Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 747/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - 1. Dott.ssa Giovanna Caso
2. Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.to AGNESE DI CAPRIO;
,
RICORRENTE
contro
Controparte_1 ;
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024.
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di ANta Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN CO GE (CE) il 22/06/2002 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli R_ (l'11.12.2002) e ER (il 10.02.2007).
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di ANta Maria Capua Vetere (in data
13.05.2021) nel procedimento di separazione consensuale con r.g. n. 3333/2020 conclusosi con decreto di omologa n. 13761/2021 del 18.05.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
All'udienza di prima comparizione del 7.4.2022, il Presidente, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, confermava in via temporanea ed urgente la disciplina della separazione.
All'udienza del 20.12.2024, il g.i. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente atteso che, sebbene ritualmente evocata in giudizio, la stessa non ha inteso costituirsi.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di ANta Maria Capua Vetere.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di ANta Maria Capua Vetere (in data
13.05.2021), nel procedimento di separazione consensuale atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Con riguardo alle statuizioni accessorie, parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione. Orbene, tenuto conto che i figli R_ e ER hanno ormai raggiunto la maggiore età, il Collegio nulla provvede con riguardo all'affido, al collocamento degli stessi e alla disciplina del diritto di visita.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, si osserva quanto segue.
In sede di separazione le parti concordemente stabilivano che la casa coniugale restasse nella disponibilità del sig. CP_1.
Orbene, con ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione,
riportando anche la statuizione relativa alla casa coniugale.
Ciò posto, ritiene il Collegio che può dirsi confermata l'intenzione della ricorrente di lasciare la casa nella disponibilità del resistente e pertanto, nulla dispone a tal riguardo.
In ordine all'assegno di mantenimento che il padre è tenuto a versare ai figli, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità,
inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché
a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
Nel caso di specie, R_ e Per 2 hanno da poco raggiunto la maggiore età e, pertanto, può
ragionevolmente presumersi che gli stessi non abbiano ancora concluso il percorso di formazione necessario per entrare stabilmente nel mondo del lavoro e raggiungere l'indipendenza economica.
Orbene, convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter comma IV c.c., va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Quanto alla misura dell'assegno, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha chiesto la conferma della somma prevista in sede di separazione, rivalutata in base agli indici ISTAT, pari ad euro 232,77 euro complessivi per i due figli. Ritiene il Collegio, in ragione delle presunte accresciute esigenze dei figli, di aumentare a 300,00 la somma complessiva per il mantenimento degli stessi da porre a carico del padre. D'altronde, quest'ultimo rimarrà nella disponibilità della casa coniugale e, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, a tale circostanza va attribuita valenza economica.
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% alle spese mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.).
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
dichiara la contumacia di parte resistente;
◉
accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del
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matrimonio contratto dalle parti in AN CO GE (CE) il 22/06/2002 (atto n. 9,
parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002);
dispone che il padre corrisponda a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non
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economicamente autosufficienti la somma complessiva di euro 300,00 da versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese alla ricorrente;
somma rivalutabile annualmente automaticamente in base agli indici ISTAT;
padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% alle spese mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN CO GE (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
◉ Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in ANta Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso