.12.2011 aveva specificato che: “si potrà procedere alla corretta progettazione e valutazione delle opere di ripristino strutturale che ovviamente dovranno essere realizzate prima del ripristino delle rifiniture dell'appartamento di . Pt_1 Infatti, se non si eliminano le cause del dissesto, a nulla servono opere di ripristino delle rifiniture che potrebbero essere vanificate da probabili ulteriori movimenti di assestamento della struttura”.
Nel corso di tali lavori erano stati rifatti tutti gli intonaci e abbattute alcune tramezzature che fungevano da sostegno del solaio, la cui eliminazione potrebbe aver compromesso la tenuta della struttura, costituita da tavelloni.
Rilevato che nessuna prova di danni conseguenti al mancato godimento dell'immobile era stata allegata dal ricorrente, aveva concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza emessa in data 21 giugno 2019, considerata la complessità del rapporto e delle vicende fattuali emerse dalla lettura degli atti introduttivi del ricorso,
è stato disposto il mutamento del rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183
cpc.
13.Con ordinanza in data 6.11.2019 è stata ammessa la prova per interrogatorio e testi richiesta dalle parti e disposta l'acquisizione telematica del fascicolo di ATP, con riserva di valutare all'esito la necessità di disporre CTU, finalizzata ad accertare le condizioni di stabilità dell'edificio.
All'esito della prova, rilevato che nel fascicolo telematico dell'ATP, è presente solo il decreto di liquidazione effettuato in favore del CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.9.2021. Su richiesta delle parti la causa era stata più volte rinviata per trattative, che non sono andate a buon fine.
Su richiesta delle parti la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.3.2023, all'esito della quale, concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, è stata riservata per la decisione.”
All'esito la causa veniva decisa come sopra.
14 ha proposto appello il 31.12.2023, eccependo preliminarmente Parte_1
l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per non aver acquisito integralmente il fascicolo dell' limitandone l'acquisizione al solo fascicolo telematico contenente CP_8
unicamente il decreto di liquidazione del ctu ed omettendo di acquisirne la parte cartacea trattandosi di procedimento risalente al 2014. Da tale circostanza ne sarebbe derivato un serio vulnus ai propri danni, alla completezza dell'istruttoria e al principio del contraddittorio, conseguendone l'ingiusto rigetto della domanda.
15. Ha lamentato, inoltre, l'omessa valutazione della documentazione dallo stesso prodotta in primo grado ed in particolare di tutti gli atti dell'accertamento tecnico preventivo allegati alla memoria istruttoria del 19.9.2019, determinanti in punto di onere probatorio in ordine al quale, invece, il giudice di prima istanza si era pronunciato contestandone il mancato assolvimento.
16. Nel merito l'impugnante ha censurato l'erronea ricostruzione dei fatti in ordine agli accertamenti svolti dal tecnico incaricato dal Tribunale ed in particolare “ l'omesso svolgimento, da parte del CTU di indagini finalizzate ad accertare lo stato delle
strutture portanti del fabbricato” in realtà, secondo l'appellante “frutto di una precisa
scelta metodologica non contestata dalle parti, dai relativi consulenti e dal giudice
stesso nella formulazione dei quesiti”, sottolineando che “se il giudice di prima istanza
avesse esaminato i vari elaborati tecnici presenti in atti avrebbe verificato che tutti,
compresi i tecnici di parte, avevano sempre concluso per la sussistenza di carenze
strutturali dell'edificio, discostandosi solo sull'individuazione delle necessarie cautele”.
16.Aggiungeva, inoltre, l'inconferente richiamo operato dal Tribunale ai lavori di ristrutturazione da esso eseguiti nel 2016 che avrebbero evidenziato la circostanza che l'immobile non presentava problemi di carattere strutturale, atteso che, invece,
dall'istruttoria espletata ( con particolare riferimento alla testimonianza resa dal tecnico dell'Ater Ing. e dalla documentazione prodotta dalla stessa Persona_6
parte convenuta, si evinceva sia l'assenza di puntellamenti che la mancata demolizione di muri portanti, perimetrali e divisori.
