Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Siciliano; attore
E
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Gagliardi; convenuto
OGGETTO: responsabilità.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore in epigrafe indicato conveniva in giudizio al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta integrante i presupposti del reato di cui all'art. 648 c.p., avendolo indotto a credere con artifici e raggiri di essere un qualificato consulente finanziario che agiva per conto della società
[...]
operante con successo nel settore finanziario e indotto ad investire nella suddetta CP_2 società la somma di € 100.000,00, con il conseguimento di un proprio profitto economico.
Chiedeva, pertanto, accertarsi gli estremi del reato di cui all'art. 648 c.p. e conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti ex artt. 2043 e 2059 c.c.; in via subordinata, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento da parte del ai doveri CP_1
di diligenza, correttezza e trasparenza connessi al rapporto di consulenza finanziaria instaurato tra le parti.
A sostegno della domanda, deduceva che nel mese di marzo 2015 il qualificatosi quale CP_1
operatore nel campo degli investimenti azionari per conto della società , Controparte_3
proponeva al di investire i propri risparmi in favore della stessa, prospettando rendimenti Pt_1
che, pertanto, in data 23.3.2015 l'attore si recava in banca insieme al CP_1
al fine di disporre un bonifico dell'importo di € 100.000,00 in favore della citata società; che, nei giorni seguenti, il chiedeva informazioni circa l'andamento dell'investimento eseguito e il Pt_1
in un primo momento gli rappresentava che il capitale investito iniziava a produrre i CP_1
primi utili, successivamente diventava sempre più evasivo sino a scomparire del tutto;
finché si vedeva recapitare una missiva da parte del legale del con la quale questi lo informava di CP_1
aver presentato denuncia querela per truffa nei riguardi della società denominata City Equities
Limited; di conseguenza, in data 30.9.2015, il si determinava a sporgere denuncia nei Pt_1
confronti del ritenendolo responsabile dei fatti commessi in suo danno, a seguito della CP_1
quale si incardinava il procedimento penale n. RG 7063/2015 per il reato di cui all'art. 648 c.p., in fase di indagini preliminari a seguito di due richieste di archiviazione formulate dal PM e ritualmente opposte. Esponeva, ancora, l'attore che dalle indagini disposte in sede penale emergeva effettivamente l'esistenza di due società londinesi (la Controparte_4
e la ) riconducibili a tale Yoram Yossifof, rispetto alle quali la
[...] Controparte_2
Guardia di Finanza aveva richiesto ulteriori accertamenti al fine di identificate il soggetto titolare del conto corrente sul quale l'attore aveva eseguito il bonifico.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto della domanda sostenendo la Controparte_1
propria estraneità ai fatti contestati e deducendo, in particolare, di aver in prima persona incautamente creduto nella genuinità delle società, tanto da aver disposto egli stesso un cospicuo investimento in favore della e di aver Controparte_5
successivamente presentato denuncia querela nei riguardi di quest'ultima; che, d'altra parte, nel procedimento penale instauratosi a suo carico la Procura della Repubblica di Cosenza aveva proposto due richieste di archiviazione, essendo risultato a sua volta truffato;
che, in ogni caso, non v'era prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, essendosi limitato unicamente a fornire al in merito ad un'operazione finanziaria da lui stesso eseguita. Parte_2
Con la memoria ex art. 183, co., n. 1 c.p.c., parte attrice rinunciava alla domanda di accertamento degli estremi del reato di cui all'art. 648 c.p.
Il giudizio veniva istruito mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e all'udienza dell'11.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'attore lamenta la violazione degli obblighi informativi circa l'operazione di investimento finanziario proposto dal convenuto, il quale contesta gli addebiti mossi, essendosi limitato, quale mero conoscente, a segnalare un investimento dallo stesso già eseguito, poiché in prima fase alquanto redditizio, e dall'attore liberamente operato.
Le contestazioni del convenuto in merito a tale profilo devono disattendersi.
