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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/11/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1503/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1503/2023 promossa da:
nato a [...]/SP in Brasile il 08/03/1962, C.F. brasiliano: Controparte_1
, residente e domiciliato in Rua Marcos Antonio Dias n. 53, CAP 13085-030 C.F._1
Campinas/SP Brasile, identificato con documento n. RG 8.428.377-4 (cfr. procura 2);
, nato a [...]/SP in Brasile il 09/12/1964, C.F. brasiliano: Parte_1
, residente e domiciliato in Rua Avelina Rodrigues de Oliveira n. 173 CAP 38411-166 C.F._2
Uberlandia/MG, Brasile, in Rua Marcos Antonio Dias n. 53, CAP 13085-030 Campinas/SP, Brasile, Nu identificato con documento n. (cfr. procura 1); NumeroD_2
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall' Avv. Luca Romano, C.F.: C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Caserta in via Trav. Diaz n. 3, Casal di
Principe (CE) come da procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di apostille in atti
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria. pagina 1 di 8 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1
Laureana di Borrello, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 01/12/1897 (cfr. doc. in atti n. 1) il quale emigrava in Brasile ove sposvaa ME SO (cfr. doc. in atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale nascevano due figlie: nata in data [...] (cfr. Persona_2 doc. in atti n. 4) e , nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 8). L'avo italiano Persona_3 una volta emigrato in Brasile, moriva il 05/03/1963 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 12).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_2
- in data 30/04/1958 la signora contraeva matrimonio con il Persona_2 signor (cfr. doc. in atti n. 5) e dal loro matrimonio nasceva il figlio Controparte_3
– ricorrente - (cfr. doc. in atti n. 6) il quale, in data 23/09/1989, sposava Persona_4 la sig.ra Persona_5
con riferimento alla discendenza di : Persona_3
- in data 08/02/1964 la signora contraeva matrimonio con il signor Persona_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 9) e dal loro matrimonio nasceva il figlio - Pt_1 Parte_1 ricorrente - (cfr. doc. in atti n. 10) il quale, in data 21/02/1983, sposava la sig.ra Persona_6
.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, SI COSTITUIVA in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero NULLA OPPONEVA all'accoglimento del ricorso. pagina 2 di 8 L'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla parte resistente non appare fondata e va, pertanto rigettata.
All'udienza del 27 gennaio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Veniva quindi rimessa sul ruolo per chiarimenti sui dati anagrafici dell'avo e dei suoi discendenti.
Quindi assunta in decisione in data 28 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante il cognome del capostipite veniva nel Per_1 tempo tramutato indifferentemente in presso l'Anagrafe di Stato Parte_2
Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere Controparte_4 alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_4 nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed pagina 3 di 8 irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della
Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_2 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la pagina 4 di 8 definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, nel mese di luglio 2022 inoltravano la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato italiano di San Paolo e
Belo Horizonte tramite l'invio dell'apposito modulo predisposto dal , a mezzo mail (cfr. doc. Parte_3 pagina 5 di 8 in atti n. 13). Il Consolato Italiano di competenza, tuttavia, non rispondeva, né precisava quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza, né indicava i tempi presumibili di espletamento della pratica. Da tale inerzia del Consolato italiano competente, ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il loro diritto, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente . È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad CP_2 evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano nato il [...] a [...] - (cfr. doc. in atti n. 1), ha Persona_1 trasmesso la cittadinanza alle figlie nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 4) Persona_2 che, sposatasi con ha generato il figlio e Controparte_3 Persona_7 Per_3 pagina 6 di 8 nata il [...] che, sposatasi con , ha generato il figlio Per_3 Parte_1 Parte_1
; entrambi nati in epoca post costituzionale nel 1962 e 1964 (cfr. doc. in atti n. 6 e n. 10).
[...]
Successivamente, moriva il 05.03.1963 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai Persona_1 acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza
Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, sino alla presente data, registro di naturalizzazione a nome di o o o Persona_1 Persona_8 Persona_9
figlio di e di nato in Italia il Persona_10 Persona_11 Persona_12
20/06/1900”. (cfr. doc. in atti n. 12). Anche dall'annotazione inserita nel certificato di morte rilasciato dalla Repubblica Federale del Brasile - Ufficio di Stato civile, si evince che fosse di Persona_10 origine italiana “di sesso maschile, di carnagione bianca, carrettiere, con sessantadue anni, nato a
Bellatona, Italia” (cfr. doc. in atti n. 3).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_1 cittadinanza alle proprie figlie e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di Controparte_2 assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato a Controparte_1
Jaboticabal/SP in Brasile il 08/03/1962 e , nato a [...]/SP in Parte_1
Brasile il 09/12/1964, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex pagina 7 di 8 lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.11.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1503/2023 promossa da:
nato a [...]/SP in Brasile il 08/03/1962, C.F. brasiliano: Controparte_1
, residente e domiciliato in Rua Marcos Antonio Dias n. 53, CAP 13085-030 C.F._1
Campinas/SP Brasile, identificato con documento n. RG 8.428.377-4 (cfr. procura 2);
, nato a [...]/SP in Brasile il 09/12/1964, C.F. brasiliano: Parte_1
, residente e domiciliato in Rua Avelina Rodrigues de Oliveira n. 173 CAP 38411-166 C.F._2
Uberlandia/MG, Brasile, in Rua Marcos Antonio Dias n. 53, CAP 13085-030 Campinas/SP, Brasile, Nu identificato con documento n. (cfr. procura 1); NumeroD_2
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall' Avv. Luca Romano, C.F.: C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Caserta in via Trav. Diaz n. 3, Casal di
Principe (CE) come da procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di apostille in atti
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria. pagina 1 di 8 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1
Laureana di Borrello, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 01/12/1897 (cfr. doc. in atti n. 1) il quale emigrava in Brasile ove sposvaa ME SO (cfr. doc. in atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale nascevano due figlie: nata in data [...] (cfr. Persona_2 doc. in atti n. 4) e , nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 8). L'avo italiano Persona_3 una volta emigrato in Brasile, moriva il 05/03/1963 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 12).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Persona_2
- in data 30/04/1958 la signora contraeva matrimonio con il Persona_2 signor (cfr. doc. in atti n. 5) e dal loro matrimonio nasceva il figlio Controparte_3
– ricorrente - (cfr. doc. in atti n. 6) il quale, in data 23/09/1989, sposava Persona_4 la sig.ra Persona_5
con riferimento alla discendenza di : Persona_3
- in data 08/02/1964 la signora contraeva matrimonio con il signor Persona_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 9) e dal loro matrimonio nasceva il figlio - Pt_1 Parte_1 ricorrente - (cfr. doc. in atti n. 10) il quale, in data 21/02/1983, sposava la sig.ra Persona_6
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[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, SI COSTITUIVA in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero NULLA OPPONEVA all'accoglimento del ricorso. pagina 2 di 8 L'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla parte resistente non appare fondata e va, pertanto rigettata.
All'udienza del 27 gennaio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Veniva quindi rimessa sul ruolo per chiarimenti sui dati anagrafici dell'avo e dei suoi discendenti.
Quindi assunta in decisione in data 28 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante il cognome del capostipite veniva nel Per_1 tempo tramutato indifferentemente in presso l'Anagrafe di Stato Parte_2
Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere Controparte_4 alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_4 nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed pagina 3 di 8 irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della
Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_2 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la pagina 4 di 8 definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, nel mese di luglio 2022 inoltravano la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato italiano di San Paolo e
Belo Horizonte tramite l'invio dell'apposito modulo predisposto dal , a mezzo mail (cfr. doc. Parte_3 pagina 5 di 8 in atti n. 13). Il Consolato Italiano di competenza, tuttavia, non rispondeva, né precisava quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza, né indicava i tempi presumibili di espletamento della pratica. Da tale inerzia del Consolato italiano competente, ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il loro diritto, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente . È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad CP_2 evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano nato il [...] a [...] - (cfr. doc. in atti n. 1), ha Persona_1 trasmesso la cittadinanza alle figlie nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 4) Persona_2 che, sposatasi con ha generato il figlio e Controparte_3 Persona_7 Per_3 pagina 6 di 8 nata il [...] che, sposatasi con , ha generato il figlio Per_3 Parte_1 Parte_1
; entrambi nati in epoca post costituzionale nel 1962 e 1964 (cfr. doc. in atti n. 6 e n. 10).
[...]
Successivamente, moriva il 05.03.1963 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai Persona_1 acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza
Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, sino alla presente data, registro di naturalizzazione a nome di o o o Persona_1 Persona_8 Persona_9
figlio di e di nato in Italia il Persona_10 Persona_11 Persona_12
20/06/1900”. (cfr. doc. in atti n. 12). Anche dall'annotazione inserita nel certificato di morte rilasciato dalla Repubblica Federale del Brasile - Ufficio di Stato civile, si evince che fosse di Persona_10 origine italiana “di sesso maschile, di carnagione bianca, carrettiere, con sessantadue anni, nato a
Bellatona, Italia” (cfr. doc. in atti n. 3).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_1 cittadinanza alle proprie figlie e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di Controparte_2 assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato a Controparte_1
Jaboticabal/SP in Brasile il 08/03/1962 e , nato a [...]/SP in Parte_1
Brasile il 09/12/1964, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex pagina 7 di 8 lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.11.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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