17.L'appellante ha, infine, censurato la sentenza laddove, in ordine alla problematica inerente le infiltrazioni del solaio, ha inquadrato la questione come riguardante la proprietà comune dei diversi proprietari degli appartamenti, in relazione ai quali il solaio aveva funzione divisoria, non potendosi addebitare al le relative CP_1
spese di manutenzione. In realtà, deduce l'appellante, le infiltrazioni oggetto della domanda attrice erano relative ad una fessurazione della parete verticale del fabbricato in ordine al quale il giudice era stato indubbiamente tratto in inganno dal richiamo ad un episodio avvenuto nell'anno 2012 riguardante, tuttavia, altri appartamenti non di proprietà di . Pt_1
18. Ha, quindi, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Queste le iniziali conclusioni:
- accertare e dichiarare, sulla scorta della documentazione in atti, ed in particolare della relazione tecnica redatta dall'ing. nell'ambito del procedimento di ATP Per_5
n. R.G. 2375/2014 disposto dinanzi il Tribunale di Pescara, la piena ed esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i Controparte_9
danni subiti e riscontrati all'interno dell'appartamento di proprietà ; Pt_1
per l'effetto:
-condannare il in Pescara alla realizzazione delle Controparte_7
opere necessarie per la definitiva eliminazione dei fenomeni dannosi riscontrati dal
CTU in sede di ATP, così come puntualmente indicate nella relazione tecnica a firma dell'ing. ; Per_5
-condannare altresì il a risarcire i danni Controparte_9
subiti e riscontrati all'interno dell'appartamento di proprietà nella misura già Pt_1
quantificata dal CTU in sede di ATP, pari a € 2.500,00 + Iva, oltre interessi e rivalutazione, nonché a risarcire in via equitativa il danno patrimoniale derivante dal deprezzamento dell'immobile, unitamente al danno non patrimoniale legato alla minore godibilità e/o sfruttamento da parte del del proprio immobile;
Pt_1
-condannare il al pagamento in favore Controparte_9
dell'Appellante delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, nonché
al rimborso di quelle sostenute in via esclusiva nel procedimento di ATP n. R.G.
2375/2014.
19.Si è costituito il ( d'ora in poi ) Controparte_1 CP_1
concludendo per il rigetto dell'impugnativa ed, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda insistendo nelle conclusioni già rassegnate in primo grado.
20.Con ordinanza del 12.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appellante, una volta ordinata la rimessione della causa in decisione ex art. 352 cpc, non ha precisato le conclusioni e non ha depositato la conclusionale,
né le repliche, né le note in sostituzione dell'udienza di presa in decisone del
12.3.2025: trattasi di contegno processuale che rivela un sostanziale abbandono della controversia.
Ciò posto, valga quanto appresso. MOTIVO N.1 OMESSA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA
CONTENUTA NEL FASCICOLO DI ATP N. 2375/2014 NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
(CAPO A DELLA SENTENZA)
MOTIVO N.2 OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
APPELLANTE (CAPO A DELLA SENTENZA) Parte_4
I primi due motivi del gravame, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno pertanto respinti.
Si duole l'appellante, in particolare, che il Tribunale non avrebbe integralmente acquisito il fascicolo del giudizio di Atp n.2375/14 determinando una grave carenza istruttoria non ad esso imputabile nonché una violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Come noto secondo principio giurisprudenziale consolidato, richiamato anche da parte appellata ed al quale la Corte ritiene di aderire, non è necessario un provvedimento formale per l'acquisizione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (tra le altre Cass. Civ. n.5209/17) non determinandosi, quindi, in capo al giudice adito un obbligo in procedendo essendo, quindi, implicitamente onerata la parte interessata di porla a disposizione del giudicante.
Pertanto, ben avrebbe potuto , che ne aveva l'evidente interesse, farsi parte Pt_1
diligente e provvedere alla produzione completa degli atti dell'Atp comprensivi degli allegati integrali alla CTU, il che a ben vedere ebbe a fare, per cui il precedente rilievo ha valenza solo teorica. Ed invero, e ciò sorprende, egli con la seconda memoria ex art. 186 cpc, dopo che aveva già allegato la CTU all'atto introduttivo del giudizio, ebbe a produrre anche i relativi allegati, sicchè se anche il Tribunale, che ebbe a rilevare come “Il ricorrente ha allegato al ricorso una copia della perizia, priva degli allegati. È stata disposta l'acquisizione del fascicolo telematico della CTU, nel quale è presente solo il decreto di liquidazione del compenso spettante al perito”, ha omesso di considerarli , appare evidente che la doglianza è irrilevante oltre che in evidente contraddizione con quanto da lui stesso asserito nel secondo motivo, con cui, nel contestare l'incompleta acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare da parte del Tribunale e chiedendone contestualmente l'integrale acquisizione, testualmente afferma “ Questa
difesa ha depositato tutti gli atti dell'accertamento tecnico preventivo allegandoli alla
memoria istruttoria del 19.9.2019” rendendo, quindi, i due motivi di impugnazione tra loro logicamente incompatibili.
