Articolo 365 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 364Articolo 366
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1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
Art. 365. (( (Art. 168 Cod. Str.)
(Definizioni)
1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996