Art. 25. Strumenti di attuazione 1. Strumenti di attuazione delle finalita' del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili. 2. Il piano per il parco e' adottato dall'organismo di gestione del parco ed e' approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. 3. Nel riguardo delle finalita' istitutive e delle previsioni del pi- ano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunita' residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili. Tale piano e' adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e' approvato dalla regione e puo' essere annualmente aggiornato. 4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati. 5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.
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15 gennaio 1992
15 gennaio 1992
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Giurisprudenza • 52
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2022, n. 33107Provvedimento: […] Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione e mancata applicazione degli artt. 12, 13, e 25 della legge n. 394/1991 e dell'art. 5 della L.R. […] Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge per omessa applicazione degli artt. 12, 13, 25 della legge n. 394/1991 e dell'art. 5 della legge regione Campania n. 19 del 2009; l'errata applicazione del Prg del Comune di Castellabate e dell'art. 6 bis della legge regionale n. 19/2009; e la violazione degli articoli 30 37 e 44 del d.P.R. 380 del 2001. […]Leggi di più...
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- 2. Corte Cost., sentenza 27/12/2019, n. 290Provvedimento: […] Il ricorrente sottolinea altresì come l'istituto del silenzio assenso sia ammesso «in relazione ad attività amministrative nelle quali sia pressoché assente il profilo di discrezionalità, non anche nei procedimenti ad elevata discrezionalità», nel cui ambito rientrerebbe il procedimento di adozione e approvazione del piano del parco di cui all'art. 25 della legge n. 394 del 1991. […]Leggi di più...
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- 3. TAR Milano, sez. II, sentenza 24/02/2015, n. 543Provvedimento: […] Tale decisione sarebbe però in contrasto con gli artt. 22 e 25 della legge n. 394 del 1991 e con l'art. 7, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 14 del 1994, i quali attribuirebbero valore preminente ai piani dei parchi regionali. […]Leggi di più...
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- 4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/08/2016, n. 1592Provvedimento: […] Sul punto va evidenziato, in primo luogo, che, in base all'art. 25 della legge 1991 n. 394, il piano territoriale di coordinamento del parco del Ticino ha valore anche di piano paesaggistico, così come il relativo regolamento di attuazione.Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 14/01/2021, n. 511Provvedimento: […] Lazio n. 29/1997, dell'art. 25, comma 2, della legge n. 394/1991, dell'art. 145, comma 3, del D.lgs. n. 42/2004, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità manifeste poiché nel caso dell'Appia Antica, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbero ravvisabili i presupposti per la deroga che sarebbe stata illegittimamente esercitata: a) in quanto l'art. 21, comma 2, L.R. n. 24/1998, consentirebbe di approvare P.T.P. urgenti solo “nelle more dell'adozione del PTPR”, adozione già intervenuta con le delibere G.R. […]Leggi di più...
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