In ogni caso, come si puntualizzerà nel prosieguo nella delibazione dei restanti motivi d'appello, alla luce dell'intero incarto processuale le risultanze della consulenza tecnica redatta in sede di Atp, in difetto di qualsiasi allegazione sulla decisività degli allegati in questione, non appaiono dirimenti per l'accoglimento della domanda.
MOTIVO N.3 NEL MERITO: SULL'ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI IN ORDINE AGLI
ACCERTAMENTI SVOLTI DAL CTU (CAPO A DELLA SENTENZA
MOTIVO N.4 NEL MERITO: SULL'ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI IN ORDINE AGLI
ACCERTAMENTI SVOLTI DAL CTU (CAPO B DELLA SENTENZA) Anche il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, vertendo entrambi in ordine all'operato del consulente tecnico d'ufficio ed alla ricostruzione degli eventi di causa così come prospettati dal primo giudice.
Il Primo Giudice ha opinato quanto appresso.
“A. Sugli accertamenti svolti dal CTU.
Come emerge dall'esame della CTU, allegata dal ricorrente, l'ing. non aveva Per_5
effettuato verifiche strutturali del fabbricato, ma si era limitata a formulare le conclusioni, concernenti i lavori necessari per assicurare la stabilità del fabbricato, sulla base della documentazione tecnica allegata dalle parti (Intervento effettuato dai Vigili
del Fuoco ed accertamenti svolti dai tecnici incaricati dal Condominio e dal CT di parte ricorrente, ing. ). Persona_7
Aveva inoltre eseguito uno scavo, della profondità di 3 metri, per accertare il livello della quota di falda.
Al contrario, il convenuto ha allegato documentazione dalla quale emerge CP_1
che l'ing. dal 2012 al 2017 aveva provveduto a monitorare lo stabile Tes_1
condominiale, redigendo periodicamente le relazioni tecniche allegate agli atti (cfr doc.
7 ricorso e doc. 2, 3 e 4 comparsa di costituzione).
Nel corso delle indagini, condotte in un rilevante arco temporale, sono stati eseguiti lavori di scavo per la verifica delle fondazioni, all'esito delle quali il tecnico, incaricato dal , ha accertato che le fondazioni del fabbricato di CP_1 Controparte_7
non presentano lesioni o cedimenti idonei ad incidere sulle strutture del fabbricato.
Ciò anche all'esito dei rilievi termografici e ripetute prove di carico, effettuate in data 29 e 30.11.2012 dalla ditta ZO ES di UL (cfr. doc. n. 3 allegato alle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c.).
Considerati gli esiti degli accertamenti tecnici effettuati dal , l'omesso CP_1
svolgimento, da parte del CTU, di indagini finalizzate ad accertare lo stato delle strutture portanti del fabbricato e l'omesso deposito degli atti allegati alla relazione
(fotografie e documentazione esaminata) non è possibile porre, a carico del
, l'obbligo di effettuare gli interventi strutturali indicati dal CTU. CP_1
Va inoltre considerato che, come emerso dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio,
nel 2016 il ricorrente aveva effettuato una ristrutturazione integrale dell'appartamento, nel corso della quale aveva lasciato in piedi solo “i tre muri portanti, non puntellati” (cfr dichiarazioni rese dall'ing. all'udienza del Tes_1
2.10.2020).
Tale circostanza consente di ritenere del tutto inverosimile che l'immobile potesse essere effettivamente interessato da problemi di carattere strutturale, che sarebbero sicuramente emersi nel corso dei lavori di ristrutturazione svolti dal ricorrente.