Dalla denuncia-querela in atti sporta dal unitamente ad altri soggetti in data 15.07.2015 CP_1
emerge, infatti, che , collega del convenuto, veniva contattato a settembre 2014 da Persona_1
una tale che proponeva una collaborazione professionale con la , Persona_2 Controparte_5
società con sede legale in Inghilterra, in materia di investimenti finanziari e che dopo avere svolto alcuni controlli e riscontrata la veridicità di quanto indicato, veniva sottoscritto un programma di affiliazione. Dopo avere verificato la iniziale redditività dell'operazione finanziaria, avendo il investito una somma complessiva di € 18.000,00, e costituito (unitamente ad altri) una CP_1
società, la consigliava ad amici e conoscenti tale attività finanziaria. Controparte_6
Sul punto, altresì, il teste ha riferito che il recatosi nella officina in cui Testimone_1 CP_1 lavorava assieme all'attore, aveva proposto anche a lui “di fare un investimento”, mostrando “i dettagli dell'operazione utilizzando il computer presente nel nostro ufficio”. Par Tale circostanza è avvalorata anche dalle dichiarazioni rese a (nell'ambito del procedimento penale n. 7063/2015) da il quale riferiva che il qualificandosi quale Testimone_2 CP_1
promotore finanziario, nei primi mesi del 2015 si era recato più volte presso i locali dove svolgeva la propria attività commerciale esponendo degli investimenti finanziari e che in una occasione era presente anche l'attore al quale spiegava l'investimento che proponeva.
Gli elementi sopra indicati contrastano con la testi difensiva del convenuto secondo cui lo stesso si sarebbe limitato a dare una mera informazione circa l'investimento dallo stesso effettuato, emergendo, di contro un ruolo di promozione in tal senso, con ciò sconfessano anche le dichiarazioni rese dal teste . Testimone_3
Infatti, sulla base dei fatti emersi nel presente giudizio, deve ritenersi che il si recava CP_1
presso le attività commerciali presenti su Torano Castello proponendo degli investimenti in materia finanziaria, svolgendo, con ciò, una attività che peraltro non può nemmeno ritenersi di mera
"segnalazione".
La distinzione tra attività di segnalazione e attività promozionale ha trovato pieno riconoscimento anche a livello normativo, in materia di intermediazione creditizia, a partire dalla Direttiva
2014/17/UE, il cui considerando n. 74 afferma che "le persone che presentano o rinviano semplicemente un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito a titolo accessorio nell'esercizio della loro attività professionale, per esempio segnalando l'esistenza di un particolare creditore o intermediario del credito senza ulteriore pubblicità né intervento nella presentazione, nell'offerta, nei preparativi o nella conclusione del contratto di credito, non dovrebbero essere considerati intermediari del credito ai sensi della presente direttiva".
Nel caso di specie, peraltro, l'indice sintomatico che il svolgesse una vera e propria CP_1
attività di promozione si ricava anche dalla sottoscrizione del Programma di Affiliazione Master e
Sub IB intervenuto tra la e assieme a , in cui Controparte_5 Persona_1 Controparte_1
era prevista una provvigione per ogni “Nuovo Cliente Attivo” che effettuava un deposito minino di
$ 1000, diversamente modulata.
Deve evidenziarsi, pertanto, una intrinseca contraddizione tra il dato relativo ad un'ampia provvigione previsto nel programma di affiliazione e l'affermazione del convenuto di essere un semplice e disinteressato segnalatore, del tutto estraneo alla tipologia di prodotto "segnalato", privo di obbligo di conoscenza e di informazione, quantomeno delle caratteristiche salienti dell'affare che proponeva.
Ritenuto provato il ruolo attivo del il cui compito era, appunto, quello di procurare CP_1
investitori alla , il convenuto non solo deduce l'assenza di alcuna Controparte_5
responsabilità, essendo emerso dalle indagini compiute dalla Procura della Repubblica di Cosenza che tale società era implicata in un sistema ben organizzato di truffe internazionali, ma di essere stato a sua volta parte lesa nella presente vicenda, per come ritenuto anche dal GIP di Cosenza che ha accolto in via definitiva la richiesta di archiviazione del procedimento penale pendente ai danni dello stesso.
