Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13649/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
SANTORO EUGENIA MARIA e , con elezione di domicilio in Via Bovio, 1 70022
Altamura ITALIA presso l'avv. SANTORO EUGENIA MARIA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. , con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
GIANNELLI SANDRA e , con elezione di domicilio in VIA PAISIELLO N. 34 - FAX
080/8097571 70022 ALTAMURA, presso l'avv. GIANNELLI SANDRA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 14/04/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" la sola "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione",
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è limitata alle sole "ragioni" di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per opposizione all'esecuzione ex artt. 615-617 c.p.c. notificato a mezzo pec del 09.11.2022, il IG. proponeva opposizione all'atto di Parte_1
precetto notificato in data 18.10.2022, contestando gli importi richiesti e chiedendo l'accertamento che nulla fosse dovuto alla IG.ra . Controparte_1
L'opposizione, qualificata dall'opponente come opposizione ai sensi degli artt. 615-617
c.p.c., deve essere correttamente inquadrata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Infatti, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento processuale attraverso il quale il debitore o il terzo proprietario o il destinatario di un atto dell'esecuzione può far valere i vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, oppure i vizi relativi ai singoli atti del processo esecutivo. Come chiarito dalla
Cassazione con ordinanza n. 19084/2024, quando si contesta un'irregolarità della procedura esecutiva e non il diritto della parte creditrice di procedere ad esecuzione forzata, si configura necessariamente un'opposizione agli atti esecutivi.
Lo scopo dell'opposizione agli atti esecutivi è quello di promuovere il controllo sulla legittimità formale di un atto del processo esecutivo e determinare l'annullamento dell'atto viziato. Ne consegue che qualsivoglia doglianza l'opponente la deve far valere a mezzo dell'opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c., opposizione che doveva essere introdotta a mezzo citazione nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di notifica del precetto.
Come stabilito dall'art. 617 comma 1 c.p.c., "le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto."
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il mancato rispetto di tale termine determina l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 5665/2023, il pagina 2 di 3 termine perentorio di venti giorni decorre dalla notifica dell'atto impugnato e deve essere verificato con riferimento alla data di effettiva notificazione dell'opposizione.
Nel caso di specie, la notifica del precetto si è perfezionata il 18 ottobre 2022 mentre l'opposizione è stata notificata in data 09 novembre 2022, quindi ben oltre il perentorio termine di 20 giorni. Come ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 19932/2024, la tardività dell'opposizione ne determina l'inammissibilità, precludendo l'esame nel merito delle censure sollevate.
L'opposizione quindi deve essere dichiarata tardiva ed inammissibile.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 7406/2023, la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto vizio procedurale che ne determina l'inammissibilità, comporta necessariamente la condanna dell'opponente alle spese di lite, senza che sia necessario valutare la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo Liso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione spiegata in quanto tardiva;
condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite che Parte_1 liquida in € 1.618,00 per onorario di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali ex art. 15 Tar. For., IVA e CAP in favore di da distrarsi in Controparte_1
favore del procuratore Avv. Sandra Giannelli dichiaratosi Antistatario.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 14/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
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