B. Sulla ripartizione delle spese di rifacimento del solaio di copertura.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni, riscontrati dal CTU all'interno dell'abitazione del ricorrente, considerato anche in questo caso l'omesso deposito degli atti, allegati alla relazione, dalla quale risulta comunque la vetustà e la carenza di manutenzione dell'unità abitativa, vanno formulate, in diritto, le seguenti considerazioni. Il solaio, che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra,
appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani. Tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c. (cfr Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, n.24266). Accertato che il ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza di problematiche strutturali concerti la muratura portante del fabbricato, sul quale insiste l'unità abitativa di sua proprietà
esclusiva e che, salvo prova contraria, non allegata dal ricorrente, le spese relative al rifacimento del solaio, che separa due unità abitative sovrapposte, vanno ripartite tra i proprietari dei due piani, che non è stata inoltre dimostrata la responsabilità del condominio per i progressi danni da infiltrazione, le domande formulate dal ricorrente vanno integralmente rigettate.”
Col terzo motivo si duole l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inattendibile la CTU per avere il tecnico omesso di svolgere indagini finalizzate ad accertare lo stato delle strutture portanti del fabbricato, mentre le conclusioni rese dall' Ing. all'esito dell'ATP avrebbero dimostrato esattamente il contrario. Per_5
Difatti, prosegue l'impugnante “il Ctu ha formulato una precisa scelta metodologica
che non fu contestata dalle parti, dai relativi consulenti e dal Giudice stesso nella
formulazione dei quesiti. Le parti avevano messo a sua disposizione numerosi
accertamenti strutturali effettuali negli anni precedenti, con notevole dispendio di
tempo e denaro, i cui risultati non erano in contestazione, semmai lo erano le valutazioni conseguenti che ne traevano i rispettivi consulenti” Ed ancora“ Laddove il
giudice di prime cure avesse più attentamente esaminato i vari elaborati tecnici in atti
avrebbe verificato che tutti compresi i tecnici del hanno sempre concluso CP_1
per la sussistenza di carenze strutturali dell'edificio discostandosi solo
sull'individuazione delle necessarie cautele.”
La doglianza non coglie nel segno.
Va rammentato che il giudizio di primo grado trae origine dal ricorso promosso ai sensi dell'art 702 cpc, iscritto al ruolo in data 13 marzo 2019 e finalizzato a far la piena ed esclusiva responsabilità ex art 2051 cc del per i danni subiti e riscontrati CP_1
da all'interno dell'appartamento di sua proprietà, con conseguente Pt_1
condanna alla realizzazione delle opere necessarie per la definitiva eliminazione dei fenomeni dannosi riscontrati e quantificati dal CTU in sede di Atp del 10 settembre
2014, oltre al danno conseguente al deprezzamento dell'immobile ed alla minore godibilità e /o sfruttamento del medesimo .
Ritiene la Corte che il Tribunale, secondo un percorso logico e coerente, abbia correttamente respinto la domanda attrice ritenendo inattendibili le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento tecnico preventivo alla luce del complesso delle risultanze probatorie in atti, anche successive al deposito del predetto elaborato peritale, che hanno delineato un quadro ben diverso da quanto evidenziato e prospettato dal tecnico originariamente nominato dal Tribunale.
In primo luogo, va rilevato che l'assemblea condominiale, tenuto conto delle osservazioni dell'ing. aveva deliberato di non dare esecuzione ai lavori Tes_1 di manutenzione nei termini indicati dal CTU dell'ATP, ribadendo la necessità di dar corso ai lavori già deliberati ed affidati alla impresa nell'assemblea del CP_5
18.3.2014: la decisione non risulta impugnata, né viene allegato alcunchè sulla inidoneità dei lavori già affidati e poi eseguiti.
Né si contesta che il CTU abbia proceduto alla valutazione richiesta dal giudice dell'ATP unicamente sulla base degli atti di causa e delle precedenti relazioni tecniche e valutazioni di laboratorio (analisi Labortech), ma senza svolgere alcuna verifica strutturale sull'immobile, tanto che affermava: “La situazione dell'edificio in esame
alla luce della documentazione tecnica disponibile e delle prove effettuate, è tale che
ad oggi la struttura presenta nel suo insieme una condizione di precario equilibrio che
ha comportato e potrebbe comportare nuovi e progressivi fenomeni fessurativi a causa
delle variazioni di natura fisica, delle variazioni di natura geologica/geotecnica o di
intervenuti fenomeni non prevedibili quali movimenti tellurici e/o IGnificativi eventi
metereologici.” per poi precisare che “ Tutte le prove ed indagini effettuate comprese
le prove di carico sui solai, le prove termografiche, i saggi ecc pur assumendo una
specifica importanza al fine di pervenire ad una adeguata conoscenza delle complesse
problematiche strutturali in essere non possono da sole rappresentare una risposta
definitiva per la valutazione della sicurezza dell'edificio stesso”.
Trattasi, evidentemente, di supposizioni, peraltro smentite dal fatto che da allora
(2014) ad oggi nulla di rilevante sia avvenuto, sicchè il tecnico, procedendo mediante una mera analisi dei documenti in atti, sopralluoghi e un non meglio precisato scavo finalizzato alla valutazione della falda, ha solo paventato, infondatamente, una situazione attuale e a breve termine fortemente critica, con la predisposizione d'urgenza di un piano di manutenzione e monitoraggio delle condizioni di sicurezza a scadenze non superiori a sei mesi e con valutazione da parte di un tecnico abilitato della situazione statica dell'edificio sulla base degli eventuali progressivi cedimenti e delle lesioni che avrebbero dovuto eventualmente essere riscontrate.
Nel medio termine l'Ing. , invece, reputava necessario che il Per_5 CP_1
programmasse in un tempo massimo di due anni (quindi entro il 2016) un intervento di miglioramento strutturale atto ad aumentare la sicurezza esistente, con lavori da ultimare in cinque anni (quindi entro il 2019), ma tutto è apparso e appare a questa
Corte inutile in quanto la stabilità del fabbricato non è risultata assolutamente compromessa, volta che negli anni successivi al 2014 il tecnico del , come CP_1
sostenuto incontestatamente da parte appellata, “ ha provveduto a monitorare lo stabile redigendo periodicamente le relazioni tecniche allegate agli atti. In esse il perito di parte, a seguito delle indagini condotte nel corso di ben 6 anni (e dei lavori di scavo per la verifica delle fondazioni eseguiti e concordati alla presenza dei tecnici di parte del e dell'odierno appellante), ha ribadito che le fondazioni del CP_1
fabbricato di non presentano lesioni o cedimenti tali da lasciar Controparte_7
intuire problemi ripercuotibili sulle strutture del fabbricato. Ciò anche all'esito dei rilievi termografici e ripetute prove di carico, effettuate dalla ditta ZO ES di
UL (cfr. doc. n. 3 allegato alle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c.), dai quali è emerso che il fabbricato, pur essendo stato realizzato negli anni 50, presenta un discreto stato di conservazione e, soprattutto, non vi sono segni evidenti di pericolo imminente. Tali giudizi sono stati confermati sia dai Vigili del Fuoco che dal , a vario Controparte_6
titolo intervenuti nella vicenda, nei provvedimenti di archiviazione che hanno concluso le istruttorie (cfr. doc. 6 e 7 allegati alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado). Nella lettera fonogramma 293/13, redatta a seguito di richiesta di verifica tecnica da parte dell'amministratore dell'epoca, avv. , il Comandante CP_10
Provinciale dei Vigili del Fuoco, certifica che “...non si sono rilevati elementi indicativi di dissesto in atto tali da far ritenere sussistenti condizioni di immediato pericolo.”
Ed inoltre, non si contesta che il ha effettivamente provveduto a fare CP_1
effettuare dall' i soli lavori di manutenzione straordinaria sulla Controparte_11
facciata del fabbricato in data 08.04.2015, come da delibera assembleare non impugnata, senza che da allora vi siano state ripercussioni sulla stabilità dell'edificio, il che rende evidente l'insussistenza dell'urgenza delle opere indicate nell'ormai lontano ATP.
Quanto alle infiltrazioni nel vano bagno, il consulente le aveva ricondotte alla vetustà,
alla carenza di manutenzione, ai cedimenti differenziali indotti dalle modifiche progressive della situazione dei fondali di appoggio delle fondazioni a causa della variazione geologica dei terreni e a seguito di infiltrazioni d'acqua, prospettando le relative opere di ripristino.
Infine, in ordine al quesito relativo all'agibilità del solaio di calpestio, il tecnico rispondeva dichiarando che “Ad oggi la struttura presenta nel suo insieme una
condizione di precario equilibrio che ha comportato e potrebbe comportare nuovi e
progressivi fenomeni fessurativi a causa delle variazioni di natura fisica, delle variazioni di natura geologica/geotecnica o di interventi fenomeni non prevedibili quali
movimenti tellurici e/o IGnificativi eventi meteorologici”.
Anche in questo caso il CTU prevedeva la redazione di un piano di manutenzione urgente entro sei mesi e un monitoraggio da parte di un tecnico abilitato al fine di valutare la sussistenza delle condizioni di sicurezza mentre, nel medio termine entro due anni (ovvero entro il 2016) prospettava la necessità di addivenire ad un miglioramento strutturale dell'intero edificio.
Infine, il consulente a risposta a specifico quesito, reputava inidonei i lavori deliberati dal per risolvere la problematica strutturale legata alla staticità CP_1
dell'immobile.
La Corte osserva che le valutazioni del predetto tecnico, evidentemente rese in maniera erronea anche alla luce degli accertamenti superficiali dallo stesso effettuati,
risultano contraddette e superate sia dalla documentazione tecnica in atti, precedente e successiva la redazione della stessa consulenza, sia dallo stesso contegno di parte appellante che nel 2016, ovvero, tra il giudizio di Atp svoltosi nel 2014 e il giudizio cautelare ex art 702 cpc promosso nel 2019, ebbe a porre in essere una integrale ristrutturazione del proprio immobile oggetto di giudizio.
Osserva la Corte che, come correttamente evidenziato, seppur sinteticamente, dal giudice di prime cure di cui si condivide il relativo ragionamento, sono stati prodotti da parte appellata documenti tecnici dai quali emerge chiaramente che l'Ing.
( incaricato dal medesimo ) dal 2012 fino al 2017 e, in Tes_1 CP_1
particolare, in data 22.8.2012, 8.4.2015, 2.8.2016 e 13.07.2017, aveva redatto relazioni tecniche nelle quali non venivano riscontrate situazioni di criticità strutturali determinate da lesioni o cedimenti idonei a incidere sulla stabilità del fabbricato.
Pertanto, è priva di fondamento la circostanza dedotta dall'appellante laddove, a sostegno delle proprie doglianze, ha dichiarato che tutti i tecnici del CP_1
avevano sempre concluso per la sussistenza di carenze strutturali dell'edificio,
discostandosi solo sull'individuazione delle necessarie cautele, emergendo tale affermazione dagli elaborati tecnici in atti: ciò non risponde al vero.
Rilevante, per evidenziare l'infondatezza della domanda, appare il contegno dell'appellante che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, ha effettuato lavori di integrale ristrutturazione del suo appartamento, a suo dire con murature perimetrali lesionate e con evidenti problemi di staticità, abbattendone completamente tutte le tramezzature esistenti che, sebbene non portanti, nella situazione precaria come prospettata dal consulente e dello stesso , avrebbero indubbiamente fatto Pt_1
emergere problemi strutturali, ove esistenti.
Ed inoltre, risultano essere stati effettuati lavori di consolidamento del solaio di calpestio (mediante completa sostituzione dei pavimenti), nonché di ristrutturazione
Co completa del bagno, nel quale erano state evidenziate nel giudizio di infiltrazioni imputate al distacco della parete perimetrale, in relazione alle quali l'appellante ha chiesto tre anni dopo, nel 2019, la realizzazione dei lavori di risistemazione da parte del senza un perché. CP_1 La doglianza va, quindi, disattesa.
Col quarto motivo, infine, l'appellante ha censurato la pronuncia laddove il giudice di prima istanza, ritenendo non dimostrata l'esistenza di problematiche strutturali concernenti la muratura portante del fabbricato (di natura condominiale), ha deciso che le spese relative al rifacimento del solaio, avente funzione divisoria tra le due unità
abitative sovrapposte, andavano ripartite tra i proprietari dei due piani e non erano,
quindi, addebitabili al . CP_1
Secondo il giudice sul punto sarebbe stato tratto in inganno dal richiamo ad Pt_1
un episodio citato in atti, avvenuto nel 2012, ove avvenne il crollo parziale nel solaio del fabbricato che non riguardava, tuttavia, la proprietà dell'appellante e rientrante nella vicenda in maniera incidentale, in quanto egli stesso riconosce di non aver avanzato domanda in ordine al rifacimento del solaio.
Tale doglianza, quindi, è in primo luogo inconferente in quanto riferita ad un errore che avrebbe commesso il primo giudice nel far riferimento al crollo di un solaio riferito alle posizioni di due altri condomini, ma in ogni caso non tiene conto del fatto che dalla documentazione versata in atti nonché dalle testimonianze rese nel corso del giudizio
è emerso che il cosiddetto crollo del solaio di calpestio si verificò all'interno dell'appartamento occupato da tale ma venne stato cagionato da CP_3
infiltrazioni provenienti dal piano sovrastante e non già da cause strutturali (in tal senso hanno deposto i testi e . CP_10 Per_6
Nessuna censura , di poi, è stata mossa in ordine alla questione della ripartizione delle spese riguardanti il solaio, sicchè riguardo ad essa deve ritenersi formato il giudicato, avendo il Tribunale reputato che “ Il solaio, che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra, appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani. Tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c.”