Su punto, deve osservarsi, che la responsabilità del convenuto deve rinvenirsi nella mancanza di adeguate verifiche preliminari e prodromiche alla attività di promozione svolta in favore della
[...]
. Controparte_5
Infatti, è il ad affermare in comparsa di costituzione di aver confidato nella veridicità CP_1
della proposta di collaborazione della detta Società, dopo che erano stati espletati “tutti i controlli e le verifiche di rito sulla Società”, con ciò ammettendo come lo stesso fosse ben conscio del proprio ruolo e della necessità di vagliare la bontà dell'attività di promozione svolta alla propria clientela.
Dalla denuncia del 15.07.2015 si ricava, tra l'altro, che tale verifiche di “rito” sarebbero avvenute
Cont tramite il sito della e della (società di vigilanza britannica). CP_7
Parte convenuta, tuttavia, produce il riscontro redatto dalla a seguito del reclamo promosso, CP_7
tra gli altri, anche dallo stesso in merito ad alcune incongruenze della in ordine sia CP_5
Cont all'iscrizione presso la che alla registrazione sul sito internet della con la quale viene CP_7
evidenziato che “ la stessa Autorità Britannica (FCA) aveva pubblicato sul proprio sito, in data
29.08.2014, un warning circa l'esistenza di un clone della menzionata avente Controparte_5 sede nel medesimo indirizzo della società autorizzata ma differente relativamente all'indirizzo web ed ai recapiti telefonici e di posta elettronica”.
Tale emergenza istruttoria non solo sconfessa la tesi di parte convenuta circa la compiutezza dei controlli effettuati, ma che dagli stessi, ove svolti, doveva emergere un elemento di particolare sospetto che doveva indurre il convenuto ad astenersi dal promuovere investitori alla detta società, in ragione proprio dell'esistenza di un clone della , circostanza antecedente Controparte_5 rispetto alla data del bonifico eseguito dall'attore (23.03.2015). Cont L'avviso (c.d. “warning”) apparso sul sito della , pur riguardando solo la , Controparte_5
doveva indurre lo stesso ad adottare maggiori cadutele e operare i dovuti controlli per sincerarsi della serietà anche della società , dovendosi ritenere che il fosse Controparte_2 CP_1
a conoscenza del collegamento, poi accertato in sede di indagini, di questa con la CP_5
. In tal senso depone la circostanza che il convenuto, nonostante abbia eseguito dei bonifici
[...]
in favore di , affermi di avere operato delle verifiche unicamente riguardo Controparte_2
alla , con ciò dimostrando di averle ritenute sufficienti a garanzia anche Controparte_5 dell'altra società.
Diversamente opinando la condotta sarebbe parimenti censurabile, avendo il convenuto del tutto omesso qualsiasi accertamento specifico sulla . Controparte_2
Ritenuto, infine, che le somme depositate sul conto devono ritenersi Controparte_2
oramai non più recuperabili, tenuto anche conto degli esiti dei procedimenti penali che hanno messo in luce la complessità nel perseguire i soggetti che hanno congeniato tale sistema di raccolta fraudolenta di capitali, ritenuta contraria alla diligenza qualificata la condotta del per le CP_1
ragioni sopra esposte, deve condannarsi lo stesso al risarcimento del danno pari ad € 100.000,00, oltre rivalutazione e interessi a partire dalla domanda (secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un.
1712/95).
Va disattesa, invece, la domanda di risarcimento del danno esistenziale, inteso come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, in mancanza di precisi riscontri circa le alterazioni delle abitudini di vita e gli assetti relazionali propri, tali da condurre l'attore a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della loro personalità nel mondo esterno (Cass. sez. un. n.
26972/2008).
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ , ponendo la restante metà a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda dell'attore nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento dei danni che si liquidano nella somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione e interessi;
- compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna il convenuto alla refusione della restante metà in favore dell'attore che liquida in € 272,00 per spese, € 5.988,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Cosenza, 28/04/2025
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza