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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2024, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/03/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 04/05/1994 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Zanardi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Comiso (RG) il 06/02/1991 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], domiciliato in Comiso, Contrada Giardinello n.200 con l'Avv. Stefania Zanardi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 15/09/2022
(anno 2022; atto n.966; reg .stato civile Comune di Milano, parte 1)
In separazione dei beni pagina 1 di 3 X separati consensualmente con sentenza n. 497/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 15 maggio
2024 e pubblicata il 31 maggio 2024, passata in giudicato in data 31 maggio 2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 marzo 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti in quanto entrambi percettori di redditi di lavoro proprio e dichiarano, pertanto, di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento;
2) I ricorrenti dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economica pendente tra di loro e di ritenersi pienamente soddisfatti degli accordi intercorsi senza null'altro avere reciprocamente a che pretendere;
I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 15/09/2022 tra e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
pagina 2 di 3 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 28 novembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/03/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 04/05/1994 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Zanardi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Comiso (RG) il 06/02/1991 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], domiciliato in Comiso, Contrada Giardinello n.200 con l'Avv. Stefania Zanardi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 15/09/2022
(anno 2022; atto n.966; reg .stato civile Comune di Milano, parte 1)
In separazione dei beni pagina 1 di 3 X separati consensualmente con sentenza n. 497/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 15 maggio
2024 e pubblicata il 31 maggio 2024, passata in giudicato in data 31 maggio 2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 marzo 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti in quanto entrambi percettori di redditi di lavoro proprio e dichiarano, pertanto, di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento;
2) I ricorrenti dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economica pendente tra di loro e di ritenersi pienamente soddisfatti degli accordi intercorsi senza null'altro avere reciprocamente a che pretendere;
I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 15/09/2022 tra e Parte_1
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
pagina 2 di 3 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 28 novembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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