Infine, sempre nel quarto motivo, la sentenza viene censurata laddove il Tribunale ha contestato al ricorrente di non aver assolto l'onere probatorio in ordine alla responsabilità del dei pregressi danni da infiltrazione nel vano bagno. CP_1
Secondo , invece, lo stesso aveva sempre ammesso le proprie Pt_1 CP_1
responsabilità, a tal punto da deliberarne il risarcimento in forma specifica dando specifico incarico alla ditta di effettuare i relativi lavori di riparazione. CP_5
Inoltre, nei verbali di assemblea, nelle perizie dei tecnici del , nella CP_1
relazione del ctu e dalle foto in atti sarebbe pacificamente riconosciuto che Per_5
le infiltrazioni provenivano da una fessurazione nella parete verticale del fabbricato in corrispondenza del bagno di , il che determinava l'imputabilità del danno al Pt_1
essendo la parete esterna verticale (facciata del fabbricato) senza dubbio CP_1
parte ai sensi dell'art 1117 c.c. CP_12
Anche tale censura è priva di fondamento. Dall'incarto processuale non risulta dimostrato che le infiltrazioni nel vano bagno avessero natura condominiale, non essendo esaustiva sul punto neppure la consulenza tecnica che, nella risposta al quesito in ordine all'individuazione della natura e della causa delle stesse non dava una risposta univoca, riconducendole indistintamente ed incomprensibilmente a molteplici cause, quali vetustà, carenza di manutenzione,
cedimenti differenziali indotti dalle modifiche progressive della statuizione dei fondali di appoggio delle fondazioni a causa della variazione della situazione geologica dei terreni, infiltrazioni d'acqua della parete esterna: in appello, per vero, nulla di concreto viene evidenziato, non bastando un generico richiamo ai “ verbali di assemblea”, alle
“perizie dei tecnici del ”, alla ”relazione del ctu e alle foto in CP_1 Per_5
atti”, in assenza di esplicazioni concretamente valutabili.
In realtà, alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alla delibazione del terzo motivo la Corte conviene con il giudice di prime cure sull'inattendibilità delle risultanze della consulenza tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo attese le evidenti plurime contraddizioni presenti e riscontrate con la comparazione della stessa con i numerosi elaborati tecnici in atti: in ogni caso si rileva come il risarcimento del danno da infiltrazione all'interno dell'abitazione dell'appellante, che ha riguardato la parete del bagno, sarebbe potuto avvenire in quanto il Condominio, come sostenuto dal , avrebbe deliberato di risarcirlo “in forma specifica”, dando il relativo Pt_1
incarico alla ditta , ma lo stesso appellante, come da lui confermato in sede CP_5
di interrogatorio, ha impedito all'impresa deIGnata dall'assemblea di eseguire nel suo appartamento i lavori di ripristino deliberati: su ciò, per vero, non vi è contestazione, per cui, in disparte il mancato assolvimento dell' onere probatorio in ordine alla responsabilità condominiale per le predette infiltrazioni, si ha che egli ha indebitamente rifiutato il risarcimento ancora oggi richiesto.
Quanto alla condanna del al “risarcimento in via equitativa del danno CP_1
patrimoniale derivante dal deprezzamento dell'immobile unitamente al danno non patrimoniale legato alla minore godibilità e/o sfruttamento dell'immobile da parte del del proprio appartamento.”, si ha che l'appellante, il che è pacifico, ha Pt_1
sempre abitato nell'appartamento di sua proprietà e non ha allegato al riguardo alcunchè, limitandosi a reclamare il danno del tutto apoditticamente.
L'appello, quindi, va respinto siccome infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del
13/8/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle attività
processuali svolte, con dimezzamento del compenso di terza fase alla luce della sua sinteticità.
Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara pronunciata in data 4.7.2023,
così decide nel contraddittorio delle parti: - respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
- condanna l'appellante a rimborsare all' appellato le spese del presente giudizio che liquida in euro 8.468,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
- dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conIGlio del 24 marzo 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio